Art. 1.
(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza).
1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n.280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n.382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonchè le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interes-sata.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonchè degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n.280 del 1996.
5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della
98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
99. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonchè per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.
100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodo di 12 mesi può presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste.
112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve.
113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.
114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi.
115. L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, è definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.
116. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n.34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n.440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n.342.
117. Al personale di cui al comma 115 è corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n.349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n.386.
118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e
138. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonchè ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari,
139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.
140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;
b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.
141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento è già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.
142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.
143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle D'Aosta e alle province
162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n.1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n.1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti che hanno subìto la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, e da ripartire in misura proporzionale ai contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per
165. Agli enti locali è assegnato un fondo di lire 175.000 milioni da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di correzione di errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo per gli squilibri della fiscalità locale, possono essere corrisposte a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.
167. I capitoli della rubrica 3 (Servizi del Provveditorato generale dello Stato) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 sono ridotti per complessive lire 190 miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra i capitoli della rubrica me-desima.
168. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1997. È altresì differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1997. Ai fini della predisposizione del bilancio 1997 e dei suoi allegati, i contributi erariali di parte corrente ed in conto capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunità montane, sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entità previste dal bilancio dello Stato e dalla legge finanziaria per il 1997 definitivamente approvati. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, l'ente locale può deliberare l'esercizio provvisorio, sulla base del bilancio già deliberato, per un periodo di quattro mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo i regolamenti di contabilità e i modelli di bilancio validi per i bilanci del 1996.
169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n.32, 25 marzo 1996, n.156, 25 maggio 1996, n.287, 24 luglio 1996, n.390 e 20 settembre 1996, n.492.
170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e son fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n.376, 8 agosto 1994, n.492, 11 ottobre 1994, n.574, 9 dicembre 1994, n.676, 8 febbraio 1995, n.33, 7 aprile 1995, n.106, 10 giugno 1995, n.224, 3 agosto 1995, n.323, 2 ottobre 1995, n.414, 4 dicembre 1995, n.514, 31 gennaio 1996, n.38, 4 aprile 1996, n.188, 3 giugno 1996, n.309, 5 agosto 1996, n.409 e 4 ottobre 1996, n.516.
171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n.452 e 23 ottobre 1996, n.550.
172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n.155, 30 giugno 1995, n.267, 1 settembre 1995, n.367, 30 ottobre 1995, n.452, 23 dicembre 1995, n.571, 1 marzo 1996, n.98, 29 aprile 1996, n.235, 1 luglio 1996, n.345, 30 agosto 1996, n.451, 23 ottobre 1996, n.549.
173. Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali, per i comuni e per le province le relative giunte sono costituite dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero pari di assessori determinato nel massimo in misura proporzionale ai
176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni.
177. Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.
178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
195. Le disposizioni del comma 194 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 marzo 1985, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n.155.
196. A decorrere dal 1 gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n.1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n.88.
197. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 196 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.
204. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n.426.
205. Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n.217.
206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n.613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto
213. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 212, lettera c), risultano già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.
214. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n.335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di cui al comma 212, lettera b), è fissata al 31 gennaio 1997; il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi suc-cessivi.
215. Il versamento di cui ai commi precedenti è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n.335 del 1995.
216. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n.508.
217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera è dovuta nella misura del 30 per cento, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.
218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonchè gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonchè degli interessi legali.
220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
222. Allorchè si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n.689.
223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267.
224. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, il comma 4 è soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
`1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n.675, dalla legge 5 dicembre 1978, n.787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, e dalla legge 23 luglio 1991, n.223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque,
225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.
226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n.63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
227. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge.
228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n.499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di coloro che abbiano compiuto l'età di settantatrè anni alle relative date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente un reddito imponibile IRPEF pari o inferiore al doppio del trattamento minimo INPS, ovvero abbiano avanzato domanda di corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti obbligati alla riliquidazione.
238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.
239. Con la stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse pensioni di cui al medesimo comma 238 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335.
240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996, il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici è elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici è fissata nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335.
241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438.
242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'articolo 37, secondo
TABELLA 1
(articolo 1, comma 119)
Categoria di menomazione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 --- Misura
Prima categoria --- due volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda
Seconda categoria --- 92 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Terza categoria --- 75 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Quarta categoria --- 61 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Quinta categoria --- 44 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Sesta categoria --- 27 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Settima categoria --- 12 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Ottava categoria --- 6 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria
Menomazioni della integrità fisica di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 --- Misura
Per tutte le menomazioni ivi previste --- 3 per cento dell'importo stabilito per la prima categoria.
TABELLA 2
(articolo 1, comma 227)
N. rate Colonna 1 | Quota capitale Colonna 2 | Quota interesse Colonna 3 | Rata anticipata Colonna 4 | Debito residuo Colonna 5 |
---|---|---|---|---|
1 | 0,040127 | - | 0,040127 | 0,959873 |
2 | 0,027329 | 0,012798 | 0,040127 | 0,932544 |
3 | 0,027693 | 0,012434 | 0,040127 | 0,904851 |
4 | 0,028062 | 0,012065 | 0,040127 | 0,876789 |
5 | 0,028436 | 0,011691 | 0,040127 | 0,848353 |
6 | 0,028816 | 0,011311 | 0,040127 | 0,819537 |
7 | 0,029200 | 0,010927 | 0,040127 | 0,790337 |
8 | 0,029589 | 0,010538 | 0,040127 | 0,760748 |
9 | 0,029984 | 0,010143 | 0,040127 | 0,730764 |
10 | 0,030383 | 0,009744 | 0,040127 | 0,700381 |
11 | 0,030789 | 0,009338 | 0,040127 | 0,669592 |
12 | 0,031199 | 0,008928 | 0,040127 | 0,638393 |
13 | 0,031615 | 0,008512 | 0,040127 | 0,606778 |
14 | 0,032037 | 0,008090 | 0,040127 | 0,574741 |
15 | 0,032464 | 0,007663 | 0,040127 | 0,542277 |
16 | 0,032897 | 0,007230 | 0,040127 | 0,509380 |
17 | 0,033335 | 0,006792 | 0,040127 | 0,476045 |
18 | 0,033780 | 0,006347 | 0,040127 | 0,442265 |
19 | 0,034230 | 0,005897 | 0,040127 | 0,408035 |
20 | 0,034687 | 0,005440 | 0,040127 | 0,373348 |
21 | 0,035149 | 0,004978 | 0,040127 | 0,338199 |
22 | 0,035618 | 0,004509 | 0,040127 | 0,302581 |
23 | 0,036093 | 0,004034 | 0,040127 | 0,266488 |
24 | 0,036574 | 0,003553 | 0,040127 | 0,229914 |
25 | 0,037061 | 0,003066 | 0,040127 | 0,192853 |
26 | 0,037556 | 0,002571 | 0,040127 | 0,155297 |
27 | 0,038056 | 0,002071 | 0,040127 | 0,117241 |
28 | 0,038564 | 0,001563 | 0,040127 | 0,078677 |
29 | 0,039078 | 0,001049 | 0,040127 | 0,039599 |
30 | 0,039599 | 0,000528 | 0,040127 | 0,000000 |
1.000000 | 0,203810 | 1,203810 |
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non oltre il 30 giugno 1997.
1. 245.
Conti, Carlesi, Gramazio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non oltre il 30 giugno 1997 con le seguenti: entro il 31 dicembre 1997.
1. 249.
Conti, Carlesi, Gramazio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non oltre il 30 giugno 1997 con le seguenti: entro il 31 luglio 1997.
1. 247.
Conti, Gramazio, Carlesi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non oltre il 30 giugno 1997 con le seguenti: entro il 31 ottobre 1997.
1. 248.
Conti, Gramazio, Carlesi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1997 con le seguenti: 30 agosto 1997.
* 1. 264.
Taradash, Possa, Rosso.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1997 con le seguenti: 30 agosto 1997.
* 1. 49.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1997 con le seguenti: 30 luglio 1997.
* 1. 265.
Taradash, Cicu, Pagliuca.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 1997 con le seguenti: 30 luglio 1997.
* 1. 71.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non oltre il 30 giugno 1997 con le seguenti: non oltre il 30 maggio 1997.
1. 48.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non oltre il 30 giugno 1997 con le seguenti: non oltre il 30 aprile 1997.
1. 72.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non oltre il 30 giugno 1997 aggiungere le seguenti: eccettuate le aziende ospedaliere.
1. 246.
Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di midollo osseo.
1. 47.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga, al solo fine della loro riduzione a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo con le seguenti: secondo quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo.
1. 250.
Conti, Porcu, Carlesi, Gramazio.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , al solo fine della riduzione,.
1. 52.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: entro aggiungere le seguenti: e non oltre.
1. 38.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 con le seguenti: entro il termine perentorio del 30 giugno 1997.
1. 39.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: entro il 30 giugno 1997.
1. 251.
Conti, Carlesi, Porcu, Gramazio.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 con le seguenti: entro il 31 dicembre 1997.
1. 252.
Conti, Porcu, Gramazio, Angeloni, Carlesi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 con le seguenti: entro il 30 agosto 1997.
1. 53.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997, con le seguenti: entro il 30 luglio 1997.
1. 50.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giorgetti, Martinelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno, con le seguenti: entro il 31 maggio.
1. 266.
Taradash, Rosso, Possa.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997, con le seguenti: entro il 30 maggio 1997.
1. 51.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 30 giugno, con le seguenti: entro il 30 aprile.
1. 267.
Taradash, Danese, Cicu.
Al comma 6, sopprimere le parole: dai commi 1 a 19.
1. 240.
Conti, Gramazio, Porcu, Angeloni, Carlesi.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1997, con le seguenti: 30 settembre 1997 al fine di adeguare tutte le strutture ospedaliere per l'attività libero professionale intramuraria.
1. 156.
Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Nocera.
Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: entro il 31 marzo 1997.
1. 239.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Angeloni.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: il 31 marzo 1997, con le seguenti: il 30 luglio 1997.
1. 1.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 1997, con le seguenti: entro il 31 giugno 1997.
1. 270.
Taradash, D'Ippolito, Danese.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 1997, con le seguenti: entro il 30 giugno 1997.
* 1. 236.
Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 1997, con le seguenti: entro il 30 giugno 1997.
* 1. 43.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1997, con le seguenti: 31 maggio 1997.
1. 269.
Taradash, D'Ippolito, Danese.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: il 31 marzo 1997, con le seguenti: il 30 maggio 1997.
1. 42.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: il 31 marzo 1997, con le seguenti: il 31 aprile 1997.
1. 268.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: il 31 marzo 1997, con le seguenti: il 28 febbraio 1997.
1. 16.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: il 31 marzo 1997, con le seguenti: il 15 marzo 1997.
1. 40.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 12, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.
1. 260.
Pagliuca, Rosso
Al comma 12, sopprimere il penultimo periodo.
1. 259.
Liotta, Danese
Al comma 12 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 157.
Delfino Teresio, Peretti, Lucchese, Nocera.
Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale percentuale potrà essere diminuita fino al 10 per cento in sede di contrattazione nazionale.
Segue compensazione n. 1.
1. 214.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 12 aggiungere, in fine,il seguente periodo: Tale percentuale potrà essere diminuita fino al 10 per cento in sede di contrattazione nazionale.
1. 226.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello il personale che abbia optato per la libera professione extramuraria conserva gli stessi titoli del personale che opera in regime di libera professione intramuraria».
1. 162.
Peretti, Lucchese, Nocera.
Al comma 14,sopprimere le seguenti parole: e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.
*1. 235.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.
Al comma 14 sopprimere le seguenti parole: e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.
*1. 4.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 14 sopprimere le seguenti parole: le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità.
1. 3.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.
*1. 233.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.
Al comma 14 sopprimere le seguenti parole: nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.
*1. 2.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 18 sopprimere la seguente parola: programmato.
1. 8.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 20 sopprimere le seguenti parole: sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati.
*1. 203.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 20 sopprimere le seguenti parole: sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati.
*1. 11.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 20 sopprimere le seguenti parole: e degli enti locali interessati,
1. 261.
Rosso, Possa.
Al comma 20 sostituire le parole: sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati con le seguenti: sentite le associazioni di settore sia nazionali che degli enti locali interessati.
1. 10.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 20 sostituire le parole: nazionali del settore e con le seguenti: di settore.
1. 12.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 20, dopo le parole: sentite le associazioni nazionali del settore e. aggiungere le seguenti: e vincolate dal parere.
1. 232.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.
Al comma 30, secondo periodo sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: ogni cinque mesi.
1. 67.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 30, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: ogni quattro mesi.
1. 66.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 30, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: ogni due mesi.
*1. 273.
Taradash, Rossa, Rosso.
Al comma 30, secondo periodo, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: i bimestralmente.
*1. 13.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 30, secondo periodo sopprimere le parole: ed alla Commissione unica del farmaco
** 1. 229.
Conti, Gramzio, Carlesi, Porcu.
Al comma 30, secondo periodo sopprimere le parole: ed alla Commissione unica del farmaco
** 1. 262.
D'Ippolito, Cicu.
Al comma 30, secondo periodo sopprimere le parole: e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali.
1. 63.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli
3. Qualora le confezioni dei prodotti di cui al comma 1 fossero troppo piccole per consentire la scrittura in caratteri Braille delle indicazioni di cui al comma 2, le medesime sono riportate in un foglietto illustrativo all'interno della confezione.
4. Entro il 31 dicembre 1997 le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 devono uniformarsi alle predette disposizioni.
5. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 confezionati prima del 31 dicembre 1996 è concessa fino al 31 dicembre 1997. Qualora, trascorso tale termine, i medesimi prodotti sono posti in commercio senza le indicazioni in Braille, il titolare dell'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 50 milioni.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanità può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.
1. 189.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 31, dopo le parole: il nome commerciale del prodotto aggiungere le seguenti: il mese e l'anno di scadenza.
*1. 140.
Michielon, Colombo, Grugnetti.
Al comma 31, dopo le parole: il nome commerciale del prodotto, aggiungere le seguenti: , il mese e l'anno di scadenza.
*1. 65.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 febbraio 1997.
1. 60.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 marzo 1997.
1. 61.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 aprile 1997.
1. 62.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 maggio 1997.
1. 55.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 agosto 1997.
1. 57.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 settembre 1997.
1. 58.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 ottobre 1997.
1. 44.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 novembre 1997.
1. 45.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 1 dicembre 1997.
1. 46.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 31 marzo 1998.
1. 272.
Taradash, Pagliuca, Marras.
Al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 1998, con le seguenti: 30 aprile 1998.
1. 271.
Taradash, Pagliuca, Marras.
Al comma 33, dopo le parole: Ministro della Sanità, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del Tesoro.
1. 282.
Taradash, Pagliuca, Marras.
Al comma 33, dopo le parole: entro il, aggiungere le seguenti: termine perentorio del.
1. 17.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 33, sostituire le parole: entro il 28 febbraio 1997, con le seguenti: entro e non oltre il 15 gennaio 1997.
1. 6.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 33, sostituire le parole: entro il 28 febbraio 1997, con le seguenti: entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
1. 75.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 33, sostituire le parole: entro il 28 febbraio 1997, con le seguenti: entro e non oltre il 1 febbraio 1997.
1. 74.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 33, sostituire le parole: entro il 28 febbraio 1997, con le seguenti: entro e non oltre il 28 febbraio 1997.
1. 69.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 33, sostituire le parole: entro il 28 febbraio 1997, sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1997.
1. 274.
Taradash, Liotta, Cicu.
Al comma 33, sopprimere le seguenti parole: , commi 4 e 5,.
1. 19.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 33 aggiungere, in fine,le seguenti parole: , così come modificato dal decreto legislativo 517/93.
1. 18.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, primo periodo, sopprimere le parole: ed indicatori epidemiologico territoriali.
1. 231.
Conti, Carlesi, Porcu, Gramazio.
Al comma 34, secondo periodo, dopo le parole: e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, aggiungere le seguenti: e delle nuove malattie veneree virali.
1. 230.
Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.
Al comma 34, secondo periodo, sostituire le parole: e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, con le seguenti: in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, e per i servizi di emergenza e di rianimazione.
1. 21.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, secondo periodo, sostituire le parole: e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie, con le seguenti: e a progetti di assistenza medica domiciliare integrata che conseguano risparmi finanziari per la struttura pubblica erogatrice nel rispetto della qualità del servizio.
1. 22.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, terzo periodo, sopprimere le parole: quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenzae tipo B.
1. 24.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, terzo periodo, sopprimere la parola: antimorbillosa,.
1. 25.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, terzo periodo, sopprimere la parola: antirosolia,.
1. 26.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, terzo periodo, sopprimere la parola: antiparotite,.
1. 27.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, terzo periodo, sopprimere la parola: antihaemophulius influenzae tipo B,.
1. 28.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, terzo periodo, sopprimere la parola: con prescrizione medica.
1. 29.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, sopprimere il quarto periodo.
1. 30.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 34, aggiungere, in fine, le seguenti parole: i quali, a maggiore garanzia sociale, sono tenuti a sottoporsi, insieme ai loro familiari, a trattamento di accertamento diagnostico relativamente a tutte le malattie infettive epidemiologicamente significative.
1. 228.
Conti, Carlesi.
Sopprimere i commi 36, 37, 38 e 39.
1. 165.
Pace, Contendo, Antonio Pepe, Armani, Alberto Giorgetti.
Sopprimere i commi 36, 37 e 39.
