Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 508 del 19/3/1999
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(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 5729)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Crema.

GIOVANNI CREMA, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi riservo interventi più ampi in sede di


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esame dei singoli articoli e mi limito a replicare ad alcune affermazioni del collega Leoni...

ANTONIO LEONE. Leone!

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi scuso, la mia frequentazione del Parlamento non è più così intensa.
Inizio dalla coda, cioè dall'articolo 3-bis inserito dal Senato. Per la verità, tale articolo, che ovviamente non è stato proposto dal Governo, non rappresenta una proroga per legge degli attuali contratti di riscossione dell'imposta. Esso contiene soltanto una norma che consente ai comuni che abbiano utilizzato la trasformazione dalla tassa alla tariffa, di mantenere il loro titolare della riscossione, cioè «di affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari dei contratti» per l'anno 1999. È una norma che consente - non prescrive, non impone e, tanto meno, proroga i contratti per legge - ai comuni di non dover affrontare immediatamente per l'anno 1999 il problema della gara per la scelta di un nuovo concessionario.
La norma si giustifica, ad avviso del Governo, soltanto perché è limitata ad una gestione già in corso per il 1999 e consente, quindi, di superare un problema di carattere pratico; se non fosse limitata al 1999, sarebbe una violazione del principio di scelta dei concessionari attraverso un'apposita gara.
Per quanto riguarda le osservazioni precedenti, mi limito a rilevare che proprio perché quella che è stata introdotta con la legge Bassanini nello stato giuridico dei segretari comunali è una riforma vera e consistente, che ha modificato in modo corposo lo stato giuridico precedente dei segretari comunali, tale riforma stenta ad essere capita in tutti i suoi aspetti. Di ciò il Governo si rende conto ed è per questa ragione che ha ritenuto di dover chiarire ancor meglio la sua portata e, quindi, il significato che si intendeva attribuire ai commi 70 ed 81 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997. Naturalmente, con ciò non si è inteso interferire con l'attività giurisdizionale dei giudici amministrativi che si stanno occupando della materia, ma si è ritenuto di avere un debito di chiarezza nei confronti dei sindaci e dei presidenti di provincia che, altrimenti, diventerebbero le principali vittime di un orientamento interpretativo che finisce con l'azzerare, almeno per la fase transitoria, la portata della riforma.
Per queste ragioni il Governo si è deciso ad intervenire non soltanto sulla proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci, ma anche in materia di disciplina dello stato giuridico dei segretari comunali.
Può darsi benissimo - il Governo non ha difficoltà a riconoscerlo - che quando si è fissato in sede di provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1999 il termine del 28 febbraio si sia sottovalutato un problema. Ogni tanto si sbaglia ed anche il Governo può sbagliare, così come ha fatto il Senato quando ha approvato quel termine. Questa non è una ragione, collega, per non rimediare, se è possibile farlo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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