1. Il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
All'articolo 1:
al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima è fissata nella misura del 25 per cento»;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime»;
al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari im-porto».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «legge 24 marzo 1987, n.119,» sono inserite le seguenti: «articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n.2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n.2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria»;
conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia)»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n.2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione».
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disposizioni procedurali). - 1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n.2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n.2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n.2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n.2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate».
All'articolo 3:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, dopo le parole: "presentazione delle fatture" sono inserite le seguenti: "e/o ricevute fiscali" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica"».
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni sulla leva). - 1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22».
All'articolo 4:
al comma 2, primo periodo, le parole da: «Dipartimento della protezione civile» fino alle parole: «Servizi tecnici nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di adozione delle predette direttive tecniche»;
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,»;
al comma 4, dopo le parole: «anche ad uso non abitativo» sono inserite le seguenti: «purchè non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto»;
al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà»;
il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:
a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.
9-bis. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.
9-ter. Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato»;
al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo»;
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della
All'articolo 5:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n.467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n.569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone»;
al comma 4, primo periodo le parole: «con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune» sono sostituite dalle seguenti: «e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune»;
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urba-nistici»;
al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo»;
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di con versione, nonchè del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse».
al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «disporre» sono inserite le seguenti: «, sentite le regioni interessate,»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n.550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».
All'articolo 7:
al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione»;
al comma 2, le parole: «previsti dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente titolo»;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: "1996" è sostituita dalla seguente: "1997";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purchè siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile";
c) al comma 3, dopo le parole: "Ministro del tesoro" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro della difesa";
d) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato"».
Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. - (Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio). - 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località "La Lama", nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1 febbraio 1996, n.2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.
2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unità sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto.
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte» sono sostituite dalla seguenti: «e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti»;
al comma 4, le parole da: «, finalizzate alla realizzazione» fino alle parole: «legge finanziaria» sono soppresse;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, come modificato dal comma 5-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.74, le parole: "anni 1994, 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "anni 1994, 1995, 1996 e 1997"».
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali). - 1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584, è prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n.584.
Art. 11-ter. - (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982). - 1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda" sono sostituite dalle seguenti: "abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:
"2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n.37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio".
3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, al primo periodo, dopo le parole: "del patrimonio edilizio privato danneggiato" sono inserite le seguenti: "nonché per le opere di urbanizzazione
Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli). - 1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n.560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.74, dopo la parola: "contenzioso" sono aggiunte le seguenti: "e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile"».
Titolo I
INTERVENTI PER CALAMITÀ DELL'OTTOBRE 1996
Articolo 1.
(Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996).
1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.
2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l'attività di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l'attività produttiva anche agro-industriale.
4. Per i primi interventi urgenti di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.470, quanto a lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n.730, quanto a lire 5 miliardi iscritti in termini di residui per l'importo di lire 3,5 miliardi al capitolo 2062 e per l'importo di lire 1,5 miliardi al capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente
1. Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il presidente della regione Calabria, è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme già assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui già previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n.361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.441, e dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n.119, pari, rispettivamente, a lire 13.156 milioni e lire 45.106 milioni.
2. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995.
3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati.
4. Per l'attuazione degli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente articolo, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile provvede ad adottare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, ordinanze, anche al fine di accelerare le procedure nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
1. Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 ed è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11,308 miliardi, da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni.
Articolo 4.
(Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili).
1. Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n.2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1 luglio 1996, e nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Udine e Pordenone, individuati dall'ordinanza dello stesso Ministro n.2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, è assegnato, limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformità alla legge 5 agosto 1978, n.457.
2. Nei comuni di cui al comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se la regione non provvede entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza.
3. Ove gli immobili di cui al comma 1 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
4. Ai soggetti proprietari di beni immobili, alle date degli eventi e nei comuni
1. Al fine della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprietà ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attività artistiche aventi
1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all'articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, con onere a carico dello Stato pari alla rata annuale di ammortamento. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nonchè agli enti locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli interventi previsti dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. Ai predetti contributi va aggiunto l'importo dei premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente alla data dell'evento.
2. Le regioni sono autorizzate ad impiegare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi previsti dal titolo II, per l'attuazione dei piani di ulteriori interventi infrastrutturali di cui all'articolo 6, comma 1.
Articolo 8.
(Finanziamenti di interventi di protezione civile).
1. Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, per esigenze di protezione civile.
2. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione.
3. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali è intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a utilizzare le disponibilità non ancora impegnate dei capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione
1. Il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1 marzo 1975, n.44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n.431, per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto è duplicato.
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire le parole: ad uso abitativo con le seguenti: anche ad uso non abitativo.
4. 2.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: del 1 luglio 1996, aggiungere le seguenti: nonché dei comuni di Minucciano, Molazzana, Vagli di Sotto e Zeri.
