RELAZIONE - N. 5955 - 4326-A
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5955,
recante "Disposizioni in materia di incremento delle dotazioni
organiche e di ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco";
considerati i profili di competenza contenuti
all'articolo 3 (Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)
per le connessioni con la disciplina del servizio di leva;
considerato in particolare che l'articolo 3 comma 10
incrementa del 10 per cento la percentuale di accesso alle
carriere iniziali del Corpo dei vigili del fuoco attualmente
prevista per i volontari delle Forze armate congedati senza
demerito;
considerato altresì che tale disposizione interviene su
materia trattata nel nuovo testo della Commissione del disegno
di legge C. 6433 e abb.-A, attualmente in discussione in
Assemblea, che conferisce delega al Governo per l'emanazione
di un decreto legislativo per la disciplina della graduale
sostituzione - da effettuarsi in sette anni - dei militari in
servizio di leva obbligatorio con volontari di truppa e con
personale civile del Ministero della difesa;
considerato che all'articolo 3, comma 1, lettera
e), n. 4), II) del suddetto disegno di legge C. 6433 e
abb.-A viene demandata al decreto legislativo da emanarsi dal
Governo la determinazione del "numero di posti da riservare ai
volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli
iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di stato,
del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia
municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa"
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "con
regolamento adottato dal Ministro dell'Interno", siano
aggiunte le seguenti: "di concerto con il Ministro della
Difesa";
2. sia soppresso il comma 8 dell'articolo 3;
3. sia soppresso il comma 10 dell'articolo 3 affinché
l'intera materia della determinazione del numero dei posti da
riservare ai militari volontari che cessano il servizio senza
demerito sia disciplinata in modo organico nel quadro della
riforma del servizio militare già all'esame dell'Assemblea e
delle correlate misure atte a favorire l'inserimento nel mondo
del lavoro del personale, proveniente dalle ferme volontarie,
eccedente rispetto alle necessità di organico delle Forze
armate;
4. Sia soppresso il comma 6 dell'articolo 8;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere modalità agevolate di arruolamento del personale del
ruolo speciale alimentato con gli ausiliari di leva.
PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la
parola: "conferite" siano aggiunte le seguenti: "nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente
previsti";
all'articolo 1, dopo il comma 3 siano aggiunti i
seguenti:
"3-bis. Gli oneri derivanti dall'incremento
della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati
nel limite della misura massima complessiva di lire 36
miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal
2001".
"3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo
professionale e qualifica delle unità di personale considerate
ai fini dell'incremento della dotazione organica di cui al
comma 3.";
all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dopo la
parola: "integrata" siano aggiunte le seguenti: "nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio";
all'articolo 3, comma 4, sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il trattenimento in servizio nei limiti di
cui al presente comma è disposto nel rispetto delle procedure
di programmazione delle assunzioni di personale previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni.";
all'articolo 3, comma 8, siano aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nel rispetto delle procedure di
programmazione delle assunzioni di personale previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni ed integrazioni.";
all'articolo 8, comma 6, periodo, le parole da:
"utilizzando" sino alla fine del periodo siano sostituite
dalle seguenti: "allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica";
all'articolo 9, comma 1, le parole: "a 240.000 ore"
siano sostituite dalle seguenti: "a 160.000 ore per il 2000 ed
a 240.000 ore a decorrere dal 2001.";
all'articolo 9 sia aggiunto, in fine, il seguente comma.
