PROGETTO DI LEGGE - N. 6602




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione).

        1. Sono definiti indossatori coloro i quali, indossando uno o più capi di abbigliamento ed accessori di moda, anche separatamente, effettuano una sfilata o una serie di passaggi in passerella, in luoghi pubblici o privati.
        2. Sono definiti modelli coloro i quali presentano, indossandolo, uno o più capi di abbigliamento od altri accessori di moda, e coloro i quali consentono a terzi di confezionare abiti, capi di abbigliamento ed accessori di moda prendendo misure e facendo prove sul loro corpo.
        3. Sono definiti fotomodelli coloro i quali indossano uno o più capi di abbigliamento od altri accessori di moda e si sottopongono a riprese fotografiche, video e cinematografiche.


Art. 2.

(Rapporto di lavoro).

        1. Il rapporto di lavoro instaurato dai soggetti di cui all'articolo 1, con un'agenzia intermediaria o direttamente con l'utilizzatore del servizio offerto, è un rapporto di tipo professionale autonomo soggetto alla normativa vigente in materia di lavoro autonomo.
        2. Le agenzie di moda non possono essere parti attive del contratto di lavoro, ma solo intermediari. Per il servizio d'intermediazione ad esse spetta il compenso concordato con le parti.


Art. 3.

(Contratti).

        1. Il contratto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 1 deve essere redatto per iscritto, ad probationem, anche nel caso in cui lo stesso sia stipulato da terzi agenti in loro rappresentanza.
        2. Il contratto di lavoro di cui al comma 1 deve indicare, oltre alle parti, il tipo di prestazione e la durata del rapporto di lavoro, nonché il momento e il luogo in cui i soggetti interessati dovranno essere a disposizione del contraente e, per quanto possibile, l'inizio effettivo della prestazione richiesta.
        3. I soggetti di cui all'articolo 1 sono compensati secondo le prestazioni svolte e sulla base di tariffe approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preventivamente concordate con l'Associazione nazionale degli indossatori e modelli e con le associazioni di categoria più rappresentative, e periodicamente aggiornate.
        4. Il fruitore del servizio offerto dai soggetti di cui all'articolo 1 è sostituto d'imposta, ai sensi della normativa vigente in materia, ed al termine di ogni prestazione professionale deve provvedere al rilascio dell'attestato di ritenuta, nonché effettuare, all'atto del pagamento del servizio reso, la ritenuta stessa nella misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle prestazioni fornite, individuate ed elencate in fattura.
        5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è punita ai sensi delle disposizioni vigenti in materia fiscale.


Art. 4.

(Previdenza ed assistenza sociale).

        1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano, in materia di previdenza sociale ed assistenza, le norme vigenti per i lavoratori autonomi, con obbligo di versamento dei contributi alla Cassa nazionale per la moda di cui all'articolo 5.


Art. 5.

(Istituzione della Cassa nazionale
per la moda).

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, istituisce la Cassa nazionale per la moda, ente delegato alla riscossione del contributo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1, e ne disciplina il funzionamento.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato nella misura del 10 per cento annuo, da calcolare sull'intero ammontare delle prestazioni professionali rese al netto dell'imposta sul valore aggiunto ed elencate nella dichiarazione dei redditi personale.
        3. Il decreto di cui al comma 1 deve altresì prevedere la facoltà di determinare un contributo annuale minimo fisso dovuto nei casi di mancata fatturazione, riscossione dei compensi nell'anno solare di iscrizione alla Cassa nazionale per la moda o per mancate prestazioni professionali del soggetto titolare.


Art. 6.

(Istituzione dell'albo degli indossatori,
modelli e fotomodelli).

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità e per la solidarietà sociale, con proprio decreto, istituisce l'albo degli indossatori, modelli e fotomodelli, e ne disciplina l'attuazione.
        2. Possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 1, in relazione alla loro specifica e documentata professionalità, singolarmente o per più di una delle figure professionali individuate e definite dal medesimo articolo 1.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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