Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 508 del 19/3/1999
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Discussione del disegno di legge: S. 3768 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici (approvato dal Senato) (5729) (ore 9,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già


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approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5729)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Crema.

GIOVANNI CREMA, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 5729 del Governo, prevede la conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8.
Il testo originario del decreto recava disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità degli enti pubblici in materia di bilanci di enti locali di interpretazione autentica di una norma riguardante i segretari comunali e provinciali, di cui alla legge n. 127 del 1997, sulla durata in carica degli organi degli enti di previdenza.
Il Senato ha poi modificato il testo, integrandolo con ulteriori due commi all'articolo 2 e con l'aggiunta di un intero articolo 3-bis riguardante la TOSAP.
Le ragioni su cui si basa l'intervento urgente del Governo trovano la loro validità in due articoli. Il primo, l'articolo 1, rappresenta una richiesta ineludibile degli stessi enti locali. Si tratta di prorogare il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 1999 al 31 marzo dello stesso anno. Ciò perché gli elementi modificativi introdotti dalla legge finanziaria, che hanno riflessi sulla finanza locale, non hanno consentito ai comuni di ottemperare alla normativa. Ricordo infatti che, ai sensi della vigente legge (articolo 55 della legge n. 142 del 1990), ordinariamente il termine di approvazione dei bilanci scadrebbe il 31 ottobre di ciascun anno, mentre la legge finanziaria ha poi spostato il termine, più opportunamente, al 31 dicembre. Per queste ragioni il provvedimento ne trascina altri con sé, contenuti nello stesso articolo 1, che non ha subito modificazioni al Senato. Si tratta di prorogare al 31 marzo il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali, il termine previsto per la deliberazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, i termini per l'approvazione dei regolamenti, la cui scadenza è stabilita contestualmente alla data di approvazione del bilancio.
La norma prevede, di conseguenza, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio per i comuni e le province sino al 30 aprile 1999. Al fine di evitare problemi interpretativi, la norma stabilisce che i suddetti termini, pure se deliberati entro il 31 marzo 1999, hanno comunque effetto dal 1 gennaio 1999.
Poiché le norme della legge finanziaria incidono anche sulla TARSU - la tassa sui rifiuti solidi urbani -, il comma 3 dell'articolo 1 estende anche all'anno 1999 la facoltà dei comuni di assoggettare a tassazione anche le aree scoperte adibite a verde, per la parte eccedente i 200 metri quadrati, da computare entro il limite del 25 per cento.
Per quanto attiene alla seconda questione indifferibile, la stessa è contenuta nell'articolo 2 del testo originario del Governo. Infatti, la norma prevista dalla legge n. 127 del 1997 - detta «Bassanini due» - prevedeva un nuovo status dei segretari comunali e provinciali, in particolare stabilendo la facoltà del sindaco di scegliere i segretari nell'ambito di un apposito albo. La norma prevedeva che il sindaco neo-eletto potesse procedere a incaricare un nuovo segretario qualora non intendesse confermare quello in carica. È questo un principio importante del processo di riforma, su cui la I Commissione si è a lungo confrontata. In sede interpretativa, però, la norma ha fatto sorgere numerosissimi contenziosi, nel senso che i segretari non confermati intendevano stabilire il principio che quella mancata conferma equivalesse ad una revoca.


