Allegato A
Seduta n. 505 del 16/3/1999


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(A.C. 5324 - sezione 4)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA

Art. 10.
(Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia).

1. In attesa del riordino delle funzioni e degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e delle prefetture, anche in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo, nonché al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del rapporto di impiego dei funzionari della carriera prefettizia, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'ordinamento della carriera prefettizia ed il trattamento economico del personale di tale carriera, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato e comunque non inferiori a quelle del comparto sicurezza, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento


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negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, terzo comma, e dell'articolo 43, ventesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121; tale accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;
b) rafforzamento della specificità e della unitarietà del ruolo, attraverso la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile;
c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di accurata selezione pubblica, nonché, per un periodo non inferiore a due anni, di percorsi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o presso altre scuole di formazione dell'Amministrazione sta
tale, nonché presso altri soggetti pubblici e privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative;
d) avanzamento in carriera, dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nella qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di strutture formative, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione della specificità dei compiti di rappresentanza generale del Governo e di responsabilità di amministrazione generale secondo gli ambiti da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tal fine saranno definiti appositi criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale di altre misure idonee a favorire la mobilità di sede;
i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
l) estensione ai funzionari della carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale delle qualifiche


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della carriera prefettizia, nonché del personale con qualifica dirigenziale dei ruoli della Polizia di Stato, a decorrere dal 1o gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti ed ai dirigenti superiori della Polizia di Stato;
b) nella misura del 60 per cento ai vice prefetti ispettori ed ai primi dirigenti della Polizia di Stato;
c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999.Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi per l'espressione del parere alle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 19. Fontan.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con le seguenti: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo.

Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: decreti legislativi con le seguenti: decreto legislativo.
10. 6. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
10. 62. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi diretti con le seguenti: un decreto legislativo diretto.
10. 61. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: trattamento economico del personale di tale carriera aggiungere le seguenti: d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia.
10. 44. Tassone, Di Nardo, Volontè, Grillo, Fronzuti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) prevedere entro un anno la regolarizzazione del rapporto di lavoro del personale della carriera prefettizia attraverso l'introduzione del contratto nazionale di lavoro sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali.
10. 28. Nardini, Malentacchi, Mantovani.


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Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: organizzazioni sindacali aggiungere la seguente: maggiormente.
10. 30. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: legge 1 aprile 1981, n. 121; aggiungere le seguenti: l'avanzamento in carriera; l'individuazione degli incarichi di attribuzione ai funzionari della carriera prefettizia; la revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità;.
10. 45. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera prefettizia rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione.
10. 56. (Nuova formulazione) Massa.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
istituzione delle seguenti modifiche: consigliere di prefettura, vice prefetto e prefetto; esclusione dell'inquadramento in carriera per mobilità estrema; l'accesso alla qualifica di consigliere avviene per concorso pubblico per titoli ed esami tra i laureati, con voto finale non inferiore a centocinque centodecimi, nelle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di economia e commercio, con esclusione di quelle equipollenti; le materie di esame per le prove orali e scritte dovranno riguardare i settori giuridico-storico, sociale e politico-economico; il periodo di prova, della durata di sei mesi e con esame finale, viene svolto presso la S.S.A.L.; immissione con una valutazione per i soli titoli delle elevate professionalità (settimo ed ottavo livello) che abbiano maturato una valida esperienza quinquennale e che abbiano conseguito il diploma di laurea in una delle facoltà citate, con il medesimo punteggio previsto per l'accesso in carriera, nel limite del 5% delle disponibilità esistenti, previa adeguata formazione professionale presso la S.S.A.L.; transito, su richiesta, dei funzionari in servizio appartenenti alla ex carriera di ragioneria secondo le corrispondenti qualifiche dei funzionari dell'attuale carriera prefettizia, purchè siano in possesso del diploma di laurea in una delle discipline previste per l'accesso alla qualifica di consigliere, con il punteggio espressamente previsto di centocinque centodecimi; il suddetto inquadramento avviene in soprannumero e mantenendo la posizione soprannumeraria, con progressione in carriera in misura non superiore ad un decimo dei posti disponibili, venendo collocati dopo l'ultimo di pari anzianità; contestualmente si procede alla soppressione dei posti in organico nel ruolo di provenienza.
10. 280 Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
rafforzamento della specificità e della unitarietà del ruolo, attraverso la eliminazione della distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali, il massimo accorpamento delle qualifiche la previsione del concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e la esclusione di ogni possibilità di immissione dall'estremo, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto; conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n.668, e di ogni altra disposizione, anche se eventualmente considerata di natura speciale, di inquadramento nei ruoli, con conseguente rideterminazione ove necessario delle dotazioni organiche, e di riserve dei posti nella progressione in carriera;
10. 11. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.
(Testo così modificato nel corso della seduta).


