PROGETTO DI LEGGE - N. 6874
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in conformità alla politica
comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le
tecnologie disponibili, promuove l'uso di navi cisterna sicure
e non inquinanti, mediante interventi finalizzati a conformare
le navi immatricolate in Italia a standard più rigorosi
delle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente,
stabiliti nella convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo
sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato
da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a
Londra il 2 novembre 1973, resi esecutivi con legge 29
settembre 1980, n. 662, (MARPOL).
2. Non possono operare nei porti italiani né transitare
nelle acque territoriali italiane le navi petroliere che
trasportano petrolio greggio e raffinati pesanti e leggeri
aventi portata superiore a 4.500 tonnellate, a decorrere dalle
seguenti scadenze:
a) per il trasporto di petrolio greggio e
raffinati pesanti:
1) navi a singolo scafo a decorrere dal 1^ gennaio
2003;
2) navi a doppio fondo a decorrere dal 1^ gennaio
2004;
b) per il trasporto di prodotti raffinati
leggeri:
1) navi a singolo scafo a decorrere dal 1^ gennaio
2004;
2) navi a doppio fondo a decorrere dal 1^ gennaio
2005.
3. Sono escluse dai benefìci di cui all'articolo 4 della
presente legge tutte le navi cisterna alle quali si applica il
numero 1) della regola 13G dell'allegato I della citata
convenzione MARPOL, resa esecutiva con legge 29 settembre
1980, n. 662, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Corresponsabilità).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in caso di inquinamento delle acque territoriali o degli
specchi acquei dei porti italiani i proprietari del carico
trasportato da navi cisterna rispondono con l'armatore
proprietario della nave per i danni arrecati all'ambiente
naturale e alle cose.
Art. 3.
(Costruzioni di navi a doppio scafo).
1. Al fine di favorire il rinnovamento della flotta
mercantile con navi a doppio scafo, alle imprese che vendono
per la demolizione navi cisterna adibite al trasporto di
petrolio greggio o di prodotti petroliferi, pesanti o leggeri,
la cui costruzione risale ad oltre venti anni, e di portata
lorda superiore alle 4.500 tonnellate come risulta nelle
matricole italiane al 31 dicembre 1999, abbinando a tale
operazione la costruzione di nuove unità dello stesso tipo,
possono essere concessi i benefìci previsti dall'articolo
4.
2. Possono avere titolo ai benefìci di cui al comma 1 le
imprese che al 31 dicembre 1999 hanno già in costruzione
naviglio e le imprese che commissioneranno nuove navi entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le nuove costruzioni devono avere al massimo uno
scostamento pari al 20 per cento del tonnellaggio di portata
demolito o da demolire.
3. In caso di cancellazione per vendita all'estero di
unità costruite con i benefìci di cui al comma 1, intervenuta
entro i quattro anni dalla data di iscrizione, i proprietari
decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire
le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati sulla
base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della
dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
Art. 4.
(Entità del contributo).
1. Per ogni tonnellata di portata lorda del naviglio da
demolire è concesso un contributo di lire 650 mila entro il
limite massimo di 30 mila tonnellate di portata lorda, e nei
limiti degli stanziamenti indicati all'articolo 6.
2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 3
dell'articolo 5 della presente legge, si applicano le
procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e
successive modificazioni.
3. I benefìci di cui alla presente legge sono cumulabili
con quelli erogati per la costruzione navale nei cantieri
nazionali o di un Paese membro dell'Unione europea.
Art. 5.
(Modalità di concessione del contributo).
1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi
previsti dalla presente legge devono presentare al Ministero
dei trasporti e della navigazione domanda corredata dal
contratto di commessa della unità da costruire o in
costruzione.
2. L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire
entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del contratto
di costruzione. Tale termine può essere prorogato dal
Ministero dei trasporti e della navigazione nel caso di
ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni
esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle
caratteristiche della costruzione navale.
3. In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento
dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione
navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere
corrisposti tre anticipi, ciascuno pari al 25 per cento del
totale del contributo risultante dal provvedimento di
concessione.
4. L'ammissione ai benefìci di cui al comma 3 è disposta
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. I documenti per la liquidazione finale del contributo
di cui all'articolo 4 devono essere presentati, a pena di
decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori
di costruzione.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge
è determinato complessivamente in lire 420 miliardi nel
triennio 2000-2002. A tale fine è autorizzato un limite di
impegno quindicennale di lire 14 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, in lire 28 miliardi a decorrere dall'anno 2001
ed in lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2002, da
iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
determinato ai sensi del presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.