Allegato A
Seduta n. 506 del 17/3/1999


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(A.C. 5324 - sezione 3)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MILITARE

Art. 13.
(Disposizioni relative al personale militare).

1. Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e di ottimizzare l'impiego e la permanenza in servizio degli ufficiali dell'Esercito, i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli dei ruoli normale dell'arma dei trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di amministrazione e commissariato sono elevati a 61 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al 1o settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi di reclutamento. I sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono immessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Il comma 12 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è abrogato.
3. L'articolo 1 della legge 13 giugno 1952, n. 698, concernente il contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata, è abrogato.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto sono altresì


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determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego.
5. Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
6. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis) degli incrementi corrispondenti a titolo di perequazione automatica».
7. Il quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli scatti aggiuntivi sono attribuiti in relazione ai diversi gradi del personale militare comunque inserito nel medesimo livello retributivo.
8. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1995 alle indennità di trasferimento di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 10 marzo 1987, n. 100, e 3 ottobre 1987, n. 402.
9. Agli ufficiali con grado di colonnello e brigadiere generale ed equivalenti delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri è attribuito, a titolo di parziale perequazione ed in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessorio, un emolumento pensionabile secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, pari ai seguenti importi lordi da erogare in tredici mensilità:
a) lire 6 milioni per i colonnelli e gradi corrispondenti;
b) lire 9 milioni per brigadieri generali e gradi corrispondenti.

10. Gli emolumenti di cui al comma 9 sono corrisposti nella misura del 25 per cento, 50 per cento e 100 per cento a decorrere, rispettivamente, dal 1o gennaio 1999, 1o luglio 1999 e 1o gennaio 2000. In deroga a quanto previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, tali emolumenti sono attribuiti esclusivamente in relazione al grado rivestito.
11. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 9 e 10, pari a lire 7.509 milioni per il 1999 e a lire 20.025 milioni per il 2000 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. All'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «presidente: un ufficiale generale».
14. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente


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indennità di ausiliaria, operano, a decorrere dal 1o gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianità e non sulla misura dell'indennità di ausiliaria concessa anteriormente al 1o gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo Marescialli:
a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di aiutante, nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di maresciallo ordinario, nonché i sergenti maggiori utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestivano il grado di sergente maggiore, nonché i sergenti utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
d) nel grado di maresciallo, i sergenti.

2-ter. L'inquadramento per il personale indicato alle lettere b), c) e d) del comma 2-bis, si avvia previa rideterminazione dell'anzianità di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore. Per il personale di cui alla lettera d) del comma 2-bis, fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario è di sei anni.
13. 11. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coloro che nel periodo 1o gennaio 1994-1o gennaio 1999 sono stati collocati in congedo, non avendo raggiunto la massima anzianità contributiva, per malattie non dipendenti da cause di servizio, possono essere assunti dai vari Ministeri nelle aliquote riservate agli invalidi civili, in via prioritaria, purché l'invalidità ne consenta l'impiego. Per costoro cessa, se percepita, qualsiasi retribuzione accessoria o pensione di invalidità.
13. 2. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 5 si applica per il personale militare della Difesa che si trovi a non meno di due anni dal raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa in vigore per il ruolo di provenienza e non abbia maturato la massima anzianità contributiva.
13. 3. Ascierto, Menia, Gasparri, Mitolo.


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Al comma 6, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
5-bis. Degli importi per perequazione spettanti ai sensi di quanto previsto dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41.
13. 1. Menia, Ascierto, Gasparri, Contento, Mitolo.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 427, si interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti ai tenenti ed ai capitani e gradi corrispondenti delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed alle qualifiche equivalenti delle forze di polizia rispettivamente ai sensi dell'articolo 138, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. A decorrere dal 1o gennaio 1992 e fino al 31 agosto 1995, ai tenenti e capitani delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ed alle qualifiche corrispondenti delle forze di polizia sono attribuiti gli scatti aggiuntivi previsti dall'articolo 140, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione ai diversi gradi comunque inseriti nel medesimo livello retributivo anche in deroga al presupposto dell'appartenenza alla stessa carriera. Tali scatti si intendono assorbiti nella autonoma maggiorazione stipendiale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 8.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
13.16. (Nuova formulazione) Governo.