Conseguentemente al comma 38 sopprimere le seguenti parole: rispetto a quanto determinato dal comma 36.
1. 31.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 36, sostituire le parole: anche per assicurare l'erogazione gratuita di farmaci innovativi di alto valore terapeutico nonché la copertura degli oneri di cui al comma 42, con le seguenti: Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità predispone il trasferimento degli antibiotici iniettabili, qualora abbiano il corrispettivo orale, dalla fascia a) alla fascia h) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. È consentito ai medici prescrivere l'antibiotico iniettabile a totale carico del servizio sanitario nazionale solo ai pazienti con accertati disturbi che limitano l'assorbimento o la tollerabilità dell'antibiotico orale. Entro sei mesi dall'applicazione della presente disposizione il Ministro della sanità con proprio decreto destina i fondi così ottenuti, quantificati in circa 700 miliardi annui, all'erogazione gratuita dei medicinali innovativi e di alto valore terapeutico.
1. 35.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 36, aggiungere in fine il seguente periodo: Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità predispone il trasferimento degli antibiotici iniettabili, qualora abbiano il corrispettivo orale, dalla fascia a) alla fascia h) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. È consentito ai medici prescrivere l'antibiotico iniettabile a totale carico del servizio sanitario nazionale solo ai pazienti con accertati disturbi che limitano l'assorbimento o la tollerabilità dell'antibiotico orale. Entro sei mesi dall'applicazione della presente disposizione il Ministro della sanità con proprio decreto destina i fondi così ottenuti, quantificati in circa 700 miliardi annui, all'erogazione gratuita dei medicinali innovativi e di alto valore terapeutico.
1. 34.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 38, sopprimere le seguenti parole: rispetto a quanto determinato dal comma 36.
1. 32.
Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Al maggior onere derivante dall'applicazione dei commi 36, 37 si fa fronte mediante:
a) la soppressione del secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
In fine al comma 39, aggiungere, in fine, le seguenti parole: restando immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti.
1. 33.
Cé, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 46, primo periodo, sopprimere le parole: agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
1. 204.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 46, primo periodo, sopprimere le parole da: ed al personale sino a in servizio.
1. 205.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 46, primo periodo, sostituire le parole: in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi con le seguenti: in misura complessiva pari a 15 posti per il primo e 50 posti per i secondi.
1. 208.
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 46, primo periodo, sostituire le parole: 23 posti con le seguenti: 20 posti.
1. 281.
Taradash, Marras, Possa.
Al comma 46, primo periodo, sostituire le parole: 75 posti con le seguenti: 70 posti.
1. 275.
Taradash, Pagliuca, Rosso.
Al comma 46, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo
1. 206.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 46, settimo periodo, sopprimere da: le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sino alla fine del comma.
1. 166.
Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Armani.
Al comma 46, settimo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 1996 con le seguenti: 22 dicembre 1996.
1. 298.
Alboni.
Al comma 46 settimo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 1996 con le seguenti: 21 dicembre 1996.
1. 299.
Alboni.
Al comma 46 settimo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 1996 con le seguenti: 19 dicembre 1996.
1. 296.
Alboni.
Al comma 46 settimo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 1996 con le seguenti: 18 dicembre 1996.
1. 302.
Alboni.
Al comma 46 settimo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 1996 con le seguenti: 17 dicembre 1996.
1. 301.
Alboni.
Al comma 46 settimo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 1996 con le seguenti: 16 dicembre 1996.
1. 300.
Alboni.
Al comma 46, al settimo periodo, sostituire la parola: 190 con la seguente: 170.
1. 105.
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 46, al settimo periodo, sostituire la parola: 250 con la seguente: 200.
1. 104.
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 46, al settimo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 150.
1. 103.
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 46, al settimo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 100.
1. 102.
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 46 al settimo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente :20.
1. 276.
Taradash, D'Ippolito, Pagliuca.
Al comma 46, ottavo periodo, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 1995 con le seguenti. alla data del 31 dicembre 1994.
1. 117.
Giancarlo Giorgetti.
Sostituire il comma 50 con il seguente:
50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 46 non si applicano per le assunzioni di magistrati ordinari. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto procede a nuove assegnazioni del restante personale del ministero, in modo da assicurare l'ottimizzazione del personale esistente.
1. 112.
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 50, primo periodo sopprimere le parole da: amministrativi sino a: Stato.
*1. 216.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 50 sopprimere le parole da: amministrativi sino a: Stato.
*1. 225.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 50, primo periodo, sopprimere le parole: amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.
**1. 277.
Taradash, Cicu, Rosso.
Al comma 50, secondo periodo sostituire le parole: 70 con le seguenti: 60.
1. 111.
Giancarlo Giorgetti.
Sopprimere il comma 55.
1. 207.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 55, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 284.
Taradash, Pagliuca, Rosso.
Sostituire il comma 65 con il seguente:
« 65. Il presente articolo non trova applicazione negli enti locali che non versino in situazione strutturalmente deficitaria e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle sette unità ».
1. 193.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 69, sopprimere le parole: e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento.
*1. 208.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 69, sopprimere le parole: e per l'Amministrazione della difesa nella misura del 10,5 per cento.
*1. 285.
Taradash, Marras, Rosso.
Al comma 70, primo periodo, sopprimere le parole da: con la previsione fino a: scuola media.
1. 120.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 70 primo periodo dopo le parole: con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 aggiungere le seguenti: tenuto conto della presenza sul territorio di scuole e di istituti non statali riconosciuti e parificati.
1. 158.
Delfino Teresio, Peretti.
Al comma 70 rpimo periodo,. sopprimere le parole: alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché.
1. 176.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Rizzi, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 70, primo periodo, sostituire le parole da: definite a rischio... sino alla fine del periodo con le seguenti: di montagna.
1. 127.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 70 , al primo periodo, dopo le parole: particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole aggiungere le seguenti: tenendo conto della presenza sul territorio di scuole e istituti non statali riconosciuti e parificati.
1. 159.
Follini, Panetta.
Sostituire il secondo periodo con il seguente:
« Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, al fine di garantire l'efficacia di intervento dei docenti sia nel programma sia per l'istruzione e la preparazione degli alunni, compresi quelli con difficoltà di apprendimento.
1. 185.
Napoli, Butti.
Al comma 70 sopprimere il secondo periodo.
1. 136.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 70, secondo periodo, sostituire le parole : altresì una graduale riduzione del con le seguenti: che sarà ridotto gradualmente.
1. 123.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 70 sopprimere il terzo periodo.
* 1. 168.
Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Armani, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti.
Al comma 70 sopprimere il terzo periodo.
* 1. 184.
Napoli, Butti.
Al comma 70, terzo periodo. sostituire le parole: su tutto il territorio nazionale con le parole: su tutte le zone montane.
1. 122.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 70, terzo periodo,sostituire le parole: secondarie di primo grado con le seguenti: secondarie di primo e secondo grado.
1. 286.
Taradash, Liotta, Pagliuca.
Al comma 70,terzo periodo, dopo le parole: e elementare e aggiungere la seguente: eventualmente.
1. 89.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 70, terzo periodo, dopo le parole: o della scuola media aggiungere, in fine, il seguente periodo: Saranno comunque
Al comma 77 sostituire il secondo periodo con il seguente:
Al fine di fronteggiare esigenze eccezionali o comunque impreviste, nel conferimento delle supplenze, i provveditori agli studi accantonano una quota non superiore al 30 per cento delle risorse loro assegnate dal Ministro della pubblica istruzione per le suddette finalità.
1. 181.
Napoli, Butti.
Al comma 77 sopprimere il secondo periodo
1. 119.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 77, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro.
1. 287.
Taradash, Danese, Cicu.
Al comma 77 sostituire le parole da per la determinazione sino a: interessate con le seguenti: al fine di consentire una gestione, la più autonoma possibile, dei fondi disponibili da parte dei singoli istituti.
1. 175.
Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 81 sostituire le parole: lire 400 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.
1. 128.
Rodeghiero, Bianchi Clerici , Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 81 sostituire le parole: 1.541 miliardi con le seguenti: 1.726 miliardi.
1. 126.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 81 sostituire le parole: 2.175 miliardi con le seguenti: 2.400 miliardi.
1. 125.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 83 sostituire le parole: «al numero 1) è soppressa la parola: cavalli con: il numero 123-ter è soppresso.
1. 88.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Sopprimere il comma 82.
Conseguentemente, al comma 83, dopo la parola: cavalli, aggiungere la seguente: ,il numero 123-ter) è soppresso.
1. 110.
Giancarlo Giorgetti.
Sopprimere il comma 86.
* 1. 133.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 88, primo periodo, sopprimere le parole: nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio.
1. 132.
Rodeghiero, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sopprimere il comma 90.
1. 346
Poli Bortone.
Sostituire il comma 90 con il seguente: 90. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con poropri decreti da adottare d'intesa con le singole università interessate, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n., 245, alla graduale separazione organica delle università, anche precedute da suddivisione delle facoltà o corsi di laurea, laddove sia superato il numero di studenti che verrà determinato previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
1. 258.
Scalia, Paissan, Dalla Chiesa.
Al comma 90, dopo le parole: da adottare, aggiungere le seguenti: d'intesa con le singole università interessate.
Conseguentemente, dopo le parole: corsi di laurea, sopprimere le seguenti: secondo modalità concordate con gli atenei interessati, e dopo le parole: sede per sede, sopprimere leseguenti con apposito decreto ministeriale.
1. 78.
Villetti.
Al comma 90, dopo le parole: da adottare, aggiungere le seguenti: d'intesa con le singole università interessate.
Conseguentemente, dopo le parole: corsi di laurea, sopprimere le seguenti: secondo modalità concordate con gli atenei interessati, e dopo le parole: di studenti, sopprimere le seguenti: e docenti, nonché, dopo le parole: verrà determinato, sopprimere le seguenti: sede per sede, con apposito decreto ministeriale.
1. 79.
Villetti.
Al comma 101 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È autorizzata altresì, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, la cessione di altri materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche. Sono comunque esclusi da tali materiali i sistemi d'arma o parti di essi. È altresì autorizzata la cessione a titolo gratuito di materiali dichiarati obsoleti per cause tecniche agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.
1. 227
Scalia, Paissan, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Pecoraro Scanio, Procacci, Turroni, Boato.
Al comma 101,ultimo periodo, sostituire la parola: preventivamente, con la seguente: assolutamente.
1. 339.
Alboni
Al comma 101, ultimo periodo sostituire le parole: d'armamento, con la seguente: bellici.
*1. 337.
Alboni
Al comma 101, ultimo periodo, sopprimere la parola: vincolante
1. 288.
Taradash, Liotta, Possa.
Al comma 103, sostituire le parole: di mano d'opera, con le seguenti: di personale.
1. 340.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: di mano d'opera, con le seguenti: di personale specializzato.
1. 341.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: di mano d'opera con le seguenti: di personale qualificato.
1. 342.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: di mano d'opera, con le seguenti: di militari specializzati.
1. 344.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: di mano d'opera, con le seguenti: di militari.
1. 343.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: di mano d'opera, con le seguenti: di militari qualificati.
1. 325.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare, aggiungere la seguente: esclusivamente.
1. 327.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare, aggiungere la seguente: unicamente.
1. 328.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare, aggiungere la seguente: solo.
1. 329.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare, aggiungere la seguente: solamente.
1. 330.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare, aggiungere la seguente: preferibilmente.
1. 331.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare, aggiungere la seguente: assolutamente.
1. 332.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare, aggiungere le seguenti: di fatto .
1. 334.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare, aggiungere la seguente: essenzialmente.
1. 335.
Alboni
Al comma 103, dopo le parole: per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti, aggiungere le seguenti: di lavoro.
1. 326.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: continuano a trovare applicazione, con le seguenti: valgono le.
1. 336.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: continuano a trovare applicazione, con le seguenti: restano le.
1. 317.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: continuano a trovare applicazione, con le seguenti: rimangono le.
1. 318.
Alboni
Al comma 103, sostituire le parole: continuano a trovare applicazione, con le seguenti: si fa capo alle.
1. 319.
Alboni
Al comma 110, capoverso 4, sopprimere la parola: possibilmente.
*1. 289.
Taradash, Danese, Rosso.
Al comma 110, capoverso 4, sopprimere la parola: possibilmente.
*1. 305.
Alboni, Poli Bortone.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con la seguente: comunque.
1. 256.
Olivieri, Boato, Detomas, Schmid, Scalia.
Al comma 110, capoverso 4, e sostituire la parola: possibilmente con la seguente: unicamente.
1. 320.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con la seguente preferibilmente.
1. 321.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con la seguente: assolutamente.
1. 322.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con la seguente:. esclusivamente.
1. 324.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con la seguente: essenzialmente.
1. 310.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con le seguenti: ad ogni modo.
1. 311.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con le seguenti: in ogni caso.
1. 312.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con le seguenti: di fatto.
1. 313.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con le seguenti: naturalmente
1. 314
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con le seguenti: sicuramente.
1. 315.
Alboni.
Al comma 110, capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con la seguente: certamente.
1. 316.
Alboni.
Al comma 110, , capoverso 4, sostituire la parola: possibilmente con la seguente: comunque.
1. 77.
Olivieri, Boato, Detomas, Schmid.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente: 118-bis. È isituito il servizio di leva volontaria femminile.
1. 348
Poli Bortone.
Al comma 138, all' alinea, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi.
1. 283.
Taradash, Marras, Rosso.
Al comma 138, all' alinea, sostituire le parole: quattromesi con le seguenti: tre mesi.
1. 290.
Taradash, Pagliuca, Possa.
Al comma 138, lettera b). Dopo le parole, oneri scolastici,aggiungere le seguenti:
Al comma 139, sostituire le parole: 3 miliardi, con le seguenti: 30 miliardi.
1. 83.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 139, sostituire le parole: 3 miliardi, con le seguenti con: 20 miliardi.
1. 84.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 139, sostituire le parole: 3 miliardi, con le seguenti: 10 miliardi.
1. 85.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 139, sostituire le parole: 3 miliardi, con le seguenti: 4 miliardi.
1. 278.
Taradash, Cicu, Liotta.
Al comma 139, sostituire le parole: 5 miliardi, con le seguenti: 6 miliardi.
1. 279.
Taradash, Rosso, Possa.
Al comma 139, sostituire le parole: 6 miliardi, con le seguenti: 7 miliardi.
1. 280.
Taradash, D'Ippolito, Danese.
Sopprimere il comma 140.
Segue compensazione n. 1.
1. 210.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 141.
Segue compensazione n. 1.
1. 211.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 142.
Segue compensazione n. 1.
1. 212.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 160, secondo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente, e, dopo le parole: mutuo di ripianamento, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle entrate previste, eccetera.
1. 171.
Giovanni Pace, Antonio Pepe, Fei, Carlo Pace, Manlio, Armani.
Al comma 164, lettera c): sostituire le parole: 3850 milioni, con le seguenti: 3100 milioni.
1. 93.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 164, lettera c): sostituire le parole: 3850 milioni, con le seguenti: 3150 milioni, e le parole: 3000 milioni, con le seguenti: 3700 milioni.
1. 94.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Sopprimereil comma 169.
1. 223.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 171.
1. 221.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 172.
1. 220.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 173.
1. 219.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 174.
1. 76.
Boato, De Benetti, Scalia.
Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
1. 90.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 174, primo periodo, sopprimere le parole: per ciascuna violazione.
1. 92.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 174, dopo le parole: un milione aggiungere la seguente: complessivamente.
1. 91.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 175 sopprimere la lettera a).
1. 177.
Armaroli.
Al comma 179, sostituire la parola: Al con le seguenti: a tutto.
1. 306.
Alboni.
Al comma 180 sopprimere le parole: e del decreto legge 29 novembre 1996, numero 606.
1. 82.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 181 sostituire le parole: sei annualità con le seguenti: tre annualità.
1. 95.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 181, primo periodo, sopprimere le parole da: è effettuato alle parole: tale pagamento e il terzo periodo.
Segue compensazione n. 1.
1. 213.
Bono, Armani, Valensise
Al comma 181, ultimo periodo, sostituire le parole: 1996 con leseguenti: 1997.
1. 96.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 182, terzo periodo, sopprimere la parola: non.
1. 86.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 182 ,l quarto periodo sostituire le parole: della variazione dell'indice dei prezzi al consumo... fino alla fine del periodo con la seguente : legale.
1. 87.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Sopprimere il comma 183.
* 1. 118.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Sopprime il comma 183.
* 1. 144.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 185, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.
1. 291.
Taradash, Liotta, Marras.
Al comma 185. sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sulla retribuzione per le prestazioni di lavoro a tempo parziale spettante ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà sono dovuti unicamente i contributi INAIL.
Conseguentemente: Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime.
* 1. 145.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 185. sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sulla retribuzione per le prestazioni di lavoro a tempo parziale spettante ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà sono dovuti unicamente i contributi INPS.
Conseguentemente: Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime.
* 1. 146.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 186, primo periodo, sopprimere le parole: in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189.
Conseguentemente, sopprimere i commi 189 e 190.
Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;
b) al primo periodo del comma 29, le parole: 27 lettera a) sono soppresse;
c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole: che accedono al pensionamento secondo qaunto previsto dal comma 27, lettera b) sono soppresse.
* 1. 148.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Conseguentemente:
per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effetti, esclusi quindi gli accrediti figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dell'1,5 per cento;
per i pensionati con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni ed inferiore ai 34 anni, al netto sempre dei contributi figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dello 0,75 per cento.
1. 147.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.
