1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
Sopprimerlo.
Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4. - 1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizione di tutela delle lingue e delle culture regionali o minoritarie è rimessa alla Regione, che ne disciplina con legge il procedimento di adozione con il consenso dei comuni interessati, su richiesta di almeno il 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero dei due terzi dei consiglieri comunali.
(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)
Sopprimere il comma 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La Regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, dopo le parole: dell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e sub-comunale.
Al comma 1, dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere la seguente: storiche.
Al comma 1, sostituire le parole: è adottata con le seguenti: deve essere adottata.
Al comma 1 sostituire le parole: è adottata con le seguenti: sarà adottata.
Al comma 1 sostituire le parole: è adottata con le seguenti: viene adottata.
Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: della Giunta regionale.
Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: della Giunta regionale.
Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Al comma 1 sostituire le parole: dal Consiglio provinciale sino alla fine del comma con le seguenti: dalla Regione che disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.
Al comma 1, sostituire le parole: sentiti i comuni interessati con le seguenti: con il consenso dei comuni interessati.
Al comma 1, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: la metà.
Al comma 1, sostituire le parole: quindici con le seguenti: cinquanta.
Al comma 1, sostituire le parole: quindici con le seguenti: quarantacinque.
Al comma 1 sostituire le parole: quindici con le seguenti: quaranta.
Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trentacinque.
Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trentatre.
Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venticinque.
Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venticinque.
Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.
Al comma 1, sostituire le parole da: di un terzo sino alla fine del comma con le seguenti: della metà dei consiglieri comunali dei comuni interessati.
Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.
Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: quattro quinti.
Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.
Al comma 1, secondo periodo aggiungere dopo le parole: dei consiglieri comunali le seguenti: appartenenti alla minoranza linguistica.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, dopo le parole: una minoranza linguistica aggiungere le seguenti: ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2.
Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: dettate.
Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: individuate.
Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: sancite.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per la minoranza friulana nella provincia di Venezia, l'area è identificata con il territorio individuato per le medesime finalità della Regione Friuli-Venezia Giulia con legge regionale 22 marzo 1996, n. 15.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. In occasione del prossimo censimento della popolazione del 2001, gli abitanti della provincia di Belluno per la loro appartenenza all'area ladina-dolomitica, possono dichiarare, al pari delle province di Trento e di Bolzano, la loro appartenenza ad un gruppo etno-linguistico diverso da quello istituzionale.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
L'Unione Generale Ladina, od altro organismo equipollente unanimemente concordato, è riconosciuta come organo di coordinamento e di proposta della minoranza linguistica ladina-dolomitica delle province di Trento, Bolzano, Belluno.
Aggiungere in fine, il seguente comma:
2-bis. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della presente legge si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
4. 30. Menia.
4. 31. Fragalà.
4. 13. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.
1. È compito della Regione delimitare, con apposito decreto, l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.
4. 12. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.
4. 60. La Commissione.
4. 25. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 32. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 33. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
*4. 14. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.
*4. 30. Boato.
4. 50. Boato.
4. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.
4. 3. Migliori, Menia Armaroli, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.
4. 16. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 15. Menia.
4. 16. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 17. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 18. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 19. Menia.
4. 20. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
*4. 9. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
*4. 34. Teresio Delfino.
4. 21. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 22. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.
4. 24. Menia.
4. 23. Menia, Selva.
4. 10. Menia, Migliori, Selva.
4. 26. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.
4. 11. Menia, Selva.
4. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.
4. 27. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 28. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 29. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.
4. 6. Fontanini, Fontan, Cavaliere, Dussin, Stucchi.
4. 7. Bampo, Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi, Calzavara.
4. 8. Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi, Calzavara.
4. 61. La Commissione.