Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 508 del 19/3/1999
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Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (5491) (ore 9,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali,


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con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5491)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) e la III Commissione (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

VITO LECCESE, Relatore f.f. per la III Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

VITO LECCESE, Relatore f.f. per la III Commissione. Solo per chiarire che sostituisco il collega Trantino, oggi assente, come relatore per la III Commissione e che in tale veste mi rimetto alla relazione svolta dal collega Trantino in Commissione, riservando le considerazioni relative alle parti di competenza della Commissione giustizia al collega Cesetti, che è appunto relatore per quella Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, ma le avrei dato la parola dopo l'onorevole Cesetti.
Il relatore per la II Commissione, onorevole Cesetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FABRIZIO CESETTI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, colleghi, con questo atto il Parlamento è chiamato a ratificare un complesso di strumenti internazionali tra loro intimamente connessi, anche in considerazione della parziale sovrapposizione delle materie regolate o delle interazioni, più o meno immediate, tra le rispettive discipline.
L'obiettivo fondamentale del primo degli atti internazionali oggetto di ratifica (la convenzione PIF) è quello di assicurare la repressione negli Stati membri dell'Unione europea - normalmente con sanzioni di carattere penale - delle frodi lesive degli interessi finanziari delle Comunità europee, tanto in materia di spese che di entrate, quali definite dall'articolo 1 della convenzione stessa.
Si legge nella relazione introduttiva del Governo che la legislazione italiana risulta già in larga misura allineata ai contenuti dello strumento, onde le norme di adeguamento si esauriscono in limitati interventi volti ad eliminare marginali profili di incompatibilità.
Quanto alle fattispecie incriminatrici, può rilevarsi, in effetti, come sul versante delle frodi in materia di spese gli articoli 316-bis e 640-bis del codice penale rechino, in linea generale, disposizioni sanzionatorie sicuramente idonee a soddisfare l'obbligazione stabilita dagli articoli 1 e 2 della convenzione.
Per quanto attiene alle frodi in materia di entrate, vengono in rilievo, per quanto riguarda il nostro ordinamento, le norme incriminatrici relative al contrabbando doganale contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Gli articoli da 282 a 294 del testo unico prevedono, in proposito, sanzioni pecuniarie, come la multa, mentre solo nelle ipotesi aggravate è prevista la reclusione. Sorge pertanto, in relazione alla «soglia quantitativa» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione, l'esigenza di aggiungere alle aggravanti contemplate dall'articolo 295 del testo unico anche l'ipotesi in cui i diritti di confine dovuti siano superiori all'equivalente di 50 mila ECU. A ciò provvede l'articolo 4 del disegno di legge, stabilendo comunque, per la fattispecie in discorso, un trattamento sanzionatorio distinto meno severo (reclusione fino a tre anni, oltre la multa) rispetto a quello previsto dall'attuale secondo comma del citato articolo 295 (che prevede una reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa).
Le restanti disposizioni della convenzione appaiono, di contro, improduttive di impegni novativi per il nostro ordinamento.


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Il primo protocollo della convenzione PIF e la convenzione dell'Unione europea sulla corruzione presentano una reciproca connessione. L'obbligo fondamentale scaturente dal primo protocollo consiste infatti nell'incriminazione delle condotte di corruzione che vedano coinvolti funzionari comunitari o degli Stati membri dell'Unione europea e che risultino altresì idonee a ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee. La convenzione sulla corruzione estende lo scopo del primo protocollo, prescindendo dal collegamento tra i fatti di corruzione che devono essere incriminati e la frode lesiva degli interessi finanziari delle Comunità.
La convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici funzionari stranieri ha, quale obiettivo fondamentale, l'introduzione nella legislazione dei paesi firmatari di norme incriminatrici della corruzione attiva dei pubblici funzionari stranieri finalizzata ad ottenere o a conservare un affare o un altro indebito vantaggio nell'ambito del commercio internazionale (così recita l'articolo 1, paragrafo 1, della convenzione).
Nel complesso, quindi, gli atti internazionali di cui viene richiesta la ratifica sono diretti a combattere la corruzione in ambito comunitario. Si tratta, dunque, in primo luogo, per il Parlamento, di approfondire i contenuti dei diversi atti internazionali sottoposti a ratifica, in modo da estrarre dal complesso delle disposizioni in essi contenute regole univoche e chiare.
In secondo luogo, si tratterà di verificare se le regole contenute o comunque emergenti dal complesso di atti internazionali possano considerarsi, almeno in parte, già recepite nell'ordinamento italiano. Dovranno inoltre essere inserite nel nostro ordinamento proprio quelle disposizioni che presentano carattere innovativo rispetto al tessuto normativo nazionale.
Quanto all'insieme delle disposizioni contenute negli atti internazionali, occorre in primo luogo sottolineare che, per la maggior parte di esse, vengono rimesse alle valutazioni dei singoli Stati le modalità di trasferimento e di trasposizione di tali disposizioni nei singoli ordinamenti.
In sintesi, l'insieme degli atti internazionali provvede a: definire il concetto di frode comunitaria, sia per le spese sia per le entrate; definire il concetto di funzionario comunitario e nazionale; definire la corruzione attiva e passiva; individuare la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese e delle persone giuridiche (così la Convenzione OCSE); richiamare un apparato sanzionatorio, distinguendo tra ipotesi più o meno gravi, in base al valore pecuniario della frode; fissare meccanismi di competenza giurisdizionale, di cooperazione tra gli Stati, anche con il ricorso all'estradizione, in modo da assicurare un'efficace lotta alla corruzione e, contemporaneamente, evitare che lo stesso soggetto sia perseguito più volte per il medesimo fatto (ne bis in idem); rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la valutazione della pronuncia i via pregiudiziale sulla interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
Come precisato anche dall'articolo 9 della Convenzione PIF, ogni Stato potrà adottare ulteriori disposizioni di diritto interno, che vadano eventualmente anche oltre gli obblighi derivanti dalla Convenzione, che dovrebbe pertanto costituire il minimo comune denominatore degli Stati contraenti.
La contestualità della ratifica di una pluralità di atti internazionali richiede, peraltro, un approfondimento dei rapporti tra tali atti, specialmente laddove essi intervengano sulle medesime materie.
Occorre sottolineare, ad esempio, che il protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee reca una definizione di corruzione passiva e di corruzione attiva che non corrisponde completamente alla definizione della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali.
Nel primo caso, infatti, la corruzione passiva si ha quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un


