(Sezione 7 - Trasferimento del detenuto Luigi Doria)
G) Interrogazione:
TARADASH. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:
il signor Luigi Doria è stato trasferito il 16 giugno 1998 presso il carcere di Castrovillari dal carcere di Rebibbia di Roma dove si era costituito il 7 aprile;
il trasferimento, disposto per motivi di affollamento carcerario, ha provocato gravi disagi alla famiglia del Doria che da Napoli, dove il detenuto è residente, aveva trovato una sistemazione a Roma per poter effettuare i colloqui mensili consentiti, ma che, per le disagiate condizioni economiche in cui versa, non può gravarsi di ulteriori ed onerose spese per incontrarlo;
il Doria ha presentato al Ministro di grazia e giustizia richiesta di trasferimento presso un istituto penitenziario tra quelli di Poggioreale, Secondigliano o Santa Maria Vetere, senza alcun esito benché si trovi nel luogo di residenza del detenuto;
la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1, stabilisce che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona», che «deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi» e che esso deve essere «attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»;
l'articolo 13 della legge medesima dispone che «il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto»;
i trasferimenti sono disposti anche per motivi di studio e familiari (articolo 42) e, nel disporli, deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie e la possibilità di accogliere le richieste espresse dai detenuti in ordine alla destinazione (articolo 78, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431);
l'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti (primo comma) e che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari (terzo comma) -:
quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare al Doria l'opportunità di poter incontrare i suoi familiari con il trasferimento del detenuto presso altro carcere, considerando la lettera della legge e la necessità di assicurare un trattamento penitenziario dignitoso e non afflittivo di diritti soggettivi non suscettibili di compressione o limitazione. (3-02779)
(14 settembre 1998)