Seduta n. 460 dell'11/1/1999

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(Discussione sulle linee generali - A.C. 4010)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Capitelli.

PIERA CAPITELLI, Relatore. Onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il testo in esame è scaturito dall'analisi dei contenuti di due proposte di legge: la n. 4010, di iniziativa dell'onorevole Pisapia, e la n. 154, di iniziativa dell'onorevole Corleone.
Non vi è stata la necessità di istituire un comitato ristretto, perché la tematica proposta è stata ampiamente condivisa, per le sue peculiarità, in quanto afferisce a principi etico-morali e costituzionali di tutela e rispetto della persona umana.
Il testo in esame ha il fine di dare una risposta tempestiva ai gravi problemi connessi alla permanenza in carcere dei soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria.
Il testo, in particolare, si ispira ad una concezione del regime penitenziario inteso come momento di rieducazione, riparazione e reinserimento, in contrapposizione ad un'idea della pena fondata essenzialmente sulla costrizione fisica. A tale idea si associa la forte consapevolezza che il lavoro è un'attività essenziale per l'equilibrio psico-fisico e che perciò esso è il mezzo più qualificato per perseguire gli obiettivi di rieducazione. La proposta di legge in esame, in particolare, intende proseguire nella strada tracciata dalla legge n. 165 del 1998, che ha previsto una nuova disciplina delle misure alternative alla detenzione.
Il problema dell'AIDS, infatti, si è innestato su una situazione carceraria caratterizzata da grosse carenza strutturali, da sovraffollamento e dalla forte presenza dei soggetti portatori di problematiche afferenti alla marginalità sociale, alla microcriminalità legata alla tossicodipendenza e alla immigrazione. Ma non è solo un problema di inadeguatezza di strutture a determinare la necessità di un novo intervento legislativo. Lo impongono il rispetto del principio costituzionale della salute e di quello in virtù del quale la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Il regime carcerario si presenta, per la sua stessa tipologia e organizzazione, incompatibile per i soggetti affetti da AIDS


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conclamata o da grave deficienza immunitaria, poiché per costoro è fondamentale vivere in una situazione che garantisca serenità e tutela, mentre il carcere è il luogo in cui è estremamente complicato e difficile il rispetto delle norme igieniche e di profilassi, in una situazione di massima promiscuità e con una possibilità di trasmissione del contagio moltiplicata rispetto alla situazioni di libertà.
Qualche cenno all'ambito dell'intervento normativo ed al rapporto con la legislazione vigente.
Un primo intervento in materia fu attuato con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222. Tale provvedimento introduceva per i soggetti affetti da infezione da HIV un'ulteriore ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 146 del codice penale, rinvio previsto nel caso di incompatibilità con lo stato di detenzione, dichiarata dal giudice sulla base di parametri clinici definiti con decreto dei ministri di grazia e giustizia e della sanità. In presenza di tale incompatibilità, il provvedimento sanciva inoltre il divieto di custodia cautelare (articolo 286-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 139 del 1993).
La portata di tali disposizioni è stata ridimensionata dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 438 e 439 del 18 ottobre 1995, che hanno in sostanza posto fine all'automatismo stabilito dal decreto-legge n. 139 del 1993, statuendo l'illegittimità del differimento della pena e del divieto di custodia cautelare quando sia possibile l'esecuzione della pena o l'applicazione della misura cautelare senza pregiudizio per la salute del soggetto e per quella degli altri detenuti.
Sul piano applicativo occorre peraltro rilevare che i decreti con i quali sono stati stabiliti i parametri clinici per l'accertamento dell'incompatibilità con la detenzione hanno lasciato ampi margini di discrezionalità, dando luogo a rilevanti disparità di trattamento, dovute al formarsi di orientamenti giurisprudenziali difformi.
