Art. 8.
(Trasformazione di reati in violazioni amministrative).
1. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni da un minimo di lire centomila ad un massimo di lire due milioni i reati di cui agli articoli 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 663, 663-bis, 664, 675, 676, 677, 692, primo comma, del codice penale.
ART. 8.
Sopprimerlo.
8. 1.
Gambato Borghezio, Signorini, Copercini.
Sostituirlo con il seguente:
1. È depenalizzato il reato previsto dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, con eccezione del caso in cui l'inabilità sia stata dichiarata dal sindaco.
8. 4.
Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.
Al comma 1, dopo la parola: sanzioni, aggiungere la seguente: pecunarie.
8. 20.
La Commissione.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: 527, secondo comma.
8. 2.
Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.
Al comma 1, dopo le parole: 527, secondo comma, aggiungere le seguenti: 654.
8. 7.
Cento.
Al comma 1, dopo le parole: 527, secondo comma, aggiungere le seguenti: 655, primo comma
8. 8.
Cento.
Al comma 1, dopo la parola: 664 aggiungere la seguente: 670.
8. 6.
Cento.
Al comma 1, sostituire le parole: 676, 677 con le seguenti: 676, primo comma, 677, primo e secondo comma,
8. 9.
Marotta.
Al comma 1, sopprimere la parola: 676.
8. 3.
Cento.
Al comma 1, sopprimere la parola: 677
8. 15.
Cento.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale, per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n.195, relativa ai finanziamenti ed ai contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare del contributo ricevuto.
8. 5.
Giovanardi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Non costituisce reato ed è trasformato in violazione amministrativa con sanzione da 100.000 lire a 1.000.000 lire il reato previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n.645.
8. 18.
Leone, Gazzilli, Giuliano, Tarditi, Rosso, Marotta, Donato Bruno, Maiolo, Saponara.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 5.000.000 i reati previsti dalle seguenti norme:
articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n.378;
articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n.475;
articolo 11 del regio decreto legge 14 novembre 1926, n.1923;
articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n.368;
articoli 54 e 55 del regio decreto 11 luglio 1913, n.959;
articolo 13 del decreto-leggeLgt. 18 gennaio 1917, n.148;
articolo 19 del regio decreto legge 9 luglio 1926, n.1331;
articolo 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n.383;
articolo 76 del regio decreto 5 giugno 1939, n.1016;
articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n.619;
articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.326;
articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640;
articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n.7;
articolo 20 del regio decreto legge 9 luglio 1926, n.1331;
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n.195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio dei contributo.
8. 11.
Donato Bruno, Rebuffa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n.195 e per le attività teleologicamente connesse in materia di finanziamenti e contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare dei doppio del contributo.
8. 12.
Donato Bruno, Rebuffa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Per le violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n.195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al comma 2 dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare dei doppio dei contributo. Non sono punibili i reati di cui agli artt. 648 del codice penale, 2621, 2623 e 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 dei presente articolo.
8. 13.
Donato Bruno, Rebuffa.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n.659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabilisti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n.659 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.
3. Non sono punibili i reati di cui agli articoli. 648 del codice penale, 2621, 2623 e 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 dei presente articolo.
8. 16.
Donato Bruno, Rebuffa.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Per le violazioni di cui alla legge 2 maggio 1974, n.195 é prevista la reclusione da 2 a 6 anni, una multa 10 volte superiore alle somma versate in violazione della legge citata in premessa e l'interdizione per 10 anni dalle cariche sociali e dalle cariche pubbliche.
3. Per le violazioni previste dall'articolo 2621 del codice civile "False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi", salvo che il fatto costituisca reato più grave, è prevista la reclusione da 2 a 10 anni, una multa da 50 a 500 milioni e l'interdizione perpetua dalle cariche sociali.
