PROGETTO DI LEGGE - N. 7433




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge sul riconoscimento e la tutela delle minoranze rom, sinte e caminanti, che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione, vuole essere anzitutto un doveroso atto di solidarietà verso quelle popolazioni zingare che, da tempo immemorabile, vivono con il loro ricco patrimonio culturale e spirituale nel territorio della Repubblica e che oggi si trovano segregate nei cosiddetti "campi nomadi", spesso in condizioni al di sotto di quel livello minimo di civiltà che caratterizza il nostro Paese e le altre nazioni europee.
        Si deve tenere conto che quella zingara è una società centrata sulla famiglia, fortemente coesa e solidale, dove ancora oggi si attua una trasmissione per "contagio psicologico" di valori umani e criteri di giudizio, dove l'oralità e l'apprendistato rappresentano ancora il sistema di comunicazione culturale e materiale dei modi di vita e delle tecniche lavorative del popolo zingaro. Tra gli zingari, i rom (il gruppo più numeroso) comunicano attraverso una lingua straordinaria, il romanè, che ha molti punti di contatto con il sanscrito e si tramanda per via orale.
        Va qui ricordato il contributo del popolo zingaro alla storia del nostro Paese. Lungo i secoli in cui la società italiana ha mantenuto una organizzazione in parte rurale, le popolazioni nomadi hanno svolto un ruolo prezioso, pur mantenendosi separate ed autoreferenti rispetto alla società italiana. L'attività di calderai e dei fabbri, il commercio e l'addestramento di cavalli, la produzione di vasellame di rame, l'artigianato del cuoio e dei vimini, le attività itineranti dei circhi e delle giostre, la loro arte, la loro musica hanno apportato un contributo significativo all'economia e alla cultura del nostro Paese.
        Quando l'industrializzazione, l'urbanizzazione, la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, l'informatizzazione hanno permeato totalmente la società italiana nelle sue forme organizzative, le funzioni svolte dagli zingari sono diventate obsolete. La rapidità con cui il cambiamento si è verificato, aggravata dalle forme di emarginazione e di isolamento poste in atto nei confronti degli zingari, non ha consentito ad essi di percepire quanto andava accadendo intorno a loro. Sospinti fuori dal processo produttivo, espulsi dagli spazi in cui sostare, dai processi di urbanizzazione e di trasformazione del territorio, estraniati dal processo di cambiamento, essi sono oggetto di pregiudizi sociali e atteggiamenti di esclusione, che talvolta si traducono in manifestazioni aggressive nei loro confronti.
        Oggi le popolazioni zingare si aggirano sulle 100 mila persone, di cui quasi il 50 per cento ha meno di quindici anni di età. Solo l'1 per cento supera i sessanta anni. Da stime approssimative si calcola che il 60 per cento degli zingari abbia scelto una vita sedentaria, il 30 per cento semisedentaria (con 10-30 spostamenti all'anno) e che il restante 10 per cento pratichi il nomadismo con spostamenti di 30-50 volte l'anno.
        Tra le discriminazioni di cui sono vittime, la più grave è quella dell'habitat. A decorrere dagli anni ottanta la tendenza alla sedentarizzazione comincia ad estendersi in modo considerevole, mettendo le amministrazioni locali di fronte ai bisogni primari di queste popolazioni, tra i quali l'habitat, i permessi di soggiorno, la scolarizzazione, il lavoro. Esistono, almeno sulla carta, dodici leggi regionali, oltre la legge della provincia autonoma di Trento, che sanciscono la tutela della diversità culturale dei rom, dei sinti e dei caminanti.
