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1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per provvedere, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, nonché di quelli concernenti la riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello Stato di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
c) all'armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;
2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorsi quaranta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i decreti possono comunque essere emanati.
Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di consentire.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Amministrazione penitenziaria ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e della giustizia minorile.
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: e il riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minor rilievo con le seguenti: e il riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale superiore per i rimanenti.
All'articolo 12, primo comma, all'alinea, dopo le parole: delle sedi periferiche dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti: e della giustizia minorile.
Conseguentemente, dopo le parole: dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti: e dell'ufficio della giustizia minorile.
Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria aggiungere le seguenti: e della direzione dei centri della giustizia minorile e ai direttori degli istituti minorili.
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: nel termine di nove mesi.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per provvedere fino alla fine dell'alinea con le seguenti: sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in misura non superiore ad un terzo dell'attuale consistenza.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: adeguamento aggiungere le seguenti: del numero dei dirigenti e.
Al comma 1 lettera b), dopo le parole: direttivo ordinario aggiungere le seguenti: e dirigenziale.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con attribuzione ai funzionari direttivi della polizia penitenziaria dell'effettiva gestione della sicurezza
sia in ambito penitenziario che extrapenitenziario nelle attività di traduzioni, piantonamenti e vigilanza presso le aule di giustizia, nonché nella regolare tenuta degli atti giuridici afferenti i detenuti e di ogni attività connessa con quella giudiziaria, in tema di notifiche, tenuta dei registri e quant'altro afferisca agli aspetti di gestione dei fascicoli personali dei detenuti.
Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mantenendo soltanto ai fini economici, dei diritti acquisiti e non di funzione la precedente equiparazione, ex articolo 40 della stessa legge, con la Polizia di Stato;
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: in altri profili, di pari qualifica, dell'amministrazione penitenziaria.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:
Al comma 2, all'alinea, primo periodo sostituire le parole da: di titolo di studio, sino alla fine del primo periodo con le seguenti: dei requisiti stabiliti con decreto del ministro di grazia e giustizia.
Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera c) sopprimere le parole: sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3 sopprimere la parola: comunque.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, dopo le parole: fino ad integrale copertura dei costi aggiungere le seguenti: mediante le ordinarie procedure concorsuali
Al comma 5 sostituire la parola: valutato con la seguente: determinato.
Al comma 5, sostituire le parole: in lire 90 miliardi con le seguenti: di lire 116.988.295.000
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: "appartenente ai profili professionale di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica".
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: "appartenente ai profili professionale di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni
presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purchè comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica".
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: "si applica la disposizione di cui al comma 3".
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, resta fermo, per il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Amministrazione Penitenziaria, il trattamento giuridico ed economico già in godimento.
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.
Al comma 1 sopprimere la lettera a).
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la dotazione organica di trecento unità con le seguenti: la complessiva dotazione organica di duecento unità.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di trecento unità con le seguenti: individuata secondo criteri di oggettività e di necessità.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: centocinquanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: centocinquanta.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentoottanta.
Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: così ripartite fino alla fine della lettera.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentottanta.
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: dieci.
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici
Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti
Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: o, comunque, di almeno un posto.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3.
Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: secondo i.
Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole da: avuto riguardo sino alla fine del numero.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5.
Al comma 1, lettera c), numero 5, sopprimere le parole da: nonché sino a: primo di esso
Al comma 1 sopprimere la lettera d).
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per particolari funzionalità sino alla fine della lettera con le seguenti: per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di otto unità, con contratto a tempo determinato, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di pubblici dipendenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.
Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: sia inquadrato sino alla fine del comma con le seguenti: sia assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del consiglio sulla base di un concorso riservato per titoli ed esami nella misura non superiore al 5 per cento dell'organico complessivo;
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in posizione di fuori ruolo, comando o distacco
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: predetto Ministero con la seguente: Ministero di grazia e giustizia.
Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: in maniera graduale.
Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 1 sopprimere la lettera h).
Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto legislativo di cui al presente comma.
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente comma.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazioni del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
o dar luogo ad assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di otto unità;
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso novanta giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega alle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; le commissioni emetteranno il loro parere entro i successivi sessanta giorni.
