PROGETTO DI LEGGE - N. 5809
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INVESTIMENTI
Art. 1.
(Costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici)
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, è costituito il "Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici" (MIP), per la cui attuazione le
amministrazioni centrali e regionali, con priorità per quelle
responsabili di interventi nelle aree depresse, in conformità
dei rispettivi ordinamenti, istituiscono e rendono operativi,
entro il 31 dicembre 2000, propri nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici in grado di garantire il
supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione,
attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati da ogni singola
amministrazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo, con il
quale indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni
e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo
territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra
questi i distretti economico-produttivi sulla base di una
metodologia e di indicatori elaborati dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento
periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni
demografici, sociali, economici, nonchè la dotazione
infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione,
situazione orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1.
3. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa
al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto
di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi
di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli
investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e
interventi anche tenendo conto di criteri di qualità
ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero
dell'indicazione della compatibilità ecologica degli
investimenti pubblici;
b) l'impostazione, la realizzazione e la gestione
di un sistema di monitoraggio in grado di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche
di sviluppo, con riferimento particolare ai programmi
cofinanziati con i fondi strutturali e con un ambito di
rilevazione a livello di progetto sulla base delle linee
direttrici definite di comune accordo dall'Unità di
coordinamento di cui al comma 6;
c) l'attività volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con
riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
4. L'attività di monitoraggio è svolta dalle
amministrazioni centrali e regionali sui singoli interventi di
investimento, con cadenza trimestrale sotto il profilo
finanziario e dei flussi di cassa e almeno annuale per quanto
riguarda le rilevazioni sull'attuazione procedurale e fisica
ai fini dell'alimentazione di una banca dati istituita
nell'ambito del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) che utilizza, a tal fine, il
Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. Il sistema di monitoraggio, da attuare attraverso la
banca dati di cui al comma 4,
deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere
funzionale al progetto "Rete unitaria della Pubblica
amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.272 del 21 novembre 1995. Le informazioni
derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse al
CIPE, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici e al Parlamento.
6. E' istituita presso il CIPE una Unità di coordinamento
con il compito di definire le linee strategiche per
l'attivazione della banca dati di cui al comma 4, contenente
tutte le informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario,
fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dall'Unione
europea. Tale Unità è composta dai competenti Dipartimenti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle altre Amministrazioni centrali interessate,
nonchè da tre rappresentanti della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni. Il CIPE provvede, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, a disciplinare, con propria delibera,
competenze, funzionamento e struttura di supporto nonchè le
modalità di elaborazione e diffusione dei dati risultanti
dall'attività di monitoraggio.
7. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e
funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle
strutture similari già esistenti e della necessità di evitare
duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad
elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi
organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle
connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie
alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
8. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, sono indicati le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo,
ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali
componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le
modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione
dei programmi di attuazione di cui al comma 7. Con riferimento
all'attività di monitoraggio devono, in particolare, essere
indicati i criteri di verifica del grado di trasformazione
degli accantonamenti in autorizzazioni effettive, del livello
degli impegni e dei pagamenti effettuati per ciascun
intervento, dell'impatto di questi sul sistema di Tesoreria,
delle rilevazioni dei costi dei flussi fra risorse e impieghi,
nonché un opportuno sistema di indicatori fisici che consenta
la verifica del reale stato di attuazione delle opere.
9. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, un fondo da ripartire con
decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Per la dotazione
del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 2.
(Partecipazione alle riunioni del CIPE).
1. In attesa della riforma della composizione del CIPE,
nell'ambito della razionalizzazione
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti
dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n.59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con
diritto di voto, anche i ministri, non appartenenti al CIPE,
nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle
deliberazioni.
Art. 3.
(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e
progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e
locali).
1. Lo studio di fattibilità è lo strumento ordinario
preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni
d'investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilità approvati dalle
amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli
investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi
disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono
titolo preferenziale ai fini della valutazione dei
finanziamenti delle opere in base alle disposizioni
finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è
superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente
essere sottoposti a valutazione economica interna alle
amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di
organismi esterni alle stesse. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
provvederà ad aggiornare tale limite, tenendo conto degli
indici ISTAT.
4. Per il finanziamento a fondo perduto della
progettazione preliminare dei soggetti richiamati
espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28
dicembre 1995, n.549, come modificato dall'articolo 8 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, è assegnata
alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di
lire per il triennio 1999-2001, di cui 30
miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi
per il 2001.
5. I finanziamenti previsti dal comma 4 sono erogati,
sulla base dei criteri predisposti dalla Cassa depositi e
prestiti, alle iniziative progettuali per le quali sia stato
redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati
positivamente e come tali certificati da una delle strutture
di valutazione di cui all'articolo 1 operante presso la
pubblica amministrazione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40
miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno
2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 4.
(Intese istituzionali di programma).