Al comma 214, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1997 con le seguenti. 28 febbraio 1997.
1. 292.
Taradash, Liotta, Possa.
Al comma 226 sostituire le parole. 31 marzo 1997 con le seguenti. 30 marzo 1997.
1. 293.
Taradash, Danese, Rosso.
Sopprimere il comma 234.
Segue compensazione n. 1.
1. 218.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 234.
*1. 80.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Sopprimere il comma 234
*1. 349
Marzano, Taradash, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso
Al comma 234, ultimo periodo, sostituire le parole: 0,3 con le seguenti: 0,03 per cento.
1. 139.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 234, ultimo periodo, sostituire le parole: 0,3 con le seguenti: 0,1 per cento.
1. 101.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 257, secondo periodo, sostituire le parole: Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro con le seguenti: Commissione Interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1995 e, al terzo periodo, la parola: Direzione con le seguenti: Commissione.
1. 155.
Michielon, Colombo, Grugnetti.
Al comma 257, secondo periodo, sostotuire le parole: direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro con le seguenti: Ministero del Tesoro.
1. 294.
Taradash, Cicu, Possa.
Al comma 257, terzo periodo, sostituire la parola: direzione con la seguente: Ministero.
1. 295.
Taradash, D'Ippolito, Possa.
(Votazione dell'articolo 1)
(Le compensazioni riportate costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge 2372-bis-B, che ad esse rinviano)
Compensazione n. 1
Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:
1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;
b) al comma 5:
il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;
c) al comma 8:
il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.
5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.
6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.
7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.
8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.
9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere
Art. 2.
(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo).
1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonchè l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1 gennaio 1997, con proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato Spa la ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della Ferrovie dello Stato Spa.
2. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate d'intesa con le regioni e sentite le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:
a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n.1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n.1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonchè all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonchè specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla Ferrovie dello Stato Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1 gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la Ferrovie dello Stato Spa potrà dare attuazione alla
29. Al comma 25 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, le parole: `sino al 31 dicembre 1996` sono sostituite dalle seguenti: `sino al 31 dicembre 1997`; dopo le parole: `alla procedura dell'amministrazione straordinaria` sono inserite le seguenti: `, a procedure concorsuali, a fallimento, nonchè a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente,`. Per le finalità di cui al presente comma, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è preordinata la somma di lire 10 miliardi.
30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale Spa sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti
34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale Spa, dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni.
35. Il Ministero del tesoro può stipulare direttamente contratti di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990, n.397, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
36. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, o gestiti dalla SACE, e dei crediti concessi a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni di conversione in attività di protezione ambientale, sviluppo socio-economico e commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i quali sia intervenuto un accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ricavi delle operazioni di cui al presente comma confluiscono ai conti correnti intestati, rispettivamente, alla SACE e al suddetto Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n.49, presso la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati per le necessità operative d'istituto.
37. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: `volumetria iniziale` sono aggiunte le seguenti: `o assentita`;
b) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: `Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza
38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n.724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, sono fatti salvi il quinto e il sesto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni.
40. Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. Nei casi di cui ai commi 40 e 41 il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme dovute.
43. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: `Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole`.
44. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n.724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
`Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle ammini
8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497 e 6 dicembre 1991, n.394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, o della legge 18 0maggio 1989, n.183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche pae
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disci-plinari.
13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonchè l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abi-litati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche
61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n.468, 27 settembre 1994, n.551, 25 novembre 1994, n.649, 26 gennaio 1995, n.24, 27 marzo 1995, n.88, 26 maggio 1995, n.193, 26 luglio 1995, n.310, 20 settembre 1995, n.400, 25 novembre 1995, n.498, 24 gennaio 1996, n.30, 25 marzo 1996, n.154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.388, e 24 settembre 1996, n.495.
62. La Commissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 settembre 1996, n.495, è autorizzata a completare l'esame delle istanze pervenute entro la data stabilita del 30 settembre 1996`.
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:
a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 28 dicembre 1994 e n.55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 13 marzo 1995;
c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, nonchè per
64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purchè essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n.97.
65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma.
66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria
76. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n.179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n.457.
77. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a convocare una conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio parere di compe-tenza.
78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a), b), e c) e dei commi 65, 66, 67 e 68 nonchè per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63, lettera e). Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal
82. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.
83. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.
84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui ai commi da 80 a 85, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.
85. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabilite dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.
86. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari a lire 20 miliardi annui per il periodo
101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui alla predetta legge n.1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa Spa può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministro del tesoro sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazine dei versamenti, la quale può essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n.1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilità separata.
102. Le regioni possono proporre al CIPE, ad integrazione dei programmi di cui al comma 99, anche l'utilizzazione delle risorse resesi disponibili sui propri bilanci per effetto delle riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
103. Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi da 96 a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale per la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono effettuati dal CIPE, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le forme di intervento regolate sulla base di accordi.
104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonchè gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma.
105. Le risorse di cui al comma 104 sono utilizzate prioritariamente per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale di interventi di risanamento e protezione ambientale da realizzare nell'ambito dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate dalle revoche, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale destinata a specifici programmi operativi in campo ambientale da realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.
106. Il Ministro dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.
107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente
119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta
135. Le riduzioni di cui al comma 134 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.
136. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n.730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.15 alla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n.549. La definizione non è ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel
161. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: `emesse dalle banche` sono sostituite dalle seguenti: `e dei titoli similari`.
162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
163. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n.4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.
164. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n.565, 28 febbraio 1996, n.93, 29 aprile 1996, n.230, 29 giugno 1996, n.342, 30 agosto 1996, n.449, e 23 ottobre 1996, n.547.
165. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n.887, è sostituito dal seguente:
`Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero`.
166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n.468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n.468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
168. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n.2081/93;
d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori.
169. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n.468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse
174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.
175. In attuazione dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano, per le spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n.910, le disposizioni di cui al comma 14 del predetto articolo 8.
176. A decorrere dal 1 marzo 1997, le amministrazioni statali e gli enti titolari di contabilità speciali, con esclusione di quelli assoggettati al regime della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni, devono indicare, nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827, il codice `Ministero-capitolo` del bilancio dello Stato a carico del quale sono state accreditate alla contabilità medesima le somme di cui si richiede il prelevamento. Gli ordini di pagamento che utilizzano fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio dello Stato devono recare l'indicazione di un codice opportunamente stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente comma, ove non si tratti di fondi prelevati per fronteggiare emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico o ad interventi di protezione civile.
177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580.
178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.549, fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore
184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400.
185. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:
`Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo`.
186. Il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale da parte
189. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n.537, è sostituito dal seguente:
«10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n.324, e successive modificazioni e integrazioni, è annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiet-tivi:
a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;
d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;
f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale».
190. Per il periodo 1 maggio-10 ottobre 1996, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n.324, e successive modificazioni e integrazioni, rimangono determinati nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1995, n.251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.351. Dal 1 gennaio 1997, in attesa
198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, le parole: `di dodici mesi` sono sostituite dalle seguenti: `di quindici mesi`.
199. Nell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.153, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione di mutui è determinato, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e le società cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del capitale o del patrimonio è ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purchè successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico»;
c) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: `Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonchè il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge`;
d) al comma 6-bis, nel secondo periodo, la parola `soli` è soppressa.
200. Nell'articolo 27, comma quattordicesimo, della legge 4 novembre 1965, n.1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.153, le parole `tre anni` e `triennio`, contenute, rispettivamente, nel primo e secondo periodo, sono sostituite dalle parole `quarantadue mesi` e `periodo di quarantadue mesi».
201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996, n.408, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n.515, dopo la parola `Chioggia` sono inserite le seguenti parole: `ivi compresi, limitatamente a lire 9 miliardi, quelli per il completamento della ricostruzione del teatro `La Fenice`.
202. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n.141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al periodo precedente si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e ri
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, approva le intese istituzionali di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle aree depresse; può definire altresì ulteriori tipologie della contrattazione programmata disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della relativa attuazione. Le predette somme, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari. Al medesimo capitolo fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea, con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari reso nel termine di quindici giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.2052/88, e successive modificazioni, interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività. Le aree sono individuate in numero e in modo tale da perseguire la crescita omogenea dell'intero territorio di cui all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle finalità della dotazione infrastrutturale; b) definisce le attività ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri interregionali e infraregionali; c) determina le intensità delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui redditi e
ART. 2.
Al comma 11, sostituire le parole: in modo da garantire con le seguenti: affinché sia garantita.
2. 107.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 11, sostituire le parole: in modo da garantire con le seguenti: in modo che sia garantita.
2. 102.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 11, sostituire le parole: da garantire con le seguenti: da assicurare.
2. 104.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 11, sopprimere le parole: una maggiore.
2. 106.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 11, sostituire le parole: una maggiore con le seguenti: una più elevata.
2. 63.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 11, sostituire la parola: complessiva con la seguente: globale.
2. 103.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 11, sostituire le parole: anche attraverso con le seguenti: soprattutto attraverso.
2. 109.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: Le ferrovie non possono effettuare tagli se prima non vengono concordati con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. 122.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 14, ultimo periodo, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 dell'articolo con le seguenti: dall'articolo.
2. 108.
Bosco, Chincarini, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.
Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle persite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato spa, così come rideterminate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, relativamente agli anni 1997 e 1998, è versato in misura pari al 50 per cento degli importi con le stesse decorrenze previste.
2. 274.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 20, quinto periodo sostituire le parole: 45 per cento con le seguenti: 40 per cento.
2. 275.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 28, sopprimere dalle parole: Nell'esercizio della fino alla fine del comma.
Segue compensazione n. 1
2. 267.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 28, alla lettera a), dopo la parola: contributo aggiungere le seguenti: a carico delle aziende e dei lavoratori.
Conseguentemente sopprimere la lettera c).
2. 240.
Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Contento, Armani, Alberto Giorgetti.
Al comma 28, alla lettera c), sopprimere la parola: eventuale.
2. 241.
Carlo Pace, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Armani, Alberto Giorgetti, Contento.
Al comma 28, lettera e), sostituire la parola: INPS con le seguenti: le forme di previdenza a cui sono obbligatoriamente
Dopo il comma 37, inserire i seguenti:
2. All'articolo 14, comma 1, nell'alinea, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro o al settore delle cooperative sociali».
3. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «per la durata di quattro anni» e la parola: «speciale», sono soppresse.
4. Al Fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno 1995, e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
5. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad attività che il rispettivo ente di appartenenza intende affidare a soggetti privati per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonché i lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della normativa vigente.
6. All'onere derivante dal presente articolo e dagli articoli 8 e 10, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1995, a lire 110 miliardi per l'anno 1996 e a lire 60 miliardi per l'anno 1997, si provvede: quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gerstione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate; quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1996 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 nonché del capitolo 4578 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 50 miliardi, per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi; quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1997 a carico degli stanziamenti iscritti sui medesimi capitoli 7828 e 4578, rispettivamente per lire 50 miliardi e per lire 10 miliardi.
7. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto soci.
8. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di «piccola società cooperativa». Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
9. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
10. Il potere di amministrazione può essere attribuito dallo statuto ad un'amministratore unico, ovvero all'assemblea. In quest'ultimo caso è necessaria l'indicazione dell'organo dotato del potere di rappresentanza legale.
11. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
12. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
13. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
Al comma 60, capoverso 1, dopo la parola: ufficio aggiungere la seguente: tecnico.
2. 97.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: dalla presentazione con le seguenti: dal ricevimento.
2. 96.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, capoverso 2, al secondo periodo, sostituire le parole: entro 15 giorni con le seguenti: entro 30 giorni e al quarto periodo, dopo le parole: al presente comma aggiungere le seguenti: ad esclusione del termine di 30 giorni previsto per la richiesta di integrazioni documentali.
2. 214.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 95.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: entro 10 giorni dalla scadenza con le seguenti: entro 15 giorni dalla scadenza.
2. 296.
Taradash, Liotta, Possa.
Al comma 60, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.
*2. 94.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 50.000.
*2. 295.
Taradash, Rosso, Possa.
Al comma 60, capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: il regolamento edilizio comunale aggiungere le seguenti: adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 221.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non deve essere richiesto con le seguenti: deve essere richiesto.
2. 93.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, al capoverso 4, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
2. 92.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, capoverso 4, le parole: 15 giorni sono sostituite dalle seguenti: 10 giorni.
2. 294.
Taradash, Cicu, Marras.
Al comma 60, capoverso 7, sopprimere la lettera a).
2. 91.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, capoverso 7, alla lettera a), dopo le parole: manutenzione straordinaria aggiungere le seguenti: che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari.
2. 215.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, al capoverso 7, lettera c) sopprimere le parole: muri di cinta.
2. 90.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, al capoverso 7, lettera f): dopo la parola tecnologici,aggiungere le seguenti: al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici.
2. 319.
Foti, Riccio.
Al comma 60, capoverso 7, lettera g) dopo le parole: varianti a concessioni già rilasciate aggiungere le seguenti: e comunque nel periodo di durata delle medesime.
2. 217.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, , capoverso 7 lettera g) sostituire le parole: che non incidano fino a: la categoria edilizia e con le seguenti: anche per i cambi di destinazione d'uso per utilizzazioni residenziali di superfici adibite a sottotetti e seminterrati ed il frazionamento dell'unità immobiliare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e previa corresponsione degli oneri riguardanti il costo di costruzione che.
2. 234.
Baccini, Di Nardo.
Al comma 60, capoverso 7, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) altre opere individuate da legge regionale o provinciale o da regolamento edilizio comunale.
2. 222.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, capoverso 7, aggiungere in fine la seguente lettera:
h-bis) opere di reinterro e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.
2. 317.
Foti, Riccio.
Al comma 60, capoverso 7, aggiungere in fine la seguente lettera:
h-bis) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero.
2. 318.
Foti, Riccio.
Al comma 60, capoverso 8, all' alinea, sostituire le parole: La facoltà di cui al comma 7 è data con le seguenti: La disciplina di cui al comma 7 è prevista.
2. 212.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, capoverso 8, alla lettera a), dopo le parole: 16 aprile 1968 aggiungere le seguenti: violando le originarie caratteristiche costruttive degli immobili.
2. 210.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, capoverso 8, lettera a), aggiungere alla fine le seguenti parole: per le opere di cui alla lettera e) del comma 7, comprese nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;.
2. 211.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, capoverso 8, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano all'interno delle zone A gli immobili e le aree prive di caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, nei quali si applica la procedura di cui al comma 7.
2. 320.
Foti, Riccio.
Al comma 60, capoverso 8, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) i progetti delle trasformazioni, allegati alle relative denunce di inizio di attività, siano corredati da ogni richiesta documentazione, e siano composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 373 del codice penale, la conformità ad ogni disposizione delle norme legislative, statali e regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione, e di programmazione, dello Stato, della Regione e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati, e/o le trasformazioni progettate, nonché alle indicazioni del certificato urbanistico, ove prescritto, ovvero comunque richiesto e rilasciato;
b-ter) siano state acquisite tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri, gli assensi comunque denominati, di istituzioni, organi, uffici esterni all'amministrazione dei comuni, singoli o associati, e delle loro strutture operative, richiesti in relazione agli immobili interessati e/o alle trasformazioni progettate, e/o alle caratteristiche delle trasformazioni;
e) non sia prescritta la stipula di convenzioni.
Conseguentemente, al capoverso 12 sopprimere il primo periodo.
2. 284.
Turroni, Scalia.
Al comma 60, dopo il capoverso 8, aggiungere il seguente: 8-bis: I comuni possono individuare aree, zone ed immobili siti in zone diverse da quella A ai quali, al fine della tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, non si applica la procedura della denuncia di inizio di attività di cui al comma 7. In tali aree, zone ed immobili, gli interventi di cui al comma 7 sono eseguiti in base ad autorizzazione edilizia.
2. 321.
Foti, Riccio.
Al comma 60, sostituire il capoverso 10 con il seguente:
Ai fini della corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'esecuzione delle opere ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina, come definita dalle norme nazionali e regionali vigenti, applicabile alle corrispondenti opere eseguite su rilascio di autorizzazione edilizia.
2. 213.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, al capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quaranta giorni.
2. 280.
Turroni, Scalia.
Al comma 60, al capoverso 11, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: 15 giorni prima.
2. 293.
Taradash, Possa, Liotta.
Al comma 60, capoverso 11, ultimo periodo, sostituire le parole: di collaudo finale con le seguenti: di regolare esecuzione.
2. 223.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, al capoverso 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di venti giorni di cui al primo periodo, non è richiesto per i casi di varianti in corso d'opera relative ad interventi già assoggettati alla denuncia di inizio dell'attività.
2. 218.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 con le seguenti: L'esecuzione delle opere di cui al comma 7 in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al medesimo comma 7.
2. 219.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, al capoverso 13, secondo periodo, dopo le parole: già in corso di esecuzione aggiungere le seguenti: ma non sia stata accertata la violazione.
2. 89.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 60, dopo il capoverso 16, aggiungere il seguente:
16-bis: Per le opere afferenti il recupero edilizio degli immobili esistenti si applica la aliquota IVA al 4 per cento e la deducibilità degli oneri sostenuti per i lavori eseguiti.
2. 235.
Baccini, Di Nardo.
Al comma 60 sopprimere il capoverso 17 .
2. 279.
Turroni, Scalia.