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Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: ruolo con carriere:
10. 500. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: unitarietà del ruolo aggiungere le seguenti: , da attuarsi mediante l'accorpamento di tutti i funzionari in servizio, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e di cui alla Tabella I quadro a) e quadro b) del medesimo decreto, in possesso del diploma di laurea, e
10. 70. Massidda.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: attraverso aggiungere le seguenti: l'eliminazione della distinzione tra qualifiche direttive e dirigenziali e la.
10. 7. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.

All'articolo 10, comma 1 lettera b), le parole: del concorso pubblico sono sostituite dalle parole: di una rinnovata procedura concorsuale.
10. 103. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fatto salvo aggiungere le seguenti: per coloro che, avendone i requisiti, sono in mobilità nella pubblica amministrazione e.
10. 222. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: conseguente abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986 n. 668;
10. 33. Manzione, Tassone, Bicocchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile; con le seguenti: revisione e accorpamento delle qualifiche e conseguente rideterminazione delle relative funzioni e dotazioni organiche, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
10. 72. Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile con le seguenti: accorpamento in tre qualifiche con l'affermazione della unitarietà delle funzioni e senza distinzione tra direttive dirigenti, con la possibilità di sviluppare e di differenziare la qualifica apicale in ragione delle funzioni e degli incarichi, tenendo conto delle trasformazioni del sistema amministrativo.
10. 65. Palma, Orlando.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile con le seguenti: riduzione a tre delle qualifiche e la possibilità di articolare quella apicale in relazione alla rilevanza delle funzioni e degli incarichi.
10. 22. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile con le seguenti: dei gradi mediante accorpamento.
10. 60. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: mediante il massimo accorpamento possibile con le seguenti: e accorpamento d'intesa con le organizzazioni sindacali.
10. 46. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) abrogazione articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503


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(trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.
10. 47. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) accorpamento delle qualifiche in non più di tre e conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche tenendo conto della unicità professionale della carriera.
10. 8. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10. 21. Fontan.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di una accurata selezione orale, scritta e per titoli nonché, per la durata non inferiore a due anni, di meccanismi di formazione presso la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno e di tirocinio operativo sia presso l'amministrazione Centrale che periferica del Ministero dell'Interno e presso altri soggetti sia pubbliche che privati. È possibile prevedere eventuali periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell'Unione Europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni intergovernative;
10. 59. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ampliamento dei titoli di laurea.
10. 191. Fontan.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale a seguito di con le seguenti: della.
10. 23. Menia, Gasparri, Fragalà, Anedda.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: titoli di laurea aggiungere le seguenti: ivi compresi quelli ad indirizzo economico.
10. 9. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e privati.
10. 29. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'attuazione delle citate previsioni non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
10. 73. Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
avanzamento di carriera, dopo un congruo periodo effettivo di servizio nella qualifica iniziale e nella qualifica intermedia e adeguate esperienze in posizioni funzionari a livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Interno, nonché previo superamento di periodici moduli formativi e valutativi, secondo criteri obiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la nomina a prefetto;
10. 58. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: dopo un congruo sino a: intermedia


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con le seguenti: secondo criteri obiettivi di selezione per merito e valutazione collegiale dopo un congruo periodo di effettivo servizio nella qualifica iniziale e nelle qualifiche intermedie.
10. 74. Governo.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: criteri obiettivi aggiungere le seguenti: e valutazione collegiale.
10. 57. Massa.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (trattenimento in servizio oltre il 65o anno di età).
10. 4. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Subemendamenti all'emendamento del Governo 10.80.