1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita
una unità previsionale di base per gli interventi di conto
capitale denominata "Intesa istituzionale di programma", cui
affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di
spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare
alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese
istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e con la
modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio
1997.
2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di
finanziamento già a disposizione dell'amministrazione
competente idonee a consentire il perseguimento degli
obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma
da adottare, le quote
di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE,
la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari,
rientranti nell'"Intesa" iscritta all'unità previsionale di
base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa
ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei
programmi comunitari.
3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1
possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative
non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
iscritte in apposita unità previsionale di base del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma
che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza
ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e
necessitino di ulteriori risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le
risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono
essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato
di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito
del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi
per settori diversi.
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e
controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa
ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate
sull'unità previsionale di base di cui al comma 2.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio su proposta
dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a
quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.568.
Art. 5.
(Esecuzione diretta di lavori e servizi).
1. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte
delle società disciplinate dall'articolo 37-quinquies
della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni, si intendono realizzati e prestati in proprio
anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette
società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di
affidamento dei lavori e/o dei servizi a soggetti terzi.
Art. 6.
(Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza
di progetto).
1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica -
Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità".
2. L'Unità, operante in piena autonomia funzionale, ha il
compito di promuovere, all'interno delle pubbliche
amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di
infrastrutture con ricorso a capitali privati anche
nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo
14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e
successive modificazioni, e di fornire supporto alle
commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie
inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni
aggiudicatrici nella attività di individuazione delle
necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la
realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo
14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni.
4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta nello svolgimento delle attività di
valutazione tecnico-economica delle proposte presentate
dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis
della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive
modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e
della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo
le modalità previste dall'articolo 37-quater della
citata legge n.109 del 1994.
5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli
interventi individuati dalla programmazione triennale dei
lavori pub-blici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria
delibera le modalità organizzative dell'Unità.
7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in
parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in
posizione di comando e in parte, nei limiti di 7 unità, a
seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta
esperienza nel settore, tra professionalità esterne che
operano nei settori tecnico-ingegneristico,
economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione
sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e
della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro
anni e possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, è determinato il trattamento
economico spettante ai componenti dell'Unità.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere
dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.
Art. 7.
(Utilizzazione delle economie verificatesi nella
realizzazione delle opere pubbliche).
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre
1991, n.412, è sostituito dal seguente:
"1. Le economie verificatesi nella
realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a
mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a
specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate
per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto
originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa
tipologia di quelle previste dalla legge originaria di
finanziamento, previa autorizzazione del Ministero
competente".
Art. 8.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).
1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e
finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e
gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n.157, individua un consulente tecnico, un
consulente finanziario e un analista di traffico, i cui
compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale
deve essere previsto il coordinamento con il progetto
sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade
(ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa
all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte
autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero
sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'incarico di progettazione
esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le regioni interessate, valutata
positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e
tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce
le disposzioni necessarie affinchè l'ANAS bandisca, entro i
trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di
qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della
concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i
progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS
formano parte integrante dell'oggetto della concessione di
costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti
propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Art. 9.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada Pedemontana Veneta).
1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in
concessione della costruzione e l'esercizio dell'autostrada
Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera
g), della legge 23 dicembre 1998, n.448, così come
definita dall'Accordo quadro del 1^ agosto 1997 tra Governo e
regione Veneto, nonchè la realizzazione e
la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità
relativamente al tratto che collega l'autostrada A31,
all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza),
all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano. Al fine di
valutare la sostenibilità economica e finanziaria
dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione
della tratta autostradale Pedemontana Veneta, il Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.157, individua un consulente tecnico, un consulente
finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono
determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'ANAS predispone la
progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed
all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia
già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di
progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, valutata positivamente la sostenibilità economica,
finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta,
impartisce le disposizioni necessarie affinchè l'ANAS
bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per
l'affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di
qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della
concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i
progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS
formano parte integrante dell'oggetto della concessione di
costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti
propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Art. 10.
(Perenzione).
1. Il termine per la perenzione agli effetti
amministrativi dei residui delle spese in conto capitale di
cui al terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni, è stabilito
in sette anni. La presente disposizione si applica in via
transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre
1998.
2. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, dopo le
parole: "dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: ",dalle
regioni o dalle province autonome".
Art. 11.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).
1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è
istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della
progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi
per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle
infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente
articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere
amministrazioni statali ed enti a carattere
sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo
non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi
pubblici nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere
affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale di recepimento,
entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a
pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalità di
accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente
articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici
presenta annualmente al Parlamento una relazione
sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei
progetti e delle spese".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire
50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno
2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di
spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25
marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n.135, confluiscono nel Fondo di cui al comma
1 del presente articolo.
4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera
o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa
professionale relativa ad un atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui al comma 7 dell'articolo 16, è ripartito
tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora
essi abbiano redatto
direttamente i progetti o i piani, il responsabile unico del
procedimento e i suoi collaboratori.