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È noto però a tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori della cosiddetta legge «Bassanini-due» che il legislatore ha voluto stabilire due diverse fattispecie per la non conferma e la revoca di un segretario nominato dallo stesso sindaco. Nel secondo caso occorre una motivazione, poiché si tratta di una rottura del rapporto fiduciario tra sindaco e segretario, mentre nel primo caso si tratta di dare al sindaco la facoltà di scelta. Il comma 1 dell'articolo 2 reca perciò una interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 70, disponendo che tale norma vada intesa nel senso di prevedere la cessazione automatica dell'incarico del segretario comunale alla cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, e la continuità dell'esercizio delle funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. Ritengo che, probabilmente, da un'attenta lettura del testo dell'articolo 17 non potesse scaturire un'interpretazione diversa. Tuttavia, in considerazione del contenzioso che si stava aggravando, questa precisazione risolve in modo netto la questione. Da qui l'urgenza del provvedimento.
Il comma 2 è stato riformulato dal Senato e interviene sulla disciplina di prima attuazione, introducendo una norma interpretativa del comma 81 dello stesso articolo 17. Si tratta di interpretare la norma nel senso che i segretari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 si intendono confermati, se non sia stato attivato il procedimento di nomina nei termini indicati dallo stesso decreto di attuazione della legge n. 127, e che l'attivazione del procedimento di nomina non comporta l'emanazione di un provvedimento di revoca o di non conferma del segretario in carica, il quale continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del successore.
Tale interpretazione conferma il principio generale dell'ordinamento in base al quale devono evitarsi soluzioni di continuità nelle more dei procedimenti di nomina.
Il Senato ha poi introdotto altri due commi. Il comma 2-bis contiene una disposizione relativa all'articolo 6, comma 8, della legge n. 127 del 1997 in tema di contratti di lavoro conclusi dagli enti locali. La norma citata ha previsto la facoltà per i comuni e le province di costituire uffici posti alle dipendenze dei vertici politici degli enti con l'utilizzo di personale esterno da assumere a tempo determinato; il comma 2-bis prevede appunto l'anticipazione della decorrenza di tale norma alla data delle prime elezioni svoltesi in ciascun comune o provincia ai sensi della legge n. 81 del 1993, riconducendo in tal modo al quadro normativo dettato dall'articolo 6 della legge n. 127 anche i rapporti di lavoro instaurati prima della sua entrata in vigore. Se la questione si limitasse a ciò, dovrei sollevare una contestazione rispetto alla retroattività di una simile norma. Debbo però precisare che già prima della norma predetta era consentito agli enti locali di stipulare contratti con personale esterno all'ente. La ratio della norma introdotta dal Senato tende esclusivamente a far valere anche per detto personale che risulti dipendente da altri enti locali di essere collocato in aspettativa, e va quindi nella direzione di interpretare logicamente quelle particolari situazioni.
Per quanto riguarda il comma 2-ter introdotto dal Senato, si tratta del classico deprecabile «vagoncino» che si usa attaccare al primo treno che passa. Si tratta di una norma di interpretazione relativa ad una tassa locale sui marmi, recentemente modificata dalla legge n. 449 del 1997, che si applica ai marmi e ai loro derivati e che, ai sensi della predetta interpretazione, si determina in base alle esigenze della spesa comunale concernente le attività del settore marmifero.
L'articolo 3, nel testo originario predisposto dal Governo e non modificato dal Senato, ha lo scopo di affermare il principio secondo cui la durata in carica degli organi degli enti previdenziali decorre dalla data di effettivo insediamento, incidendo così sui termini eventuali di prorogatio. È poi stato introdotto dal Senato


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un ulteriore articolo (3-bis) che interviene in tema di applicazione della TOSAP, cioè la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Per comprendere la norma occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, è venuta meno la disposizione in base alla quale, a decorrere dal 1 gennaio 1999, doveva essere abolita la TOSAP, consentendo a comuni e province di adottare alternativamente, con proprio regolamento, o l'applicazione nel proprio territorio della TOSAP per l'anno 1999 ovvero il pagamento di un canone determinato in base a tariffa, in sostituzione della TOSAP stessa. L'articolo inserito dal Senato colma una lacuna della norma, consentendo ai comuni, che intendano sostituire la TOSAP con il canone previsto dalla legge, di affidare, ovviamente solo per l'anno 1999, la riscossione e l'accertamento dello stesso canone ai concessionari già titolari dei contratti relativi alla gestione della TOSAP, evitando così interpretazioni che potrebbero creare problemi a posteriori agli enti locali.
Veniamo ai pareri espressi dalle Commissioni. La Commissione bilancio e la Commissione lavoro hanno espresso parere favorevole con una osservazione; la Commissione finanze ha espresso parere favorevole; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso nulla osta. Il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni che non sono state recepite dalla Commissione, essendo state ritenute prevalenti le ragioni di urgenza del provvedimento, sia per quanto attiene alla prima condizione, concernente il profilo della specificità ed omogeneità del testo, sia per quanto riguarda la seconda condizione, concernente il profilo del coordinamento con la legislazione vigente (anche perché si è fatto riferimento in parte al provvedimento nel testo approvato dal Senato e non alla stesura tecnica del Governo).
Il mancato adeguamento del testo alla condizione relativa al comma 2-bis dell'articolo 2 è motivato dal fatto che anche in passato era possibile assumere personale a contratto, sebbene sarebbe stato più opportuno che il testo del comma 2-bis riportasse anche gli altri riferimenti normativi, come ad esempio quello del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Auspico, in conclusione, una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, questo decreto, che tra l'altro è stato stravolto dal Senato (e che mi auguro, in parte, che lo sia anche dalla Camera) porta all'attenzione di quest'Assemblea il modo di legiferare che ha caratterizzato finora la maggioranza.
Il relatore Crema ha fatto passare in maniera molto soft, per la verità, alcune questioni che sembrano irrilevanti, ma che in realtà non lo sono. Nel momento in cui una legge deve servire a chiarire o a modificare una normativa che è stata la bandiera del Governo Prodi (sto parlando della cosiddetta legge Bassanini, in ordine alla quale proprio questa opposizione aveva denunciato alcune questioni), allora evidentemente abbiamo la riprova che ciò che dicevamo risponde a verità.
La necessità di prorogare i termini, questione che sembra irrilevante o intesa a favorire gli enti locali per evitare sorprese o disservizi, non può essere posta all'attenzione della Camera in modo così superficiale, anche perché proprio la cosiddetta legge Bassanini ha precisato tutta una serie di passaggi che hanno letteralmente messo nei guai le amministrazioni locali.


