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La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,22.
PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Simeone n. 3-02463 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 6).
MARETTA SCOCA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione all'ordine del giorno, relativa al decesso della detenuta Silvana Giordano, si richiama quanto comunicato in risposta all'interrogazione Taradash precedentemente svolta.
PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.
ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, signor sottosegretario, non sono assolutamente soddisfatto della sua risposta, anche perché le assicurazioni che ella ha fornito sono totalmente in contrasto con le dichiarazioni rese ultimamente dal ministro dell'interno. Pare che si debba andare ad una rivisitazione di tutta la materia disciplinata dalla legge del 1975, che ha modificato l'ordinamento penitenziario, dalla cosiddetta legge Gozzini e dalla legge n. 165 del 27 maggio 1998.
si astengono dalle udienze per protestare legittimamente contro l'invasione del potere legislativo, da parte del potere giudiziario, è molto meno accorto quando si tratta di stigmatizzare il comportamento di certe procure aduse ad infischiarsene letteralmente delle disposizioni legislative.
Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.
Per quanto concerne, più in generale, il fenomeno dell'autolesionismo in carcere, si evidenzia che, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con un provvedimento del 31 gennaio 1997, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro con il precipuo scopo di procedere ad una completa disamina dei comportamenti e dei gesti di autolesionismo in ambiente penitenziario, al fine di perfezionare le strategie di prevenzione e di assistenza tecnicamente più idonee per cercare di ridurre l'entità e l'incidenza del fenomeno stesso. Tale gruppo ha elaborato una bozza di linee guida che è stata inviata a tutti i provveditorati regionali per la diffusione agli istituti e ai servizi dipendenti.
Per quanto concerne il secondo quesito posto dagli interroganti, si evidenzia che l'amministrazione penitenziaria ha tempestivamente emanato una circolare contenente indicazioni per agevolare l'applicazione della legge 27 marzo 1998, n. 165. Inoltre, in seguito all'approvazione della suddetta legge, l'amministrazione penitenziaria ha provveduto, con decreto del ministro di grazia e giustizia, all'ampliamento della pianta organica dei centri di servizio sociale per adulti, per quanto concerne gli assistenti sociali, i coordinatori e gli operatori amministrativi. Sono state avviate le procedure per l'assunzione di 155 assistenti sociali, coordinatori idonei all'ultimo concorso del 1995.
È stato, inoltre, elaborato nel dicembre 1997 - quindi, prima della definitiva approvazione del disegno di legge Simeone-Saraceni - uno specifico programma di interventi ed attività di informazione destinati agli utenti dei centri di servizio sociale per adulti ed ai loro familiari, nonché ai condannati in attesa di esecuzione della pena. Più specificamente, l'attività d'informazione sarà inerente alle problematiche sociali e giuridiche dell'esecuzione penale interna ed esterna e si realizzerà, in via sperimentale, in circa 15 centri, nell'ambito di uno sportello informativo ove opereranno, oltre agli assistenti sociali, anche gli obiettori di coscienza ed i volontari.
In tal senso è stata già firmata la convenzione con il Ministero della difesa per l'impiego degli obiettori presso i centri di servizio sociale per adulti ed è in corso un processo di raccordo con i maggiori organismi di volontariato penitenziario, in relazione alla collaborazione per la realizzazione dello sportello in questione.
Per completezza, chiedo che la Presidenza consenta la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di una tabella contenente i dati relativi ai detenuti scarcerati ex articolo 656, comma 5, della legge Simeone, dall'entrata in vigore della stessa fino al 2 marzo 1999.
L'onorevole Simeone ha facoltà di replicare.
Quindi, le sue assicurazioni sono in contrasto con quelle del ministro dell'interno, mi auguro che le stesse possano trovare conferma e che non si crei un contenzioso tra il ministro della giustizia e quello dell'interno. Dico questo perché da un po' di tempo a questa parte assistiamo ad una gara tra i ministri: se il ministro della giustizia fa quelle dichiarazioni che sono sotto gli occhi di tutti perché le leggiamo sui giornali, se è così sollecito nel rampognare gli avvocati che
Per tornare in argomento, il caso a cui mi riferisco è quello dei tribunali di sorveglianza che impiegano ben sei mesi prima che l'istanza di un detenuto venga esaminata. Allora non bastano le buone intenzioni, occorrono fatti concreti né sono sufficienti le assunzioni di 155 assistenti sociali, contro i 670 la cui assunzione è stata prevista dalla legge n. 165 del 1998, se non viene assunto personale amministrativo, se non vengono assunti gli educatori, così come quella stessa legge prevede.
Oggi sono del tutto vanificati gli articoli 1 e 13 dell'ordinamento penitenziario, istituito con la legge n. 354 del 26 luglio 1975, il che determina quel malessere generale, quell'affanno nella vita carceraria che sta contrassegnando tutti gli istituti di pena del nostro paese.
Non è soltanto la morte di Silvana Giordano sotto gli occhi del suo bambino di tre anni a destare lo sconcerto ed il grande rammarico per una legislazione assolutamente non all'altezza di un paese che si possa definire civile, ma sono i tanti altri suicidi che avvengono nelle carceri italiane che dimostrano quanto sia precaria la situazione da un punto di vista non solo trattamentale (che pure la legislazione in atto dovrebbe esaltare, sublimare) ma anche igienico e abitativo.
Occorre una revisione completa o, meglio, una piena affermazione di quanto è contenuto nella legislazione attuale per evitare i numerosi suicidi che si registrano. Non mi riferisco soltanto alla vicenda di Silvana Giordano; mi sembra che nell'anno 1998 vi siano stati ben 14 suicidi, un numero che suscita un grande allarme da un punto di vista carcerario oltre che da un punto di vista morale. Ciò significa che la riforma del 1975 è fallita miseramente, mentre dobbiamo far sì che lo spirito di quella riforma venga attuato e che le norme successive (la legge Gozzini e la cosiddetta legge Simeone) esplichino compiutamente i propri effetti.
Concludo con la raccomandazione di dare direttive non solo al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ma soprattutto ai tanti tribunali di sorveglianza che impiegano tempi biblici per fissare le udienze per le istanze legittimamente presentate dai tanti detenuti.