All'emendamento 10. 80. dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: degli incarichi e.
0. 10. 80. 1. Palma.

All'emendamento 10. 80 sopprimere le parole: anche amministrative.
0. 10. 80. 2. Palma.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno delle funzioni anche amministrative da attribuire ai funzionari della carriera prefettizia in ragione delle esigenze di gestione unitaria dei compiti dell'Amministrazione, della specificità della responsabilità di rappresentanza generale del Governo e di amministrazione generale da definire ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
10. 80. Governo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
10. 100. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con 1a seguente:
f) revisione del sistema di progressione in carriera secondo criteri di selezione per merito correlati alla valutazione del servizio prestato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, delle posizioni ricoperte e dei risultati conseguiti, subordinando l'accesso alla dirigenza alle prestazioni del servizio presso diversi uffici dell'amministrazione, con un'anzianità minima di dieci anni maturati nella qualifica direttiva.
10. 5. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) Può essere nominato prefetto, in misura non inferiore ai nove decimi della dotazione organica, il vice prefetto che dimostri di possedere le capacità a prescindere dall'anzianità di servizio maturata.
10. 12. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) Nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno vengono individuati, d'intesa


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con le organizzazioni sindacali di categoria, i posti di direzione che, in ragione della specificità dei compiti, sono affidati ai funzionari della carriera prefettizia.
10. 29. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni dei prefettizi, entro i vincoli di compatibilità decisi dal Governo o dal Parlamento, con soppressione di ogni attuale forma di automatismo stipendiale e con il riconoscimento, già in sede di prima applicazione della procedura negoziale, del recupero dei trattamenti economici in modo da eliminare la attuale confusione retributiva e le rilevanti sperequazioni con quanto doveva essere correttamente corrisposto fin dal novembre 1987 e, se più favorevole, con la successiva evoluzione delle retribuzioni della dirigenza pubblica; nella stessa prima applicazione, le prime due qualifiche della carriera prefettizia sono rispettivamente rapportate nelle misure del cinquanta per cento e del settantacinque per cento rispetto a quella di vertice per la globalità dei trattamenti.
10. 13. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli Fragalà, Anedda.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: rispondente a principi di parametrazione,.
10. 28. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.

Al comma 1, lettera g) premettere le seguenti parole: D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.
10. 37. Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1 sopprimere la lettera i).
10. 17. Fontan.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: individuazione del regime transitorio in relazione a quanto previsto dalla lettera e), con espressa previsione della rideterminazione in riduzione del 50% delle dotazioni dei prefetti rispetto a quelle esistenti, con conseguente rideterminazione delle relative piante organiche; sarà pertanto possibile usufruire nel regime transitorio di uno scivolo per i prefetti e qualifiche intermedie che abbiano maturato, all'atto dell'entrata in vigore della presente normativa, 35 anni di anzianità; la riduzione della dotazione organica compenserà i costi per il conseguente ripianamento. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche dei prefetti non possono superare gli oneri di spese di personale conseguenti a provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previste, con i soli incrementi degli oneri derivanti dalle attuali disposizioni legislative statali e di contratti collettivi; in regime transitorio si provvederà a ricostruire tutte le posizioni economiche di quei dipendenti ai quali non è stato applicato a suo tempo l'allineamento stipendiale, ai sensi dell'articolo 2, comma 22-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nell'arco temporale di vigenza delle norme sull'allineamento, tra il novembre 1982 e il luglio 1992.
10. 1 Bicocchi, Tassone, Di Nardo.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
m)
il riequilibrio delle retribuzioni del personale della carriera prefettizia rispetto alle mancate perequazioni previste con legge e la determinazione dei trattamenti economici accessori e di base delle prime due qualifiche con corrispondenza, secondo criteri proporzionali, a quelli della qualifica apicale e il riconoscimento ai


