RELAZIONE - N. 5955 - 4326-A




PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


        La IV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5955, recante "Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni organiche e di ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco";

            considerati i profili di competenza contenuti all'articolo 3 (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari) per le connessioni con la disciplina del servizio di leva;

            considerato in particolare che l'articolo 3 comma 10 incrementa del 10 per cento la percentuale di accesso alle carriere iniziali del Corpo dei vigili del fuoco attualmente prevista per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito;

            considerato altresì che tale disposizione interviene su materia trattata nel nuovo testo della Commissione del disegno di legge C. 6433 e abb.-A, attualmente in discussione in Assemblea, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per la disciplina della graduale sostituzione - da effettuarsi in sette anni - dei militari in servizio di leva obbligatorio con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;

            considerato che all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 4), II) del suddetto disegno di legge C. 6433 e abb.-A viene demandata al decreto legislativo da emanarsi dal Governo la determinazione del "numero di posti da riservare ai volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa"

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1. all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "con regolamento adottato dal Ministro dell'Interno", siano aggiunte le seguenti: "di concerto con il Ministro della Difesa";

            2. sia soppresso il comma 8 dell'articolo 3;

            3. sia soppresso il comma 10 dell'articolo 3 affinché l'intera materia della determinazione del numero dei posti da riservare ai militari volontari che cessano il servizio senza demerito sia disciplinata in modo organico nel quadro della riforma del servizio militare già all'esame dell'Assemblea e delle correlate misure atte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale, proveniente dalle ferme volontarie, eccedente rispetto alle necessità di organico delle Forze armate;

            4. Sia soppresso il comma 6 dell'articolo 8;

            e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere modalità agevolate di arruolamento del personale del ruolo speciale alimentato con gli ausiliari di leva.
PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE


        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "conferite" siano aggiunte le seguenti: "nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti";

            all'articolo 1, dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

                "3-bis. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001".

                "3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale considerate ai fini dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 3.";

            all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "integrata" siano aggiunte le seguenti: "nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio";

            all'articolo 3, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattenimento in servizio nei limiti di cui al presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.";

            all'articolo 3, comma 8, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.";

            all'articolo 8, comma 6, periodo, le parole da: "utilizzando" sino alla fine del periodo siano sostituite dalle seguenti: "allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

            all'articolo 9, comma 1, le parole: "a 240.000 ore" siano sostituite dalle seguenti: "a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.";

            all'articolo 9 sia aggiunto, in fine, il seguente comma. "1-bis. L'onere per l'attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.";

            all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "è elevato" siano inserite le seguenti: "nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio";

            all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.";

            All'articolo 17, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 3 e 6, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 9, comma 1-bis, e dell'articolo 13, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.";
        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 6, sia precisato che l'incremento della dotazione del fondo ivi previsto sia disposto a regime a decorrere dal 2000;

            e con le seguenti osservazioni:

                a) con riferimento all'articolo 1, comma 5, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che la domanda dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso ivi previsto volta all'assunzione in servizio nel profilo professionale di ragioniere debba essere presentata dopo l'esperimento di apposito interpello da parte dell'amministrazione interessata;

                b) in riferimento all'articolo 5, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'esclusione dalla corresponsione del trattamento di missione e del compenso per lavoro straordinario per il personale impegnato nell'attività di preparazione agonistica debba intendersi in termini assoluti per il personale di cui all'articolo 5, ovvero solo in corrispondenza con i periodi di preparazione;

                c) in riferimento all'articolo 13, comma 4, valuti la Commissione di merito che l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei programmi di finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del 1998 comporterà una corrispondente riduzione degli interventi in favore degli altri soggetti destinatari dei programmi stessi.

(parere espresso il 30 marzo 2000)


Sull'emendamento 1.17 del relatore trasmesso dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che nel testo del provvedimento siano recepite le condizioni, contenute nel parere espresso dal Comitato sul provvedimento il 30 marzo 2000, relative alla misura massima degli oneri derivanti dall'ampliamento della dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 3 del provvedimento ed alla distribuzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle unità di personale considerate ai fini dello stesso incremento della dotazione organica.

(parere espresso il 24 maggio 2000)
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


NULLA OSTA



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5955 in materia di "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

            valutato positivamente il potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo previste dal provvedimento;

            considerato che per una migliore salvaguardia dell'ambiente e del territorio sarebbe comunque necessario un potenziamento ben più consistente degli organici e che al fine di consentire un più organico utilizzo di esperienze ormai consolidate potrebbe essere utile una più efficace integrazione nel Corpo dei vigili volontari discontinui;

            considerato ancora che i procedimenti di dismissione del patrimonio immobiliare, previsti dall'articolo 6, comma 3, del provvedimento, suscitano perplessità a causa degli scarsi risultati finora conseguiti in applicazione delle norme richiamate ed auspicando peraltro che in futuro possano essere conseguiti risultati più soddisfacenti in tal senso;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE


            con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 9, inserire infine le seguenti parole: "Per frazioni di anno detta attribuzione è proporzionalmente ridotta.";

            2) all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole "al comma 3" con le seguenti: "ai commi 2 e 3".

            e la seguente osservazione:

                a) all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole: "decreto del Ministro dell'interno" con le seguenti: "regolamento adottato dal Ministro dell'interno ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400".



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione Europea)


        La Commissione politiche dell'Unione europea,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.5955;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente osservazione:

            all'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità del limite massimo dell'importo previsto per il ricorso ai servizi in economia con le soglie di valore previste dalle direttive 92/50/CEE del 18 giugno 1992, 93/36/CEE del 14 giugno 1993 e 93/37/CEE del 14 giugno 1993, successivamente modificate dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997, riguardanti, rispettivamente, gli appalti pubblici di servizi, gli appalti pubblici di forniture e gli appalti pubblici di lavori.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato l'atto Camera 5955, in tema di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel testo risultante dall'esame in sede referente svolto dalla Commissione affari costituzionali della Camera;

            rilevato, in particolare, che gli articoli 11 e 12 rispettano le disposizioni degli statuti speciali di autonomia in materia di servizi antincendio;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

                con la seguente osservazione:

            ai fini del necessario coordinamento tra le fonti legislative, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sul progetto di legge C. 6303, legge-quadro in materia di incendi boschivi, attualmente in corso di esame in sede referente da parte della VIII Commissione della Camera, che contiene disposizioni rilevanti per l'attività e l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



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