A questo punto è quanto mai necessario un nuovo intervento legislativo che preveda, in luogo dell'automatico rinvio dell'esecuzione della pena, il ricorso a misure alternative alla detenzione per i soggetti condannati e il ricorso agli arresti domiciliari per gli indagati che ne facciano richiesta e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e di assistenza presso il servizio sanitario pubblico o presso strutture con esso convenzionate.
Attualmente la disposizione sulla custodia cautelare da applicare nei confronti dei soggetti affetti da HIV è contenuta in particolare dall'articolo 286-bis del codice di procedura penale, mentre l'articolo 275 determina in via generale i criteri di scelta delle misure, facendo riferimento al comma 4 anche a determinate situazioni in cui si trova l'imputato, tra le quali sono ricomprese le condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario; l'articolo 275 regola i casi in cui non può essere disposta la misura cautelare, mentre l'articolo 286-bis disciplina le condizioni per il suo mantenimento. Con il provvedimento in esame si modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale abrogando di conseguenza l'articolo 286-bis; si modifica inoltre l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e si introduce l'articolo 211-bis del codice di procedura penale.
Il provvedimento non ha richiesto un'istruttoria legislativa particolarmente complessa sotto il profilo dei dati.
Sono stati valutati attentamente i pareri espressi dalle competenti Commissioni. Non è parso necessario dare seguito né alle osservazioni apposte dalla I Commissione, né alle condizioni ed osservazioni espresse dalla XII Commissione, in quanto non incidenti sulla sostanza del testo. La I Commissione ha formulato osservazioni sull'opportunità di un maggior coordinamento del testo, nonché di evitare il richiamo specifico ai criteri di definizione dei casi di AIDS conclamato e


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di grave deficienza immunitaria, lasciando tale compito alla normativa secondaria. Sulla base degli interventi che verranno effettuati in questa sede, sono comunque disponibile a rivedere questa parte, anche rispetto ad eventuali emendamenti che verranno presentati. Si può, cioè, discutere se lasciare questo punto alla normativa secondaria oppure provvedere con una indicazione nel testo della proposta di legge in esame.
La XII Commissione ha posto le condizioni che all'atto d'arresto sia immediatamente effettuato l'accertamento della gravità e che, nei casi in cui non vi sia l'incompatibilità in ragione della gravità del reato, sia comunque prevista la detenzione in strutture idonee sotto il profilo igienico-sanitario e con la dovuta assistenza.
In ordine alla prima condizione, è sembrato che la disciplina prevista risponda già all'esigenza ad essa sottesa di evitare che soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria subiscano il regime carcerario.
L'ipotesi prevista nella seconda condizione, invece, è già disciplinata dall'articolo 1 ed in particolare dal comma 6 che il provvedimento in esame aggiunge all'attuale articolo 275 del codice di procedura penale.
Il testo in esame, all'articolo 1, prevede il divieto della disposizione della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato sia affetto da AIDS o da grave deficienza immunitaria ed abbia in corso o intenda intraprendere un programma di cura e assistenza presso determinati centri.
Qualora sussistano gravi esigenze cautelari, potrà essere disposto l'arresto domiciliare presso tali centri o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 135 del 1990.
È prevista l'applicazione della misura cautelare in carcere se nel frattempo il soggetto risulti imputato ossia sottoposto ad altra misura cautelare per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza od abbia più volte ingiustificatamente inosservato il programma di cura e assistenza.
L'articolo 2 della proposta di legge aggiunge alla legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario l'articolo 47-quater.
La norma stabilisce che, in favore dei condannati che siano affetti dalle gravi patologie indicate dall'articolo 1, ovvero che si trovino in stato di grave infermità fisica (articolo 147, primo comma, punto 2, del codice penale) le misure detentive siano sostituite con l'affidamento in prova al servizio sociale e con la detenzione domiciliare.
