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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, reca modifiche alla disciplina della competenza della corte d'assise e dell'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale, il cosiddetto interrogatorio di garanzia, modifiche conseguenti a due recenti pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Si tratta di materie tra loro disomogenee che richiedono, pertanto, un esame autonomo.
Per quanto riguarda la competenza della corte d'assise, giova ricordare che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno recentemente affermato che nella determinazione della pena, agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, la previsione dell'articolo 278 del codice di procedura penale, in forza della quale non si tiene conto delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e per quelle ad effetto speciale, va interpretata nel senso che, nel caso di concorso di più aggravanti ad effetto speciale, si deve tener conto di tutte le aggravanti e non soltanto delle più gravi tra esse, applicandosi gli aumenti di pena secondo la regola fissata dal quarto comma dell'articolo 63 del codice penale, e cioè apportandosi alla pena massima stabilita per il reato l'aumento nella misura prevista per la circostanza più grave e aggiungendosi l'ulteriore aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate.
nei procedimenti di cui si tratta prima dell'entrata in vigore del decreto dal giudice competente.
entrata in vigore del decreto la misura della custodia cautelare in carcere la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento perde efficacia se, entro venti giorni dalla medesima data, il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 dello stesso codice.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Data la ampiezza della materia e nello stesso tempo la chiarezza della relazione, confido che ogni collega si ispiri a quella sintesi che caratterizza l'intelligenza di ciascun interprete.
RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità, dopo le parole e la relazione dell'onorevole professor Pecorella, avrei poco da dire. Potrei pure non parlare, però devo giustificare la mia presenza a quest'ora in quest'aula e dirò qualche cosa.
d'ufficio in qualsiasi stato e grado. Come si osserva nella relazione illustrativa del ministro sul provvedimento, si sarebbero allora azzerati molti processi, con le conseguenti lungaggini e prescrizioni; non solo, si sarebbe anche intasato il lavoro delle corti d'assise. Considerazioni esatte: da qui il decreto, in base al quale i reati di rapina e di estorsione comunque aggravati sono di competenza del tribunale. Siamo d'accordo, ma questo intervento del legislatore in corso d'opera ha creato e crea, a nostro avviso, molti, molti problemi.
una certa regola; nel momento in cui il legislatore la cambia, non deve essere guardato con sfavore perché contumace. Abbiamo quindi presentato un altro emendamento volto ad ottenere il diritto della rinnovazione totale del dibattimento. È stato stabilito per legge, anche se qualcuno non era d'accordo; bisogna tenere presente che si può trovare sempre un giudice il quale, partendo dal presupposto che l'imputato contumace debba essere guardato con sfavore, non gli concede la rinnovazione del dibattimento, o quanto meno non gliela concede in maniera totale.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Copercini, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
PIETRO CAROTTI. Signor Presidente, nonostante la pressione psicologica delle schiere di deputati che siedono alle mie spalle, raccoglierò il suo invito alla sintesi, che certamente viene favorita dall'attenzione complessiva dell'Assemblea. Non è difficile, perché tutto sommato si tratta di poche unità, che fanno poca fatica...
PRESIDENTE. Però qualificate!
PIETRO CAROTTI. Il provvedimento è stato sintetizzato in termini estremamente chiari dal relatore. Senza voler raccogliere una garbata polemica introdotta dall'onorevole Marotta, vorrei segnalare che la parte di emendamenti che reca la firma del relatore, il quale non può essere accreditato né alla maggioranza, né all'opposizione, proprio per la sua posizione neutrale, ha avuto il contributo della discussione del Comitato dei nove e della Commissione in un'epoca antecedente. Quindi, ascrivere soltanto a merito dell'opposizione quello che è invece un prodotto intellettuale corale, che nasce dalla competenza del relatore ed anche dalla modestia degli interventi di coloro che invece fanno parte delle forze di Governo, secondo me, significa tradurre male la realtà storica del provvedimento in Commissione.
emergenziale che forse meriterebbe anche qualche ripensamento nella prossima attività legislativa.
della competenza e della continenza - ci troviamo di fronte ad un organo che è gerarchicamente (uso il termine non in senso tecnico) sovraordinato rispetto alla competenza del tribunale, anche se il rapporto tra i due non è di tipo gerarchico. Il problema non sorge nel momento in cui ci si trova di fronte ad un giudizio di primo grado perché i correttivi in questo caso sono abbastanza semplici: o vi è già un procedimento incardinato davanti alla corte d'assise che continuerà davanti ad essa ovvero ci si trova in una fase nella quale la corte d'assise ancora non ha dichiarato la formale apertura del dibattimento, e allora nulla osta che vengano rimessi gli atti davanti al tribunale competente che giudicherà nel merito con libertà di valutazione del patrimonio processuale acquisito nel dibattimento. Ma quid iuris nel caso in cui ci si dovesse trovare in grado di impugnazione, o davanti alla corte d'assise d'appello o davanti alla Corte di cassazione, nel caso in cui la difesa avesse deciso di puntare tutti i suoi argomenti sulla scorta di una incompetenza che, secondo la valutazione e la scelta difensiva, non avrebbe potuto non essere dichiarata nelle fasi successive del giudizio?
a quanto non fa parte del patrimonio processuale: siamo nella fase dibattimentale e non vi è alcuna emigrazione di quei risultati che, invece, sono fisiologici nella fase delle indagini preliminari e che sono contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; ciò potrebbe far correre il rischio di pervenire ad una decisione più formale che sostanziale, per cui, l'interrogatorio di garanzia diventerebbe uno degli ulteriori passaggi che rendono soltanto burocraticamente valida ed efficace l'intera procedura.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.
MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, il decreto-legge in via di conversione apporta all'ordinamento processuale penale in vigore talune modifiche rese necessarie ed urgenti da due recenti pronunce giurisdizionali.
del decreto, assegnando l'incombenza al giudice competente a provvedere sulle misure cautelari e, dunque, dopo il rinvio a giudizio, al giudice del dibattimento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.
GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di alleanza nazionale guarda con interesse al decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, ed ha approvato le modifiche ad esso apportate dalla Commissione giustizia dopo approfondito esame ed ampia discussione. Tale decreto prevede nuove disposizioni in materia di competenza della corte d'assise e di interrogatorio di garanzia, in conseguenza di due recenti sentenze, emesse l'una dalle sezioni unite della Corte di cassazione in data 8 aprile 1998 e l'altra dalla Corte costituzionale in data 17 febbraio 1999.
articolo 278 del codice di procedura penale, oggetto di interpretazione della citata sentenza del supremo collegio.
Onorevoli colleghi, debbo infine rilevare come noi stiamo procedendo ancora una volta ad un intervento legislativo limitato e determinato da decisioni della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Quanti di questi isolati interventi ci sono stati in questi ultimi anni? Non si può procedere a singhiozzo; è assolutamente necessario, onorevoli colleghi, procedere ad una revisione organica del codice di procedura penale che all'inizio suscitò tanti entusiasmi, entusiasmi che in seguito si trasformarono in delusioni sempre più crescenti, fino a far pensare addirittura ad un vero arretramento rispetto al codice Rocco.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.
NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Presidente, il mio non sarà un lungo intervento anche perché i concetti sono stati esposti in maniera esaustiva dai colleghi che sono intervenuti prima di me.
riferiremo all'Assemblea il giudizio della Commissione sull'argomento. Il problema potrebbe essere che, dando ulteriori 60 giorni per la deposizione dei motivi e dei mezzi di impugnazione, ordinandosi addirittura l'istruttoria dibattimentale, vi potrebbero essere scarcerazioni per la decorrenza dei termini di custodia cautelare. Come ho detto, affronteremo domani l'argomento ed è inutile parlarne questa sera.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
Ancorché enunciato nell'ottica del computo dei termini massimi della custodia cautelare, detto principio risulta senz'altro estensibile alla disciplina della competenza, stante l'assoluta identità in parte qua tra la formula normativa dell'articolo 4 del codice di procedura penale, che detta le regole generali in materia, e quella contenuta nell'articolo 278 del medesimo codice. Da ciò deriva, in particolare, che i delitti di rapina e di estorsione aggravata, a norma degli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, rispetto ai quali ricorre l'aggravante ulteriore ad effetto speciale della connessione ad attività mafiose, prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, delitti che sono stati sinora in fatto giudicati dai tribunali sulla base della premessa ermeneutica, disattesa dalle sezioni unite, debbano ritenersi di competenza della corte d'assise, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, risultando puniti, a lume del criterio del computo previsto dall'articolo 63, comma quarto, del codice penale, con la reclusione superiore al massimo a ventiquattro anni; infatti, le aggravanti di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale comportano la pena massima di venti anni di reclusione, che andrebbe aumentata di un ulteriore terzo, e dunque fino a trent'anni, per l'aggravante della legge speciale.
Il Governo ha ritenuto di dover intervenire in detta materia, posto che le nuove regole dettate dalla Corte di cassazione risulterebbero suscettibili di provocare nell'immediato l'azzeramento di un rilevante numero di processi penali in corso e, al tempo stesso, un evidente aggravio dei carichi e del lavoro della corte di assise. In tale ottica, l'articolo 1 del decreto-legge sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale, aggiungendo all'elenco dei reati sottratti alla competenza della corte di assise, ancorché puniti con la reclusione superiore nel massimo di ventiquattro anni, i delitti di rapina e di estorsione comunque aggravati.
La riscrittura della citata lettera a) rappresenta anche l'occasione per sostituire l'ormai inattuale richiamo alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, in essa contenuto, con il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il vigente testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
L'articolo 3 detta una serie di disposizioni transitorie volte a regolare l'applicabilità della nuova disciplina della competenza per materia della corte di assise ai procedimenti in corso. Si prevede anzitutto che la nuova regolamentazione si applichi anche nei procedimenti per rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che prima di tale data fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.
Con il comma 2 dello stesso articolo 3 si riconosce espressamente l'efficacia agli atti compiuti ed ai provvedimenti emessi
Il comma 3 dello stesso articolo prevede che le sentenze dichiarative di incompetenza del tribunale emesse tanto in primo grado che nei giudizi di impugnazione debbano considerarsi senza effetto, salvo che prima dell'entrata in vigore del decreto sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. In deroga alle disposizioni sui conflitti di competenza, la corte di assise, alla quale il procedimento fosse rimesso e che si ritenesse a sua volta incompetente per non essere stato ancora aperto il dibattimento davanti ad essa, dovrà disporre con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza di incompetenza affinché si pronunci sul merito, ovvero sui restanti motivi di impugnazione. Infine, se nei procedimenti per i delitti di rapina e di estorsione aggravata risulti fissata una udienza dibattimentale avanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del decreto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 il presidente della corte dovrà anticipare l'udienza a data compresa entro il termine suddetto.