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terzo, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.
La seconda delle convenzioni richiamate fa invece riferimento ad un intermediario, anziché ad un terzo, e non fa riferimento alla lesione degli interessi finanziari comunitari. Analoga distinzione riguarda anche la corruzione attiva.
In modo corrispondente l'articolo 3 della convenzione PIF richiama la responsabilità penale dei dirigenti delle imprese, mentre la convenzione OCSE, all'articolo 2, richiama la responsabilità delle persone giuridiche. Se è vero che viene permesso a ciascuna parte contraente di adottare le misure necessarie, pur tuttavia si costituisce un obbligo, quello di individuare misure per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale. Si dovrà valutare in quale misura una disposizione del genere sia compatibile con l'ordinamento italiano, in particolare con il principio sintetizzato dal brocardo societas delinquere non potest.
Di tali aspetti, relativi alla potenziale sovrapposizione di alcune disposizioni dei diversi atti internazionali, si fa carico la stessa relazione introduttiva del Governo, che sottolinea - ad esempio - circa i rapporti tra il primo protocollo della convenzione PIF e la Convenzione relativa alla lotta alla corruzione, che «la convenzione sulla corruzione, dal canto suo, non reca disposizioni sostanzialmente innovative rispetto al primo protocollo, ma ne allarga lo scopo».
Il testo del disegno di legge, oltre agli articoli relativi alla ratifica ed all'entrata in vigore sul piano internazionale, introduce, all'articolo 3, una disposizione sulla concussione e corruzione di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; all'articolo 4 modifica in testo unico in materia di reati doganali; all'articolo 5 modifica la legge n. 898 del 1986 in materia di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia; l'articolo 6 riguarda la responsabilità delle persone giuridiche; l'articolo 7 l'autorità responsabile per le finalità della convenzione OCSE; infine, l'articolo 8 reca la clausola di entrata in vigore.
L'articolo 3 introduce l'articolo 322-bis del codice penale. In base ad esso, le disposizioni sulla concussione e relative pene accessorie, sulla corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, e relative circostanze aggravanti, sulla corruzione in atti giudiziari e sulla corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, oltre che sull'istigazione alla corruzione, si applicano anche ad una serie di ulteriori soggetti.
Le indicate disposizioni verrebbero applicate anche ai membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità; ai funzionari e agli agenti comunitari; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità, che esercitino funzioni corrispondenti ai funzionari o agenti; ai membri e agli addetti degli enti costituiti sulla base dei trattati; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Proprio quest'ultima categoria sembra potersi interpretare in modo più o meno discrezionale, in quanto la nozione di corrispondenza alla funzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio potrebbe ricevere diversa estensione e, in ultima analisi, confliggere con la stessa tassatività della norma penale.
Il secondo comma prevede, invece, l'applicazione delle pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale) e dei soli primi due commi, relativi all'istigazione alla corruzione, dell'articolo 322 del codice penale ai medesimi soggetti indicati, nonché a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, qualora il fatto sia commesso