4. 12.
Moroni.
Al comma 3, dopo le parole: nel medesmo sito aggiungere le seguenti: o per l'acquisto di un altro alloggio.
4. 1.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 4, sopprimere la parola: gravemente
4. 9.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 4, sostituire le parole: fino al 75 per cento con le seguenti: pari al 75 per cento
4. 10.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 5, sostituire le parole: il danneggiamento grave con le seguenti: la perdita o il danneggiamento
4. 11.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 5, sostituire le parole: fino al 40 per cento del valore del danno subito accertato con le modalità di cui al comma 6, con le seguenti: commisurato al valore dei beni predetti
4. 8.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove non altrimenti documentabile con atti probatori, l'ammontare del danno subito dai beni mobili è determinato in ragione di lire 5 milioni a vano, intendendosi per vano una superficie lorda di 10 metri quadrati. Per i beni mobili registrati il valore del danno subito è commisurato al relativo valore desunto dai listini correnti alla data degli eventi di cui al comma 1.
4. 7.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.
4. 6.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accertamento del valore dei danni subiti dai beni mobili e dai beni mobili registrati può essere effettuato altresì con apposita perizia giurata redatta dai professionisti di cui sopra e da iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle camere di commercio, da consulenti tecnici d'ufficio del giudice e da antiquari iscritti nell'albo dei periti tenuto dal tribunale.
4. 5.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 7, sopprimere la parola: gravemente.
4. 4.
Gnaga, Oreste Rossi.
Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 4, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché nei comuni di Minucciano, Molazzana, Vagli di Sotto, Zeri.
5. 1.
Moroni.
Al comma 1, dopo le parole: 30 per cento del valore dei danni subiti aggiungere le seguenti: , elevato fino al 70 per cento per le imprese di cui sopra interamente distrutte a seguito degli eventi alluvionali, o ubicate in aree a forte rischio idrogeologico tale da impedirne la allocazione e/o la ristrutturazione.
5. 6.
Moroni.
Al comma 1, dopo le parole: trecento milioni aggiungere le seguenti: , fino a complessive lire ottocento milioni per le imprese interamente distrutte o ubicate in aree a forte rischio idrogeologico di cui sopra.
5. 7.
Moroni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prorogata fino al 31 dicembre 1997 l'erogazione delle indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per i lavoratori dipendenti delle imprese di cui al primo periodo, i quali possono, in tale lasso di tempo, essere utilizzati nei lavori di ricostruzione dell'apparato produttivo, a cominciare dall'impresa presso la quale prestano il loro lavoro.
5. 5.
Moroni.
Al comma 1-bis, sostituire le parole: fino al 30 giugno 1997 con le seguenti: fino al 31 dicembre 1997.
5. 3.
Moroni.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Sono prorogati fino al 31 dicembre 1997, senza ulteriori aggravi per i contribuenti, i termini e le scadenze per il pagamento dell'Iva e delle imposte legate alla produzione per le imprese di cui al comma 1 del presente articolo.
5. 4.
Moroni.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Limitatamente agli esercizi finanziari 1996 e 1997, ai comuni della provincia di Lucca e Massa Carrara, di cui all'articolo 4, comma 1, nonché dei comuni di Minucciano, Molazzana, Vagli di Sotto e Zeri, colpiti dagli eventi alluvionali del giugno 1996, vengono erogati contributi pari alla differenza tra le entrate effettive e le entrate previste e non incamerate a seguito dei suddetti eventi, atte ad assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriormente al giugno 1996.
5. 01.
Moroni.
Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 si applicano anche nell'ambito del territorio individuato dall'ordinanza del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2396 del 20 dicembre 1994.
2. A fronte del fabbisogno stimato in lire 18 miliardi per gli interventi di cui
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 24) sono soppresse le parole: «, fino al 1996;»
8. 1.
Casinelli.
La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;
considerato che:
i comuni di Minucciano (Lucca) e Zeri (Massa) sono stati tra quelli colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;
per motivi burocratici e per ritardi nella presentazione della documentazione necessaria, le richieste dei comuni non sono state accolte, per cui gli stessi non sono stati ricompresi nella ordinanza del Ministero dell'interno con delega per la protezione civile n. 2349 del 25 giugno 1996;
il mancato inserimento nell'ordinanza non solo ha determinato l'esclusione dai benefìci del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara, Udine e Pordenone, nel mese di giugno 1996, ma soprattutto dai benefìci previsti dall'attuale decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;
questa situazione determina un'ingiustizia per i comuni e la popolazione di Minucciano e Zeri rispetto agli altri comuni egualmente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;
un ordine del giorno, analogo al presente e relativo ai comuni di Molazzana (Lucca) e Vagli di Sotto (Lucca) è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 dicembre 1996;
impegna il Governo:
ad individuare, d'intesa con la regione Toscana, le forme per inserire i comuni di Minucciana e Zeri tra quelli destinatari degli interventi economici relativi ai danni causati dai drammatici eventi alluvionali del 19 giugno 1996.