La Commissione è intervenuta sulla norma transitoria. I commi 3 e 4, infatti, introducono un principio ignoto al nostro ordinamento: le disposizioni regolano le ipotesi in cui sia stata dichiarata l'incompetenza del tribunale, prevedendo che le sentenze che tale incompetenza hanno dichiarato sono prive di effetto. La norma avrebbe comportato che, ove la Corte di cassazione avesse dichiarato l'incompetenza, la sentenza passi in giudicato perché, l'imputato che avesse interposto ricorso per questo solo motivo che sapeva fondato, avrebbe avuto preclusa la proposizione di altre ragioni di doglianza che avesse eventualmente riservato al seguito del processo.
La Commissione, quindi, ha proposto di introdurre una specie di remissione in termini per presentare altri motivi, diversi da quello di incompetenza per materia, sia quando i motivi già proposti riguardino la sola competenza sia quando l'annullamento sia derivato dalla sola dichiarazione di incompetenza.
Per quanto riguarda l'interrogatorio di garanzia, con la sentenza n. 32 del 17 febbraio 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona che sia posta in stato di custodia cautelare. La sentenza di incostituzionalità si colloca lungo il solco tracciato dalla precedente decisione n. 77 del 3 aprile 1997, di cui costituisce il naturale corollario. Con tale pronuncia, la Corte aveva infatti esteso l'obbligo di procedere ad interrogatorio di garanzia allo spazio processuale che intercorre tra l'udienza preliminare e la trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento, una volta disposto il rinvio a giudizio.
La nuova declaratoria di incostituzionalità comporta che tale dovere sia esteso anche alla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento sino al momento dell'inizio del dibattimento. La Corte tuttavia ha affermato che è compito del legislatore operare le scelte discrezionali in ordine al giudice a cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio e agli atti da utilizzare a tale fine nonché, in ordine al termine congruo entro cui l'interrogatorio deve essere effettuato, alle conseguenze connesse alla inosservanza del termine stesso.
La scelta fatta dal decreto è nel senso di adeguare la disciplina prevista per l'interrogatorio di garanzia fino ad oggi vigente anche alla fase che intercorre tra la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e l'inizio del dibattimento stesso, lasciati immutati i termini e individuato come giudice competente quello a cui è affidata la competenza a provvedere sulle misure cautelari e cioè il giudice del dibattimento.
La norma transitoria prevede che, salvo che sia stato aperto il dibattimento, nei procedimenti in corso alla data di
La Corte costituzionale ha demandato al legislatore anche il compito di indicare di quali atti possa fare uso il giudice nel caso di specie quando procede all'interrogatorio di garanzia; nulla dice il decreto ma ovviamente il giudice del dibattimento non può avere conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero, bensì soltanto di quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento. In tal modo l'interrogatorio di garanzia rischiava di diventare poco più di una formalità mancando al giudice la possibilità di verificare le dichiarazioni dell'imputato e di rappresentare a quest'ultimo tutte le risultanze delle indagini. Scelta più opportuna, dunque, è parsa quella di affidare l'interrogatorio di garanzia al giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare.
Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.
Non c'è quasi niente da dire in materia dottrinale e giurisprudenziale oltre a quello che ha affermato l'onorevole Pecorella ma, ripeto, dobbiamo anche noi giustificare la presenza.
Dobbiamo discutere della conversione in legge di questo decreto-legge che contiene una nuova disciplina sulla materia della competenza della corte d'assise e del cosiddetto interrogatorio di garanzia.
Il decreto del quale discutiamo è stato determinato da una sentenza delle sezioni unite penali della Corte suprema di cassazione. Esse hanno affermato un principio ermeneutico. Non parlerò del come o del perché si sia arrivati a quella sentenza, ma della conclusione della stessa: questa sentenza, pur essendo stata emessa in una materia di determinazione del termine massimo di durata della custodia cautelare, è senz'altro applicabile anche ai fini della determinazione della competenza.
