1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di adeguamento automatico retributivo del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.
Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: di cui all'articolo 9 con le seguenti: di cui all'articolo 10
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
decadenze. In relazione ai singoli provvedimenti portati ad esecuzione, sono estinti di ufficio i ricorsi giurisdizionali se i ricorrenti non presentano al giudice adito specifica istanza, da notificare alla controparte, di prosecuzione del contenzioso entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonchè incarichi di collaborazione e supporto diretto di quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra può trovare autonoma disciplina nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale, nei limiti del 50 per cento annuo dei posti disponibili e nel rispetto delle procedure di programmazione stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia di assunzioni nel pubblico impiego. La qualifica è attribuita sulla base di apposito concorso indetto da ciascuna amministrrazione interessata per la valutazione dei titoli di servizio e professionali posseduti dagli aspiranti.
(Disposizione transitoria).
2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 9, si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.
11. 1. Governo.
2-bis. Nella fase transitoria sarà possibile per i prefetti e qualifiche intermedie, che abbiano maturato all'atto dell'entrata in vigore delle presente normativa, trentacinque anni di anzianità, usufruire del collocamento a riposo con conseguente espressa previsione della riduzione del cinquanta per cento delle detrazioni organiche che si renderanno vacanti con tale provvedimento e con conseguente rideterminazione delle relative piante organiche. La riduzione della dotazione organica compenserà i costi per il conseguente ripianamento.
11. 2. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.
2-bis. Al fine di contenere gli oneri derivanti dal contenzioso in materia di risarcimenti danni per la mancata adozione in tempo ragionevolmente utile degli allineamenti retributivi negli anni 1987-1992, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno esegue i provvedimenti di allineamento stipendiale emanati prima del giorno 11 luglio 1992, iniziando da quelli riguardanti le situazioni maturate nel 1987, e, nei casi ritenuti necessari, ridetermina le somme in ragione degli orientamenti della Corte dei conti sulle modalità di calcolo del trattamento stipendiale allineato. Sono fatte salve le prescrizioni e le
11. 3. Palma.
11. 01. Frattini