"1-bis. L'onere per l'attuazione del presente articolo è
fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000
e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.";
all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "è elevato"
siano inserite le seguenti: "nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio";
all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
"2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150
milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.";
All'articolo 17, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
commi da 1 a 3 e 6, dell'articolo 5-bis, dell'articolo
9, comma 1-bis, e dell'articolo 13, comma 3, valutati
complessivamente in lire 75.850 milioni per l'anno 2000, in
lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in lire 93.250 milioni
a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio
2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
71.000 milioni per l'anno 2000, a lire 86.230 milioni per
l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a
lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per
l'anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.";
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 6, sia precisato che l'incremento
della dotazione del fondo ivi previsto sia disposto a regime a
decorrere dal 2000;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 5, valuti
la Commissione l'opportunità di chiarire che la domanda dei
candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso ivi
previsto volta all'assunzione in servizio nel profilo
professionale di ragioniere debba essere presentata dopo
l'esperimento di apposito interpello da parte
dell'amministrazione interessata;
b) in riferimento all'articolo 5, comma 4, valuti
la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se
l'esclusione dalla corresponsione del trattamento di missione
e del compenso per lavoro straordinario per il personale
impegnato nell'attività di preparazione agonistica debba
intendersi in termini assoluti per il personale di cui
all'articolo 5, ovvero solo in corrispondenza con i periodi di
preparazione;
c) in riferimento all'articolo 13, comma 4, valuti
la Commissione di merito che l'inserimento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nei programmi di finanziamento di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448 del
1998 comporterà una corrispondente riduzione degli interventi
in favore degli altri soggetti destinatari dei programmi
stessi.
(parere espresso il 30 marzo 2000)
Sull'emendamento 1.17 del relatore trasmesso dalla
Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che nel testo del provvedimento siano
recepite le condizioni, contenute nel parere espresso dal
Comitato sul provvedimento il 30 marzo 2000, relative alla
misura massima degli oneri derivanti dall'ampliamento della
dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco previsto
dall'articolo 3 del provvedimento ed alla distribuzione con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle unità
di personale considerate ai fini dello stesso incremento della
dotazione organica.
(parere espresso il 24 maggio 2000)
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
NULLA OSTA
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5955 in
materia di "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco";
valutato positivamente il potenziamento delle dotazioni
organiche del Corpo previste dal provvedimento;
considerato che per una migliore salvaguardia
dell'ambiente e del territorio sarebbe comunque necessario un
potenziamento ben più consistente degli organici e che al fine
di consentire un più organico utilizzo di esperienze ormai
consolidate potrebbe essere utile una più efficace
integrazione nel Corpo dei vigili volontari discontinui;
considerato ancora che i procedimenti di dismissione del
patrimonio immobiliare, previsti dall'articolo 6, comma 3, del
provvedimento, suscitano perplessità a causa degli scarsi
risultati finora conseguiti in applicazione delle norme
richiamate ed auspicando peraltro che in futuro possano essere
conseguiti risultati più soddisfacenti in tal senso;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 9, inserire infine le seguenti parole:
"Per frazioni di anno detta attribuzione è proporzionalmente
ridotta.";
2) all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole "al
comma 3" con le seguenti: "ai commi 2 e 3".
e la seguente osservazione:
a) all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole:
"decreto del Ministro dell'interno" con le seguenti:
"regolamento adottato dal Ministro dell'interno ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione Europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.5955;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 14, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di verificare la compatibilità del limite
massimo dell'importo previsto per il ricorso ai servizi in
economia con le soglie di valore previste dalle direttive
92/50/CEE del 18 giugno 1992, 93/36/CEE del 14 giugno 1993 e
93/37/CEE del 14 giugno 1993, successivamente modificate dalla
direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997, riguardanti,
rispettivamente, gli appalti pubblici di servizi, gli appalti
pubblici di forniture e gli appalti pubblici di lavori.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato l'atto Camera 5955, in tema di potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel testo risultante
dall'esame in sede referente svolto dalla Commissione affari
costituzionali della Camera;
rilevato, in particolare, che gli articoli 11 e 12
rispettano le disposizioni degli statuti speciali di autonomia
in materia di servizi antincendio;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
ai fini del necessario coordinamento tra le fonti
legislative, si richiama l'attenzione della Commissione di
merito sul progetto di legge C. 6303, legge-quadro in materia
di incendi boschivi, attualmente in corso di esame in sede
referente da parte della VIII Commissione della Camera, che
contiene disposizioni rilevanti per l'attività e
l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.