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PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Altea n. 3-01390 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 5).
UMBERTO CARPI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. In risposta alla presente interrogazione si rappresenta quanto segue: il complesso normativo della legge n. 488 del 1992, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive», è basato sui principi di trasparenza, di chiarezza e di accelerazione del procedimento amministrativo, essendo stati preliminarmente determinate in ogni dettaglio le varie fasi procedurali nonché le condizioni ed i criteri relativi alla selezione delle domande e all'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate.
PRESIDENTE. L'onorevole Altea ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01390.
ANGELO ALTEA. Signor Presidente, l'esauriente risposta del sottosegretario Carpi ammette che esiste il problema al quale ho fatto cenno nella mia interrogazione, quello cioè di un sistema di formazione delle graduatorie sulla base della legge n. 488 che purtroppo, per sua natura, non può offrire sufficienti garanzie di regolarità e di trasparenza. Mi spiego meglio: i criteri adottati dal ministero vengono usati dalle banche in maniera del tutto discrezionale. Nel caso della CISI, che ho citato, si è verificato che un'azienda alla quale era stato rifiutato un finanziamento perché non era in grado di offrire garanzie fideiussorie, tre mesi dopo si è vista assegnare un finanziamento di importo tre volte superiore. Ma se tre mesi prima quell'azienda non poteva pagare una fideiussione di 20 miliardi, non si capisce come la banca l'abbia successivamente ritenuta in condizione di far fronte ad una fideiussione di ben 61 miliardi.
Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di rispondere.
Al riguardo si fa presente che l'assegnazione delle predette risorse finanziarie, nel rispetto del regime di concorrenza tra le imprese richiedenti le agevolazioni, avviene a seguito di approfondito esame. In primo luogo è prevista una fase istruttoria delle iniziative presentate svolta da banche convenzionate con il Ministero dell'industria per la verifica della sussistenza dei requisiti di agevolabilità stabiliti dalla normativa. Quindi le iniziative che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria sono ammesse alle graduatorie, che sono formate su base regionale dal Ministero dell'industria con un sistema di tipo automatico (ad ogni iniziativa è attribuito un punteggio che è dato dall'applicazione dei parametri di natura finanziaria e sociale definiti in maniera univoca e tassativa dalla normativa). In ultimo, il Ministero dell'industria emana i provvedimenti di concessione delle agevolazioni, a partire dalla prima iniziativa in graduatoria e così via in ordine decrescente, fino all'esaurimento delle risorse disponibili per ogni regione o area interessata.
In particolare si fa notare che la fase di erogazione dei contributi concessi in tre quote annuali di pari importo è subordinata al raggiungimento del corrispondente stato di avanzamento del programma, con la previsione dell'anticipazione della prima quota condizionata al rilascio di idonea garanzia fideiussoria.
La fase conclusiva del procedimento è volta a verificare a consuntivo l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative, la loro piena rispondenza alle connotazioni tecniche programmatiche ed il rispetto degli impegni di natura finanziaria ed occupazionale assunti dalle imprese attraverso l'istituzione, da un lato, di vincoli, prescrizioni e adempimenti di varia natura, cui sono assoggettate le imprese, e, dall'altro, di riscontri e di controlli di carattere capillare effettuati dalle banche concessionarie e dal Ministero dell'industria.
Le fattispecie di inadempienza e di inosservanza alla norma, danno luogo alla revoca dei contributi concessi e - se del caso - al recupero coattivo delle somme erogate e non dovute con l'applicazione di interessi moratori confluendo tali importi nei fondi utilizzati per le graduatorie successive.
Per tutto quanto sopra esposto, si può affermare che il sistema agevolativo così messo a punto in linea con la normativa comunitaria e che consente quindi l'utilizzo dei fondi del fondo europeo di sviluppo regionale, offre all'amministrazione ampie garanzie di vedere impiegate le risorse finanziarie concesse per la realizzazione delle iniziative proposte e, più in generale, di conseguire le finalità istituzionali di sostegno e di sviluppo alle attività produttive nelle aree depresse del paese.
