Allegato A
Seduta 273 del 19/11/1997

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(A.C. n.3240, sezione 5)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 32.
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale).

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.405, e 22 maggio 1978, n.194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

Sopprimerlo.
32. 27.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.
*32. 16.
Conti.

Sopprimere il comma 1.
*32. 28.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, dopo le parole: ai cittadini stranieri sopprimere la parola: non.
32. 17.
Conti.

Sopprimere il comma 2.
32. 40.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.
32. 4.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, prima delle parole: non in regola inserire la seguente: anche.
32. 128.
Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 3, sostituire le parole: non in regola con le seguenti: anche se non in regola.
*32. 1.
Masi.

Al comma 3, sostituire le parole: non in regola con le seguenti: anche se non in regola.
*32. 35.
Lucidi, Moroni.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: a spese del Servizio sanitario nazionale Al bilancio preventivo del Servizio sanitario nazionale sono apportate le necessarie variazioni.
32. 11.
Conti.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I cittadini stranieri che abbiano usufruito delle cure, previste dal presente comma, debbono iscriversi al Servizio sanitario nazionale.
32. 9.
Conti.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).
32. 29.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché il cittadino straniero si iscriva al Servizio sanitario nazionale;
32. 18.
Conti.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).
32. 30.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.


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Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.
32. 19.
Conti.

Al comma 3 sopprimere la lettera c).
32. 31.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.
32. 20.
Conti.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: dette vaccinazioni sono obbligatorie a qualsiasi età se il cittadino straniero non attesti di averle già eseguite;
32. 14.
Conti.

Al comma 3 sopprimere la lettera d).
32. 32.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera d), prima delle parole: gli interventi aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
32. 13.
Conti.

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale.
32. 21.
Conti.

Al comma 3, lettera e), prima delle parole: la profilassi aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
32. 12.
Conti

Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: purché si iscrivano al Servizio sanitario nazionale;
32. 15.
Conti.

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:
f)
gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni e integrazioni.
*32. 2.
Masi.

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:
f)
gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi delle tossicodipendenze previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni e integrazioni.
*32. 36.
Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 4.
32. 5.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità sanitarie debbono segnalare alle autorità pubbliche le


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generalità dei richiedenti le prestazioni sanitarie, affinché gli stessi vengano iscritti al Servizio sanitario nazionale.
32. 10.
Conti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il regolamento di attuazione definisce i casi di applicazione delle disposizioni del presente comma, tenendo conto, in particolare, della condizione dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e del divieto di segnalazione di cui al comma 5.
32. 33
Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Pisapia

Sopprimere il comma 5.
* 32. 8.
Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.
*32. 23.
Conti.

Sopprimere il comma 5.
*32. 6.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sostituire le parole da: non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità sino alla fine del comma, con le seguenti: comporta la segnalazione obbligatoria alle autorità.
32. 22.
Conti.

Sopprimere il comma 6.
32. 34.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 6 con il seguente: Resta fermo il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno.
32. 7.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere, in fine, le parole: con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
32. 25.
Conti.

Al comma 6, sostituire le parole: con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza con le seguenti: senza riduzione alcuna dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
32. 26.
Conti.