PROGETTO DI LEGGE - N. 6602
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. Sono definiti indossatori coloro i quali, indossando
uno o più capi di abbigliamento ed accessori di moda, anche
separatamente, effettuano una sfilata o una serie di passaggi
in passerella, in luoghi pubblici o privati.
2. Sono definiti modelli coloro i quali presentano,
indossandolo, uno o più capi di abbigliamento od altri
accessori di moda, e coloro i quali consentono a terzi di
confezionare abiti, capi di abbigliamento ed accessori di moda
prendendo misure e facendo prove sul loro corpo.
3. Sono definiti fotomodelli coloro i quali indossano uno
o più capi di abbigliamento od altri accessori di moda e si
sottopongono a riprese fotografiche, video e
cinematografiche.
Art. 2.
(Rapporto di lavoro).
1. Il rapporto di lavoro instaurato dai soggetti di cui
all'articolo 1, con un'agenzia intermediaria o direttamente
con l'utilizzatore del servizio offerto, è un rapporto di tipo
professionale autonomo soggetto alla normativa vigente in
materia di lavoro autonomo.
2. Le agenzie di moda non possono essere parti attive del
contratto di lavoro, ma solo intermediari. Per il servizio
d'intermediazione ad esse spetta il compenso concordato con le
parti.
Art. 3.
(Contratti).
1. Il contratto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo
1 deve essere redatto per iscritto, ad probationem,
anche nel caso in cui lo stesso sia stipulato da terzi agenti
in loro rappresentanza.
2. Il contratto di lavoro di cui al comma 1 deve indicare,
oltre alle parti, il tipo di prestazione e la durata del
rapporto di lavoro, nonché il momento e il luogo in cui i
soggetti interessati dovranno essere a disposizione del
contraente e, per quanto possibile, l'inizio effettivo della
prestazione richiesta.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 sono compensati
secondo le prestazioni svolte e sulla base di tariffe
approvate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, preventivamente concordate con
l'Associazione nazionale degli indossatori e modelli e con le
associazioni di categoria più rappresentative, e
periodicamente aggiornate.
4. Il fruitore del servizio offerto dai soggetti di cui
all'articolo 1 è sostituto d'imposta, ai sensi della normativa
vigente in materia, ed al termine di ogni prestazione
professionale deve provvedere al rilascio dell'attestato di
ritenuta, nonché effettuare, all'atto del pagamento del
servizio reso, la ritenuta stessa nella misura pari al 20 per
cento dell'ammontare delle prestazioni fornite, individuate ed
elencate in fattura.
5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è
punita ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
fiscale.
Art. 4.
(Previdenza ed assistenza sociale).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano, in
materia di previdenza sociale ed assistenza, le norme vigenti
per i lavoratori autonomi, con obbligo di versamento dei
contributi alla Cassa nazionale per la moda di cui
all'articolo 5.
Art. 5.
(Istituzione della Cassa nazionale
per la moda).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, istituisce
la Cassa nazionale per la moda, ente delegato alla riscossione
del contributo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1, e ne
disciplina il funzionamento.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato nella
misura del 10 per cento annuo, da calcolare sull'intero
ammontare delle prestazioni professionali rese al netto
dell'imposta sul valore aggiunto ed elencate nella
dichiarazione dei redditi personale.
3. Il decreto di cui al comma 1 deve altresì prevedere la
facoltà di determinare un contributo annuale minimo fisso
dovuto nei casi di mancata fatturazione, riscossione dei
compensi nell'anno solare di iscrizione alla Cassa nazionale
per la moda o per mancate prestazioni professionali del
soggetto titolare.
Art. 6.
(Istituzione dell'albo degli indossatori,
modelli e fotomodelli).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, di intesa
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'interno, della sanità e per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, istituisce l'albo degli indossatori, modelli
e fotomodelli, e ne disciplina l'attuazione.
2. Possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 del
presente articolo i soggetti di cui all'articolo 1, in
relazione alla loro specifica e documentata professionalità,
singolarmente o per più di una delle figure professionali
individuate e definite dal medesimo articolo 1.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.