        Rispetto all'habitat, che si pone quale esigenza prioritaria, i comuni sono stati sollecitati ad adottare iniziative tese a favorire l'accesso alla casa alle famiglie zingare che hanno optato per la sedentarizzazione. In realtà la politica attuata è quasi sempre quella dell'area di sosta attrezzata in modo precario ed insufficiente, sia dal punto di vista dell'organizzazione interna, sia rispetto al fabbisogno di insediamenti (sono appena 145 le aree di sosta attrezzate, per un'utenza che ne avrebbe bisogno del doppio). Così moltissimi rom e sinti sono costretti a vivere sul greto dei fiumi, vicino alle discariche, lontano dal tessuto urbano e in condizioni per le quali le percentuali di infortunio sono altissime. Dobbiamo considerare che negli ultimi anni si contano più di quaranta bambini morti per la precarietà dell'habitat. A questo punto occorre ricordare che ci troviamo di fronte a popolazioni che hanno subìto persecuzioni da secoli, e che, come gli ebrei, sono state vittime dello sterminio nazista. Ma, mentre con la fine della guerra è finito l'incubo per gli ebrei sopravvissuti, che hanno avuto la possibilità di mostrare lo spessore culturale di quel grande popolo cui appartengono, per gli zingari non c'è stata la riabilitazione. Del loro olocausto nessuno parla. Indesiderati e male sopportati, vengono emarginati, impediti di sostare, respinti e criminalizzati. In tale senso, più volte il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri ad attivarsi per la conservazione e la tutela del popolo e della cultura zingari.
        Già nel 1969, con la raccomandazione n. 563, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esortava gli Stati membri a mettere a disposizione un numero sufficiente di terreni attrezzati e forniti di fabbricati comunitari al fine di garantire l'acquisizione di una buona istruzione. La raccomandazione esortava anche ad offrire insediamenti stabili per chi lo desiderava. Con la risoluzione del 1989 si raccomandava di prendere provvedimenti adeguati ricordando che "gli zingari e i girovaghi formano attualmente nella comunità una popolazione che supera il milione di persone, e che la loro cultura, la loro lingua fanno parte da più di 500 anni del patrimonio culturale e linguistico della comunità". Ricordiamo ancora la raccomandazione n. 1203 del 1993 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla tutela delle minoranze nomadi in Europa. In tale raccomandazione, partendo dal riconoscimento degli zingari come vera minoranza, anche se non inquadrabili nella definizione di minoranza nazionale, in quanto sprovvista di territorio, viene sottolineato il loro contributo alla diversità culturale europea, attraverso la lingua, la musica e le attività artigianali.
        Pertanto, anche tenuto conto delle precedenti raccomandazoni e risoluzioni, l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomanda al Comitato dei ministri di indirizzare una serie di proposte ai governi nazionali e alle autorità locali, per sollecitare iniziative nei settori della cultura, dell'educazione, dell'informazione, dell'uguaglianza dei diritti, della vita quotidiana e a livello generale.
        L'intento della presente proposta di legge è appunto quello di costituire un atto di riparazione per l'atteggiamento di assenteismo delle nostre istituzioni nei loro confronti, anche dopo il periodo fascista. Si tratta di avviare a soluzione il grave ed annoso problema della situazione delle minoranze rom, sinte e caminanti, alle quali non possono essere disconosciuti gli indeclinabili diritti fondamentali dell'uomo proclamati solennemente dall'articolo 2 e dall'articolo 6, sulle minoranze linguistiche, della Costituzione. Bisogna anche tenere conto che circa la metà delle minoranze in questione sono cittadini italiani. Di conseguenza ad esse deve essere riconosciuta la pari dignità sociale e giuridica senza distinzione di razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali, come detta l'articolo 3 della Costituzione; come pure devono essere rimossi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana, come solennemente affermato nel secondo comma dello stesso articolo 3.
        Un tale atto di riparazione potrà sicuramente contribuire a recuperare alla legalità particolari atteggiamenti di devianza, sicuramente dovuti alle condizioni in cui gli zingari sono costretti a vivere.
        A tale scopo, preliminarmente si pongono le finalità, enunciate nel capo I della proposta di legge, di tutela e di assistenza per la funzione di tutti i servizi idonei a garantire l'autonomia culturale, nonché la salute ed il benessere personale e sociale.
