PROGETTO DI LEGGE - N. 6874




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili, promuove l'uso di navi cisterna sicure e non inquinanti, mediante interventi finalizzati a conformare le navi immatricolate in Italia a standard più rigorosi delle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente, stabiliti nella convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973, resi esecutivi con legge 29 settembre 1980, n. 662, (MARPOL).
        2. Non possono operare nei porti italiani né transitare nelle acque territoriali italiane le navi petroliere che trasportano petrolio greggio e raffinati pesanti e leggeri aventi portata superiore a 4.500 tonnellate, a decorrere dalle seguenti scadenze:

            a) per il trasporto di petrolio greggio e raffinati pesanti:

                1) navi a singolo scafo a decorrere dal 1^ gennaio 2003;

                2) navi a doppio fondo a decorrere dal 1^ gennaio 2004;

            b) per il trasporto di prodotti raffinati leggeri:

                1) navi a singolo scafo a decorrere dal 1^ gennaio 2004;

                2) navi a doppio fondo a decorrere dal 1^ gennaio 2005.

        3. Sono escluse dai benefìci di cui all'articolo 4 della presente legge tutte le navi cisterna alle quali si applica il numero 1) della regola 13G dell'allegato I della citata convenzione MARPOL, resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Corresponsabilità).

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di inquinamento delle acque territoriali o degli specchi acquei dei porti italiani i proprietari del carico trasportato da navi cisterna rispondono con l'armatore proprietario della nave per i danni arrecati all'ambiente naturale e alle cose.


Art. 3.

(Costruzioni di navi a doppio scafo).

        1. Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile con navi a doppio scafo, alle imprese che vendono per la demolizione navi cisterna adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, pesanti o leggeri, la cui costruzione risale ad oltre venti anni, e di portata lorda superiore alle 4.500 tonnellate come risulta nelle matricole italiane al 31 dicembre 1999, abbinando a tale operazione la costruzione di nuove unità dello stesso tipo, possono essere concessi i benefìci previsti dall'articolo 4.
        2. Possono avere titolo ai benefìci di cui al comma 1 le imprese che al 31 dicembre 1999 hanno già in costruzione naviglio e le imprese che commissioneranno nuove navi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove costruzioni devono avere al massimo uno scostamento pari al 20 per cento del tonnellaggio di portata demolito o da demolire.
        3. In caso di cancellazione per vendita all'estero di unità costruite con i benefìci di cui al comma 1, intervenuta entro i quattro anni dalla data di iscrizione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.


Art. 4.

(Entità del contributo).

        1. Per ogni tonnellata di portata lorda del naviglio da demolire è concesso un contributo di lire 650 mila entro il limite massimo di 30 mila tonnellate di portata lorda, e nei limiti degli stanziamenti indicati all'articolo 6.
        2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.
        3. I benefìci di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli erogati per la costruzione navale nei cantieri nazionali o di un Paese membro dell'Unione europea.


Art. 5.

(Modalità di concessione del contributo).

        1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare al Ministero dei trasporti e della navigazione domanda corredata dal contratto di commessa della unità da costruire o in costruzione.
        2. L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del contratto di costruzione. Tale termine può essere prorogato dal Ministero dei trasporti e della navigazione nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale.
        3. In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti tre anticipi, ciascuno pari al 25 per cento del totale del contributo risultante dal provvedimento di concessione.
        4. L'ammissione ai benefìci di cui al comma 3 è disposta con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
        5. I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui all'articolo 4 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato complessivamente in lire 420 miliardi nel triennio 2000-2002. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 2000, in lire 28 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2002, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato ai sensi del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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