Tali misure alternative, previste rispettivamente dagli articoli 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario, sono applicate (anche in deroga alle specifiche condizioni di inapplicabilità indicate) ad istanza della parte interessata, del suo rappresentante legale o del servizio sanitario penitenziario. Vengono inoltre previsti, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 1 del provvedimento, il ricovero provvisorio dei soggetti volto all'effettuazione dei necessari accertamenti clinici (il cui risultato determina o meno l'applicazione delle misure di favore), nonché le condizioni di inapplicabilità e revoca delle misure stesse (commi 2 e 3).
L'articolo 3 mira alla definizione dei casi di AIDS conclamata e grave deficienza immunitaria sulla base di nuovi parametri clinici individuati da un decreto dei Ministri della sanità e di grazia e giustizia. Tale provvedimento deve essere emanato entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore della legge in esame.
L'articolo 4, con l'introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale, estende la disciplina del rinvio dell'esecuzione della pena anche ai soggetti sottoposti alle misure di sicurezza personali.Per esigenze di coordinamento normativo con quanto disposto dall'articolo 2 della proposta di legge, l'articolo 5 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 146, comma 1, punto 3, del codice penale che prevede il rinvio obbligatorio della pena quando debba aver luogo nei confronti di affetto da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato detentivo previsti dall'articolo 286-bis


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del codice di procedura penale (AIDS conclamata e grave immunodeficienza), nonché dello stesso articolo 286-bis.
Per le ragioni che ho espresso, soprattutto in premessa, sollecito un voto positivo sulla proposta di legge.
Tali ragioni, infatti, si ispirano a norme di detenzione che non siano contrarie al senso di umanità e che contestualmente rispettino altri principi espressi dalla Costituzione, come il principio di uguaglianza, fatto valere da una delle due citate sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sul provvedimento al nostro esame vi è un larghissimo consenso politico da parte di tutte le forze rappresentate in Parlamento. Questo, pertanto, ci esime dallo sviluppare una discussione prolissa, che sarebbe per qualche verso inutile; per altro verso, mi sembra però giusto e opportuno che il maggior gruppo parlamentare esprima la propria posizione politica perché questa «piccola grande legge» ha un significato culturale notevole, che deve essere brevemente sottolineato.
Credo che noi dobbiamo molto alla cultura illuministica; giova qui ricordare, infatti, che l'istituzione carceraria fu concepita proprio dalla cultura dell'illuminismo e rappresentò il modo democratico per superare le pratiche della tortura largamente diffuse nel tempo. Dopo due secoli, dobbiamo però annotare che probabilmente quell'input culturale non sia stato adeguatamente sviluppato, se è vero - come è vero: questo è il mio pensiero - che anche negli Stati di più avanzata democrazia troppo spesso l'istituzione carceraria esprime ancora metodiche se non proprio di tortura, quanto meno di «tortura attenuata». Penso che nel futuro, più o meno prossimo, degli Stati moderni, il carcere dovrà subire una ulteriore evoluzione, nel senso della «decarcerizzazione». Questo è tuttavia un discorso che proiettiamo nel futuro; mentre oggi dobbiamo occuparci della legge al nostro esame. Su di essa noi esprimiamo un giudizio largamente positivo, perché - è bene ricordarlo - nella Carta costituzionale è prevista sia la tutela del diritto alla salute - vi è il riconoscimento costituzionale di un diritto della persona, in termini di massima autorevolezza normativa - sia il principio - anch'esso importantissimo - che la pena deve rispondere a criteri di umanità. La proposta di legge al nostro esame va esattamente in siffatta direzione; essa, infatti, assume come preoccupazione principale quella di tutelare il diritto alla salute dei detenuti, nell'ipotesi specifica in essa prevista e va in questa direzione perché, mantenere in stato di detenzione una persona gravemente malata, non corrisponde certamente a principi di umanità!
Il testo della proposta di legge - così come è stato licenziato dalla Commissione - può essere largamente condiviso anche nei suoi aspetti più squisitamente tecnici. Essa tiene conto soprattutto dell'intervento normativo, già approvato da questa Camera nel 1993 (mi riferisco alla legge n. 222), ma anche degli interventi del «giudice delle leggi» sul testo del 1993. Ciò viene fatto peraltro con una sintesi del tutto apprezzabile: sotto questo aspetto, mi pare giusto dare un riconoscimento da parte del mio gruppo a Piera Capitelli, relatrice sul provvedimento, sia per il lavoro svolto sia per la sensibilità culturale e politica dimostrata.