Evidenziate opportunamente le peculiarità della legge, si forniscono i chiarimenti richiesti sull'iniziativa presentata dalla Compagnia italiana sviluppo industriale che ha concorso, per il secondo anno di applicazione della legge n. 488 del 1992, alla formazione della graduatoria della regione Sardegna, collocandosi in posizione numero 41 su 233 domande giudicate ammissibili, risultata utile per la concessione di un contributo in conto capitale pari complessivamente a lire 60.985,05 milioni. Tale iniziativa, concernente
la realizzazione di uno stabilimento nel comune di Tertenia, in provincia di Nuoro, per il riciclaggio di pneumatici usati e di altri rifiuti di gomma o di plastica, ha infatti superato con esito positivo la fase istruttoria svolta dalla banca concessionaria IMI, a conclusione della quale la banca stessa ha attestato la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa. Si evidenzia in particolare che il progetto proposto aveva già ottenuto l'approvazione della regione Sardegna e del Credito industriale sardo per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 17 del 1993 e di un finanziamento, a fronte di garanzie ipotecarie fideiussorie, che tuttavia non hanno avuto seguito in quanto la CISI ha ritenuto onerose le garanzie richieste pervenendosi in definitiva alla revoca del provvedimento.
In considerazione della rilevanza dell'iniziativa sia sotto l'aspetto finanziario sia sotto l'aspetto tecnologico, si fa presente che gli accertamenti istruttori effettuati sono risultati particolarmente approfonditi con l'individuazione di specifiche forme di garanzie, cui è stata subordinata l'efficacia del provvedimento concessorio, riguardanti la disponibilità dei mezzi finanziari propri occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa.
Ciò evidenziato, si rappresenta che tale iniziativa, nelle fasi successive del procedimento, non potrà che essere regolata secondo i rigidi canoni normativi sopraesposti e che l'amministrazione è in grado di controllare e di intervenire in ogni fase e stadio del procedimento per la tutela dei propri interessi, come già evidenziato in premessa.
Per quanto concerne in secondo luogo il riferimento in termini generali a iniziative illecite presentate in ordine alla fruizione di contributi ex lege n. 488 del 1992 e ad indagini avviate in merito dall'autorità giudiziaria, si evidenzia che il regime normativo richiamato nei suoi elementi principali prevede anche attività di coordinamento, controllo ed indirizzo svolte dal comitato tecnico consultivo istituito presso il Ministero dell'industria e composto da rappresentanti del ministero stesso e delle banche concessionarie. Al riguardo, la competente direzione generale fa presente che le funzioni esercitate in seno al comitato hanno consentito all'amministrazione di individuare tempestivamente nella fase dell'istruttoria, proprio in relazione alla graduatoria della regione Sardegna, alcune iniziative contrastanti con le prescrizioni e le finalità normative, con la loro conseguente esclusione dalla formazione della graduatoria, in data antecedente alle notizie di stampa relative all'avvio dell'inchiesta giudiziaria.
Si ritiene pertanto regolare lo svolgimento delle procedure dell'assegnazione di fondi riguardanti la graduatoria della regione Sardegna formatasi con il secondo bando di applicazione della legge n. 488 del 1992.
Questo ha consentito ad aziende più attrezzate dal punto di vista, per così dire, burocratico di drenare sostanziosi finanziamenti
- almeno nella fase di primitiva assegnazione - a danno di aziende di dimensioni minori che invece avevano maggiormente dimostrato la propria volontà di avviare iniziative positive. Mi riferisco alle aziende che addirittura con propri fondi avevano già avviato la costruzione dell'impianto industriale, fiduciose di venir poi premiate con l'assegnazione del finanziamento, che poi in realtà non c'è stata. Se si considera che la legge è destinata ad aree depresse, scarsamente infrastrutturate, di scarsa cultura industriale, si comprende come l'impatto di certi avvenimenti possa essere negativo.
Successivamente alla mia interrogazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha integrato ed arricchito i criteri di assegnazione di cui alla legge n. 488, rendendoli più adeguati allo scopo che la stessa legge si proponeva, inserendo tra l'altro come uno dei criteri prioritari il tasso di disoccupazione del territorio al quale sono destinati gli investimenti.
Ci auguriamo che ciò possa servire a creare in quelle aree una cultura di industrializzazione, la cui assenza è alla base di quei fenomeni di disagio sociale, di malessere, la cui prima causa è la disoccupazione.