4. Per le violazioni previste dall'articolo 2623 del codice civile "Violazioni di obblighi incombenti agli amministratori", è prevista la reclusione da 1 a 4 anni, una multa da 2 a 10 milioni e l'interdizione per 5 anni dalle cariche sociali,
5. Per le violazioni previste dall'articolo 2624 del codice civile "Prestiti e garanzie della società" è prevista la reclusione da 2 a 4 anni, una multa da 2 a 10 milioni e l'interdizione dalle cariche sociali per 5 anni.
6. Per il reato previsto dall'articolo 648 del codice penale "Ricettazione", è prevista la reclusione da 5 a 10 anni, una multa da 5 a 50 milioni e l'interdizione dalle cariche sociali per 10 anni.
8. 17.
Veltri.
Art. 9.
(Repressione in via amministrativa del libertinaggio).
1. Le contravvenzioni previste ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n.75, sono depenalizzate.
ART. 9.
Sopprimerlo.
9. 1.
Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.
Al comma 1, sostituire le parole: sono depenalizzate, con le seguenti: non costituiscono reato e sono trasformate in violazioni amministrative.
9. 3.
La Commissione.
Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
9. 2.
La Commissione.
Art. 10.
(Territorio).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e a semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia del territorio secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati per violazioni di obblighi formali che non ledano né espongano a concreto pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica;
b) limitare le sanzioni penali alle violazioni che ledono o espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica;
c) prevedere adeguate sanzioni amministrative ripristinatorie, reali e pecuniarie anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;
d) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative meramente pecuniarie concernenti il medesimo fatto.
ART. 10.
Sopprimerlo
10. 5.
Cento.
Sostituirlo con il seguente:
1. Sono depenalizzati i reati previsti:
a) dal regio decreto 25 luglio 1904, n.523;
b) dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;
c) dalla legge 5 novembre 1971, n.1086;
Sostituirlo con il seguente:
1. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative, nelle ipotesi in cui queste non siano già previste, con sanzioni da un minimo di lire un milione a un massimo di lire trenta milioni i reati previsti:
a) dal regio decreto 25 luglio 1904, n.523;
b) dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;
c) dalla legge 5 novembre 1971, n.1086;
d) dalla legge 2 febbraio 1974, n.64;
e) dall'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 28 febbraio 1985, n.47.
10. 2 (Nuova formulazione)
Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.
Sostituirlo con il seguente:
1. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative, nelle ipotesi in cui queste non siano già previste, con sanzioni da un minimo di lire un milione a un massimo di lire trenta milioni i reati previsti:
a) dal regio decreto 25 luglio 1904, n.523;
b) dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;
c) dalla legge 5 novembre 1971, n.1086;
d) dalla legge 2 febbraio 1974, n.64;
10. 3 (Nuova formulazione)
Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone
Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi diretti, con le seguenti: un decreto legislativo diretto.
10. 12.
La Commissione.
Al comma 1, lettera a) e b) aggiungere in fine le seguenti parole: e ambientale.
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Ambiente e territorio.
10. 13.
La Commissione
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: concreto sino alla fine della lettera con le seguenti: pericolo immobili sottoposti alla disciplina della normativa urbanistica.
10. 8.
Turroni.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10. 7
Turroni.
Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: meramente.
10. 11.
La Commissione.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) prevedere che l'assentimento della concessione o il rilascio di autorizzazione in sanatoria delle opere conformi agli strumenti urbanistici e ai piani paesistici, realizzate in aree sottoposte al vincolo di inedificabilità di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, precedentemente all'entrata in vigore dei piani paesistici di cui all'articolo 1-bis del citato decreto-legge, costituisce causa estintiva della contravvenzione di cui agli articoli 1-quinquies e 1-sexies del citato decreto-legge.
10. 9.
Simeone.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) prevedere come causa estintiva del reato la riduzione in pristino, che abbia eliminato qualsiasi lesione e qualsivoglia concreto pericolo per il bene tutelato dalla normativa in argomento.
10. 6
Marotta.
Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) prevedere una specifica scriminante della norma penale o causa di non punibilità in favore dei pubblici amministratori che, in formale violazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915 e dell'articolo 51 del decreto-legge 5 febbraio 1997 n.22, abbiano agito ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915 adottando ordinanze contingibili e urgenti solo quando ricorrono i requisiti espressamente richiesti da tale norma.
10. 10.
Maggi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Il rilascio della concessione in sanatoria di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985 n.47, purchè munita dei prescritti pareri da rilasciarsi a cura delle autorità preposte a tutela dei vincoli, oltre alle ipotesi di reato previste dall'articolo 20 della citata legge n.47, estingue i reati previsti dall'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n.431, dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, dal regio decreto 25 luglio 1904, n.523, dalla legge 5 novembre 1971, n.1086 e dalla legge 2 febbraio 1974, n.64.
2. La sospensione dell'azione penale, così come prevista dall'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n.47 opera fino alla pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
10. 01.
Manzione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Il reato previsto dall'articolo 221 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, è depenalizzato.
10. 02.
Manzione, D'Alia.
Art. 11.
(Assegni bancari e postali).
1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni;
b) prevedere per le violazioni depenalizzate, ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonché, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali;
c) mantenere la sanzione penale per la violazione del divieto di cui alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;
d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n.386, estendendola al rapporto con qualunque banca trattaria, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera e);
e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista;
f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora lo stesso abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);
g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, e successive modificazioni, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.
ART. 11.
Sostituirlo con il seguente:
1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri:
a) prevedere che i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990 n.386, siano perseguibili a querela di parte;
b) prevedere, conseguentemente, l'abrogazione della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n.386;
c) prevedere, conseguentemente, per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, il venir meno
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, per gli assegni al di sopra dei venti milioni, sono perseguibili a querela di parte.
11. 1.
Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, per gli assegni al di sotto dei venti milioni, sono perseguibili a querela di parte.
11. 2.
Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I reati di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, sono perseguibili a querela di parte.
11. 3.
Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Il Governo è delegato ad adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi diretti a modificare gli articoli 73 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, secondo i seguenti criteri:
a) prevedere come illecito amministrativo le condotte finalizzate al consumo personale, non per fini di lucro;
Art. 12.
(Modifiche al sistema processuale).
1. I reati di cui agli articoli 624, 648, secondo comma, e 712 del codice penale sono perseguibili a querela di parte.
ART. 12.
Sopprimerlo.
* 12. 1.
Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone.
Sopprimerlo.
* 12. 2.
Marotta.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il reato di cui all'articolo 624 del codice penale è perseguibile a querela di parte.
12. 3.
La Commissione.
Art. 13.
(Disposizioni finali).
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato:
a) a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;
b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 della presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio;
c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato nel rispetto dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.
ART. 13.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.689, prevedendone l'aumento ed
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;
b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;
c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva, in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione.
* 13. 01.
Pisapia.
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;
b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;
c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva, in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione.
* 13. 02 (ex 12. 01).
Veltri.
Art. 14.
(Esercizio della delega).
1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alla Camera
ART. 14
Sostituirlo con il seguente:
1. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega l'elenco dei reati previsti da leggi speciali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere vincolante.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 é trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
14. 1.
Copercini, Gambato, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e trasmesso con le seguenti: e lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 10 sono trasmessi;
Conseguentemente, nel medesimo articolo, sostituire:
nel primo periodo, le parole: della delega con le seguenti: delle deleghe;
nel secondo periodo, le parole: dello schema medesimo con le seguenti: degli schemi medesimi.
nella rubrica, le parole: della delega con le seguenti: delle deleghe;
14. 2.
La Commissione.
Art. 15.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati agli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.
2. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
3. Sono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 e l'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
4. È abrogato l'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.
ART. 15.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 332, 336, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 457, 465, 466, 498, 527, secondo comma,
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352,, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 457, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 657, 663, 663-bis, 664, 675, 676, 677, 687, 692, primo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.
15. 26.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 687, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.
15. 30.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.
15. 31.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 271, 272, 275, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 687, 710, 711, 726, secondo comma, e 732.