Detto questo, mi limito a ribadire l'atteggiamento nettamente positivo del nostro gruppo su questo provvedimento. Ed è anche questa la ragione per la quale non abbiamo presentato emendamenti al testo, pur essendo pronti a valutare - con spirito propositivo - gli eventuali interventi


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emendativi che dovessero essere effettuati dai rappresentanti degli altri gruppi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare costituisce - a mio avviso - un piccolo ma significativo passo avanti verso un sistema giudiziario e penitenziario degno di un paese civile e rispettoso dei principi costituzionali, in particolare quello sancito dal terzo comma dell'articolo 27 della Carta fondamentale, in virtù del quale la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e quello previsto dal primo comma dell'articolo 32 per cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e, contemporaneamente, come interesse della collettività.
È infatti difficile sostenere la compatibilità di tali principi costituzionali con una pena detentiva eseguita nei confronti di chi versa in gravi condizioni di salute e ha davanti a sé un'aspettativa di vita che spesso è di pochi mesi se non di poche settimane. Si tratta dunque di un provvedimento la cui urgenza era stata ripetutamente sottolineata da più parti sia prima che dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 438 e n. 439 del 1995 con le quali è stata dichiarata - come è noto - la parziale illegittimità di alcune norme del codice penale e del codice di procedura penale in materia di incompatibilità tra AIDS e detenzione. Tale disciplina è stata introdotta con la legge n. 222 del 1993 che prevedeva per i malati di AIDS e per coloro che erano affetti da grave deficienza immunitaria il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena e il divieto di custodia cautelare previa dichiarazione giudiziale di incompatibilità con lo stato di detenzione. Tale quadro normativo, però, è stato censurato dalle ricordate decisioni della Corte costituzionale che hanno stabilito che l'esecuzione della pena e la custodia cautelare debbano comunque avere corso, ove ciò sia possibile, senza pregiudizio per la salute del soggetto e per quella degli altri detenuti.
È evidente la preoccupazione del giudice costituzionale di tenere conto delle istanze di difesa della collettività anche alla luce di pochi ma eclatanti fatti di cronaca e di evitare che fondamentali norme di civiltà si trasformino in una sorta di rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva e, dunque, in un'immunità di fatto dalla giurisdizione penale per determinate categorie di soggetti, ancorché gravemente malati. Anche di queste preoccupazioni tiene conto il provvedimento in discussione il quale mira a dettare una nuova disciplina organica e a porre fine ad una situazione insostenibile e sconvolgente della quale mi sono potuto personalmente rendere conto in alcune visite presso reparti per malattie infettive di istituti carcerari dove sono chiusi in cella donne e uomini immobili e senza parole, incapaci di esprimersi e che aspettano solo la fine delle proprie sofferenze con la morte.
Il testo licenziato dalla II Commissione (Giustizia) prende atto di questo stato di cose e, tenendo conto delle indicazioni della Corte costituzionale, ha l'ambizione di individuare un punto di equilibrio tra il rispetto del diritto alla salute dei detenuti e il principio costituzionale dell'umanità della pena, senza dimenticare, però, le esigenze di difesa sociale e di tutela della collettività.
Si tratta di un testo - mi preme sottolinearlo - alla cui elaborazione hanno dato un fondamentale contributo le associazioni di volontariato laiche e cattoliche e, in particolare, la lega italiana per la lotta all'AIDS, un'associazione con un'esperienza pluriennale nella lotta a questa terribile malattia e ai devastanti effetti non soltanto clinici ma anche sociali che ne derivano e che tiene conto, in maniera estremamente propositiva, delle indicazioni emerse nel corso della conferenza nazionale sulle tossicodipendenze svoltasi a Napoli nel marzo del 1997.