9/2889/1
Eduardo Bruno, Moroni.
La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;
impegna il Governo
a studiare la possibilità di predisporre un idoneo provvedimento nel quale si preveda per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre 1996, un contributo annuale per l'anno 1996 e per gli anni 1997 e 1998, pari all'importo delle mancate entrate tributarie maggiorate delle spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriore agli eventi alluvionali del giugno 1996.
9/2889/2
Carli, Cordoni, Olivo.
La Camera,
considerato che gli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara nel mese di giugno 1996, hanno causato al tessuto produttivo delle stesse guasti non ancora assorbiti, tanto da indurre il Governo a prevedere misure ulteriori di intervento con il decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996;
considerato che tali misure, pur positive, non risultano certamente sufficienti a far sì che possa riprendere positivamente l'intera attività produttiva di quelle zone;
considerato che, qualora non fossero previste misure aggiuntive a quelle già definite, ci sarebbe il rischio reale di una vanificazione totale dell'intero intervento;
impegna il Governo
ad intervenire con tutti gli strumenti indispensabili, e in tempi strettissimi, per:
1) elevare il contributo dello Stato fino ad un massimo del 70 per cento, e comunque non oltre gli 800 milioni, per le imprese colpite dagli eventi alluvionali e, in seguito ad essi, interamente distrutte oppure per quelle imprese ubicate in aree a forte rischio idrogeologico tale da impedirne la allocazione e/o la ristrutturazione in tali siti;
2) prorogare al 31 dicembre 1997 l'erogazione della CIG per i lavoratori dipendenti di tali imprese, i quali possono essere utilizzati, nel suddetto periodo, per i lavori di ricostruzione dell'intero apparato produttivo, a partire dalla impresa presso la quale prestano normalmente il loro lavoro;
3) sospendere fino al 31 dicembre 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva;
4) prorogare fino al 31 dicembre 1997 i termini e le scadenze per il pagamento dell'IVA e delle imposte legate alla produzione, senza ulteriori aggravi per i contribuenti;
5) erogare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali, limitatamente agli esercizi finanziari 1996 e 1997, contributi pari alla differenza tra le entrate effettive e le entrate previste e non incamerate a seguito dell'alluvione, atti ad assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriormente al giugno 1996;
6) prevedere le facilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge
La Camera,
considerato che l'urgenza degli immediati e degli ulteriori interventi per le zone colpite da calamità naturali necessita di una norma che, una volta per tutte, regolarizzi in modo razionale le capacità di intervento immediato, facilitando l'accesso dei privati cittadini e delle aziende locali ai legittimi contributi assegnati loro dalla medesima norma, anche per le provate difficoltà che in un recente passato hanno avuto i soggetti citati ad usufruire dei contributi assegnati loro, per motivi di carattere amministrativo e burocratico,
impegna il Governo
a considerare il provvedimento in esame come un primo punto certo per interventi futuri di carattere immediato e soprattutto come un sicuro oggetto di ulteriori migliorie normative da apportare in tempi brevi e non in occasione di interventi determinati da urgenza.
9/2889/4
Gnaga, Oreste Rossi.
La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1995, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996;
considerato che:
i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto in Garfagnana sono stati tra quelli colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;
per motivi burocratici e per ritardi nella presentazione della documentazione necessaria, le richieste dei comuni non sono state accolte, per cui gli stessi non sono stati ricompresi nella ordinanza del Ministero dell'interno con delega per la protezione civile n. 2349 del 25 giugno 1996;
il mancato inserimento nell'ordinanza non solo ha determinato l'esclusione dai benefici del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara, Udine e Pordenone, nel mese di giugno 1996, ma soprattutto dai benefici previsti dall'attuale decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;
questa situazione produce un atto di ingiustizia per i comuni e la popolazione di Molazzana e Vagli di Sotto rispetto agli altri comuni egualmente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;
impegna il Governo
ad individuare, d'intesa con la regione Toscana, le forme per inserire i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto tra quelli destinatari degli interventi economici relativi ai danni causati dai drammatici eventi alluvionali del 19 giugno 1996.
9/2889/5
Cordoni, Carli.
impegna il Governo
1) ad avviare immediatamente il confronto istituzionale con la Regione Emilia Romagna, gli Enti Locali interessati, per risolvere il problema del finanziamento della proposta di legge speciale per Corniglio;
20 ad assumere comunque tutte le iniziative opportune per reperire le disponibilità finanziarie ed avviare gli strumenti amministrativi necessari per rispondere alle legittime, ed ormai esasperate, attese della popolazione.
9/2889/6
Bicocchi, Petrini, Caccavari.