Al comma 60, sostituire il capoverso 20 con il seguente:
20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 20 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
«Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, abbiano rilevanza territoriale ed urbanistica, in quanto capaci di modificare il carico insediativo puntuale e/o il preesistente sistema di relazioni tra gli elementi del territorio, e siano pertanto subordinati a concessione, e quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, non abbiano tale rilevanza, e siano pertanto subordinati ad autorizzazione».
2. 285.
Turroni.
Al comma 60, capoverso 20, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero alla denuncia di inizio attività di cui al comma 7.
2. 209.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 60, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 20-bis: Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico. 1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purché il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente sopraintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici, purché sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993 per le opere sanabili.
2. 322.
Foti, Riccio.
Al comma 60, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
20-bis)1.La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati allo svolgimento delle attività delle comunità per la riabilitazione dei tossicodipendenti e/o per l'assistenza ai disabili iscritte nei preposti albi regionali, ove istituiti, purché rientranti in programmi, approvati dalla Unione europea, dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche.
2. I contributi per il rilascio delle concessioni edilizie relative agli interventi edificativi realizzati dai soggetti di cui al comma 1 sono limitati alla sola quota di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, qualora i medesimi soggetti si impegnino, a mezzo di una convenzione con il comune, a vincolare l'immobile, per un periodo cinquantennale, alla destinazione d'uso di attività direttamente connesse alle proprie finalità socio-riabilitative.
3. Nella medesima convenzione può essere prevista, a scomputo totale o parziale dell'onere di urbanizzazione primaria, la diretta esecuzione delle relative opere che dovranno essere dettagliatamente descritte unitamente alla precisazione dei termini e delle garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificaioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
60-bis. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti commi:
«12-bis. Non è comunque richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi dei rifugi e dei bivacchi alpini, dei sentieri, delle vie ferrate e delle altre opere alpine riconosciute necessarie dal Club alpino italiano ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b) della legge 24 dicembre 1985, n. 776.
12-ter. Non sono inoltre soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo degli edifici a destinazione agricola, anche se parzialmente utilizzati ad abitazione transitoria dei conduttori dei fondi, eseguiti dai proprietari degli immobili che siano coltivatori diretti e enti pubblici o comunioni familiari».
2. 220.
Fontan, Giancarlo Giorgetti.
Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
60-bis. Alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole: «sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso» sono sostituite con le seguenti: «sempre che non alterino i volumi delle singole unità immobiliari e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e modifiche delle destinazioni di uso;».
2. 216.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Sostituire il comma 63 con il seguente:
1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono ripartite fra le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da utilizzare per programmi di edilizia residenziale pubblica secondo le necessità proprie delle regioni.
2. 204.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Sostituire il comma 63 con il seguente:
63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono ripartite fra le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
Al comma 63, all'alinea, sostituire le parole: sono così utilizzate con le seguenti: sono utilizzate come segue.
2. 169.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) lire 600 miliardi da utilizzare dai comuni per la realizzazione di programmi concernenti la disponibilità di alloggi, di proprietà sia pubblica che privata, da destinare in locazione a soggetti sottoposti a sfratto esecutivo;.
2. 200.
Michielon, Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a) lire 600 miliardi per compensare le minori entrate conseguenti all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche concessa a chiunque acquisti ovvero realizzi la costruzione o il recupero edilizio di alloggi e destini i medesimi alla locazione. L'esenzione è applicabile al relativo canone contrattuale, per tutta la durata della locazione e con effetto dall'anno di imposta corrente alla data della stipula del contratto, qualora sussistono le seguenti condizioni e fermo restando l'obbligo delle prescritte denunce o dichiarazioni fiscali:
1) il contratto di locazione sia stipulato o rinnovato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e i cinque anni successivi;
2) il contratto di locazione sia stipulato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;.
2. 199.
Michielon, Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) lire 1.400 miliardi da ripartire fra le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legeg di conversione del presente decreto, proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da utilizzare per programmi di recupero e di riqualificazione urbana, secondo bandi emanati, dalle stesse regioni, che adottano procedure e modalità proprie. Le amministrazioni comunali formulano proposte di programmi di intervento, da sottoporre all'approvazione della regione, riguardanti le aree urbane del territorio comunale o le aree industriali dismesse e comprensivi degli atti d'obbligo o degli schemi di convenzione sottoscritti dai soggetti privati che partecipano con proprie risorse ai programmi medesimi. Le regioni assegnano priorità alle proposte in cui le volumetrie oggetto di recupero eccedono quelle di nuova edificazione;.
2. 202.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, alla lettera a) sostituire le parole: che verranno versati con le seguenti: che sono versati.
2. 171.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, alla lettera a) sostituire le parole: di cui al con le seguenti: realizzati ai sensi del.
2. 170.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) lire 300 miliardi, da ripartire fra le regioni proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da destinare dalle stesse regioni agli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, come definiti dalle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, da utilizzare per la concessione di mutui agevolati a soggetti pubblici o privati, proprietari di immobili, secondo le seguenti condizioni:
1) gli interventi devono essere conformi alle normative statali e regionali vigenti, ai regolamenti comunali, agli standard abitativi ed alle tipologie di riferimento, alle norme per la sicurezza statica ed impiantistica;
2) i progetti relativi agli interventi devono essere presentati al sindaco del comune competente che applica per l'approvazione dei progetti medesimi quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247;
3) l'agevolazione finanziaria consiste esclusivamente nella riduzione al 3 per cento del tasso degli interessi sui mutui stipulati con gli istituti di credito;
4) l'importo del mutuo agevolato concesso non può superare il tetto massimo di lire un milione per ogni metro quadrato di superficie utile di progetto;
5) i mutui concessi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile e non sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato;
6) la regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce i criteri per l'assegnazione dei fondi
Al comma 63, alla lettera b) sostituire le parole: per i programmi con le seguenti: per la realizzazione dei programmi.
2. 172.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, alla lettera b) sostituire le parole da: con le modalità di cui fino alla fine della lettera b) con le seguenti: realizzati attraverso la stipula di protocolli d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e le regioni e i comuni interessati.
2. 173.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63 sopprimere la lettera c).
2. 207.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, lettera c) dopo le parole: per la realizzazione di interventi aggiungere le seguenti: da parte delle regioni.
2. 174.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, alla lettera c), sostituire le parole: da destinare alla soluzione con le seguenti: da destinare al recupero di alloggi per la soluzione.
2. 162.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63, sopprimere la lettera d).
2. 81.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 63, alla lettera d), primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994 con le seguenti: proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994.
2. 208.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 63 lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: nonché per la realizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito dei programmi di recupero urbano di cui al citato articolo 11, le regioni possono destinare una quota parte dei fondi per il recupero di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo alla fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti.
2. 190.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 63, alla lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 15 per cento.
2. 164.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sostituire il comma 64 con il seguente:
64. I fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ripartiti fra le regioni secondo i criteri di cui alla delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, e sono utilizzati dalle medesime regioni per il finanziamento di interventi ricompresi nei propri programmi di recupero e di riqualificazione urbana.
2. 191.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 64, dopo le parole: ulteriori interventi aggiungere la seguente: regionali.
2. 167.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 64, dopo le parole: vengano effettuati in aggiungere le seguenti: zone industriali dismesse.
2. 165.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 64, sopprimere le parole: in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica.
2. 166.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, sopprimere il primo periodo.
2. 192.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, primo periodo, dopo le parole: Ministro dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro.
2. 286.
Taradash, Cicu, Possa.
Al comma 65, primo periodo, sostituire la parola: definiti con la seguente: stabiliti.
2. 157.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, primo periodo, sostituire le parole: di edilizia agevolata e sovvenzionata con le seguenti: di recupero.
2. 168.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 1997 con le seguenti: entro il 30 settembre 1996.
2. 194.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, quarto periodo, sostituire le parole: Il presidente della giunta regionale con le seguenti: Il consiglio regionale.
2. 159.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, quarto periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro venti giorni.
*2. 160.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, quarto periodo, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 20 giorni.
*2. 287.
Taradash, Liotta, Possa.
Al comma 65, al quinto periodo, sostituire la parola: trasmettono con la seguente: comunicano.
2. 161.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, al sesto periodo, dopo le parole: del C.E.R. aggiungere le seguenti: nei dieci giorni successivi.
2. 149.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, settimo periodo, sostituire le parole: alla fase di inizio dei lavori con le seguenti: all'inizio dei lavori.
2. 150.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, settimo periodo, sostituire le parole: entro il 31 gennaio 1997 con le seguenti: entro il 30 settembre 1996.
2. 195.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, all'ottavo periodo, sostituire le parole: il Ministro dei lavori pubblici con le seguenti: il presidente della giunta regionale.
2. 196.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 65, all'ottavo periodo, dopo le parole: commissario ad acta aggiungere le seguenti: entro 20 giorni.
2. 151.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 66, ultimo periodo, sostituire le parole: alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 con le seguenti: ai programmi di recupero di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e ai programmi regionali di riqualificazione urbana.
2. 197.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 66, ultimo periodo, sostituire le parole da: alle finalità di cui all'articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: a programmi regionali di edilizia residenziale pubblica.
2. 153.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 67, sostituire il secondo periodo con il seguente: Eventuali somme non utilizzate sono destinate a programmi regionali di edilizia residenziale pubblica.
2. 154.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 67, secondo periodo, sostituire le parole: alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457 fino alla fine del comma, con le seguenti: ai programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e ai programmi regionali di riqualificazione urbana, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.
2. 184.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 67, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
2. 155.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 67, terzo periodo,sostituire le parole: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici con le seguenti: entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
2. 288.
Taradash, Cicu, Pagliuca.
Al comma 67, ultimo periodo, sopprimere le parole: con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.
2. 185.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 68.
2. 80.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 68, sostituire le parole: il 31 gennaio 1997 con le seguenti: il 30 settembre 1996.
2. 186.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 69.
2. 187.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sostituire il comma 71 con il seguente:
71. Le somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono ripartiti fra le regioni secondo i criteri di cui alla delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, e sono utilizzati dalle medesime regioni per il finanziamento di interventi ricompresi nei propri programmi di recupero e di riqualificazione urbana.
2. 188.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 72, primo periodo, sopprimere le parole da: Anche in deroga fino a: legge 4 dicembre 1993, n. 493.
2. 189.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 72, primo periodo, sopprimere la parola: direttamente.
2. 144.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 72, sopprimere il terzo e quarto periodo.
2. 145.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 72, all'ultimo periodo sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.
2. 146.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 73 sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.
2. 290.
Taradash, Pagliuca, D'Ippolito.
Al comma 74 sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.
2. 291.
Taradash, Pagliuca, Possa.
Al comma 75, capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: successivi trenta giorni con le seguenti: successivi venti giorni.
2. 147.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 75 capoverso 8-bis, primo periodo sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
2. 299.
Taradash, Pagliuca, Marras.
Alcomma 75, capoverso 8-bis sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora trascorsi ulteriori dieci mesi, dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori, il presidente della giunta regionale promuove ed adotta entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. 176.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 75, capoverso 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro i successivi sessanta giorni con le seguenti: entro i successivi trenta giorni.
2. 148.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 75, capoverso 8-bis, ultimo periodo, dopo le parole: sono restituiti aggiungere le seguenti: nei successivi sessanta giorni.
2. 101.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sostituire il comma 77 con il seguente:
77. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 59, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo» sono aggiunte le seguenti: «entro 90 giorni dalla presentazione del medesimo».
2. 177.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Al comma 77 sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
2. 298.
Taradash, Rosso, Possa.
Al comma 77, sostituire le parole: di massima con la seguente: definitiva.
2. 139.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 80.
*2. 178.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 81.
**2. 179.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 81.
**2. 312.
Taradash, Marzano, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Al comma 81, lettera e), sostituire le parole: in quote diverse da quelle previste con le seguenti: secondo le quote previste.
2. 183.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 82.
*2. 180.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 82.
*2. 313.
Taradash, Marzano, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Al comma 82 sostituire le parole: 60 giorni con le seguenti: 30 giorni.
2. 309.
Cicu.
Sopprimere il comma 83.
**2. 181.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 83.
**2. 314.
Taradash, Marzano, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Al comma 83, sopprimere il secondo periodo.
2. 140.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 84.
*2. 182.
Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 84.
*2. 315.
Taradash, Marzano, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Sopprimere il comma 85.
2. 316.
Taradash, Marzano, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Al comma 87 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.
2. 78.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 87 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti 150 miliardi.
2. 79.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sopprimere il comma 100.
2. 270.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 100, all' alinea, sopprimere le parole da: nell'ambito alle parole: commi 96 e 97.
2. 268.
Segue compensazione n. 1
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 100, lettera b) sopprimere il secondo periodo.
2. 77.
Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 100, lettera b) sopprimere le parole da: Nell'ambito delle risorse fino a: triennio 1997-1999,
2. 253.
Segue compensazione n. 1
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 100 lettera b) ,secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: miliardi con la seguente: milioni.
2. 76.
Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 100, lettera b), secondo periodo sostituire le parole: all'articolo 1 della legge n. 32 del 23 gennaio 1992, con le seguenti finalizzati alla ricostruzione delle zone alluvionate e alla prevenzione di futuri dissesti idrogeologici nelle zone individuate dall'obiettivo n. 2 e 5b.
2. 75.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 100, lettera b), secondo periodo sostituire le parole: all'articolo 1 della legge n. 32 del 23 gennaio 1992, con le seguenti finalizzati al potenziamento del servizio geologico nazionale al fine della prevenzione di eventi calamitosi nelle zone individuate dall'obiettivo n. 1, 2 e 5b.
2. 87.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 100, lettera b), secondo periodo sostituire le parole: all'articolo 1 della legge n. 32 del 23 gennaio 1992, con le seguenti finalizzati alla bonifica di siti industriali dismessi e ad alto rischio ambientale ubicati nelle zone individuate dall'obiettivo n. 2.
2. 88.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 104, sopprimere le parole da: Assicurando fino a: presente comma.
2. 252.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 104 dopo le parole: Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro.
2. 307.
Cicu, Possa.
Sopprimere il comma 107.
2. 259.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 108.
2. 258.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 108 sopprimere da: nonché agli altri enti sino alla fine del comma.
2. 86.
Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore.
2. 228.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.
2. 123.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. La legge 26 novembre 1992, n. 468 e abrogata. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 46 e abrogato. l'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. A seguito della realizzazione dell,anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione.
2. 233.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
173. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.
2. 111.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome di Bolzano e Trento negli adempimenti di cui sopra o, comunque, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla suddetta scadenza, il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, conima 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva le succitate misure di intervento.
2. 112.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e) del regolamento CEE n. 3950/92, del 28 dicembre 1992, e successive dichiarazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo, 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni per i produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro i termini previsti al medesimo comma 1, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Bolzano e Trento, ove hanno sede le associazioni per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno.
2. 13.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, quale risulta dai bollettini. Entro il 15 maggio di ciascun anno, i produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o provincia autonoma ove èubicata la loro azienda, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la suddetta dichiarazione.
2. 15.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia,
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
2. 132.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.
2. 133.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva alla produzione ottenuta nella campagna 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione nella campagna indicata è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore.
2. 229.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
173. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89. Ai produttori che, per documentate cause di forza maggiore, hanno prodotto quantitativi inferiori a quelle di dette campagne è assegnata come quota definitiva la produzione commercializzata nella campagna precedente quella ove si è registrato il suddetto evento di forza maggiore.
2. 110.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-94 e 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89.
2. 124.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1994-95, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-89, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nella campagna di commercializzazione 1988-89.
2. 227.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. La legge 26 novembre 1992, n. 468 è abrogata.
2. 4.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 46 è abrogato.
2. 5.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.
2. 6.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
173. L'affitto e la cessione di quote per la produzione del latte è consentita senza alcuna limitazione ed avviene per libera contrattazione delle parti. Ogni precedente disposizione legislativa in materia di cessione ed affitto delle quote latte è abrogata.
2. 226.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. L'affitto e la cessione di quote latte, da parte dei produttori è consentito in qualsiasi momento della campagna di commercializzazione ed è rinnovabile senza limitazioni. Ogni precedente disposizione legislativa in materia di cessione ed affitto delle quote latte è abrogata.
2. 225.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere emanate disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione.
2. 224.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Sostituire il comma 173 con il seguente:
173. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. 213.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: possono avvenire esclusivamente con le seguenti: Sono ammessi.
2. 25.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, primo periodo sopprimere le parole: utilizzando gli appositi moduli AIMA.
2. 26.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, primo periodo sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: un mese.
2. 27.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, primo periodo sostituire le parole all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano che, per conoscenza, provvedono ad informare l'AIMA.
2. 28.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I predetti atti hanno efficacia immediata.
2. 64.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I predetti atti hanno efficacia immediata. Limitatamente al periodo 1996-97 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome, sino al 15 marzo 1997.
2. 58.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I predetti atti hanno efficacia immediata. Limitatamente al periodo 1996-97 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome, entro il febbraio 1997.
2. 57.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti I predetti atti hanno efficacia immediata. Limitatamente al periodo 1996-97 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome, sino al 15 febbraio 1997.
2. 56.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6 , sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I predetti atti hanno efficacia immediata. Limitatamente al periodo 1996-97 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome, sino al 31 gennaio 1997.
2. 55.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: I predetti atti hanno efficacia immediata. Limitatamente al periodo 1996-97 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997.
2. 54.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, secondo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente: I predetti atti hanno efficacia a decorerre dal giorno in cui è avvenuta la loro stipulazione. Tale disposizione è applicata a tutti gli atti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
2. 30.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione con la seguente; immediata.