        Il capo II prevede una serie di interventi, anche di carattere finanziario, per assicurare sia il diritto alla sedentarizzazione e all'abitazione stabile, sia il diritto al nomadismo, con la costruzione di aree di insediamento attrezzate e dotate delle necessarie infrastrutture e di servizi per lo svolgimento di una vita civile, libera e dignitosa.
        Degne di particolare segnalazione sono le norme dettate dall'articolo 8, in tema di soggiorno e cittadinanza, nelle quali si tiene conto del fatto che la posizione giuridica delle popolazioni zingare, rom e sinte non può essere ricondotta ed accomunata a quella degli immigrati, poiché a differenza di questi ultimi, che provengono da una nazione che li esprime e li rappresenta, i rom e i sinti sono popoli senza territorio, senza Stato. D'altra parte gli zingari sono in Europa da quasi mille anni e la loro cultura, la loro storia, la loro lingua fanno parte integrante della storia e della cultura dei Paesi europei. Non dimentichiamo che da seicento anni essi sono presenti in Italia, dove, come abbiamo detto, hanno svolto un ruolo non secondario, nella cultura e nell'economia del nostro Paese. Per tali ragioni, proponiamo che le norme in materia di soggiorno e di cittadinanza tengano conto della specificità delle minoranze rom, sinte e caminanti rispetto agli immigrati e agli altri stranieri, e, in particolare, che per il minore nomade nato in Italia siano previste agevolazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana rispetto alla disciplina vigente, dettata in via generale per gli stranieri, nella cui nozione non rientrano i nomadi.
        Per l'inserimento nella nostra comunità delle minoranze rom, sinte e caminanti, nella delicata fase dell'adolescenza dei minori zingari, le disposizioni del capo III ribadiscono per essi il diritto, e, in pari tempo, l'obbligo di frequenza scolastica, in conformità alla legislazione vigente in materia, nonché il dovere delle competenti istituzioni di realizzare corsi annuali di preparazione professionale per attività di lavoro consoni alle richieste delle utenze delle etnie zingare.
        I capi IV e V, rispettivamente, prevedono l'istituzione di un ente selezionato attraverso appositi bandi di concorso, per il censimento delle presenze dei nomadi, per attivarne le varie forme espressive (capo IV) e la istituzione di una consulta regionale (capo V).
        Infine, il capo VI è dedicato alla disciplina del commercio e dell'artigianato.
        La normativa proposta, che raccomandiamo alla vostra approvazione, intende svolgere un efficace intervento da un lato, per scoraggiare la frequente delinquenza, peraltro attinente in genere ai reati di lieve entità e di minore allarme sociale, e, dall'altro lato, per favorire l'inserimento dei rom, sinti e caminanti nella nostra comunità, nel pieno rispetto delle diversità culturali. Rispetto, di cui è preclaro esempio il nobile principio applicato in tema di potestà genitoriale dal tribunale per i minorenni di Roma nella sentenza del 30 giugno 1992, (presidente Fadiga, pubblicata su "Il Diritto di famiglia e delle Persone" anno 1994, pagina 251), la cui massima reca: "In presenza di un valido e comprovato rapporto affettivo e di una condotta parentale tesa a salvaguardare ed onorare le esigenze primarie della prole, non sussistono le condizioni per la decadenza della potestà sui figli dei genitori e per l'avvio della procedura di adottabilità nei confronti di un minore, appartenente ad una comunità di nomadi, non rilevando che gli insediamenti abitativi riservati a costoro, e nei quali il minore e la sua famiglia sono costretti a vivere, non assicurino, per mancanza dei requisiti igienici minimali e delle necessarie strutture, un livello di vita decente, poiché tali condizioni di disagio e di degrado non sono imputabili alla comunità dei nomadi, ma alle carenze ed ai ritardi dell'intervento pubblico, non potendosi, peraltro, discriminare sistemi di vita diversi per usanze e per valori culturali ed esistenziali quali sono quelli dei nomadi, ma dovendosi, invece, assicurare anche ai minori appartenenti alle comunità di nomadi il diritto di preservare la propria identità etnica, e, quindi, di conservare la propria vita culturale ed i propri usi".




Frontespizio Testo articoli