Allegato A
Seduta n. 668 dell'8/2/2000


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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1999, N. 484, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454, RECANTE INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ (6653)

(A.C. 6653 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo; a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili


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mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a).»;
b) al comma 2 le parole: «nel triennio 1997-1999» sono sostituite dalle seguenti: «o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001»;
c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo;»;
d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «spese documentate» sono inserite le seguenti: «fino al 25 per cento del costo totale»;
e) al comma 3, le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c)»;
f) al comma 4, la lettera e) è abrogata;
g) il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da «di cui all'articolo 2» a «citato comma 100» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitali e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti».

4. Le convenzioni già stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte, salvi gli effetti dei procedimenti già conclusi, ancorché non si sia proceduto alla materiale erogazione delle somme spettanti ai beneficiari.

Articolo 2.

1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.