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per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
È poi previsto un comma che assimila le persone indicate nel primo comma ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
È poi prevista l'introduzione dell'articolo 322-ter del codice penale in base al quale, in caso di condanna o di patteggiamento, per alcuni dei reati richiamati, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo.
Occorre ricordare che, in base all'articolo 240 del codice penale, è già prevista la possibilità di confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato. L'innovazione della disposizione speciale recata dall'articolo 322-ter riguarderebbe pertanto il carattere obbligatorio della confisca, in caso di reati di corruzione o concussione, per i beni che costituiscono il profitto del reato. Tale ipotesi è, invece, facoltativa per la disposizione generale dell'articolo 240.
Costituisce poi innovazione speciale rispetto all'articolo 240 la confisca di beni, di cui il reo abbia la disponibilità, per il valore corrispondente al profitto o al prezzo. È evidente che, in questa formulazione, tale ipotesi speciale di confisca si applicherebbe non solo ai funzionari comunitari, ma anche ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in genere.
Occorre ricordare che la II e la III Commissione, dando seguito al parere della I Commissione, hanno esplicitato, anche nella rubrica dell'articolo 3, che esso riguarda anche i membri di organi dell'Unione europea.
L'articolo 4 reca una modifica del testo unico in materia di reati doganali: si prevede un aggravamento di pena per i reati ivi previsti, per cui, alla multa già prevista per le infrazioni commesse, si aggiungerebbe la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia maggiore di lire 90 milioni. Analoghe fattispecie di maggiore gravità, che aggiungono la reclusione alla multa, sono già previste dall'articolo 295, ma sono connesse alla maggiore gravità del comportamento soggettivo: presenza o utilizzo di armi, pluralità di soggetti puniti o ostacolo agli organi di polizia, concorso di reati, associazione per la commissione di contrabbando.
L'articolo 5 modifica la legge concernente le frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
L'articolo 6, sicuramente il più importante, riguarda la responsabilità delle persone giuridiche. È in primo luogo necessario richiamare quanto già sottolineato circa la compatibilità con il nostro ordinamento della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si consideri che l'articolo 6 del disegno di legge originario prevedeva che la legge stabilisse i casi nei quali le persone giuridiche sono autonomamente responsabili dei reati di corruzione attiva e di istigazione alla corruzione, nonché le sanzioni ad esse applicabili.
Trattandosi di una legge ordinaria, ovviamente, la disposizione non introduceva una riserva di legge, bensì una sorta di norma «manifesto» che, senza innovare sostanzialmente nell'ordinamento, rinviava a sua volta ad un successivo intervento del legislatore.
Le Commissioni hanno, quindi, inteso dare una risposta più adeguata alla questione della responsabilità delle persone giuridiche, muovendo in primo luogo dal testo dell'articolo 2 della convenzione OCSE. In base ad esso, ciascuna parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero. Tale articolo, dunque, non impone al nostro ordinamento di introdurre il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche che, com'è noto, pone non pochi problemi di conformità alla Costituzione (in primis alla personalità della responsabilità


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penale, di cui all'articolo 27 della Carta costituzionale inteso in un'accezione sostanzialistica).
L'articolo 6 del provvedimento qui sottoposto all'attenzione dell'Assemblea costituisce una soluzione che individua una forma di illecito amministrativo a carico delle persone giuridiche. Si è cercato di definire linee guida efficaci per una nuova disciplina della responsabilità delle persone giuridiche in connessione con la commissione dei reati di corruzione interessati dal provvedimento in esame.
Come evidenziato, il testo prende atto delle difficoltà teoriche e pratiche, oltre che di ordine costituzionale, legate all'individuazione di una responsabilità penale delle persone giuridiche. Per questo motivo, in connessione con la responsabilità penale personale dei responsabili delle persone giuridiche, viene individuata una responsabilità di queste ultime. La sanzione di carattere amministrativo risulterebbe pecuniaria, se il reato è commesso a vantaggio della persona giuridica; interdittiva in aggiunta a quella pecuniaria, se l'illecito è strumentale all'attività della persona giuridica. Spetta all'autorità amministrativa competente per territorio applicare la sanzione. L'autorità amministrativa riceve la sentenza che attesta il nesso di strumentalità o vantaggio della persona giuridica ed esercita un potere discrezionale nell'individuazione della sanzione più idonea. Avverso il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, in base al rinvio operato dalla legge n. 689 del 1981.
L'articolo 6 è dunque diretto a delegare al Governo l'emanazione della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, in relazione a reati previsti nel provvedimento in esame, e recepisce il contenuto di una proposta del deputato Meloni in ordine alla responsabilità delle persone giuridiche, nonostante che tale proposta non sia stata formulata nei termini di delega legislativa.
Lo strumento della delega è apparso, invece, il mezzo più idoneo per ottemperare veramente agli obblighi assunti in sede internazionale e contestualmente disporre di un congruo e determinato periodo di tempo (sei mesi) per l'elaborazione di una disciplina compiuta in materia. Inoltre, i principi e i criteri di delega sono sufficientemente determinati ed efficaci nella realizzazione dell'obiettivo del provvedimento. Non a caso, ad esempio, è stata prevista l'esclusione del pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della citata legge n. 689, nonché il ricorso alla confisca, alla chiusura dello stabilimento, alla sospensione dell'attività, alla revoca dell'eventuale concessione.
È da ritenere infine, conformemente a quanto emerge dal disegno di legge in esame, che le disposizioni già vigenti nel nostro ordinamento siano più che sufficienti ad assicurare il rispetto delle norme pattizie sulla competenza e sulla connessa cooperazione fra gli Stati per il perseguimento dei reati in questione.
In conclusione, è necessario che anche nel nostro ordinamento non rimangano lacune che impediscano nei fatti di perseguire gravi forme di illecito per attività di soggetti in passato senz'altro residuali ma ormai, e purtroppo, sempre più rilevanti anche nell'ambito del processo di integrazione comunitaria. Per queste ragioni il relatore raccomanda la ratifica di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo attribuisce grande importanza alla ratifica di questo provvedimento, considerato il peso, aumentato in maniera considerevole, delle decisioni assunte presso l'Unione europea.
Gli strumenti normativi dei singoli Stati per le attività connesse a quelle economiche diventano sempre più inadeguati, se confinati nelle realtà nazionali. Serve, quindi, un allineamento delle normative penali nazionali.
Aggiungo che la soluzione adottata per l'articolo 6, che è stato sostituito con una norma di delega al Governo, appare adeguata