Qual è il risultato di questa sentenza e di questo dictum delle sezioni unite? È il seguente: i reati di estorsione e di rapina aggravati ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e dell'articolo 629, secondo comma, ed ulteriormente aggravati dal nesso di connessione con attività mafiose (aggravante prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 152 del 1991 convertito dalla legge n. 203 del 1991) sarebbero di competenza, secondo il citato dictum, della corte d'assise. Le ragioni per le quali si supera un certo limite le ha spiegate il professor Pecorella. Apriti cielo, allora, perché fino a quel momento i reati di fatto venivano giudicati dal tribunale: che cosa comporta questa sentenza delle sezioni unite penali della Corte suprema? Che molti processi saranno azzerati, perché l'incompetenza per materia, in questo caso, è rilevabile anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado, anche in Cassazione; si tratta infatti di un'incompetenza sulla materia per difetto: questo significa, lo spiego a me stesso, che vi è una sentenza pronunciata da un giudice inferiore (il tribunale rispetto alla corte d'assise). In questi casi, ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura penale, l'incompetenza è un vizio che si può rilevare
Questo peraltro non è certamente un modo corretto di risolvere i problemi: il Governo non può intervenire con lo strumento del decreto-legge, che noi tutti sosteniamo si debba usare con parsimonia; qui addirittura lo si usa nella materia processuale, in particolare per quanto riguarda la competenza, in corso di causa! Questa è una parentesi, che però bisogna aprire, perché i problemi li ha creati proprio questo decreto. In Commissione ci siamo trovati di fronte a casi che non erano previsti: come si sarebbero risolti? Finché la sentenza dichiarativa dell'incompetenza per materia del tribunale l'ha pronunciata il tribunale rimettendo gli atti alla corte d'assise, nulla quaestio perché il principio del tempus regit actum è temperato dal principio della perpetuatio iurisdictionis. Se per avventura, o disavventura, la corte d'assise ha già iniziato il procedimento dichiarando aperto il dibattimento, c'è l'ultrattività della vecchia normativa; viceversa, se tutto questo non è avvenuto, si rimettono gli atti al primo giudice, che poi è il tribunale dichiarato competente da questo decreto, e questo giudice si pronuncerà nel merito. Allora, la soluzione non c'è: sapete quando si verifica la difficoltà? Nei processi d'impugnazione.
Come ha giustamente osservato il professor Pecorella, io, avendo motivo di ritenere di avere ragione, ho promosso impugnazione avverso una sentenza del tribunale che mi ha condannato per il solo motivo della competenza, sicuro di avere ragione: infatti, la norma vigente anteriormente a questo decreto mi dava ragione. Il motivo di impugnazione sarebbe allora la sola incompetenza: questa ipotesi non era prevista dal decreto, tant'è vero che il decreto prevede che in questo caso la sentenza si ha per non pronunciata e gli atti vanno rimessi al giudice che ha pronunciato la sentenza, perché provveda sui restanti motivi di impugnazione. L'ipotesi che il motivo fosse unico non era prevista: in Commissione siamo stati noi dell'opposizione - bisogna dirlo, perché la maggioranza giura in verba magistri - a prevedere il caso in cui l'unico motivo di impugnazione fosse l'incompetenza. Allora, quid iuris? Per non criticare alla radice il provvedimento, le ipotesi erano due: rimettere nei termini l'imputato che avesse proposto l'impugnazione per questo solo motivo, oppure, viste le eccezioni di ultrattività della vecchia normativa, prevedere un'eccezione. In Commissione si è preferito adottare il rimedio della rimessione in termini, con tutte le implicazioni sicuramente non agevoli. Il termine, infatti, decorre dall'entrata in vigore della legge, 60 giorni, e la presentazione deve essere effettuata allo stesso giudice che tiene il procedimento in fase di impugnazione, non solo nel caso in cui abbia già emesso la sentenza di annullamento della sentenza di primo grado, ma anche nel caso in cui penda un'impugnazione proposta per il solo motivo della competenza. Nemmeno questa ipotesi era prevista dal decreto e, quindi, attraverso un nostro emendamento, abbiamo colmato questa lacuna. Non solo, l'imputato è certo di avere causa vinta vigendo la vecchia normativa in quanto attua una strategia difensiva: o non si presenta proprio, restando contumace, oppure si presenta e poi si assenta senza difendersi, contando di vincere la causa in appello. In questi casi, l'imputato che avesse proposto l'impugnazione per il solo motivo della competenza ha il diritto di ottenere la rinnovazione del dibattimento. A questo punto l'imputato contumace è guardato con sfavore? No, è guardato con sfavore l'intervento del legislatore perché l'imputato si comporta in un determinato modo seguendo
Questo è il massimo che possiamo concedere al Governo che si sarebbe dovuto astenere dall'intervenire perché la Cassazione aveva emesso una sola sentenza e non vedo né l'urgenza, né la correttezza dell'intervento.
Per quanto riguarda l'interrogatorio, il decreto contiene norme modificative, ma siamo intervenuti sempre per effetto di una sentenza perché, purtroppo, si è parlato dell'obbligo di interrogare l'imputato nel periodo che va dalla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento ed il dibattimento stesso. Chi deve provvedere? Chi deve interrogare l'imputato? Come diceva l'onorevole Pecorella, abbiamo cercato di rimediare al fatto che il giudice che dovesse interrogare l'imputato non avesse a sua disposizione gli atti stabilendo che a provvedere all'interrogatorio debba essere il giudice che ha disposto la misura, cioè la corte di assise, il tribunale o un magistrato delegato.
Con tutte le nostre riserve e perplessità ci siamo resi conto del fatto che si era determinata una situazione che avrebbe potuto avere effetti incresciosi ed abbiamo collaborato al fine di emendare il provvedimento per renderlo almeno passabile.
È iscritto a parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà, con la sua nota sintesi.