2. 65.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 10 marzo 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 143.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 5 marzo 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 134.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, entro il febbraio 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 135.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 25 febbraio 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 20 febbraio 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 136.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 15 febbraìo 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 39.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 10 febbraio 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 40.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 5 febbraio 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 31.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 31 gennaio 1997 e di concordare che i
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 25 gennaio 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 33.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, sostituire le parole: capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 20 gennaio 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 34.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole da: le parti possono concordare fino alla fine del comma con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 15 gennaio 1997 e di concordare che i contratti stipulati entro il 1996 abbiano efficacia anche nel medesimo periodo. Le parti comunicano detti accordi alla regione o alla provincia autonoma interessata, le quali, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e, a seguito di tale verifica, convalidano la cessione o l'affitto, dandone comunicazione all'AIMA.
2. 35.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 15 marzo 1997 e di concordare.
2. 38.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 5 marzo 1997 e di concordare.
2. 36.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 28 febbraio 15 marzo 1997 e di concordare.
2. 49.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 25 febbraio 1997 e di concordare.
2. 48.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 20febbraio 1997 e di concordare.
2. 47.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 15 febbraio 1997 e di concordare.
2. 46.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 10 febbraio 1997 e di concordare.
2. 45.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 5 febbraio 1997 e di concordare.
2. 44.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 25 gennaio 1997 e di concordare.
2. 42.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 20 gennaio 1997 e di concordare.
2. 41.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo,, sostituire le parole: le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, con le seguenti: le parti hanno facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di affitto o di cessione, sino al 15 gennaio 1997 e di concordare.
2. 53.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo sostituire le parole: sino al 15 gennaio con le seguenti: entro marzo.
2. 21.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo sostituire la parola: gennaio con la seguente: marzo.
2. 20.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: sino al 15 gennaio con le seguenti: entro febbraio.
2. 19.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo, sostituire le parole: 15 gennaio con le seguenti: 15 febbraio.
2. 17.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, terzo periodo sostituire le parole: 15 gennaio con le seguenti: 31 gennaio.
2. 16.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: La regione o la provincia autonoma, entro quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione, accertano che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta e,
Al comma 173, capoverso 6, ultimo periodo, sostituire la parola: ceduta con le seguenti: venduta o affittata.
2. 11.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, ultimo periodo, dopo la parola: ceduta aggiungere le seguenti: a qualsiasi titolo.
2. 52.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, ultimo periodo, dopo la parola: ceduta aggiungere le seguenti: a titolo definitivo, o in affitto.
2. 12.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, ultimo periodo, sostituire le parole: comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e con le seguenti: e deve comunicare all'AIMA, in tempo utile a non ritardare l'utilizzo della quota da parte dell'acquirente o dell'affittuario e, comunque, non oltre quindici giorni dalla comunicazione inoltrata alla stessa regione o provincia autonoma dalle parti interessate alla vendita o all'affitto di quote;.
2. 10.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1997 con le seguenti: quindici giorni dalla comunicazione delle parti interessate alla vendita o all'affitto di quote.
2. 9.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 173, capoverso 6, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1997 con le seguenti: 31 gennaio 1997.
2. 297.
Taradash, Pagliuca, Marras.
Sostituire il comma 174 con il seguente:
174. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo. Tale disposizione e applicata anche ai contratti stipulati per la campagna 1995-96. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.
2. 131.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Sostituire il comma 174, con il seguente:
174. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo. Tale disposizione e' applicata anche ai contratti stipulati per la campagna 1995-96. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 e inserito il seguente:
Sostituire il comma 174 con il seguente:
174. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo. Tale disposizione è applicata anche ai contratti stipulati per la campagna 1995-96.
2. 128.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 174, sopprimere le parole: A decorrere dal periodo 1996-97.
2. 22.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 174, sostituire le parole: A decorrere dal periodo 1996-1997 con le seguenti: Con riferimento ai contratti stipulati dalla campagna 1995-96, in avanti,.
2. 23.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 174 sostituire le parole: 1996-97 con: 1995-96.
2. 85.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 174, dopo le parole: 1996-1997 aggiungere le seguenti: e, con effetto retroattivo, limitatamente alla campagna 1995-96.
2. 18.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma 174, dopo le parole: 1996-1997 aggiungere le seguenti: e, con estensione, alla campagna 1995-96.
2. 24.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Lembo, Vascon.
Al comma, 174, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale disposizione è applicata anche ai contratti stipulati per la campagna 1995-96.
2. 127.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 174, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.
2. 130.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 174, aggiungere, infine, i seguenti periodi:
Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
Al comma 174, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome. I contratti di cessione o affitto delle quote latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili.
2. 400.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 174, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. Il conduttore può cedere o affittare totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento, all'interno del rispettivo territorio;
b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi in aree territoriali classificate al medesimo titolo, quali zone svantaggiate e montane ai sensi della direttiva CEE 75/268 e successive modificazioni, o altre forme di classazione riconosciute dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti.
2. 7.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 174, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione indicando il prezzo pattuito con il terzo, al presidente della cooperativa stessa, che procede ad informare i soci.
2. 232.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 174, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticata dai competenti uffici regionali o provinciali. La titolarità della quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La stipula dei contratti di trasferimento delle quote latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con
Al comma 174, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Possono acquisire o prendere in affitto quote latte aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, e di sette tonnellate per ogni ettaro per le superfici a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.
2. 230.
Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti, Martinelli.
Al comma 178, dopo le parole: di Monza aggiungere le seguenti: all'Ente Nazionale sordomuti.
Segue compensazione n. 1
2. 269.
Bono, Storace, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 18
2. 100.
Giancarlo Giorgetti.
Al comma 182, dopo le parole: partecipazioni azionarie aggiungere le seguenti: del comparto delle telecomunicazioni.
2. 242.
Carlo Pace, Giovanni Pace , Antonio Pepe, Fei, Contento, Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
192-bis. I richiami al codice fiscale dei contribuenti di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (Istruzione per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati) e al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (Istruzione per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte dirette, tributi locali ed altre entrate) devono intendersi, a decorrere dal 1 aprile 1997, obbligatori. Dalla stessa data i riferimenti al codice contribuente devono intendersi abrogati. Con successivo decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro e non oltre il 28 febbraio 1997, saranno stabilite ulteriori formalità per l'acquisizione informatizzata, da parte dei concessionari della riscossione per il taamite del consorzio nazionale concessionari, delle anagriche dei contribuenti.
2. 246.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
192-bis. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1; lettera a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che si avvalgono dei centri di assistenza fiscale o dei soggetti eroganti i redditi stessi ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando un'unica dichiarazione per più periodi di imposta fino ad un massimo di tre. con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
Sopprimere il comma 193.
2. 1.
Boato, Scalia, Turroni, Galletti, Paissan, Procacci, De Benetti, Gardiol, Cento, Leccese, Pecoraro Scanio.
Al comma 194 sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.
2. 98.
Giancarlo Giorgetti
Al Comma 195 sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 gennaio 1998.
2. 306.
Rosso, Pagliuca.
Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:
195-bis. Al fine di accelerare gli investimenti di competenza dell'ANAS per le strade della regione Calabria, attraverso un accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, da promuovere fra ANAS, Ministero dei lavori pubblici e regione Calabria, l'ANAS è autorizzata a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti in relazione agli impegni finanziari pluriennali. il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'approvare l'accordo di programma definisce i relativi finanziamenti.
2. 247.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 197.
2. 257.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 198.
2. 256.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 199.
*2. 84.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sopprimere il comma 199.
*2. 255.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 199, sopprimere le lettere a), b) e c).
2. 74.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sopprimere il comma 200.
2. 254.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 202 sostituire le parole: 180 giorni con le seguenti: 1 anno
2. 305.
Marras, Danese.
Dopo il comma 202, aggiungere il seguente:
202-bis. Le forniture di energia elettrica previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, cessano dal 1 gennaio 1997.
Conseguentemente, sopprimere i commi 152 e 155.
2. 351 (ex 3. 54.)
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
202-bis. Le forniture di energia elettrica previste all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165 cessano dal 1 gennaio 1997.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 194 a 203.
2. 350 (ex 3. 55)
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 203, sopprimere la lettera a).
2. 282.
Turroni, Scalia.
Al comma 203, lettera c), sopprimere, l'ultimo periodo.
2. 281.
Turroni, Scalia.
Al comma 203, lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 238.
Teresio Delfino, Peretti, Volontè.
Al comma 203, lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 310.
Taradash, Marzano, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Al comma 203, lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 244.
Armani, Bono, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Antonio Pepe.
Al comma 206, sopprimere dalle parole: con le procedure fino a: dalla richiesta.
2. 237.
Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Volonté.
Al comma 206 sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 30 giorni.
2. 304.
Danese, Rosso.
Sopprimere il comma 208.
2. 272.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 208 sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 30 giorni.
2. 303.
Cicu, Liotta.
Al comma 208, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore al 50 per cento con le seguenti: non superiore al 60 per cento.
2. 302.
Marras, Possa.
Al comma 211 sostituire le parole: età inferiore a 32 anni con le seguenti: età inferiore a 35 anni.
2. 300.
D'Ippolito, Marras.
Al comma 212 sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 8 milioni.
2. 301.
Pagliuca Rosso.
Al comma 214, sostituire le parole da: finanziarie fino alla fine del comma, con le seguenti: derivanti dalle seguenti disposizioni:
1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la
Sopprimere il comma 215.
2. 243.
Carlo Pace, Contento, Armani, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 215.
Segue compensazione n. 1
2. 266.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 216.
2. 264.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 217.
2. 263.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 218.
2. 262.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 219.
2. 261.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 220.
2. 260.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 221.
2. 251.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 222.
2. 250.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 223.
*2. 73.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sopprimere il comma 223.
*2. 249.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 224.
2. 248.
Bono, Armani, Valensise.
(Le compensazioni riportate costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge 2372-bis-B, che ad esse rinviano)
Compensazione n. 1
Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:
1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma
5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.
6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.
7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.
8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.
9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.
10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.
11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1- gennaio 1997.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di entrata).
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, è abrogato a far data dal 1 gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennità parlamentare.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario:
1) nella lettera a), le parole: `, alla silvicoltura e alla funghicoltura` sono sostituite dalle seguenti: `e alla silvicoltura`;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste»;
b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: `nonchè alle società in nome collettivo e in accomandita semplice».
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: `o le prestazioni sostitutive`, sono inserite le seguenti: `fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000`;
b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza
7. A decorrere dal 1 aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n.550 e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel comma stesso è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98 a 101, della legge 28 dicembre 1995, n.549, si applicano per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento delle somme dovute è fissato al 31 maggio 1997.
10. In deroga a quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3 della citata legge n.549 del 1995, per i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, le maggiori ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non abbiano già provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni integrative.
11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99, della citata legge n.549 del 1995. Per tali enti la disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in essere anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.
12. All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n.537, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: `Per i periodi d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio 1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154`.
13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel
20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonchè maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, riguardante l'indeducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole: `di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393` sono sostituite dalle seguenti: `indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285`;
b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro,
22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista o professionista ovvero dai soci o associati.
23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
24. L'opzione per la contabilità ordinaria prevista all'articolo 10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.154, esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette secondo le modalità fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge citato, a condizione che sia stata tenuta regolarmente la contabilità e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilità ordinaria.
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: `Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.`;
b) nell'articolo 81, comma 1, riguardante l'individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo»;
c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2, secondo periodo, le parole: `alla predetta lettera h)` sono sostituite dalle seguenti: `alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81`.
26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.408, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, riguardante il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi elusivi, dopo la parola: `scorporo` sono inserite le seguenti: `cessione di azienda,`.
27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre 1996.
28. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purchè ubicati in comuni montani
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28, quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'articolo 2.
30. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa.
31. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari;
b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;
c) definizione degli incentivi entro il limite di 20 miliardi annui.
32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30 e 31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1.
33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le parole: `di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393` sono sostituite dalle seguenti: `indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285`;
b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: `I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso publbico, di quelli destinati ad essere utilizzati
34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
35. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n.1216, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n.425, dopo le parole: `in ciascun mese solare` sono aggiunte le seguenti: `, nonchè eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente`.
36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425, deve intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n.317.
37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.724, concernente le società di comodo e la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonchè i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non
38. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonchè quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996.
39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n.408, e 30 dicembre 1991, n.413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n.408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge n.413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, riguardante la qualificazione
53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 - (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, e successive modificazioni.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari».
56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all'elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni
61. Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, deve interpretarsi nel senso che il prezzo delle aree trasformate è determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.
62. L'articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995, n.549, come modificato dal comma 60, si applica anche alle aree concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ottavo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma»;
b) il decimo comma è sostituito dal seguente:
«I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione»;
c) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative
64. Gli enti locali territoriali possono cedere in proprietà le aree, già concesse in diritto di superficie, destinate ad insediamenti produttivi delimitate ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865.
65. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».
66. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformità alla normativa comunitaria, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della soggettività passiva di imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attività di mero godimento di beni, non dirette alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta, eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano comunque il diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonchè maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.
68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74.
69. L'atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure:
a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonchè dalle società di fatto denunciate agli effetti dell'imposta di registro e già assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società;
b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell'atto di regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa, l'imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell'intestazione, a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II
80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è sostituito dal seguente:
«6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato
81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica.
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.
84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n.699, e successive modificazioni, ed al quarto comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n.25, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84 garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.
86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato aventi valore significativo, nonchè mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n.86 del 1994.
87. Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria.
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n.386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n.35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n.724.
98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86 possono essere alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia il loro valore di stima, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata, sulla base del miglior prezzo di mercato.
100. I procedimenti di cui al comma 99, qualunque sia il valore dei beni da alienare, sono curati dagli uffici dell'amministrazione finanziaria della provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a lotti, la maggior parte di essi, sono situati.
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.
102. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103. Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio.
104. Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto.
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n.790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.
106. È abrogato il comma 82 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n.86, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n.406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.503, dopo le parole: «dei geometri» sono inserite le seguenti: «, dei periti industriali edili».
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n.301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n.403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti pro-cedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n.454, nonchè alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonchè permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di pro
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, sentite le medesime regioni che si pronunciano in conformità dei rispettivi Statuti.
115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonchè gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
120. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica, a scopo di semplificazione e di ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656, nonchè della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per i quali è stata prevista la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della presente legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione con quella della conciliazione giudiziale, stabilendo l'identità delle materie oggetto di definizione, nonchè delle cause di esclusione e ampliando il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando l'aliquota media determinata tenendo anche conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali;
d) possibilità di definire anche le rettifiche delle dichiarazioni basate sulla
121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento
133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai princìpi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n.689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei princìpi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'articolo 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;
134. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia non più di dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) i termini e le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti unitari, anche in unica soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e composta da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla commissione del compito di formulare
135. I decreti legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi che attuano i princìpi e i criteri direttivi di cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134 sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione di cui alla lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31 dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella sintesi annuale della situazione economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi, alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.
136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.
137. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) alla revisione delle presunzioni di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, secondo criteri di aderenza alla prassi commerciale delle varie categorie di impresa, assicurando la possibilità di stabilire con immediatezza, nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza dei beni oggetto dell'attività propria dell'impresa reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;
b) al riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando
138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n.567;
b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa.
139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio, approvata con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 22 dicembre 1986, già prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n.549, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.
140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139 devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.
141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n.29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.
142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con
144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confronti degli imprenditori individuali, delle società, degli enti commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della base imponibile:
1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla lettera A) del primo comma dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri di redazione del conto economico del bilancio di esercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l'ammontare dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di ammorta-mento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle
146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione con riferimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione dell'esercizio della facoltà concessa alle regioni di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle attività produttive e riserva allo Stato del potere di fissare l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodi di imposta;
c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.41, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto di finanziamento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dotazione propria della regione il gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il 90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione, qualora il
148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al comma 143, lettera c), è informata al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa con le regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al comma 143, lettera e), è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima, nonchè alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugnare avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legittimità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione;
d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale pro-vinciale;
2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, con obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;
e) attribuzione alle province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legislativo n.504 del 1992, che presupposto dell'imposta è la proprietà o la titolarità di diritti reali di godimento nonchè del diritto di utilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n.504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima dell'imposta stessa, prevedendo, altresì, l'esclusione del potere di maggiorazione dell'aliquota per le altre unità immobiliari a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta sia superiore ad una misura prestabilita;
150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative delle minori entrate attraverso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie e dovrà, altresì, assicurare l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti locali.
152. Per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, è istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti princìpi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche dati di cui alla lettera a), delle modalità di comunicazione e delle linee guida per l'operatività del sistema.
154. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri nonchè delle commissioni censuarie, secondo i seguenti princìpi:
155. Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni caso anteriore al 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
156. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.
157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n.828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 1 dicembre 1986, n.879, e prorogato dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n.34, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.
158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.
162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonchè del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all' articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da 160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonchè maggiori entrate nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
164. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni, la parola: `decuplo` è sostituita dalla seguente: `ventuplo`. Il prospetto dei coefficienti allegato al predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.131 del
166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:
a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972. Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i com
167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.
168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.
169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.
170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni.
171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:
a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;
b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;
c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).
172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:
173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per le quali rimane ferma la relativa disciplina, è determinata forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.
174. Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 171.
175. I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per almeno un triennio.
176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.
177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato forfettariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonchè di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:
178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera e) del comma 172; il modello di pagamento è utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma è applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e l'imposta è determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subìte.
179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti.
180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della -Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a -lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.
181. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorchè di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorchè di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di cui ai commi da 171 a 173.
182. Nell'ipotesi di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, i beni strumentali si considerano riconosciuti in base ai valori documentati dalle relative fatture di acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto più recenti.
183. In caso di passaggio dal regime forfettario alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari l'imposta afferente gli acquisti di beni risultanti da fatture registrate nei periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nel corso di periodi soggetti a regime forfettario.
184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 171 a 183 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49.
189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. Esso è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.
192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.
194. È istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone fisiche di
196. Dal contributo determinato ai sensi del comma 195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per ciascuna delle persone indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la maggiorazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
197. Il contributo non è comunque compensabile e non è deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del contributo dovuto, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle imposte sui redditi dovute dal contribuente.
198. Il contributo straordinario, al netto dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve essere versato, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del presente comma sono effettuate anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo 1986, n.57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n.121, con il quale si prevede che il versamento non è dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.
199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed è versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato agli interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.
200. Nel caso in cui i soggetti che operano le ritenute sulle retribuzioni o sui
TABELLA 3
(articolo 3, comma 164)
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del cinque per cento.
Età del beneficiario (anni compiuti) --- Coefficiente
da 0 a 20 --- 19
da 21 a 30 --- 18
da 31 a 40 --- 17
da 41 a 45 --- 16
da 46 a 50 --- 15
da 51 a 53 --- 14
da 54 a 56 --- 13
da 57 a 60 --- 12
da 61 a 63 --- 11
da 64 a 66 --- 10
da 67 a 69 --- 9
da 70 a 72 --- 8
da 73 a 75 --- 7
da 76 a 78 --- 6
da 79 a 82 --- 5
da 83 a 86 --- 4
da 87 a 92 --- 3
da 93 a 99 --- 2
ART. 3.
Sopprimere il comma 12.
* 3. 26.
Taradash, Marzano, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Sopprimere il comma 12.
* 3. 128.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 13 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: 60 giorni.
3. 233.
Taradash, Liotta.
Al comma 13 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: 15 giorni.
3. 234.
Taradash, Rosso.
Al comma 13 sostituire le parole: quindici senatori e quindici deputati con le seguenti: venticinque senatori e venticinque deputati.
3. 232.
Taradash, Liotta.
Al comma 13 sostituire le parole: quindici senatori e quindici deputati con le seguenti: venti senatori e venti deputati.
* 3. 235.
Rosso, Cicu.
Al comma 13 sostituire le parole: quindici senatori e quindici deputati con le seguenti: venti senatori e venti deputati.
* 3. 24.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 13 sostituire le parole: nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi con le seguenti: nel rispetto del principio di pariteticità tra maggioranza e opposizione, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
3. 110.
Armani, Bono, Carlo Pace, Giovanni Pce, Contento, Antonio Pepe.
Al comma 13 dopo la parola: esistente aggiungere la seguente: complessivamente.
3. 30.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.
3. 86.
Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Alberto Giorgetti.
Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: 20 giorni.
3. 237.
Danese, Pagliuca.
Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo:Il parere della Commissione è vincolante.
3. 29.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 15 sostituire le parole: La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti con le seguenti: Un terzo della Commissione può chiedere ai Presidenti.
3. 25.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 15 sostituire le parole: La Commissione con le seguenti: Un terzo della commissione.
3. 26.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 15 sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3. 236.
D'Ippolito, Pagliuca.
Al comma 15 sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 3. 231.
Taradash, Rosso.
Al comma 15, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
* 3. 87.
Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 16.
** 3. 239.
D'Ippolito, Liotta.
Sopprimere il comma 16.
**3. 88.
Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Alberto Giorgetti.
Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: si intende espresso favorevolmente con le seguenti, il Governo può procedere all'approvazione dei relativi decreti.
3. 90.
Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Al comma 16, sostituire la parola: favorevolmente, con le seguenti: in senso sfavorevole.
3. 89.
Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Al comma 16, sostituire la parola: favorevolmente con la seguente: negativamente.
3. 27.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sopprimere il comma 17.
3. 122.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 17, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: un anno.
3. 240.
Rosso, Pagliuca.
Al comma 17, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: tre anni.
3. 152.
Liotta, D'Ippolito.
Al comma 18, aggiungere, in fine, le parole: con il sistema dell'appello nominale.
3. 28.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 30, sopprimere le parole: sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. 228.
Danese, Rosso, Possa.
Sopprimere il comma 31.
3. 121.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 35, sostituire le parole: nel secondo mese precedente, con le seguenti: nel terzo mese precedente.
3. 227.
Danese, Pagliuca, Rosso.
Al comma 56, dopo le parole: usufrutto, aggiungere le seguenti: o di uso.
3. 53.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 56, dopo le parole: usufrutto, aggiungere le seguenti: o di diritto di abitazione.
3. 52.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 56, dopo le parole: residenza, aggiungere le seguenti: in case di cura e.
3. 51.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 56, dopo le parole: residenza, aggiungere le seguenti: in case di riposo e.
3. 50.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Sopprimere il comma 59.
3. 261.
Taradash, Marzano, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Al comma 59, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di nove mesi.
3. 49.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 65, capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Sono in ogni caso non ripetibili le somme a qualsiasi titolo già erogate agli aventi diritto danneggiati alla data dell'8 agosto 1992.
3. 146.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 66, lettera a), sopprimere dalle parole: a quelle sino alla fine della lettera.
Segue compensazione n. 1
3. 127.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 66, sopprimere la lettera c).
3. 48.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 66 lettera e) aggiungere, in fine, le parole: nonché per gli acquisti effettuati dagli enti locali territoriali.
3. 10.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 84 sopprimere le parole: e restano acquisite all'erario.
3. 92.
Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Sopprimere il comma 108.
3. 129.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 108, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Considerati gli oneri sostenuti dal comune per la rettifica e la regimazione dell'alveo e tenuto conto della finalità pubblica e della rilevanza per l'economia nazionale del mercato dei fiori di San Remo, il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 10 per cento del valore delle sole aree determinato dall'UTE di Imperia e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 10 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio. Per quanto non stabilito dal presente comma valgono le disposizioni vigenti in materia.
3. 147.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 109, all'alinea, sopprimere le parole: e le società a prevalente partecipazione pubblica.
Conseguentemente, sopprimere il comma 110.
3. 148.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 109, all'alinea, sopprimere la parola: prevalente.
3. 36.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 109, lettera a), sopprimere le parole: nel caso di vendita frazionata.
3. 95.
Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Alberto Giorgetti.
Al comma 109, lettera a), sostituire le parole: nel caso di vendita, con le seguenti: anche nel caso di vendita.
3. 34.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 109, lettera a), sostituire le parole: ai titolari dei contratti, con le seguenti: da esercitarsi nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ai titolari dei contratti.
3. 94.
Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Alberto Giorgetti.
Al comma 109, lettera a), dopo la la parola: detenzione, aggiungere le seguenti: a qualsiasi titolo.
3. 33.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 109, lettera b), secondo periodo, premettere le parole: in tal caso può essere venduta a terzi esclusivamente la nuda proprietà.
3. 46.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Sopprimere il comma 110.
3. 35.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 110, primo periodo, dopo le parole: rendimento medio degli investimenti finanziari, aggiungere le seguenti: e immobiliari.
3. 111.
Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace.
Al comma 112, sopprimere la lettera e).
3. 205.
Turroni, Scalia.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, dopo le parole: il Ministro della difesa comunica, aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 45.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: una settimana.
3. 172.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: sette giorni.
3. 167.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: dieci giorni.
3. 168.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: due settimane.
3. 173.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: quindici giorni.
3. 169.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: tre settimane.
3. 174.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: quattro settimane.
3. 175.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: trenta giorni.
3. 170.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: sei settimane.
3. 177.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: sette settimane.
3. 178.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: otto settimane.
3. 179.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.
3. 171.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le segeunti: 120 giorni.
3. 206.
Taradash.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: nove settimane.
3. 180.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: dieci settimane.
3. 181.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: undici settimane.
3. 182.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: dodici settimane.
3. 183.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con: una settimana.
3. 193.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con: sette giorni.
3. 192.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: dieci giorni.
3. 191.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: due settimane.
3. 194.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: tre settimane.
3. 195.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: quattro settimane.
3. 196.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
3. 189.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: cinque settimane.
3. 197.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sei settimane.
3. 198.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sette settimane.
3. 199.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: otto settimane
3. 200.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3. 188.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: nove settimane.
3. 201.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: dieci settimane.
3. 202.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: undici settimane.
3. 203.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: dodici settimane.
3. 204.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
3. 187.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: quattordici settimane.
3. 155.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: cento giorni.
3. 186.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: quindici settimane.
3. 156.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sedici settimane.
3. 157.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: diciassette settimane.
3. 158.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*3. 185.
Alboni.
Al comma 112 lettera e), terzo periodo,.sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*3. 44.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
*3. 257.
Danese, Cicu, Rosso.
Al comma 112 lettera e), terzo periodo,.sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: diciotto settimane.
3. 159.
Alboni.
Al comma 112 lettera e), terzo periodo,.sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: diciannove settimane.
3. 160.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: venti settimane.
3. 161.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: ventuno settimane.
3. 162.
Alboni.
Al comma 112 lettera e), terzo periodo,.sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
3. 184.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: ventitre settimane.
3. 164.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: ventiquattro settimane.
3. 165.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: venticinque settimane.
3. 166.
Alboni.
Al comma 112, lettera e), terzo periodo, sostituire le parole: dalla ricezione con le seguenti: dal ricevimento.
3. 43.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Sostituire il comma 114, con il seguente:
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al presente articolo né alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
* 3. 5.
Brugger, Caveri, Zeller, Widmann, Detomas.
Sostituire il comma 114, con il seguente:
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al presente articolo né alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
* 3. 96.
Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Sostituire il comma 114, con il seguente:
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
3. 1.
Olivieri, Boato, Detomas, Schmid, Scalia.
Al comma 132, capoverso, sopprimere le parole da: dell'incremento, fino a: in termini nominali.
3. 149.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
139-bis. Gli schemi dei decreti legislativi che attuano i principi ed i criteri direttivi
Al comma 145, lettera c), dopo le parole: le famiglie con figli, aggiungere le seguenti: a carico, considerando come componente di reddito non imponibile ai fini IRPEF il costo di mantenimento standard di ciascuna persona a carico del contribuente, determinato come almeno la metà del reddito nazionale pro capite. Nel caso la persona sia a carico di più soggetti, l'ammontare non imponibile è ripartito tra i contribuenti pro quota in proporzione al rispettivo reddito complessivo. Il costo di mantenimento come sopra determinato può essere aumentato in relazione a specifiche condizioni che lo rendano maggiore, quali la presenza di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, l'età avanzata od altre. Nel caso in cui tra le persone a carico vi sia il coniuge, la componente di reddito non imponibile di cui al punto 1) può essere elevata in considerazione del ruolo di cura svolto dal coniuge, qualora esso presumibilmente eviti o riduca la richiesta di servizi che comporterebbero oneri per la finanza pubblica. Al fine di assicurare l'invarianza di gettito nazionale complessivo dell'IRPEF vengono ridefinite le aliquote per classi di reddito nel rispetto del principio della progressività impositiva.
3. 109.
Teresio Delfino, Peretti, Lucchese, Bastianoni, Volontè.
Al comma 145, lettera c), sostituire le parole da: tenendo conto fino a:. soggetti, con le seguenti: tenendo conto delle maggiori spese attinenti la cura di figli minorati o in altre situazioni di particolare difficoltà, nonché delle maggiori spese sostenute dalla famiglia per la frequenza di scuole e università non statali riconosciute, parificate o pareggiate.
3. 120.
Teresio Delfino, Peretti.
Al comma 149, sopprimere la lettera g).
3. 125.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 149, lettera g), sopprimere le parole: e l'assoggettamento di una tariffa.
3. 281.
Poli Bortone.
Sopprimere il comma 152.
3. 124.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 156, sopprimere le parole: per le aree montane.
3. 280.
Poli Bortone.
Sopprimere il comma 158.
3. 9.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sostituire il comma 158, con il seguente:
158. La regione Lombardia provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a149.
3. 23.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sostituire il comma 158, con il seguente:
158. La regione Liguria provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a149.
3. 21.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sostituire il comma 158, con il seguente:
158. La regione Toscana provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a149.
3. 20.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sostituire il comma 158, con il seguente:
158. La regione Veneto provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a149.
3. 19.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sostituire il comma 158, con il seguente:
158. La regione Marche provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a149.
3. 11.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sostituire il comma 158, con il seguente:
158. La regione Umbria provvede con propria legge alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a149.
3. 12.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Sopprimere il comma 159.
3. 42.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 160, lettera r) sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.
3. 256.
Pagliuca, Possa, Rosso.
Al comma 165, alla lettera a), sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.
3. 40.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 165, alla lettera a), sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni e le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.
3. 224.
Taradash.
Al comma 165, alla lettera a), sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.
3. 41.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 165, alla lettera a), sopprimere le parole: le attività di
3. 38.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 165, alla lettera a), sostituire le parole: si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi con le seguenti: si considerano i corrispettivi e i compensi.
3. 37.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 165, alla lettera b), sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni.
3. 223.
Taradash.
Al comma 165, alla lettera b), sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni.
3. 72.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 165, alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
3. 71.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 165, alla lettera c), sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.
3. 70.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 165, alla lettera c), sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.
3. 215.
Taradash.
Al comma 165, alla lettera c), sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.
3. 214.
Taradash.
Al comma 165, alla lettera d), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 75 per cento.
3. 77.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 166, alla lettera a), sostituire le parole: entro il giorno 15 con le seguenti: entro il giorno 25.
3. 216.
Taradash.
Al comma 166, alla lettera a), sostituire le parole: entro il giorno 15 con le seguenti: entro il giorno 20.
3. 76.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 166, alla lettera b), sopprimere le parole: mensile o.
3. 75.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 169, sostituire le parole: da lire 500.000 a lire 5 milioni con le seguenti: da lire 100.000 a lire 500.000.
3. 130.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 169, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 1 milione.
3. 74.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Sopprimere il comma 170.
3. 73.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 171 sostituire le parole: esercenti imprese ovvero arti o professioni con le seguenti: che esercitano attività di impresa, arti o professioni.
3. 82.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 171, lettera a) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
* 3. 217.
Taradash.
Al comma 171, lettera a) sostituire le parole: 20 milioni di lire con le seguenti: 30 milioni.
* 3. 81.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 171, lettera b) sostituire le parole: beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti con le seguenti: beni strumentali di valore
3. 79.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 171, lettera b) sopprimere le parole: di costo complessivo.
3. 85.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 171, lettera b) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
*3. 218.
Taradash.
Al comma 171, lettera b) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
*3. 80.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 171, lettera c) sopprimere le parole: cessioni alle
3. 84.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 171, lettera d) sopprimere le parole: o altri collaboratori stabili.
3. 78.
Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 171, lettera d) sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento.
3. 219.
Taradash.
Al comma 172, lettera c) sostituire le parole: 15 di ogni mese con le seguenti: 25 di ogni mese.
3. 220.
Taradash.
Al comma 173, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 65 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 50 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 70 per cento.
Segue compensazione n. 1
3. 131.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 177, sostituire le lettere a), b) e c) come segue:
a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 67 per cento;
b) imprese aventi per oggetto altre attività: 50 per cento;
c) esercenti arti e professioni: 72 per cento.
Segue compensazione n. 1
3. 132.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 178 sostituire le parole: un milione di lire con le seguenti: un milione e duecentomila lire.
3. 243.
Rosso, Pagliuca.
Al comma 180, sostituire le parole: da lire 500.000 a lire 5 milioni con le seguenti: da lire 100.000 a lire 500.000.
Segue compensazione n. 1
3. 133.
Bono, Armani, Valensise.
Sopprimere il comma 181.
Conseguentemente, sostituire i commi dal 194 al 215 con il seguente:
194. - Per l'anno 1997 i proventi di vendite di partecipazioni dello Stato dovranno assicurare entrate nette per non meno di lire 12.500 milioni.
L'articolo 3, commi 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1993, n. 432, non si applica per i proventi realizzati nell'anno 1997.
3. 142.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 189, lettera c), sopprimere le parole: con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti.
3. 97.
Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
189-bis. Gli schemi dei decreti legislativi i cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere della competente commissioni parlamentari.
3. 259.
Rosso, Pagliuca, Possa.
Sopprimere i commi da 194 a 203 e da 211 a 213.
Conseguentemente, fino alla concorrenza di lire 9.000 miliardi nel 1997 si utilizzano le entrate derivanti dalle norme seguenti:
1. L'amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996,
Sostituire i commi da 194 a 213 con il seguente:
194. - Per l'anno 1997 i proventi di vendite di partecipazioni dello Stato dovranno assicurare entrate nette per non meno di lire 12.500.000 milioni.
L'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 ottobre 1993, n. 432, non si applica per i proventi realizzati nell'anno 1997.
3. 142.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 194 sostituire la parola: 1996 con la seguente: 1997.
3. 244.
Danese, Liotta.
Al comma 194 cancellare le parole da: per l'Europa fino a: Maastricht.
3. 221.
Taradash.