Sopprimere i commi 9, 10, 11 e 12.
13. 15. Governo.

Sostituire i commi 9, 10 e 11 con i seguenti:
9. In attesa della revisione dell'assetto retributivo della dirigenza militare, a decorrere dal 1o gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai brigadieri generali e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
b) nella misura del 60 per cento ai colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

10. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma è valutato in lire 38 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
13. 6. Romano Carratelli, Ruffino, Rizzo, Giannattasio, Saraca, Ascierto.

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
9. In attesa della revisione dell'assetto retributivo della dirigenza militare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le indennità di cui all'articolo1 lettera b, della legge 2 ottobre 1997 n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'ottanta per cento ai brigadieri Generali e gradi corrispondenti


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delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché al personale destinatario del medesimo trattamento stipendiale;
b) nella misura del sessanta per cento ai colonnelli ed ai gradi corrispondenti delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché al personale destinatario del medesimo trattamento stipendiale

10. All'onere derivante dall'attuazione dai precedenti commi, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
13. 9. Ascierto, Gasparri, Menia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
15. Fermo restando il principio dell'articolo 11 del Concordato, la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario Militare, prevista dall'articolo 3 della legge 1 giugno 1961 n. 512, viene estesa anche al personale appartenente alla Polizia di Stato, ai corpi assimilati, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nel rispetto dei principi costituzionali.
13. 8. Romano Carratelli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
15. In deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge C.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152, per i corpi dell'Arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo è adottato uno stendardo avente le seguenti caratteristiche:
asta: cm 138;
drappo: cm 60 per ogni lato, suddiviso nei colori verde, bianco e rosso, ciascuno della larghezza di cm 20.

16. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto-leggeC.P.S. 25 settembre 1947, n. 1152.
13. 7. Giannattasio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
15. A decorrere dal 10 gennaio 1999 al personale in servizio permanente delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché agli Ufficiali e Sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, sita in comune diverso distante almeno 40 chilometri da quella di provenienza, compete per due anni una indennità pari alla diaria di missione intera. Il predetto trattamento è ridotto di un terzo della misura ordinaria al personale che fruisce, nella nuova sede di servizio, di alloggio gratuito di servizio. Lo stesso trattamento compete all'atto del rientro in Italia al personale, titolare del trattamento estero previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1 I 14, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838. Il coniuge convivente del personale militare che è impiegato in una Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'Amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre Amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
16. Gli aumenti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a due mensilità della indennità integrativa spe ciale.


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Qualora il personale di cui al precedente comma abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia, l'indennità è elevata a quindici mensilità. In aggiunta all'indennità di cui al comma 15 il personale che abbia presentato domanda per ottenere l'alloggio di servizio può chiedere, trascorsi 3 mesi dalla presentazione della domanda senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di agibilità, previa presentazione di regolare contratto di locazione, il rimborso del canone mensile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di lire per un periodo, comunque, non superiore a 36 mesi. In caso di successiva assegnazione di alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del personale interessato.
17. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi 15 e 16 non concorre a formare reddito imponibile e non è cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e della legge 3 ottobre 1987, n. 402.
18. Al personale di cui al comma 15 che alla data del 10 gennaio 1999 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100 e alla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei 2 anni, il trattamento di cui ai commi 15 e 16.
13. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni relative al personale direttivo civile della Difesa).

1. Il personale dell'ex carriera direttiva del Ministero della difesa accede alla dirigenza nei ruoli del Ministero previa selezione per merito correlata alla valutazione del servizio prestato, delle funzioni ricoperte e dei risultati conseguiti presso i diversi uffici dell'Amministrazione. I criteri selettivi sono determinati con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Al personale civile del Ministero della difesa appartenente alle ex carriere direttive, inquadrato nella VIII e IX qualifica funzionale, nonché nel soppresso ruolo ad esaurimento, al raggiungimento dei 15 anni di effettivo servizio è attribuito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico globale spettante al dirigente di prima fascia, comprensivo dell'80 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale, con contestuale assorbimento del trattamento economico accessorio percepito e proporzionale riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale del Ministero della difesa.
13. 01. Tassone, Di Nardo.