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funzionari della qualifica iniziale, dopo quindici anni di effettivo servizio senza demerito, del trattamento economico della qualifica superiore;
n) la revisione del trattamento economico accessorio e degli altri trattamenti, tenuto conto che il trattamento economico di base della qualifica di vertice non può essere inferiore a quello riconosciuto al consigliere di Cassazione al 5 agosto 1988 e, se più favorevole, a quello individuato dalla contrattazione o dalla legge per i dirigenti generali dello Stato e che i trattamenti economici di base delle altre due qualifiche corrispondono, in sede di primo accordo negoziale, rispettivamente al 75 per cento e al 50 per cento di quello attribuito alla qualifica apicale.
10. 63. Palma.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
m)
il riequilibrio delle retribuzioni del personale della carriera prefettizia mediante parametrazione, secondo criteri proporzionali, ai trattamenti accessori e di base della qualifica apicale ed il riconoscimento ai funzionari delle qualifiche, dopo quindici anni di effettivo servizio senza demerito, del trattamento economico della qualifica superiore.
10. 36. Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m)
esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
10. 101. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
m)
previsione del «ruolo legale», in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157.
10. 32. Manzione, Tassone, Bicocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al precedente comma 1, l'inquadramento nella qualifica di prefetto, previsto dall'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, non è più automatica.
10. 50. Orlando.

Sopprimere i commi 2 e 3.
10. 75. Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale delle qualifiche della carriera prefettizia, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai vice prefetti;
b) nella misura del 60 per cento ai vice prefetti ispettori;
c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto. Gli aumenti previsti alle lettere a) e b) del presente comma sono anche riconosciuti ai dirigenti superiori della Polizia di Stato e ai primi dirigenti della stessa.
10. 64 Palma.

Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e b), dopo le parole: Polizia di Stato aggiungere le seguenti: e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di finanza;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: lire 47 miliardi con le seguenti: lire 49 miliardi.
10. 51. Romano Carratelli.


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Al comma 2, all'alinea e nelle lettere a) e b) dopo le parole: Polizia di Stato, aggiungere, le seguenti: e gradi corrispondenti del Corpo della Guardia di Finanza.
10. 71. Governo.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'onere derivante dall'attuazione della presente norma è valutato in lire 47 miliardi per l'anno 1999. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2 comma 10 della legge n.499 del 23 dicembre 1998.
10. 54. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis.
Il trattamento di cui al comma 2, lettera c) si applica al personale delle corrispondenti qualifiche direttive della Polizia di Stato e ruoli equiparati.
10. 27. Frattini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica Lo schema del decreto legislativo viene trasmesso per l'espressione del parere alle competenti commissioni parlamentari che si pronunciano nei quaranta giorni successivi, trascorsi i quali il decreto legislativo viene emanato anche in assenza del parere.
10. 53. Ascierto, Gasparri, Menia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Dall'entrata in vigore della seguente legge non si applica nei confronti della carriera prefettizia la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
10. 25. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Nella fase transitoria di prima applicazione della legge, ai consiglieri e direttori di sezione, in ruolo e con dieci anni dl effettivo servizio, ed ai viceprefetti ispettori aggiunti, in sezione, in ruolo e con cinque anni di effettivo servizio, viene riconosciuto il trattamento economico della nuova qualifica intermedia superiore di cui al punto 2) della lettera d) del presente comma.
10. 34. Manzione, Tassone, Bicocchi.

Sopprimere il comma 4.
10. 52. Ascierto, Gasparri, Menia.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: d'intesa con le organizzazioni sindacali.
10. 48. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: parlamentare aggiungere: esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario.
10. 90. Governo.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
10. 102. La Commissione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del Ministro


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dell'interno, sono individuate, anche ai fini di quanto previsto dal presente comma, le organizzazioni sindacali dotate di indici specifici di effettiva rappresentatività del personale della carriera prefettizia.
10. 55. Menia, Ascierto, Gasparri, Migliori, Morselli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis
(Istituzione della area negoziale per la carriera prefettizia)
.