Sostituire l'articolo 12-bis con il seguente:
1. Il Governo è delegato ad emanare entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro 90 giorni dalla scadenza, un decreto legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al C.S.M. con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
d) prevedere che, in prima applicazione, il personale di altre amministrazioni in servizio presso il C.S.M. alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previa domanda dell'interessato, sia inquadrato nei limiti delle necessità numeriche, delle figure professionali, nonché di tutto quanto previsto dalla lett. a) del comma 1 del presente articolo, nel ruolo del personale del Consiglio stesso;
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
(Delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria).
a) all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria, in misura non superiore ad un terzo dell'attuale consistenza, e all'adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione alla esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;
b) all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;
d) alla riapertura dei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero alla loro ricollocazione professionale.
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore d'istituto penitenziario;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti d'età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.
4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 90 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 9. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo deve presentare, affinché sia approvato dalle Camere, un piano organico di ridefinizione dell'amministrazione penitenziaria, ivi compreso l'ampliamento delle dotazioni organiche, che tenga conto dei seguenti criteri:.
12. 7. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
12. 19. Tassone, Volontè, Grillo.
12. 1. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.
12. 200. La Commissione.
12. 18. Tassone, Volontè, Grillo.
12. 31. Governo.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
12. 40. La Commissione.
12. 32. Governo.
12. 2. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.
12. 20. Angeloni, Tassone, Volonté.
b-bis) all'armonizzazione e modifica delle norme del codice penale e di procedura penale e dell'Ordinamento penitenziario che attribuiscono al direttori penitenziari la cura delle attività succitate, prevedendo che fino all'istituzione dei nuovi funzionari direttivi della polizia penitenziaria le suddette funzioni siano assicurate dagli attuali comandanti di reparto presenti in ogni istituto penitenziario.
12. 3. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.
12. 5. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.
c-bis) alla collocazione degli ufficiali del ruolo a esaurimento nelle rispettive istituende qualifiche dei ruoli direttivo e dirigenziale della polizia penitenziaria.
12. 21 Angeloni, Volonté, Tassone.
12. 22. Angeloni, Tassone, Volontè.
e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
12. 42. La Commissione.
e) all'integrazione dell'organico e all'adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza.
12. 4. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
e) e di unificare, ai soli giuridici, gli inquadramenti degli Ufficiali di cui all'articolo 14, commi 5 e 6 della legge16 ottobre 1991, n. 321, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, salvaguardando le posizioni giuridiche dei vincitori di concorso.
12. 30. Bonito.
2-bis. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, al quale acceda il personale appartenente al ruolo degli ispettori in possesso del titolo di studio non
a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore a-nove mesi;
b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni;
c) prevedere modalità di progressione nel ruolo di permanenza nelle qualifiche, anche con l'innalzamento dei limiti d'età, solo per esigenze di servizio, con l'esclusione d'accesso ai ruoli dirigenziali.
12. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.
*12. 11. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
*12. 13. Fontan.
a) accesso al ruolo mediante concorso per titoli ed esami;
b) modalità di progressione nei ruoli;
c) norme di carattere economico, previdenziale e retributivo.
12. 12. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
12. 50. La Commissione.
12. 14. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
12. 15. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
b-bis) Prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando nei reparti della Polizia penitenziaria. La dotazione di tale ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo speciale del Corpo. Il passaggio avverrà mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una dotazione organica comunque non superiore alle ducento unità.
12. 23 Angeloni, Tassone, Volontè.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
12. 41. La Commissione.
3. Sulle proposte di decreto legislativo è acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
12. 16. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
12. 6. Fontan.
*12. 8. Fontan.
*12. 17. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
12. 33. Governo
Al comma 4 dopo le parole: L'Amministrazione penitenziaria aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.
12. 24. Giacco, Olivieri.
12. 35. Governo.
12. 34. Governo.
2. All'articolo 41 comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: "si applica la disposizione di cui al comma 3".
12. 02. Romano Carratelli.
12. 01. Altea.
12. 03. Cento.
(Disposizione transitoria).
2. Fermo restando che i futuri miglioramenti retributivi del personale delle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Amministrazione Penitenziaria, non potranno essere comunque inferiori a quelli stabiliti per il comparto sicurezza, a decorrere dal 1o gennaio 1999 trovano applicazione, nei confronti delle predette qualifiche, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge.
12. 06. Abbate, Carotti.
0. 12. 04. 1. Boato.
0. 12. 04. 54. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
0. 12. 04. 2. Boato.
0. 12. 04. 36. Parenti.
0. 12. 04. 55. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
0. 12. 04. 61. Boato, Parenti.