Al comma 194, sostituire le parole: per l'Europa con le seguenti: per l'Ulivo.
3. 222.
Taradash.
Al comma 195 sostituire le parole da: applicando alla base fino a: 1996 con le seguenti: applicando alla metà della sommatoria delle basi imponibili dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1995 e 1996.
3. 58.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 195 alla lettera a) sostituire: fino a lire 7.200.000 con le seguenti: fino a lire 20.000.000;
Conseguentemente:
sopprimere la lettera b);
sostituire la lettera e) con la seguente: oltre lire 100.000.000 fino a lire 300.000.000 3,5 per cento;
aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e-bis) oltre lire 300.000.000 10 per cento.
3. 57.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 195 alla lettera a) sostituire le parole: fino a lire 7.200.000 con le seguenti: fino a lire 20.000.000;
Conseguentemente:
sopprimere la lettera b);
Al comma 196, alla lettera a), sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 80.000 e la parola: 20.000 con la seguente: 40.000.
Segue compensazione n. 1
3. 135.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 196 alla lettera a) sostituire: lire 40 mila per il coniuge con le seguenti: lire 100 mila per il coniuge.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1955, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (capitolo 1255), variare gli importi come segue:
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Totale Ministero: 1997: 563.349; 1998: 550.599; 1999: 562.599;
Ministero della sanità: legge n. 41 del 1986: articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 1038/p), variare gli importi come segue:
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
Totale Ministero: 1997: 382.530; 1998: 417.680; 1999: 417.680;
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:
1997: -40.000;
1998: -40.000;
1999: -40.000.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:
1997: -300.000;
1998: -300.000;
1999: -300.000;
legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p), variare gli importi come segue:
1997: -;
1998: -;
1999: -.;
legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:
1997: -200.000;
1998: -200.000;
1999: -200.000.
3. 108.
Teresio Delfino, Peretti.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1955, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (capitolo 1255), variare gli importi come segue:
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Totale Ministero: 1997: 563.349; 1998: 550.599; 1999: 562.599;
Ministero della sanità: legge n. 41 del 1986: articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 1038/p), variare gli importi come segue:
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
Totale Ministero: 1997: 382.530; 1998: 417.680; 1999: 417.680;
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:
1997: -40.000;
1998: -40.000;
1999: -40.000.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:
1997: -300.000;
1998: -300.000;
1999: -300.000;
legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p), variare gli importi come segue:
1997: -;
1998: -;
1999: -.;
legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:
1997: -200.000;
1998: -200.000;
1999: -200.000.
3. 107.
Teresio Delfino, Peretti
Al comma 196, alla lettera b) sostituire le parole: è rapportata, con le seguenti parole: è proporzionata.
3. 8.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 197, sopprimere la parola: comunque.
3. 6.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, lettera a) sostituire le parole: 40.000 e 20.000 con le seguenti: 80.000 e 40.000.
3. 279
Poli Bortone.
Al comma 196, lettera a) sostituire: lire 40 mila per il coniuge, con le seguenti: lire 60 mila per il coniuge.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1955, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (capitolo 1255), variare gli importi come segue:
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Totale Ministero: 1997: 563.349; 1998: 550.599; 1999: 562.599;
Ministero della sanità: legge n. 41 del 1986: articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 1038/p), variare gli importi come segue:
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
Totale Ministero: 1997: 382.530; 1998: 417.680; 1999: 417.680;
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:
1997: -40.000;
1998: -40.000;
1999: -40.000.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:
1997: -300.000;
1998: -300.000;
1999: -300.000;
legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p), variare gli importi come segue:
1997: -;
1998: -;
1999: -.;
legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:
1997: -200.000;
1998: -200.000;
1999: -200.000.
3. 106.
Teresio Delfino, Peretti
Al comma 196, lettera a) sostituire le parole: lire 20 mila per ciascuno dei figli, con le seguenti: lire 100 mila per ciascuno dei figli.
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Totale Ministero: 1997: 563.349; 1998: 550.599; 1999: 562.599;
Ministero della sanità: legge n. 41 del 1986: articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 1038/p), variare gli importi come segue:
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
Totale Ministero: 1997: 382.530; 1998: 417.680; 1999: 417.680;
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:
1997: -40.000;
1998: -40.000;
1999: -40.000.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:
1997: -300.000;
1998: -300.000;
1999: -300.000;
legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p), variare gli importi come segue:
1997: -;
1998: -;
1999: -.;
legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:
1997: -200.000;
1998: -200.000;
1999: -200.000.
3. 105.
Teresio Delfino, Peretti
Al comma 196, lettera a) sostituire le parole: lire 20 mila per ciascuno dei figli, con le seguenti: lire 80 mila per ciascuno dei figli.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1955, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (capitolo 1255), variare gli importi come segue:
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Totale Ministero: 1997: 563.349; 1998: 550.599; 1999: 562.599;
Ministero della sanità: legge n. 41 del 1986: articolo 27, comma 2: Potenzia
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
Totale Ministero: 1997: 382.530; 1998: 417.680; 1999: 417.680;
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:
1997: -40.000;
1998: -40.000;
1999: -40.000.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:
1997: -300.000;
1998: -300.000;
1999: -300.000;
legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p), variare gli importi come segue:
1997: -;
1998: -;
1999: -.;
legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:
1997: -200.000;
1998: -200.000;
1999: -200.000.
3. 104.
Teresio Delfino, Peretti
Al comma 196, lettera a) sostituire le parole: lire 20 mila per ciascuno dei figli, con le seguenti: lire 60 mila per ciascuno dei figli.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1955, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (capitolo 1255), variare gli importi come segue:
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Totale Ministero: 1997: 563.349; 1998: 550.599; 1999: 562.599;
Ministero della sanità: legge n. 41 del 1986: articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 1038/p), variare gli importi come segue:
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
Totale Ministero: 1997: 382.530; 1998: 417.680; 1999: 417.680;
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni,
1997: -40.000;
1998: -40.000;
1999: -40.000.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: articolo 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502), variare gli importi come segue:
1997: -300.000;
1998: -300.000;
1999: -300.000;
legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p), variare gli importi come segue:
1997: -;
1998: -;
1999: -.;
legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:
1997: -200.000;
1998: -200.000;
1999: -200.000.
3. 103.
Teresio Delfino, Peretti
Al comma 196, alla lettera a) sostituire le parole: e lire 20.000 con le seguenti: e lire 50.000
3. 63
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, lettera a) sostituire le parole: lire 20 mila per ciascuno dei figli, con le seguenti: lire 40 mila per ciascuno dei figli.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1955, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (capitolo 1255), variare gli importi come segue:
1997: -10.000;
1998: -10.000;
1999: -10.000.
Totale Ministero: 1997: 563.349; 1998: 550.599; 1999: 562.599;
Ministero della sanità: legge n. 41 del 1986: articolo 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 1038/p), variare gli importi come segue:
1997: -20.000;
1998: -20.000;
1999: -20.000.
Totale Ministero: 1997: 382.530; 1998: 417.680; 1999: 417.680;
Ministero dell'ambiente: legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 1708), variare gli importi come segue:
1997: -40.000;
1998: -40.000;
1999: -40.000.
1997: -300.000;
1998: -300.000;
1999: -300.000;
legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): articolo 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7109/p), variare gli importi come segue:
1997: -;
1998: -;
1999: -.;
legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana capp. 7504, 7527), variare gli importi come segue:
1997: -200.000;
1998: -200.000;
1999: -200.000.
3. 102.
Peretti
Al comma 196, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: non legalmente ed effettivamente.
3. 60.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: non legalmente ed.
3. 61.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: non legalmente ed effettivamente separato.
3. 62.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: ed effettivamente
3. 59.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera a) sostituire le parole: per ciascuna delle persone indicate con le seguenti parole: per i soggetti indicati.
3. 64.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: affidati o affiliati.
3. 65.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: affidati.
3. 66.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: o affiliati.
3. 67.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: alla detrazione per i figli si applica il disposto
Conseguentemente all'articolo 3, al comma 81 aumentare le cifre delle aliquote: «5 per cento» «7 per cento» e «10 per cento» di 5 unità e all'articolo 2 al comma 15 dopo la parola: «lacuale» aggiungere le seguenti: «diminuito di 100 miliardi».
3. 119.
Teresio Delfino, Peretti.
Al comma 196, sostituire la lettera b) come segue:
b) lire 300.000 quale detrazione aggiuntiva.
Segue compensazione n. 1
3. 137.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 196, sostituire la lettera b) come segue:
b) lire 180.000 quale detrazione aggiuntiva.
Segue compensazione n. 1
3. 136.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 196, alla lettera b) sostituire le parole: lire 80.000 elevate a lire 180.000 con le seguenti: 90.000 elevate a lire 190.000.
3. 68.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 196, alla lettera b) sostituire le parole: fruiscono delle detrazioni con le seguenti parole: hanno diritto alle detrazioni.
3. 31.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 197, sostituire il primo periodo con il seguente: il contributo è compensabile con crediti di imposta IRPEF e non è deducibile ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo.
Seguono compensazioni nn. 3 e 9
3. 101.
Teresio Delfino, Peretti.
Al comma 197, sostituire le parole: ai fini della con le seguenti: per la
3. 32.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 197, sostituire le parole: ai fini con le seguenti: è deducibile
3. 69.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 197, sostituire le parole: non è comunque compensabile con le seguenti: è compensabile.
3. 7.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Sostituire il comma 199 con il seguente: 199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d) del Testo unico delle Imposte sui redditi il contributo è versato secondo le modalità previste dal comma 198.
3. 13.
Giancarlo Giorgetti, Martinelli, Bagliani, Apolloni, Roscia.
Al comma 204, primo periodo, dopo le parole: liquidazioni periodiche aggiungere le seguenti: anche se iscritti a ruolo.
3. 123.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 204, primo periodo, sostituire le parole da: entro il termine sino alla fine del periodo con le seguenti: l'importo della imposta, con l'aggravio di interessi nella misura prevista dalla normativa IVA, in numero dieci rate semestrali, di importo uguale, con primo versamento entro e non oltre il 31 gennaio 1997. La stessa disposizione si applica per gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche per i quali l'ufficio IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o ad eseguire l'iscrizione al ruolo entro la data di entrata in vigore della presente legge o se entro la stessa data l'ufficio abbia proceduto ai sensi dell'articolo 60, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nella riforma introdotta dall'articolo 10, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 323 del 1996, convertito nella legge n. 425 del 1996.
3. 98.
Giovanni Pace, Antonio Pepe, Fei, Carlo Pace , Contento, Armani.
Al comma 204, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 novembre.
3. 208.
Taradash.
Al comma 204, primo periodo, sostituire le parole da: del venticinque per cento sino alla fine del periodo con le seguenti: del venti per cento per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
3. 209.
Taradash.
Al comma 204, primo periodo, sostituire le parole: venticinque per cento, del venti per cento o del quindici per cento con le seguenti: quindici per cento, del dieci per cento o del cinque per cento.
Segue compensazione n. 1.
3. 138.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 204, secondo periodo, sostituire le parole : alla metà con le seguenti: ad un decimo.
Segue compensazione n. 1
3. 139.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 204, secondo periodo, sostituire le parole da: previste nel citato sino alla fine del periodo con le seguenti: le soprattasse si applicano nella misura stabilita dallo stesso articolo 48, purché il versamento delle medesime avvenga entro il 31 gennaio 1997.
3. 99.
Giovanni Pace, Antonio Pepe, Fei, Carlo Pace, Contento, Armani.
Segue compensazione n. 1
3. 140.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 206, primo periodo, dopo le parole: omessi versamenti aggiungere le seguenti: di somme dovute ma non dichiarate e quindi recuperate con attività di accertamento fiscale
3. 100.
Giovanni Pace, Antonio Pepe, Fei, Carlo Pace, Contento, Armani.
Al comma 206, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni
3. 246.
Rosso, Possa.
Al comma 206, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni
3. 245.
Rosso, D'Ippolito.
Al comma 207 sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
3. 210.
Taradash.
Al comma 208 sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro dieci giorni
3. 211.
Taradash.
Al comma 209, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 novembre.
3. 212.
Taradash.
Al comma 209, primo periodo, sostituire le parole: pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, o al quindici per cento, con le seguenti: pari al venticinque per cento, venti per cento, quindici per cento, dieci per cento o al cinque per cento.
Segue compensazione n. 1
3. 141.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 210, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 30 novembre
3. 213.
Taradash.
Sopprimere i commi da 211 a 213.
Conseguentemente, utilizzare fino alla copertura degli oneri derivanti dalle norme precedenti, i proventi derivanti dal seguente articolo:
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvolgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996,
b) al comma 5:
il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;
c) al comma 8:
il termine del 1 marzo 1992 va modificato in quello del 1 marzo 1997.
5. la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.
6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto é titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.
7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.
48. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.
49. L'esecuzione forzata se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, deve essere preceduta dalla fortificazione della cartella di pagamento.
10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, dalla cartello di pagamento.
11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32 comma 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica a decorrere dal 1 gennaio 1997.
12. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 1-bis (in materia di regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive) 2 (in materia di premio di assunzione), 3 (in materia di detassazione del reddito d'impresa reinvestito) del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 481, sono prorogate senza soluzione di continuità di cinque periodi d'imposta.
13. L'accertamento con adesione di cui all'articolo 2-bis decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni della legge 30 novembre 1994 n. 656 viene effettuato sulla base di studi di settore elaborati localmente, tenuto conto delle specifiche realtà economiche e con la partecipazione delle associazioni di categoria e degli ordini ed associazioni professionali.
Sostituire i commi 211, 212 e 213 con il seguente:
211. All'articolo 5 della legge n. 335 del 1995 dopo il terzo periodo, i periodi successivi sono sostituiti dai seguenti: «Entro il 31 marzo 1997, il Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui all'articolo 44 elabora indicatori idonei a valutare la spesa previdenziale. A decorrere dall'anno 1997, in sede di assestamento di bilancio dello Stato, il Governo nel caso in cui valuti che la dinamica della spesa previdenziale si discosti dalle previsioni contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria, adotta provvedimenti al fine di contenimento della spesa previdenziale».
3. 260
Marzano, Taradash, Cicu, Danese, D'Ippolito, Liotta, Marras, Pagliuca, Possa, Rosso.
Al comma 211, primo periodo, sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento;
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: non superiori a cinque, con le seguenti: non superiori a cinquanta.
3. 16.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 211, primo periodo, sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento;
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: non superiori a cinque, con le seguenti: non superiori a venti.
3. 15.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 211, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996, con le seguenti: 30 settembre 1996.
3. 247.
Rosso, Pagliuca.
Al comma 211, terzo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 1996, con le seguenti: 30 settembre 1996
3. 248.
Rosso, Pagliuca.
Al comma 211, terzo periodo, sostituire le parole: non superiori a cinque, con le seguenti: non superiori a venti. Per le società di capitali, in cui la partecipazione dello Stato al capitale sociale è superiore al 50% il versamento in acconto è pari al quindici per cento.
3. 18.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 211, terzo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci
3. 255.
Cicu, Danese, Possa.
Al comma 212, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 agosto.
3. 254.
Pagliuca, Liotta, Marras.
Sopprimere il comma 214.
3. 143.
Bono, Armani, Valensise.
Al comma 214, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 19 per cento.
3. 250.
Rosso, Liotta.
Al comma 214, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 14.
Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Roscia, Martinelli.
Al comma 214, ultimo periodo, sostituire le parole: 15 gennaio 1997, con le seguenti: 31 gennaio 1997.
3. 253.
Cicu, Pagliuca, Liotta.
Al comma 214, ultimo periodo, sostituire le parole: 15 gennaio 1997, con le seguenti: 20 gennaio 1997.
3. 251.
Rosso, Marras, Cicu.
Al comma 216, sostituire le parole: ove necessarie sono abrogate.
3. 252.
Rosso, Danese, Possa.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;
b) al comma 5:
il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;
c) al comma 8:
il termine del 1- marzo 1992 va modificato in quello del 1- marzo 1997.
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 2201, modificare gli importi come segue:
+ 16.500 miliardi.
3. 272.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;
b) al comma 5:
il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;
c) al comma 8:
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 2201, modificare gli importi come segue:
+ 55 miliardi.
3. 273.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;
b) al comma 5:
il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 2400, modificare gli importi come segue:
+ 28 miliardi.
3. 271.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;
b) al comma 5:
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 2401, modificare gli importi come segue:
+ 14.500 miliardi.
3. 270.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 5031, modificare gli importi come segue:
+ 120 miliardi.
3. 269.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 6864, modificare gli importi come segue:
+ 420 miliardi.
3. 275.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 7775, modificare gli importi come segue:
+ 186.500 miliardi.
3. 268.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 7802, modificare gli importi come segue:
+ 40 miliardi.
3. 274.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
Conseguentemente, al disegno di legge di bilancio, Tabella 7, capitolo 9012, modificare gli importi come segue:
+ 4.470 miliardi.
3. 267.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;
Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1999, con le seguenti: lire 1.400 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 1999.
3. 277.
Bono, Armani, Valensise.
Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:
216-bis. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.
Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.
Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:
a) al comma 4:
il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;
Conseguentemente, al disegno di legge di finanziaria, all'articolo 3, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: entro i limiti complessivi di lire 200 miliardi annui.
3. 276.
Bono, Armani, Valensise.
(Votazione dell'articolo 3)
(Le compensazioni riportate costituiscono parte integrante degli emendamenti al disegno di legge 2372-bis-B, che ad esse rinviano)
Compensazione n. 1
Conseguentemente, fino a concorrenza della necessaria copertura, aggiungere il seguente articolo:
1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.