1. È istituita l'area negoziale dei funzionari della carriera prefettizia per tutto quanto attiene alle materie del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali.
2. Il trattamento economico fondamentale e accessorio, da parametrare al Prefetto, a sua volta agganciato al consigliere della Corte di cassazione, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare successivamente all'accordo stipulato da una delegazione di parte pubblica costituita dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali in possesso di indici specifici di effettiva rappresentatività del personale della carriera, da individuare con decreto del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro dell'interno.
3. La disciplina negoziale ha durata triennale e conserva efficacia fino alla entrata in vigore del decreto successivo.
4. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del triennio e si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo corredata da idonea relazione tecnica compatibile con la politica finanziaria del Governo.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 4, approva la ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica.
6. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce in merito alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
7. Per la riscossione delle quote associative, le associazioni professionali dei funzionari della carriera prefettizia possono chiedere di poter accedere alle stesse procedure e modalità delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali.
10. 01. Bicocchi, Tassone, Di Nardo

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina dei rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti, nel rispetto delle peculiarità dei ruoli tecnicoscientifici e professionali, a disciplinare unicamente l'ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi. Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica area negoziale unitaria dei funzionari della pubblica sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione del molo dei funzionari di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato,


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suddiviso in due qualifiche predirigenziali e due qualifiche dirigenziali nelle quali saranno inquadrati gli attuali appartenenti ai ruoli dei Commissari e dei Dirigenti della Polizia di Stato, facendo salvi i diritti acquisiti, per anzianità e per meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario e vice questore aggiunto in relazione alla promozione alle qualifiche superiori; analogamente si provvederà per gli appartenenti ai ruoli tecnici e professionali; previsione che, nel regime transitorio, rispettando l'ordine delle qualifiche e l'anzianità maturata, si provveda al reinquadramento degli attuali appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi;
b) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica; previsione che la procedura negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni dall'inizio delle trattative l'accordo non sia definito, il Governo è tenuto a riferire al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati; formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, la determinazione dei criteri per trasferimenti, l'affidamento degli incarichi e per le valutazioni dei funzionari, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, per le aspettative ed i permessi sindacali e ogni altra materia per la quale è ammesso il negoziato per la formazione del contratto degli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3 della legge 1o aprile 1981, n. 121; l'accordo, tenuto conto della quota di accantonamenti già stanziati dalla legge finanziaria per il rinnovo del contratto degli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica direttiva e per la corresponsione degli incrementi stipendiali ai dirigenti, non potrà comportare nel periodo di riferimento, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nel provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;
c) rafforzamento della specificità e dell'unitarietà della categoria dei funzionari della pubblica sicurezza attraverso la previsione del concorso pubblico per laureati come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale dei rispettivi ruoli operativi, tecnici e professionali; previsione di procedure concorsuali basate su almeno tre prove scritte, esami orali, selezioni fisiche, psichiche e attitudinali, con possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli operativi all'area delle scienze commerciali; esclusione di ogni possibilità di immissione diretta senza concorso nel ruolo ovvero mediante concorsi interni riservati o per personale sprovvisto della laurea; introduzione del limite d'età dei ventotto anni per i candidati esterni, di una riserva del venti per cento dei posti per il personale interno o abrogazione di ogni norma incompatibile;
d) istituzione, per una durata non inferiore ai primi due anni di servizio, di un nuovo corso universitario di specia1izzazione in «sicurezza pubblica, prevenzione c repressione del crimine», tenuto da docenti universitari presso l'Istituto superiore di Polizia, la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia o presso altre scuole di formazione dell'amministrazione statale, al quale far partecipare i vincitori del concorso di cui alla lettera e); possibilità di prevedere, anche nel corso della carriera, eventuali periodi di studio o di applicazione sia nell'ambito della Polizia di Stato che presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione


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europea delle organizzazioni internazionali e di altri Stati con i quali sono stato sottoscritte intese e convenzioni in materia di cooperazione di Polizia;
e) avanzamento in carriera, dopo periodi predeterminati di effettivo servizio nella qualifica iniziale e in quella intermedia e programmate esperienze in posizioni funzionali a livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza o di altri organismi di polizia o di informazione, nonché privo superamento di obbligatori, periodici moduli valutativi per l'aggiornamento e la formazione, di cui almeno uno della durata di un anno, escludendo riserve di quote e limitando la mobilità esterna dei funzionari partecipanti;
f) individuare, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle funzioni da attribuire ai funzionari della Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia;
g) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alla formazione, alle attitudini individuali, alla peculiarità della qualifica rivestita e del ruolo di appartenenza ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
h) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, a seconda dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
i) previsione di adeguate facilitazioni economiche, fiscali e logistiche per la mobilità dei funzionari della Pubblica Sicurezza, qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione dei cirteri di assegnazione attraverso la procedura negoziale;
j) prevedere la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
k) estensione ai funzionari della Pubblica Sicurezza incaricati della provvisoria amministrazione degli enti locali della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
l) previsione della possibilità, per gli appartenenti ai ruoli di cui alla lettera a), di poter transitare, secondo criteri che tengano conto della posizione in ruolo e dei titoli di servizio, nei ruoli dirigenziali di altre Amministrazioni pubbliche, ove si verifichino vacanze organiche e vi sia l'assenso dell'Amministrazione ricevente, fatta salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte;
m) previsione che il funzionario che abbia maturato, ai fini pensionistici, 35 anni di servizio effettivo, di cui almeno 10 nell'ultima qualifica ricoperta, possa ottenere, a domanda, l'esodo conseguendo il beneficio di sei scatti stipendiali aggiuntivi, con riduzione di uno scatto per ogni anno trascorso in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno d'età, e che, al compimento dei 60 anni di età, i funzionari che non rivestano la qualifica di dirigente superiore, ove non abbiano fruito dell'esodo agevolato, vengano posti a disposizione in soprannumero.

2. In attesa della revisione dell'assetto ordinamentale e retributivo dei funzionari della pubblica sicurezza, a partire dal 1 gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai dirigenti superiori della Pubblica Sicurezza;
b) nella misura del 60 per cento ai primi dirigenti della Pubblica Sicurezza;
c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale, ovvero, nelle


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more dell'istituzione delle relative qualifiche, agli attuali appartenenti ai ruoli direttivi della polizia di Stato.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente norma è valutato in 60 miliardi per il 1999.
4. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
10. 04. Bono.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare organicità e funzionalità alla disciplina dei rapporto di impiego degli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti, nel rispetto delle peculiarità dei ruoli tecnicoscientifici e professionali, a disciplinare unicamente l'ordinamento delle qualifiche, la progressione in carriera ed il trattamento economico degli appartenenti ai ruoli medesimi. Per assolvere a tale finalità sarà istituita una specifica area negoziale unitaria dei funzionari della pubblica sicurezza, tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e delle compatibilità economiche stabilite per il personale contrattualizzato e per quello dei restanti ruoli della Polizia di Stato, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica ed una delegazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica; previsione che la procedura negoziale debba essere avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del quadriennio, e che, nel caso in cui entro novanta giorni dall'inizio delle trattative l'accordo non sia definito, il Governo è tenuto a riferire al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati; formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, la determinazione dei criteri per trasferimenti, l'affidamento degli incarichi e per le valutazioni dei funzionari, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, per le aspettative ed i permessi sindacali; restano ferme le previsioni dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121; tale accordo, tenuto conto della quota di accantonamenti già stanziati dalla legge finanziaria per il rinnovo del contratto degli appartenenti alla Polizia di Stato con qualifica direttiva e per la corresponsione degli incrementi stipendiali ai dirigenti, non potrà comportare direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella legge finanziaria, nel provvedimenti ad essa collegati, nonché nel bilancio dello Stato;
b) rafforzamento della specificità e dell'unitarietà del ruolo attraverso la previsione dei concorso pubblico come unica modalità di accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di ogni possibilità di immissione diretta dall'esterno ovvero mediante concorsi interni riservati o per personale sprovvisto della laurea; previsione di un concorso pubblico per esami riservato ai diplomati di età non superiore ai 21 anni da avviare ad un corso formativo presso l'istituto superiore di Polizia, per le materie