Mi limiterò a fare soltanto alcune notazioni di carattere politico generale, pur restando naturalmente nell'ambito tecnico della scelta che il Governo ha dovuto subire, in qualche modo, attraverso una pronuncia a sezioni unite della Corte di cassazione, la quale ha risolto un conflitto tra giudicati e una difformità di orientamento che le singole sezioni avevano favorito, rendendo legittima una scelta anziché l'altra e arrivando a decidere definitivamente, pur se in via del tutto incidentale, perché il thema decidendum riguardava l'articolo 278 del codice di procedura penale. Ciò comunque ha consentito alla Corte di cassazione di enunciare il principio che vi fosse un criterio generalissimo di calcolo degli aumenti che sono possibili attraverso il riconoscimento delle attenuanti cosiddette ad effetto speciale, sulle quali avrei molto da dire, perché fanno parte di un periodo
Infatti, la legislazione italiana si è mossa come una fisarmonica: prima ha cercato di trovare soluzioni che consentissero la comparazione di attenuanti che in precedenza non erano comparabili; poi ha fatto addirittura in modo di arrivare a non comparare più, attraverso l'introduzione delle aggravanti di tipo speciale, che hanno portato a conseguenze, anche sotto il profilo del quantitativo sanzionatorio, che difficilmente si conciliano anche con la logica più elementare.
La soluzione del problema si è resa, quindi, indispensabile ed è questo il motivo per cui ritengo di condividere la scelta governativa di intervenire attraverso un decreto-legge. Infatti, coloro che confidavano nella giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni singole, che vedeva incardinata una competenza presso il tribunale, naturalmente avevano lo stesso diritto di cittadinanza e la stessa patria giuridica di coloro che invece opinavano diversamente. L'intervento a sezioni unite ha consentito, se non altro, di arrivare finalmente ad una posizione di chiarezza.
Anche con la scelta operata in sede di conversione e ripresa molto brillantemente dal relatore, sostanzialmente si prosegue il percorso tracciato di evaporazione delle competenze della corte di assise. C'è un giudizio di disvalore dell'intervento diretto da parte degli amministrati della giustizia, nel momento in cui, invece, la giustizia viene data attraverso la pronuncia delle sentenze.
Voi tutti sapete che la corte d'assise, la cui origine storica risale sostanzialmente, almeno dal punto di vista culturale, all'epoca della rivoluzione francese, ha subito evoluzioni sia di tipo espansivo, sia di tipo compressivo. La fase attuale è certamente volta a comprimere l'intervento del cittadino comune nell'emissione di una sentenza; è una scelta che tiene conto dell'indispensabile tecnicismo di alcune pronunce, di alcuni fenomeni che si sono verificati anche a proposito di giudizi un tempo sul terrorismo e oggi sulla criminalità organizzata.
Quindi dire una parola chiara su quali fossero i reati che comunque competevano al tribunale anziché alla corte d'assise ci sembrava doveroso; prendo atto che al riguardo vi è una sostanziale sintonia di vedute da parte del gruppo di forza Italia e immagino anche da parte di altri gruppi parlamentari.
La scelta operata attraverso l'articolo 1 può essere ritenuta degna del massimo rispetto scientifico; essa consente interpretazioni alternative ed altre linee di pensiero ma, nell'attuale situazione storica, difficilmente potrebbe portare ad una divaricazione di giudizi sulla sua opportunità.
Il problema reale viene posto dal terzo articolo del decreto-legge. Ci siamo trovati di fronte ad una situazione assai aggrovigliata un po' per l'inedita previsione contenuta nel terzo comma, che fa riferimento alla privazione di effetto rispetto ad una pronuncia del tribunale a seguito di annullamento per incompetenza o comunque rispetto ad una decisione sulla competenza. Si tratta di una figura giuridica assolutamente ignota, tanto che renderebbe sicuramente difficoltosa la valutazione degli effetti, essendo arduo ancorarla ad un istituto che viene inserito - vorrei dire «contrabbandato» - in una frase di un articolo sul quale la Commissione ha svolto una lunga discussione giungendo a formulare un testo accettabile.
Il problema era e rimane quello di conciliare due principi, quello generalissimo di diritto processuale, per cui la norma si applica nel tempo in cui viene emessa, con quello della perpetuatio iurisdictionis, che è stato richiamato. È sembrato - e al riguardo esprimo una valutazione positiva - che l'apertura del dibattimento dinanzi alla corte d'assise per i reati che oggi diventerebbero, a seguito della conversione in legge di questo decreto, di competenza del tribunale, non può non essere una scelta da rispettare, se non altro perché - secondo il criterio
Qui obiettivamente il terzo comma dell'articolo 3 presta il fianco se non altro ad interpretazioni che lasciano piuttosto perplessi. Il lavoro della Commissione (ne parliamo ora in discussione generale ma ci riserviamo di riprendere l'argomento in sede di esame degli emendamenti) ha cercato di portare ad una disciplina organica che cercherò di descrivere, preannunciando il mio assenso e quello del mio gruppo alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Nel caso in cui questa scelta difensiva, che non poteva non tener conto dell'innovazione legislativa, si fosse incentrata soltanto sotto il profilo della competenza, vi sarebbe stata una grave lesione del diritto di difesa perché non avrebbe consentito una rivalutazione anche aggiuntiva dei motivi di impugnazione per rendere in qualche modo più completo il riesame nella fase dell'impugnazione, riesame che, invece, non avverrebbe se ci si dovesse fermare all'arida dizione legislativa.
