Allegato A
Seduta n. 506 del 17/3/1999


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(Sezione 4 - Collegamento tra contributi versati a diversi enti gestori della previdenza obbligatoria)

DELBONO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con sentenza n. 61 del 1999, depositata il 5 marzo 1999, la Corte costituzionale ha affrontato la annosa questione dei professionisti con un passato da lavoratori dipendenti e dei dipendenti con un passato da lavoratori professionisti, i quali, pur versando spezzoni contributivi a più enti previdenziali, non riescono a maturare il diritto alla pensione; la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 «nella parte in cui non prevedono in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi», lasciando quindi intendere che deve essere possibile una scelta tra ricongiunzione e totalizzazione;
una iniziativa del Governo in materia verrebbe incontro ad una realtà significativa del mondo del lavoro, non solo a coloro che oggi sono professionisti con un passato da dipendenti ma anche a molti che oggi sono dipendenti e che un domani potranno approdare al lavoro professionale; la tutela della libera scelta del proprio percorso lavorativo, senza che questo sia penalizzato dalla normativa in materia previdenziale, è un principio fondamentale di valore costituzionale che il Governo e lo stesso Parlamento dovrebbero sentirsi in dovere di garantire -:
quali iniziative di natura normativa intenda assumere il Governo per venir incontro alle centinaia di migliaia di cittadini che vogliono vedere sanata questa palese ingiustizia, permettendo quindi di introdurre la totalizzazione come forma minima e necessaria di collegamento fra i vari enti gestori della previdenza obbligatoria, senza


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distinguere tra gestori pubblici e casse privatizzate, in modo che il lavoratore non perda più il diritto alla pensione se cambia lavoro, ma possa ottenere quanto gli spetta in proporzione ai contributi versati, anche se non vuole assumere la spesa aggiuntiva della ricongiunzione, pur dando vita, quest'ultima, a una pensione più favorevole in quanto calcolata in base all'ultima media reddituale. (3-03597)
(16 marzo 1999)