15. 5.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 246, 266, 271, 272, 278, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 297, 298, 299 e 303 del codice penale.
15. 1.
Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 272, 278, 290, 290-bis, 291, 292, 303, 341, 342, 343, 344 e 345 del codice penale
15. 2.
Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 272, 278, 290, 290-bis, 291, 292 e 303 del codice penale
15. 3.
Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati gli articoli 241, 266, 272, 278, 291, 292 e 303 del codice penale
15. 4.
Gambato Borghezio, Signorini, Copercini.
Al comma 1, dopo la parola gli articoli aggiungere la seguente: 266.
15. 22.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola gli articoli aggiungere la seguente: 271.
15. 21.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo le parole: gli articoli aggiungere la seguente: 272.
15. 20.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, sopprimere la parola: 275.
15. 7.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 278.
15. 19.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 283.
15. 18.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 290.
15. 17.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 290-bis.
15. 16.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 291.
15. 15.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 292.
15. 14.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 292-bis.
15. 13.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 275 aggiungere la seguente: 293.
15. 6.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, sopprimere le parole: 297, 298, 327, 332.
15. 25.
Carmelo Carrara.
Al comma 1, sopprimere la parola: 298.
15. 38.
Carmelo Carrara.
Al comma 1, dopo la parola 298 aggiungere la seguente: 299.
15. 12.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, sopprimere la parola: 303.
15. 42.
Marotta, Cola.
Al comma 1, sopprimere la parola: 327.
15. 39.
Carmelo Carrara.
Al comma 1 sopprimere la parola: 332,
* 15. 35.
Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone
Al comma 1, sopprimere la parola: 332,
* 15. 40.
Cento.
Al comma 1, sopprimere la parola: 332,
* 15. 29.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, sopprimere la parola: 332,
* 15. 53.
Carmelo Carrara.
Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 341.
* 15. 11.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 341.
* 15. 54.
Leone, Gazzilli, Giuliano, Tarditi, Rosso, Donato Bruno, Maiolo, Saponara.
Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 342.
15. 10.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 343.
15. 9.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Al comma 1, dopo la parola 332 aggiungere la seguente: 344.
15. 8.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, articolo 26, comma 1, sono soppresse le parole: «di piante di canapa indiana,»
15. 41.
Cento.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalla depenalizzazione i reati per le violazioni degli obblighi
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. È abrogato il decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205.
15. 32.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti dal testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n.523, e successive modificazioni.
15. 27.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È abrogato il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n.43.
15. 51.
Copercini, Signorini, Gambato, Borghezio.
Sopprimere il comma 3.
15. 24.
Gambato, Borghezio, Signorini, Copercini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Sono abrogati gli articoli introduttivi di figure di reato contenuti nel decreto-legge 26 aprile 193, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205.
15. 33
Mantovano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. È abrogato il decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n.205.
15. 34
Mantovano, Anedda, Gissi, Marino, Neri, Simeone
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. È abrogato l'articolo 171-ter, lettera c) della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n.685.
15. 50.
Gambale.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.1850-A contenente delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori ed in particolare l'articolo 10 in tema di territorio, diretto a riordinare e semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia del territorio, attraverso il mantenimento delle sanzioni penali solo per le violazioni che ledano o espongano a pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica e la trasformazione in violazione amministrativa per le ipotesi di violazione di obblighi formali che non rappresentino lesione o esposizione a pericolo del bene stesso;
ritenuto che le violazioni relative alla tutela e conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico non possano essere oggetto di depenalizzazione, dal momento che i danni conseguenti a suddette violazioni sono pressoché ineliminabili e provocano una perdita permanente di valore del bene;
a mantenere le sanzioni penali per le violazioni relative alla tutela e conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico.
9/1850/1.
Copercini, Gambato, Borghezio, Signorini.