0. 12. 04. 60. Boato.
0. 12. 04. 62. Boato, Parenti
0. 12. 04. 3. Boato.
0. 12. 04. 63. Boato, Parenti.
0. 12. 04. 4. Boato.
0. 12. 04. 64. Boato, Parenti.
0. 12. 04. 69. La Commissione.
0. 12. 04. 5. Boato.
*0. 12. 04. 6. Boato.
*0. 12. 04. 37. Parenti.
*0. 12. 04. 50. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
*0. 12. 04. 7. Boato.
*0. 12. 04. 52. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
0. 12. 04. 8. Boato.
*0. 12. 04. 9. Boato.
*0. 12. 04. 38. Parenti.
0. 12. 04. 65. Boato, Parenti.
0. 12. 04. 66. Boato, Parenti.
0. 12. 04. 67. Boato, Parenti.
0. 12. 04. 10. Boato.
0. 12. 04. 11. Boato.
0. 12. 04. 12. Boato.
0. 12. 04. 39. Parenti.
0. 12. 04. 49. Parenti.
0. 12. 04. 13. Boato.
0. 12. 04. 14. Boato.
0. 12. 04. 40. Parenti.
0. 12. 04. 15. Boato.
0. 12. 04. 41. Parenti.
0. 12. 04. 56. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
0. 12. 04. 16. Boato.
0. 12. 04. 17. Boato.
0. 12. 04. 18. Boato.
0. 12. 04. 42. Parenti.
0. 12. 04. 68. Boato, Parenti.
*0. 12. 04. 19. Boato.
*0. 12. 04. 43. Parenti.
*0. 12. 04. 57. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
**0. 12. 04. 20. Boato.
**0. 12. 04. 44. Parenti
0. 12. 04. 21. Boato.
0. 12. 04. 22. Boato.
*0. 12. 04. 23. Boato.
*0. 12. 04. 58. Nardini, Malentacchi, Mantovani.
0. 12. 04. 24. Boato.
0. 12. 04. 25. Boato.
0. 12. 04. 26. Boato.
0. 12. 04. 27. Boato.
1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per
0. 12. 04. 28. Boato.
(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura).
a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo della Segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di trecento unità, in modo che la spesa non superi, comunque, quella prevista per le unità di personale ridotte ai sensi della lettera b);
b) prevedere la riduzione, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia così ripartite:
IX qualifica funzionale n. 15 unità;
VIII qualifica funzionale n. 15 unità;
VII qualifica funzionale n. 43 unità;
VI qualifica funzionale n. 17 unità;
V qualifica funzionale n. 120 unità;
IV qualifica funzionale n.55 unità;
III qualifica funzionale n. 35 unità;
c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, entro i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore medesimo, e senza nuovi oneri carico dello Stato, i seguenti aspetti:
1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una riserva di posti, per il personale interno, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque, di almeno un posto;
2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;
3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto "Ministeri" e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura;
4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;
5) il servizio ed il trattamento economico accessorio del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore che svolga la propria attività presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;
d) prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, che non può in alcun caso essere trasformato
e) prevedere che, in prima applicazione, il personale in servizio, in organico, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, presso il Consiglio superiore della magistratura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sia inquadrato, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, nel rispetto di quanto previsto nella lettera g) e previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di criteri individuali nel regolamento interno;
f) prevedere che dopo l'inquadramento del personale di cui alla lettera e), la copertura dei rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;
g) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione del predetto Ministero con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. L'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;
h) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.
12. 04. (Nuova formulazione) Governo.
a) procedere all'istituzione del ruolo del personale amministrativo e dell'ufficio studi del C.S.M. avente una dotazione organica individuata secondo criteri di oggettività e di necessità;
b) gli aspetti economici e previdenziali, l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale di cui al punto a) sono equiparati a quelli previsti e fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relative al comparto "Ministeri".
c) prevedere la possibilità per il C.S.M. di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo finanziamento, per particolari professionalità e specializzazioni, e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di 10 unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di 12 mesi, durante i quali detti collaboratori sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;
e) prevedere, nel rispetto di quanto previsto dalla lett. d), che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di fase dello stato di previsione dei Ministeri di provenienza del personale di cui alla lett. d), con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'eventuale inquadramento o all'eventuale assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura;
f) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nella materia oggetto del decreto legislativo.
12. 05. Nardini, Malentacchi, Mantovani.