Tra l'altro - come segnala anche la relazione - se interpretata in maniera eccessivamente e rigorosamente letterale, la dizione legislativa potrebbe portare a risultati di difficile accettabilità sotto il profilo della tecnica legislativa e degli effetti che sarebbero prodotti dall'interpretazione medesima.
L'aver disegnato un percorso che consente di recuperare il recuperabile e che dice la parola definitiva su quanto compete alla corte di assise e quanto al tribunale mi sembra, pertanto, un'operazione che non deve trovare ostacoli se non nei limiti di un'attività emendativa; ringrazio l'onorevole Marotta per aver sottoscritto emendamenti e partecipato, come sempre, a tutte le discussioni del Comitato dei nove e della Commissione per migliorare il lavoro e per prospettare eventi paradossali che non erano stati sufficientemente ponderati: ad esempio, ricordava il fenomeno della dichiarazione di contumacia, che avrebbe potuto costituire una scelta difensiva soltanto perché si confidava sul difetto di competenza.
Del criterio relativo alla disciplina dettata dal terzo comma dell'articolo 3 avremo modo di riparlare nel momento della votazione degli articoli.
In ogni caso, il prodotto che si è ricavato è certamente accettabile ed in linea con le premesse e gli obiettivi che il Governo si propone.
Riguardo alla disposizione transitoria sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294, è stato già indicato il motivo per cui è divenuta ineludibile una disciplina di questa natura; conservo qualche perplessità, in quanto il legislatore avrebbe ancora la possibilità di scelta di chi sia deputato a tale interrogatorio di garanzia, nella fase intermedia tra l'udienza preliminare ed il dibattimento. Ho dubbi sulla presenza del presidente nel caso di giudizio collegiale, o del giudice che fa parte del dibattimento nel caso di una pronuncia che incide sulla libertà e che inevitabilmente non può estendere le sue conoscenze
L'orientamento è quello di riservare la scelta - come dispone la norma e come lo stesso relatore segnala - al giudice competente per la emissione, la modifica o la estinzione della misura cautelare. Su tale scelta, pur mantenendo qualche perplessità, non avremo problemi a votare a favore.
La prima delle predette sentenze, emessa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, ha individuato un criterio di determinazione della pena edittale applicabile non solo ai termini massimi di custodia cautelare, ma anche alla competenza territoriale. Più precisamente, in avvenire si dovrà tener conto di tutte le circostanze aggravanti ad effetto speciale dedotte in contestazione e non soltanto della più grave di esse. Occorrerà, dunque, effettuare gli aumenti di pena secondo la regola fissata dal quarto comma dell'articolo 63 del codice penale, apportando alla pena massima stabilita per il reato l'aumento della misura prevista per la circostanza più grave e aggiungendo l'ulteriore aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate.
Per effetto di tale sentenza i delitti di rapina e di estorsione pluriaggravati - ai sensi del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale o dell'articolo 7 della legge speciale per la prevenzione del fenomeno della mafia - che precedentemente venivano giudicati dai tribunali dovrebbero rientrare nella competenza della corte di assise.
Conseguentemente, non solo si è appalesata la possibilità di un insostenibile aggravio del carico di lavoro delle predette corti e di inammissibile scarcerazione per decorrenza dei termini, ma addirittura si è profilata l'eventualità dell'azzeramento di moltissimi processi penali, per lo più riguardanti gravissimi delitti, che sarebbero dovuti iniziare ex novo ancorché avessero già percorso più gradi di giudizio. Pertanto è senz'altro condivisibile la decisione di riportare alla competenza dei tribunali la cognizione dei delitti di rapina e di estorsione, trattandosi di impedire il verificarsi delle perniciose conseguenze testé delineate. Opportuna peraltro appare la sostituzione, nella lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, dell'ormai inattuale richiamo alla legge 23 dicembre 1975, n. 685, che è superata dall'approvazione del testo unico in materia di stupefacenti e di sostanze psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
La seconda sentenza, emessa dalla Corte costituzionale il 17 febbraio 1999, ha esteso sino all'apertura del dibattimento l'obbligo di procedere all'interrogatorio dell'imputato in vinculis previsto dall'articolo 294 del codice di rito. La Corte ha altresì affermato che detto obbligo del giudice, cui corrisponde un correlativo diritto fondamentale della persona sottoposta alla custodia, non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice al quale va affidato il compito di procedere all'interrogatorio ed agli atti da utilizzare a tal fine, né in ordine al termine congruo entro il quale l'interrogatorio deve essere effettuato né in ordine alle conseguenze connesse all'inosservanza del termine stesso. La soluzione degli anzidetti problemi, quindi, è stata lasciata alle scelte discrezionali del legislatore ordinario, che vi ha provveduto con l'articolo 2
La predetta decisione ha suscitato numerose critiche in sede referente, poiché si è rilevato che il giudice del dibattimento conosce solo gli atti di cui dispone, cioè solo quelli contenuti nel fascicolo relativo al dibattimento, di guisa che l'interrogatorio di garanzia rischierebbe di diventare una mera formalità, mancando al giudice la possibilità di rappresentare tutte le risultanze dell'indagine all'imputato e di verificare le dichiarazioni di quest'ultimo. Per evitare ciò si dovrebbe consentire al giudice di prendere visione del fascicolo del pubblico ministero, sicché verrebbe ad essere gravemente vulnerato il criterio in virtù del quale la prova si va a formare nel dibattimento ed è offerta ad un giudice che non ha preconcetti, in quanto ignora le acquisizioni ottenute dagli inquirenti nella fase delle indagini. È allora parso opportuno attribuire l'obbligo in questione al giudice che ha deciso in merito all'applicazione della custodia cautelare. L'introduzione delle modifiche prima illustrate, però, ha reso necessaria, per ovvie ragioni, l'approvazione di una disciplina transitoria, che è risultata assai semplice per quel che concerne l'interrogatorio di garanzia; viceversa, la novella in tema di competenza ha evidenziato tutta una serie di problemi di diritto transitorio, solo in parte risolti dal decreto-legge. Ne è prova il fatto che la discussione generale in sede referente si è incentrata sul testo dell'articolo 3 e segnatamente sulle problematiche riguardanti i giudizi di impugnazione instaurati su motivi concernenti esclusivamente la competenza per materia. La soluzione faticosamente individuata in Commissione, di cui hanno a lungo parlato in quest'aula il relatore e gli oratori che mi hanno preceduto, appare soddisfacente ed esaustiva.