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professionali, e presso l'università di Roma per il conseguimento della laurea; abrogazione di ogni norma incompatibile;
c) possibilità di ampliamento dei titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale, a seguito di selezioni scritte e orali oltre che a quelle fisiche, psichiche, attitudinali, nonché, per una durata non inferiore, ai primi due anni di servizio, di meccanismi di formazione presso l'Istituto superiore di Polizia, presso gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento della P.S - e presso altri soggetti pubblici e privati; previsione di eventuali periodi di studio presso Amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali e di altri Paesi con i quali sono state sottoscritte intese e convenzioni in materia di cooperazione di Polizia;
d) avanzamento in carriera, dopo periodi determinati di effettivo servizio nella qualifica iniziale e in quella intermedia e programmate esperienze in posizioni funzionali a livello di Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Interno o di altri organismi di polizia o di informazione, nonché previo superamento di obbligatori, periodici moduli di formazione valutativi, secondo criteri obbiettivi, escludendo riserve di quote e mobilità esterna;
e) individuare, nell'organizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Polizia di Stato, degli incarichi di direzione e delle funzioni da attribuire ai Funzionari della Pubblica Sicurezza, in ragione delle qualifiche e delle specifiche competenze in materia,
f) revisione dei criteri di attribuzione dei compiti e delle responsabilità in relazione alle attitudini individuali, alla peculiarità della qualifica rivestita e del ruolo di appartenenza ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti correlate, la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, a seconda dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
h) previsione di adeguate facilitazioni economiche, fiscali e logistiche per la mobilità dei funzionari della pubblica sicurezza, qualora non siano assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione e individuazione attraverso la procedura negoziale;
i) copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
l) prevedere l'accorpamento delle attuali qualifiche direttive in due qualifiche predirigenziali dei funzionari della pubblica sicurezza, facendo salvi i diritti acquisiti, in relazione all'anzianità e ai meriti, dagli appartenenti alle qualifiche di commissario e vice questore aggiunto in relazione alla promozione alle qualifiche superiori; prevedere che, nel regime transitorio, aspettando l'ordine delle qualifiche e l'anzianità maturata, si provveda al reinquadramento degli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi;

2. In attesa della revisione dell'assetto retributivo dei funzionari della pubblica sicurezza, nonché al personale delle carriere prefettizie, a partire dal 1 gennaio 1999, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, spetta, con i medesimi criteri ed effetti:
a) nella misura dell'80 per cento ai dirigenti superiori della Pubblica Sicurezza e ai vice prefetti;
b) nella misura del 60 per cento ai primi dirigenti della Pubblica Sicurezza e ai vice prefetti ispettori;
c) nella misura del 40 per cento ai funzionari della Pubblica Sicurezza con qualifica predirigenziale e a quelli della carriera prefettizia con qualifica da vice consigliere a vice prefetto ispettore aggiunto.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente norma è valutato in 60 miliardi per il 1999.


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4. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449.
10. 03. Lembo, Fontan.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Carriera dirigenziale della Polizia di Stato).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera direttiva dei dirigenti della Polizia di Stato e del relativo trattamento economico tenendo conto che le risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle relative leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale della suddetta carriera sono determinate nell'ambito degli stessi vincoli e compatibilità economiche stabiliti per il personale contrattualizzato, e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la disciplina del rapporto di impiego del personale della carriera direttiva Dirigenti della Polizia di Stato sulla base di un procedimento negoziale tra Governo e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, lettera g), quello di quiescenza, la reperibilità, il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, i procedimenti disciplinari, i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi, i principi della valutazione dei funzionari e per i trasferimenti, anche in attuazione dei percorsi di carriera, la formazione, le relazioni sindacali, le aspettative ed i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti a quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà a riequilibrare le retribuzioni del personale della suddetta carriera rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo, il decreto legislativo individuerà gli importi che verranno corrisposti a titolo di anticipazione forfettaria del nuovo trattamento economico-complessivo;
b) revisione delle qualifiche delle carriere direttive anche mediante accorpamento, con conseguente rideterminazione delle relative funzioni nonché delle dotazioni organiche.
c) in attesa della revisione dell'assetto retributivo del personale dirigente della Polizia di Stato e delle forze di polizia ad ordinamento militare a partire dal 1o gennaio l'indennità di cui all'articolo l della legge n. 334 del 1997 spetta con i medesimi criteri ed effetti:
nella misura dell'80% al dirigente superiore e al generale di brigata;
nella misura del 60% al primo dirigente e al colonnello.
d) previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche per la mobilità dei funzionari e degli ufficiali delle forze di Polizia ad ordinamento militare.
10. 02. Chincarini.