5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.
6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.
7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.
8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.
9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.
10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.
11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1- gennaio 1997.
Conseguentemente alla copertura finanziaria si provvede attraverso le entrate derivanti dall'aumento di cinque punti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale aumento può essere disposto dal Ministro delle finanze, a ciò autorizzato dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449.
Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C del disegno di legge finanziaria
Legge n. 951 del 1977, articolo 11, contributo al C.N.R. (cap. 7502):
Legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995 ASI (capp. 7504 e 7527):
1997: - 320.000;
1998: - 320.000;
1999: - 320.000.
La Camera,
visto quanto previsto al comma 114 dell'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato, in materia di immobili e di diritti reali appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome,
considerati i delicati profili di costituzionalità ed il vulnus che deriva agli statuti speciali
impegna il Governo
a ripristinare quanto già previsto in materia nel testo Camera, in un provvedimento urgente di iniziativa governativa entro la fine dell'anno.
9/2372-bis-B/1.
Brugger, Caveri, Zeller, Widmann, Detomas, Olivieri, Boato, Schmid.
La Camera,
visto l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge 2372-bis-B,
impegna il Governo
a chiarire in via interpretativa che l'opzione di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 si estende a tutto il personale di cui al comma 2 dell' articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto solo le incompatibilità di tale disposizione sono fatte salvenel disegno di legge collegato C.2372-bis-B, e non anche la limitazione del diritto di opzione al solo personale medico.
9/2372-bis-B/2.
Teresio Delfino.
La Camera,
valutata l'esigenza di regolamentare le case da gioco esistenti nel nostro Paese; considerata la necessità di prevedere nuove aperture di case da gioco in riferimento alla necessità di ampliamento dell'offerta turistica proponibile in zone caratterizzate da forte disoccupazione;
in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 6 maggio 1985, n. 152;
impegna il Governo
a prevedere un'organica normativa che individui le deroghe agli articolo 718 e seguenti del codice penale che riguardano il gioco di azzardo, con la costituzione di nuove case da gioco nei settori Voli internazionali degli aeroporti, con accesso esclusivo per i passeggeri muniti di carta d'imbarco.
9/2372-bis-B/3.
Baccini, Galati.
La Camera,
valutata l'inderogabile necessità di rivedere ed uniformare il complesso di norme che regolamenta il settore dell'edilizia e dell'urbanistica in generale;
vista la ormai accertata crisi del settore che ha provocato e sta provocando nuova disoccupazione, nonostante la necessità del nostro Paese di dotarsi di nuove infrastrutture;
impegna il Governo
a porre in essere tutte le misure atte al rilancio del settore in oggetto, prevedendo nel frattempo talune agevolazioni fiscali per le famiglie, l'IVA al 4% per le ristutturazioni e la deducibilità delle spese all'uopo sostenute, oltreché nuove norme che riducano ulteriormente il peso non necessario della burocrazia.
9/2372-bis-B/4.
Galati, Baccini, Fabris, Teresio Delfino, Peretti, Bastianoni, Volonté, Panetta, Lucchese, Fronzuti, Nocera, Di Nardo, Marinacci.
La Camera,
visto il comma 36 dell'articolo 3 del disegno di legge collegato, che esclude l'applicabilità ai consorzi di garanzia collettiva fidi delle norme del decreto legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996, istitutive di un'imposta del 20 per cento sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
al fine di continuare a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche da parte delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, così come definiti dagli articoli 29, 30 e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i finanziamenti concessi dalle banche;
in considerazione del fatto che molte cooperative e consorzi fidi nei loro statuti, in ottemperanza ed ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: «Nuove norme in materia di società cooperative», hanno provveduto ad istituire la figura dei «soci sovventori», i cui conferimenti costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, prevedendo particolari condizioni a favore dei «soci sovventori» medesimi per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, della legge n. 59 del 1992 sopra richiamata, senza per questo far perdere alle società cooperative i requisiti mutualistici ai finì dell'iscrizione e del riconoscimento nell'albo speciale prefettizio delle società cooperative;
considerato che il Mediocredito centrale ha iniziato ad istruire, per il parere al Ministero del tesoro, le richieste di contributi avanzate dalle cooperative e dai consorzi fidi, per il reintegro delle perdite per gli esercizi 1992 e 1993, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 1 febbraio 1994, n. 693, modificato dal decreto ministeriale 9 gennaio 1996, n. 43, e con riferimento all'articolo 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
impegna il Governo:
ad interpretare l'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale l febbraio 1994, n. 693, modificato dal decreto ministeriale 9 gennaio 1996, n 43, nel senso di includere, nella concessione del contributo per il reintegro delle perdite, anche le cooperative e i consorzi di garanzia fidi che hanno provveduto ad istituire la figura dei «soci sovventori» ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dai cui statuti vigenti al momento della domanda, nonché dagli eventuali successivi atti consortili di modifica statutaria comunque antecedenti la erogazione del contributo, si desuma, anche in mancanza di espressa disposizione, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio e della società salvo la eventuale deroga per i «soci sovventori» in quanto istituiti ai sensi dell'articolo 4 della succitata legge 31 gennaio 1992, n. 59.
9/2372-bis-B/5.
Benvenuto.
considerato che:
il sistema dei trasporti del paese ha caratteristiche assai negative nei rapporti fra le varie modalità (merci e viaggiatori): merci (13 per cento FS, 15 per cento navigazione, 0,01 per cento aereo, 61 per cento strada, nel 1970 era il 44 per cento, 6,5 per cento oleodotto); passeggeri (12 per cento FS, 86 per cento strada, 0,5 per cento navigazione, 1,6 per cento aereo (dati 95);
il grande aumento dei trasporti degli ultimi 10 anni sottostimato dal Piano Generale dei Trasporti (PGT), è andato prevalentemente al trasporto su gomma;
gli italiani spendono 451 miliardi nel settore trasporti (spesa raddoppiata in 20 anni);
negativo è anche il saldo della bilancia dei trasporti e in difficoltà è anche l'industria manifatturiera;
questo squilibrio modale ha effetti negativi sull'efficienza del sistema trasporti e rappresenta uno spreco energetico, ambientale, con effetti altrettanto negativi sulla salute e sicurezza (9 mila morti all'anno e 250 mila feriti) ed ha effetti negativi sulla competitività dell'intera struttura produttiva;
i cambiamenti nelle modalità di trasporto (just in time) e nell'economia (decentramento e commercializzazione) hanno comportato una domanda di trasporto ben superiore agli aumenti di produzione delle merci;
la sperequazione di infrastrutture e merci penalizza il sud, soprattutto in materia di FS (-25 per cento rispetto alla media nazionale), mentre non appare adeguatamente utilizzata la preminenza della presenza di porti (+22 per cento);
il completamento del Mercato unico e la liberalizzazione del settore potrà avere impatto notevole sulle tariffe, ma presenta rischi in ordine alla sicurezza, l'ambiente e la tenuta dei livelli occupazionali;
sono previsti rilevanti interventi e investimenti nelle ferrovie e nell'alta velocità, entrambe in sede di verifica; nelle strade ed autostrade (piano ANAS e privatizzazione Autostrade), ricapitalizzazione Alitalia, riconversione Finmare, autotrasporto;
il PGT in questi anni non si è dimostrato strumento adatto a governare le dinamiche del settore ed a programmare i cambiamenti necessari, rendendosi necessaria una verifica anche nel merito della strumentazione legislativa;
appare pertanto urgente la revisione del PGT. La rilevanza delle analisi da approfondire e delle scelte da adottare rende necessario che detta revisione avvenga con il più ampio coinvolgimento del settore e con la più ampia discussione politica e culturale;
si rende necessaria pertanto la convocazione della Conferenza nazionale dei trasporti;
impegna il Governo
a convocare entro giugno la conferenza nazionale dei trasporti al fine di dare avvio con la massima partecipazione e rilevanza, alla revisione del Piano generale dei trasporti.
9/2372-bis-B/6
«Boghetta, Edoardo Bruno, Galdelli, De Cesaris, Valpiana, Ortolano, Carazzi, De Murtas, Brunetti, Nardini, Saia, Cangemi, Michelangeli, Stajano, Galletti, Gardiol, Leccese, Piscitello, Tuccillo, Merlo, Rogna, Biricotti, Giardiello, Angelini, De Piccoli, Guarino, Angelici».
(Testo così modificato nel corso della seduta).
impegna il Governo
ad indicare nel decreto di cui al comma 77 la data del 1 settembre di ogni anno scolastico come tempo massimo entro cui l'Amministrazione è tenuta ad accreditare alle scuole i finanziamenti per le supplenze brevi;
a non superare la quota del 20 per cento per l'accantonamento assegnato ai Provveditori agli Studi per fronteggiare esigenze eccezionali o comunque impreviste nel conferimento delle supplenze.
9/2372-bis-B/7
«Castellani, Vignali, Bracco, Napoli, Follini, Dedoni, Bianchi Giovanni, Aprea, Lenti, De Murtas, Acciarini, Capitelli, Casinelli, Riva, Risari, Ricci, Volpini, Voglino, Sbarbati, Bianchi Clerici».
La Camera,
considerato che il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge collegato fa salve solo le incompatibilità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e non anche le limitazioni a determinate categorie di personale sanitario;
considerato altresì che in tutto il presente provvedimento, e segnatamente al comma 10 dello stesso articolo 1, nessuna di tali precedenti limitazioni categoriali viene ripresa o richiamata in vigore;
considerata comunque l'ampia giurisdizione e giurisprudenza che includeva gli psicologi psicoterapeuti già in precedenza fra il personale regolato dalla normativa sulla opzione per l'attività libero professionale intra ed extramuraria;
impegna il Governo
a chiarire in via interpretativa all'interno del decreto da emanarsi in base al comma 14 del presente provvedimento entro il 28 febbraio 1997, che l'opzione di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 si estenda alle ostetriche e a tutto il personale di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, e comunque già in precedenza si estendeva agli psicologi psicoterapeuti di cui agli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
9/2372-bis-B/8
«Saia, Valpiana, Cossutta Maura».
La Camera,
considerato che il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge collegato fa salve solo le incompatibilità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e non anche le limitazioni a determinate categorie di personale sanitario;
considerato altresì che in tutto il presente provvedimento, e segnatamente al comma 10 dello stesso articolo 1, nessuna di tali precedenti limitazioni categoriali viene ripresa o richiamata in vigore;
considerata comunque l'ampia giurisdizione e giurisprudenza che includeva gli psicologi psicoterapeuti già in precedenza
La Camera,
impegna il Governo
a regolamentare entro 6 mesi gli investimenti immobiliari nelle aree depresse degli enti previdenziali, casse di previdenza, fondi pensione ed imprese di assicurazione che esercitano direttamente o tramite società controllate i rami vita e/o pensione.
Gli investimenti immobiliari degli indicati enti, casse, fondi ed imprese dovranno essere ubicati nelle aree depresse in proporzione non inferiore alla percentuale della raccolta complessiva in dette aree rispetto a quella nazionale.
9/2372-bis-B/9
«Poli Bortone».
La Camera,
premesso che:
la eliminazione degli sgravi contributivi e dei differenziali di fiscalizzazione degli oneri sociali determina per le imprese del settore industriale in senso stretto situate nel Mezzogiorno, l'aumento del costo del lavoro in misura superiore al venti per cento, con un maggiore prelievo contributivo dal complesso delle imprese pari a circa 10 mila miliardi di lire per anno;
in conseguenza del divario di produttività fra le imprese del sud e quelle del centro nord derivante dalle diseconomie esterne, il costo del lavoro per unità di prodotto cresce in misura tale da provocare insopportabili svantaggi di competitività alle imprese manufatturiere del sud, accentuati peraltro dal crescente differenziale del costo del denaro fra il centro-nord e il sud;
pur nella consapevolezza che il problema della competitività delle imprese manufatturiere del sud debba essere affrontato con un insieme di interventi, nella situazione presente occorre rendere più graduale l'aumento degli oneri sociali;
impegna il Governo
a fissare per l'anno 1997 la misura degli sgravi contributivi per le imprese industriali di cui all'obiettivo 1 dei regolamenti dell'Unione europea ad un livello verso il 7 per cento e conseguentemente ad integrare, ove necessario, nel corso dell'anno 1997 le risorse finanziarie destinate a questa finalità;
a definire con l'Unione europea un insieme di misure, ivi compreso il prolungamento per un tempo limitato degli sgravi contributivi e del differenziale della fiscalizzazione degli oneri sociali, con l'obiettivo di creare condizioni di competitività simili fra le imprese, indipendentemente dalla collocazione geografica.
9/2372-bis-B/10
«Cherchi, Scalia, Soro, Villetti, Morgando, Solaroli, Giacalone, Lumia, Pittella, Cappella».
(Testo così modificato nel corso della seduta).
premesso che:
la recente decisione dell'Unione Europea di ridurre drasticamente le restituzioni all'export del formaggio Pecorino Romano, ha gravi ed immediate ripercussioni su oltre ventimila aziende del sistema agro-pastorale nazionale;
la decisione dell'Unione interviene in una fase nella quale le aziende del settore ovi-caprino sono impegnate nell'attuazione di un programma di ammodernamento strutturale, comportante consistenti investimenti;
le scelte irreversibili di ammodernamento e del sistema produttivo e di liberalizzazione dei mercati devono contemperarsi con misure di sostegno concreto, affinchè questi obiettivi possano essere perseguiti con la gradualità imposta dalla necessità di evitare il puro e semplice tracollo delle aziende;
sostegni finanziari e misure di tutela di ben altra consistenza sono assicurati dall'unione Europea verso numerosi comparti dell'agroalimentare ed appare oggettivamente una discriminazione punitiva, l'assunzione di così drastiche decisioni verso un settore costituito da aziende in larga parte situate in aree di collina e montagna;
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative necessarie perche in sede di Unione Europea venga ripristinato il precedente livello delle restituzioni sulla base di un programma finalizzato a stabilizzare le produzioni, favorire la diversificazione e promuovere la valorizzazione commerciale;
a consentire l'ammasso di una quota del Pecorino per alleggerire il mercato stagnante, parificandone le condizioni di ammasso AIMA a quelle di altri formaggi sia in termini di durata che di importo;
ad assumere le opportune iniziative perchè l'Unione europea approvi le misure proposte dalle Regioni per facilitare l'ammodernamento dell'organizzazione produttiva e commerciale e inserisca nella nomenclatura doganale dell'Unione, la voce «Pecorino Romano» per contrastare fenomeni di concorrenza sleale.
9/2372-bis-B/11.
«Nardone, Tattarini, Dedoni, Carboni, Attili, Altea, Meloni, De Murtas, Manca, Soro, Cherchi».
La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 2372-bis/B,
considerato che:
le misure da esso previste comporteranno oneri gravosi per le imprese, sul piano fiscale e contributivo;
vi è pertanto il serio rischio che molte imprese si trovino nella impossibilità di continuare ad operare, con gravi danni per il sistema economico e pesanti riflessione sull'occupazione;
è imminente la scadenza dei termini per l'entrata e regime delle sanzioni per la mancata attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
tale scadenza espone le imprese a pesanti conseguenze economiche, oltre che sul piano della responsabilità penale, anche quando l'inottemperanza non sia una scelta volontaria, ma l'effetto di un'impossibilità materiale, economica e tecnica, ad adempiere;
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di rendere meno gravosi gli obblighi a carico delle aziende agricole e zootecniche e delle piccole imprese.
9/2372-bis-B/12.
Barral.
impegna il Governo
a riconoscere, in sede di attuazione, il diritto di prelazione in favore dei titolari dei contratti di locazione, anche per il caso di vendita non frazionata.
9/2372-bis-B/13.
Carlo Pace, Jervolino Russo, Pistone, Battaglia, Giancarlo Giorgetti, Teresio Delfino.
La Camera,
considerato che l'IREP potrebbe gravare in maniera abnorme sulle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, stante l'incidenza della medesima sugli oneri finanziari che nel caso di specie sono costituiti con mutui e finanziamento soci;
tenuto conto della limitata diffusione geografica e quantitativa di tale peculiare forma di proprietà e ritenuta necessaria la sua salvaguardia,
impegna il Governo
in relazione alla disciplina attuativa di cui alla lettera f) del comma 144 dell'articolo 3 del disegno di legge collegato ed in sede di emanazione dei decreti legislativi, a considerare tali circostanze e particolarità e conseguentemente ad evitare le lamentate abnormi conseguenze fiscali.
9/2372.bis-B/14.
Danieli, Ronchi, Paissan, Pistone, Sbarbati, Targetti.
La Camera,
premesso che:
il 31 dicembre 1996 dovranno finalmente cessare ogni attività gli ospedali psichiatrici ancora in funzione;
c'è il reale pericolo che il personale, in particolare quello dipendente da strutture private, perda il posto di lavoro se non opportunamente riqualificato per poter intervenire con il diverso approccio e la professionalità richiesti dalle strutture alternative che ospiteranno le persone provenienti dagli ospedali psichiatrici dismessi;
impegna il Governo
a prevedere la possibilità di assunzione previa procedura di mobilità, presso le nuove strutture alternative pubbliche, gli esuberi di personale proveniente dagli ex ospedali psichiatrici privati, previ opportuni e necessari corsi di riqualificazione professionale.
9/2372.bis-B/15.
Valpiana, Saia, Nardini, Maura Cossutta.