È per tutte le suesposte ragioni che ritengo di poter sin d'ora annunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo di forza Italia sul provvedimento in esame.
Si tratta di due diverse questioni. La prima, concernente il tema della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure, è stata affrontata dalla citata sentenza della Cassazione che, risolvendo un conflitto sorto sul punto tra le sezioni della stessa Cassazione, ha statuito circa l'esatta interpretazione dell'articolo 278 del codice di procedura penale. La Corte ha affermato: «In materia di misure cautelari personali, per la determinazione della pena ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale, rilevante ai fini dell'adozione e dell'individuazione del termine di durata nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o circostanza ad effetto speciale, si deve tener conto ex articolo 63, quarto comma, del codice penale, della pena stabilita per la circostanza più grave, aumentata di un terzo».
Anche se tale principio è stato enunziato in riferimento all'articolo 278 del codice di procedura penale, esso risulta estensibile alla disciplina della competenza, tenuto conto dell'assoluta identità tra la formula normativa dell'articolo 4 del codice di procedura penale, che riguarda la regola per la determinazione della competenza, e quella del citato
Conseguentemente, i delitti di rapina e di estorsione aggravata a norma degli articoli 628, comma 3, e 629, comma 2, del codice di procedura penale, rispetto ai quali ricorre l'ulteriore aggravante ad effetti speciali della connessione ad attività mafiose, prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 152, rientrano nella competenza della corte di assise con un pericoloso azzeramento dei processi e con un notevole aggravio del carico di lavoro delle medesime corti, mettendo a rischio la stessa funzionalità delle corti con gravissime e negative ripercussioni, specialmente nei territori in cui più forte è la presenza delle criminalità organizzata.
Si imponeva, dunque, per evitare tutto ciò, un sollecito intervento legislativo: è appunto con l'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame che si modifica l'articolo 5 del codice di procedura penale, escludendo dalla competenza della corte di assise i delitti di rapina e di estorsione comunque aggravati che, pertanto, saranno trattati dai tribunali.
Indispensabili appaiono le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 del decreto-legge che prevedono, tra l'altro, l'applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimenti per rapina ed estorsione comunque aggravate in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, salvo che prima di tale data fosse già stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.
Altra questione è stata affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 febbraio 1999, n. 32, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino all'apertura del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare. Tale sentenza si muove nel solco della precedente sentenza della stessa Corte n. 77 del 1997 che aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo 294, comma 1, del codice di procedura penale, ma sotto altro profilo.
Con questa nuova pronunzia la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, come dicevo, che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare. Questa affermazione è molto importante, come ho ricordato poc'anzi, ed imponeva l'intervento del legislatore, come è stato suggerito dalla stessa Corte costituzionale.
Con l'articolo 2 del decreto-legge si raccoglie l'invito della Corte costituzionale modificando, tra l'altro, il comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio di garanzia, nel senso indicato dalla citata sentenza della Corte costituzionale. La Commissione comunque ha apportato al testo governativo un emendamento riguardante l'ultima parte della lettera a) dell'articolo 2 del decreto legge citato, statuendo che deve procedere all'interrogatorio il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare. Si è voluto evitare, con tale emendamento, che all'interrogatorio procedesse il giudice del dibattimento, la cui conoscenza è limitata solo agli atti contenuti del fascicolo del dibattimento, rendendo quindi del tutto inutile lo stesso interrogatorio, mentre invece il giudice che ha deciso in ordine alla applicazione della misura cautelare, conoscendo o potendo conoscere gli atti del fascicolo del pubblico ministero, può procedere all'interrogatorio contestando all'imputato fatti, circostanze o elementi, e l'imputato venendone a conoscenza può pertanto difendersi adeguatamente. L'interrogatorio, in tal modo, acquista un significato di piena garanzia.
Con l'articolo 4 sono state opportunamente previste disposizioni transitorie per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Sono questi gli aspetti salienti del testo all'esame della Camera, sul quale il gruppo di alleanza nazionale è favorevole.
