PROGETTO DI LEGGE - N. 6019




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. - (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
            2. La delega legislativa deve riferirsi a oggetti definiti, di natura omogenea, e deve essere esercitata con un unico provvedimento.
            3. L'emanazione del decreto legislativo deve intervenire entro il termine, non prorogabile, stabilito dalla legge di delegazione.
            4. Il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti legislativi. A tal fine esso trasmette ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo, allegandovi i pareri espressi dagli altri organi, ove prescritti nella legge di delegazione. Il parere, che riguarda il contenuto dello schema e l'osservanza delle regole di corretta redazione normativa, è espresso dai competenti organi di ciascuna Camera, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione dello schema medesimo alle Camere. Sono in esso specificatamente elencate le eventuali disposizioni ritenute non corrispondenti ai princìpi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione.
            5. I pareri delle Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, se conformi, sono vincolanti per il Governo, che è tenuto ad uniformare ai pareri il testo del provvedimento legislativo.
            6. Nei trenta giorni successivi alla trasmissione del parere della Camera che si sia espressa per ultima, il Governo, esaminati i pareri, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi, con le eventuali modificazioni ed osservazioni, per il parere definitivo che deve essere espresso entro i successivi trenta giorni".



Frontespizio Relazione