Il punto di partenza - come molto opportunamente è stato sottolineato nella


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relazione dalla collega Capitelli - è la presa d'atto dell'oggettiva incompatibilità tra il sistema carcerario del nostro paese e la situazione clinica di chi è affetto da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria. Vale la pena di ricordare che - per chi si trova in tali condizioni - anche una banale influenza può essere mortale e che la possibilità di contrarre malattie, che per un soggetto sano non costituiscono certo un grave pericolo, sia invece enormemente più alta all'interno delle carceri rispetto all'esterno. Tutti coloro che hanno visitato le carceri conoscono la situazione di cronico sovraffollamento in cui versano gli istituti del nostro paese e la conseguente difficoltà nell'osservare le più elementari norme igieniche. In tali condizioni è pressoché impossibile sottoporre i detenuti alle più appropriate e necessarie, se non indispensabili, terapie antinfettive e alla somministrazione combinata dei farmaci retrovirali, inclusi gli inibitori della proteasi. Si tratta dei cosiddetti cocktail di farmaci che, sulla base delle ricerche più recenti, hanno dato ottimi risultati sia in termini di aumento dell'aspettativa di vita che di miglioramento della qualità della vita stessa.
D'altra parte la soluzione non può essere quella di intervenire introducendo un divieto assoluto di custodia cautelare o altri meccanismi automatici quali il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. Al di là di ogni altra considerazione, tale soluzione verrebbe infatti nuovamente ed inevitabilmente censurata dalla Corte costituzionale.
La strada scelta dalla Commissione, con il contributo fondamentale della relatrice, onorevole Capitelli, che ringrazio per la sua notevole sensibilità e per il suo appassionato contributo all'elaborazione del testo poi adottato all'unanimità dalla Commissione, è dunque quella, sul piano cautelare, di un divieto relativo e non assoluto di custodia e della previsione, in luogo della custodia in carcere, degli arresti domiciliari presso idonee strutture di cura ed assistenza qualora vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Divieto relativo e non assoluto, dicevamo, in quanto esso si applica a condizione che il soggetto si sottoponga ad un programma terapeutico, e cessa - con la conseguente possibilità di disporre la custodia in carcere - nel caso in cui il detenuto non osservi il programma terapeutico o l'interessato commetta gravi delitti dopo la concessione del beneficio.
Quanto all'esecuzione della pena, non viene previsto alcun rinvio, bensì viene introdotta nell'ordinamento penitenziario la possibilità di concedere l'affidamento al servizio sociale e la detenzione domiciliare anche al di sopra dei limiti oggi previsti dall'ordinamento penitenziario ai detenuti che si trovino nelle stesse condizioni previste per il divieto di custodia cautelare in carcere.
È appena il caso di ricordare come la stragrande maggioranza dei detenuti sieropositivi - circa l'85 per cento - sia costituita da tossicodipendenti e come, d'altra parte, la stragrande maggioranza dei detenuti oggi sia costituita da soggetti tossicodipendenti. Questo mi spinge ad un'ultima riflessione: questo piccolo, significativo passo avanti verso una pena più umana non vi è dubbio che debba essere accompagnato in tempi ragionevolmente brevi anche da altri provvedimenti che possano porre concretamente il problema di una nuova disciplina sanzionatoria in tema di stupefacenti, depenalizzando la cessione gratuita quanto meno delle droghe leggere ed avviando esperimenti di somministrazione controllata che, ad esempio in Svizzera ed in altri paesi, hanno dato ottimi risultati.
Va incoraggiata in tutto il paese, inoltre, la diffusione dell'esperienza di custodia attenuata e va rapidamente approvata la depenalizzazione dei reati minori. Se questi provvedimenti diventeranno legge, accanto ad una pena più umana avremo finalmente anche una giustizia più efficiente, più celere, più garantita e più garantista.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Gramazio, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunziato.


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Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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