La realtà oggi è che in Italia la giustizia è in gravissima crisi. L'Italia ha il primato delle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo. Occorre un sistema processuale nuovo e veramente moderno, con precisi obiettivi: eliminazione della lentezza dei processi; effettiva parità tra accusa e difesa; piena garanzia dei diritti di difesa del cittadino, che non sono certo inconciliabili con la sicurezza della società, per la quale sicurezza è indispensabile che la pena inflitta venga effettivamente espiata. Occorre inoltre riequilibrare il sistema e che la giustizia giusta non venga soltanto gridata, onorevoli colleghi, ma effettivamente realizzata.
Per questo mi pare assolutamente indispensabile la separazione delle carriere, che tanto ingiustificato timore ha suscitato in taluni ambienti.
Sono questi gli obiettivi che debbono essere raggiunti e sollecitamente, altrimenti l'Italia continuerà ad avere il ben triste primato del numero delle condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Mi auguro che il nostro paese possa finalmente avere una giustizia all'altezza delle sue più nobili tradizioni, liberandosi appunto del triste primato che fino ad oggi purtroppo detiene.
Condivido quanto ha dichiarato l'onorevole Marino; indubbiamente il legislatore si trova a dover intervenire, per di più con un decreto-legge, in ordine a situazioni determinate da pronunce giurisdizionali: sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale che vanno ad incidere sul codice di procedura penale. Questa è la realtà. Tali sentenze avevano influito in maniera determinante per cui il legislatore non poteva, a fronte di decisioni così importanti adottate dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, non prendere delle proprie decisioni in materia.
Non vedo per quale motivo determinati reati non debbano essere attribuiti alla competenza della corte di assise (tutti ormai riconoscono la necessità del giudizio popolare). L'orientamento però è stato diverso; probabilmente per motivi di celerità si è voluta prevedere la competenza del tribunale per cui si è intervenuti con questo decreto-legge che indubbiamente necessitava, in Commissione, di alcune modifiche. Modifiche non dovute tanto all'esclusione oggettiva di determinati reati (rapina aggravata ed estorsione aggravata, sono questi, fondamentalmente, i reati di cui si sta parlando e che comportano l'esigenza di intervenire a causa di più circostanze ad effetto speciale) quanto piuttosto alla necessità di prevedere i casi di impugnazione per un solo motivo (non previsti nel decreto-legge), le cui conseguenze sarebbero negative nei confronti di coloro che avevano presentato impugnazione sicuri della vittoria e che invece si trovano dinnanzi alle nuove norme previste in questo decreto-legge.
La discussione può continuare, signor Presidente, perché a questo punto si potrebbe anche dire che, dando ulteriori 60 giorni, si potrebbe prevedere la sospensione della durata dei termini della custodia cautelare per evitare possibili scarcerazioni, considerato che siamo in sede di cassazione. Domani affronteremo questo problema nel Comitato dei nove e
Altro argomento su cui si è mostrato necessario l'intervento del legislatore è l'interrogatorio di garanzia che spesso è risultato di carattere puramente formale e addirittura lacunoso, nella parte in cui non veniva previsto dal momento del passaggio degli atti dal giudice dell'udienza preliminare al momento in cui si apriva il dibattimento. Si trattava di un fatto assurdo: se la misura cautelare era eseguita anche pochi giorni dopo la trasmissione del fascicolo, il soggetto non aveva la possibilità di discolparsi nei confronti di un giudice e il giudice non poteva magari rendersi conto di aver esagerato nell'adozione della misura cautelare. È intervenuto il Governo con un decreto-legge e la Commissione ha modificato in termini questa volta veramente positivi, perché dando la possibilità di interrogare all'autorità giudiziaria che provvede in ordine all'applicazione della misura cautelare elimina tutti i problemi di cui gli oratori hanno dianzi parlato; mi riferisco al fatto che un giudice del dibattimento non a conoscenza delle carte processuali (perché se ne fosse a conoscenza, le carte processuali perderebbero la loro funzione di terzietà) non potrebbe certamente conoscere i motivi dell'accusa, pertanto le conclusioni sarebbero di carattere puramente formale e si tratterebbe di un interrogatorio di carattere formale.
Potendosi criticare, come ha fatto il collega Marino, l'intervento settoriale dovuto sempre a situazioni emergenziali, si deve notare che questa volta l'emergenza è data non dalla criminalità ma dagli interventi della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, che sono però sempre interventi emergenziali. Continuiamo, pertanto, in una legislazione dell'emergenza, dovuta in questo caso ad un'emergenza di legittimità! Sarebbe il caso di intervenire nell'intero settore del codice di procedura penale e forse la volontà esiste, ma bisogna stabilire principi sui quali essere d'accordo, così come l'intervento del decreto-legge non deve essere giustificato in termini di procedura penale. È per questo motivo che fin da ora pronunciamo il nostro voto favorevole. Ci riserviamo di parlarne, come ho già fatto con alcuni colleghi prima di questa sera, in ordine ad una omissione che riguarda la sospensione dei termini della custodia cautelare in caso di restituzione dei termini per l'impugnazione. Ne parleremo domani in Commissione e affronteremo il problema in aula, annunciando fin d'ora che il provvedimento merita di essere approvato perché risolve un problema dovuto alle sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.