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anche se la delega si riferisce ad un'attività di illecito amministrativo e non penale. È anche possibile considerare che le misure di tipo penale-amministrativo, insieme con quelle di tipo penale in senso stretto, facciano parte di una grande categoria che le comprende entrambe.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare è l'onorevole Donato Bruno. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO. Signor Presidente, dopo aver ascoltato la relazione dell'onorevole Cesetti, ben poco resta da dire, se non sottolineare alcuni aspetti della problematica del nostro esame.
Il primo è quello della complessità del provvedimento di ratifica: in effetti si tratta di più di un trattato, tutti abbastanza complessi e riguardanti una materia molto delicata quale la corruzione dei soggetti che operano nell'ambito degli organismi europei ed internazionali. Tale problematica avrebbe potuto trovarci impreparati ma, invece, la nostra legislazione in materia già prevede le fattispecie contemplate dai trattati.
Va dato atto, altresì, alle due Commissioni dell'impegno posto per agevolare la ratifica dei trattati. Il Governo - se vogliamo per la parte più facile - avrebbe avuto la possibilità di far sì che le Commissioni non si impantanassero su talune questioni e avrebbe dovuto agevolare il compito delle Commissioni stesse; mi riferisco all'articolo 6 del disegno di legge di ratifica. Invece, le Commissioni si sono trovate una trave sul loro percorso: il Governo, infatti, ha ritenuto di porre la norma secondo cui, per la prima volta nel nostro ordinamento, si vuole ascrivere la responsabilità penale alle persone giuridiche.
È di tutta evidenza come il problema sia di portata anche costituzionale e, pertanto, le Commissioni non potevano dar corso alle aspettative, neppure legittime, del Governo. Ho la sensazione - come spesso accade - che il Governo, a causa della fretta e della genericità, proponga articolati che non possono trasformarsi in provvedimenti legislativi.
In questo quadro, gli interventi dei colleghi di forza Italia, onorevoli Marotta, Saponara e Gazzilli, hanno fatto sì che la Commissione procedesse alla modifica di un articolo - originariamente di tre righe, ma che poi è divenuto il corpo dell'articolato - che tende a dare la delega al Governo volta ad escludere la responsabilità penale delle persone giuridiche ed a limitarsi a stabilire le responsabilità in sede civile ed amministrativa.
Mi auguro che il Governo, nell'ambito della delega stabilita dall'articolo 6 con voto unanime e su proposta del relatore della II Commissione, possa rivedere le proprie posizioni e riflettere su quanto proposto dalla Commissione.
Mi auguro che il provvedimento sia approvato dall'Assemblea nel testo approntato dalla Commissione e che il Governo, nell'ambito della delega cui deve adempiere entro sei mesi, recepisca l'indirizzo e il suggerimento del Parlamento: quello di non toccare la responsabilità penale delle persone giuridiche e di continuare a valutare, nell'ambito delle responsabilità amministrative e civili, le conseguenze di eventuali illeciti delle persone di cui trattasi.
In conclusione, mi auguro che il provvedimento sia approvato dall'Assemblea a larga maggioranza ed in tempi ristretti: è questo l'impegno del mio movimento politico (Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Prendo atto che sia i relatori sia il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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