La Camera,
esaminato il disegno di legge n.1850, contenente delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori;
considerato che:
l'articolo 2 prevede la depenalizzazione in tema di alimenti che comporterà, di fatto, il via libera alle frodi organizzate su larga scala poiché togliendo il deterrente che riguardi le persone fisiche - e cioè la sanzione penale - si possono programmare attività criminose a rischio zero, in quanto la sanzione amministrativa colpisce la persona giuridica che, al momento di pagare l'ammenda, può essersi già dissolta oltre al fatto che spesso l'attività nell'ambito delle frodi alimentari è di tipo associativo ed è fonte di rischi per la salute dei consumatori per cui, se passasse la depenalizzazione, sarebbe impossibile arrestare i responsabili di tali associazioni a delinquere;
l'articolo 2, in definitiva, sembra formulato su misura per rimettere sul mercato coloro che operano su base fraudolenta, causando danno oltre che alla salute anche al mercato ed alle imprese che lavorano onestamente;
la riforma non toccherebbe minimamente i prodotti di origine controllata, che hanno già forme rigide di tutela interna ai loro consorzi, i quali impediscono il sorgere dei fatti fraudolenti, ma salva solo ed unicamente chi opera fuori della legalità, oltre a contenere una limitazione
a trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Republica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega, l'elenco dei reati previsti da leggi speciali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
mantenere le sanzioni penali per tutti i casi di sofisticazione di prodotti alimentari, e trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali in caso di danno economico non superiore ai dieci milioni;
prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con riferimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle predette caratteristiche e che costituiscano pericolo per la salute dei consumatori, nonché per le frodi consumate a danno dell'Unione europea;
prevedere che le autorità giudiziarie competenti in materia di controlli dispongano la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio quando l'autorizzazione all'attività non possa essere concessa per carenza dei requisiti igienico-sanitari e quando ricorrano le violazioni penalmente rilevanti di cui alla lettera a) dell' articolo 2;
prevedere nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nell'articolo 2.
9/1850/2
Gambato, Copercini, Borghezio, Oreste Rossi, Signorini.
La Camera,
considerato che:
alla base di ogni scelta criminale c'è sempre uno scrupoloso rispetto degli interessi altrui, anche quando non si tratta di interessi pubblici e che nel caso dell'articolo 2621 del codice civile si è fin qui scelta la tutela penale per fatti che riguardano esclusivamente schemi privatistici;
a questa soluzione si era pervenuti perché in Italia non funzionava il sistema dei controlli societari e perché si era voluto tutelare maggiormente gli interessi dei creditori rafforzando la garanzia generica e la solvibilità della società con cui i terzi entrano in rapporti contrattuali;
oggi, tuttavia, bisogna rivedere i termini di controllo interno ed esterno delle società e, del resto, il legislatore si è posto negli ultimi decenni sulla linea di abbandonare l'intervento in area penale di alcuni fatti già sussunti nel novero dei reati societari, come comprovato dal fatto che, mentre il codice civile prevede lo specifico reato di impedimento del controllo della gestione sociale da parte dei sindaci (articolo 2623 n.3), nulla di analogo è stato introdotto nelle leggi successive quando eventuali ostacoli possono essere frapposti dagli stessi amministratori nei confronti dei revisori, non essendovi al riguardo alcuna previsione né per gli amministratori, né per i revisori, quando invece l'articolo 2621 prevede la punizione dei sindaci che omettano di adempiere agli obblighi riconosciuti dalla legge;
occorre prendere atto, così come acclarato da certa giurisprudenza, che non può considerarsi falso in bilancio l'informazione complessiva quando essa è veritiera sul piano della spesa e dell'ammontare economico e che, peraltro, nessuno può imporre a chi ha distolto denaro di autodenunciarsi in sede di redazione di bilancio in omaggio al principio «nemo tenetur edere contra se»;
a cambiare il modello punitivo dell'articolo 2621 del codice civile, mutando la sensibilità politico - criminale quando i fatti antisociali presi in considerazione nella suddetta norma, non incidono sulla situazione economica-finanziaria dell'impresa.
9/1850/3.
Carmelo Carrara.