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Le modificazioni introdotte nella legge finanziaria hanno avuto un riflesso sulla finanza locale e non hanno consentito di rispettare alcune disposizioni normative. In buona sostanza una cattiva legislazione ha determinato la necessità di correggere con il provvedimento in esame una normativa che evidentemente non era stata adottata nei giusti termini.
Ci troviamo dinanzi ad una delle questioni che lo stesso relatore Crema ha definito indifferibile ed essenziale ai fini della conversione in legge di questo decreto. Ma c'è un altro punto che ci induce a ritenere che ci troviamo sempre a dover adottare un tipo di legislazione correttiva o interpretativa: mi riferisco al punto concernente i segretari comunali e provinciali.
Il Senato, nell'esaminare questo decreto, ha colto l'occasione per inserirvi altre questioni sulle quali il relatore, in maniera per la verità molto garbata, ha glissato, ma io direi che ha semplicemente dato la stura a considerazioni che a mio avviso meritano di essere evidenziate.
Ritengo che l'introduzione, fatta dal Senato, del comma 2-bis in ordine alla disposizione relativa all'articolo 6, comma 8, della legge n. 127 del 1997, riguardante i contratti di lavoro conclusi dagli enti locali, sia scandalosa. È vero che il relatore nel suo intervento ha anche detto che, se ci si limitasse a valutare solo tale aspetto, si potrebbe allora sollevare una questione concernente l'irretroattività, ma poiché con l'introduzione di questo comma si mira anche ad altro, allora è possibile, diciamo così, passarci sopra. Ebbene, a me sembra che questo non possa essere un metodo accettabile da parte di quest'Assemblea.
Vorrei fare poi un cenno a quella che a me sembra una aberrazione giuridica; sto parlando dell'ultima parte dell'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, in ordine alla proroga per legge dell'affidamento della riscossione e dell'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP. Quest'ultima rappresenta un altro fallimento del Governo! Ricordo infatti che la TOSAP doveva essere eliminata, ma così non è stato, e ciò ha determinato dei disservizi e delle previsioni di bilancio da parte degli enti locali, che sono state poi disattese.
Queste sono le osservazioni politiche e di base al provvedimento, che suscita molti dubbi perché, tra l'altro, non è in linea con quanto il Governo va sbandierando sul federalismo fiscale.
È la prova che quello che dicono il ministro Visco e lo stesso Presidente D'Alema è falso, proprio perché affermano che in Italia, con la legge Bassanini, il federalismo fiscale già esiste.
È la prova che il Governo prende in giro non solo se stesso, ma tutti i cittadini italiani e che, evidentemente, non vuole andare verso un vero federalismo fiscale ma verso una sorta di decentramento che porterà ulteriore confusione e delusione agli italiani e a tutti gli enti locali (Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Giovanardi, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunziato.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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