2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, per ogni
singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un
regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare
dell'atto di pianificazione. Il regolamento è adottato sulla
base di criteri determinati in sede di contrattazione
decentrata ed in esso vengono indicati i criteri di
ripartizione che tengano conto delle responsabilità
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani,
nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del
collaudo".
Art. 12.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995,
n.244).
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai
commissari straordinari per le attività relative alla
progettazione del completamento delle opere incluse negli
elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n.135, gravano sulle disponibilità finanziarie
autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo
decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n.135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine
di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa
dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 11
febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, le
prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, a dipartimenti universitari o a istituti delle
facoltà di ingegneria o di architettura ovvero a liberi
professionisti, singoli, associati o raggruppati
temporaneamente, ovvero a società di ingegneria di propria
fiducia".
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della
legge 18 ottobre 1942, n.1460, e successive modificazioni, le
parole: "100 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"200.000 ECU".
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della
legge 5 gennaio 1953, n.24, e successive modificazioni, le
parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono
sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15
marzo 1965, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1965, n.431, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei
lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è
richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici".
6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con
cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 13.
(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge
1^ aprile 1989, n.120, la legge 5 ottobre 1991, n.317, e la
gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 1980).
1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del
decreto-legge 1^ aprile 1989, n.120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, gravano
sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n.46, prevista dall'articolo 1, comma
9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n.396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.481, sulla quale
affluiscono le somme iscritte, anche in conto residui, al
capitolo 7063 dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nonchè quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi
del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993, n.513.
2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 11, comma
3, della legge 5 ottobre 1991, n.317, e successive
modificazioni, il computo del credito di imposta, in
diminuzione dei versamenti dell'IVA, può essere effettuato
alla prima scadenza utile successiva alla data di
comunicazione della concessione delle agevolazioni.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le
aree industriali competenti per territorio le eventuali
economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10
della legge 7 agosto 1997, n.266, nella misura massima di lire
10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione
straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo
32 della legge 14 maggio 1981, n.219.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n.548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n.641, come sostituito dall'articolo 10, comma
5, della legge 7 agosto 1997, n.266, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "salvi i diritti già maturati a qualsiasi
titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero
successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti,
revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle
funzioni amministrative da esso esercitate".
5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno
1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n.341, è sostituito dal seguente:
"3. Per le esigenze connesse con il recupero in
via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze,
rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata
ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n.493, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio
i beni stessi si
trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui
all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n.266, possono
procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose,
dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale
curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni
risultino assoggettati a procedura concorsuale.
L'amministrazione procedente redige indi uno stato di
consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in
essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a
salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con
assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da
parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di
non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa
amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le
appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese
del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle
disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219".
Art. 14.
(Disposizioni riguardanti la protezione civile in
Sicilia).
1. Al comma 3 dell'articolo 23-quater del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, come
modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n.448, dopo le
parole: ",dalla legge 25 settembre 1996, n.496", sono inserite
le seguenti: "nonchè per compiti di protezione civile estesi a
tutto il territorio della Sicilia".
Art. 15.
(Disposizioni in materia di contabilità dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile).
1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonchè alle
aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il
servizio civile a favore di funzionari delegati degli enti
militari, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994,
n.313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1994, n.460, e successive modificazioni, recante la disciplina
dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della
Guardia di finanza.
Art. 16.
(Interventi del Fondo di rotazione
per le politiche comunitarie).
1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il
versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non
utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di
mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno
carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da
istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
avente natura di "spese obbligatorie", nell'ambito dell'unità
previsionale di base 7.1.2.12, "Risorse proprie Unione
europea", del medesimo stato di previsione.
2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi
comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla
Commissione europea a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, è
autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.
3. Le amministrazioni responsabili del-l'attuazione degli
interventi procedono al recupero, presso gli organismi
responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non
utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza,
unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle
differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della
legge 22 febbraio 1994, n.146, versando il relativo importo al
Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro
delle anticipazioni effettuate
ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di
cui al comma 1.
4. Al fine di assicurare la chiusura dei pagamenti
relativi agli interventi socio-strutturali cofinanziati
dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali
dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire,
nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le
eventuali perdite di cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del
Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori,
inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro
comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi
strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate
dall'obiettivo n.1 di cui al regolamento (CEE) n.2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
nonchè di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre
1999 e nelle more della definizione delle linee di
programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità
europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria
eccedente quella assicurata dal suddetto programma di
assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del
Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n.183, è autorizzato ad anticipare il contributo
comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura
non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro
dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si
provvede con le risorse dell'Unione europea destinate
all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato
obiettivo n.1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il
corrispondente cofinaziamento nazionale resta a carico delle
disponibilità del Fondo di rotazione.
6. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n.183
del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti
delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il
sostegno di iniziative di cooperazione nei paesi in via di
sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.
7. Fermi restando i limiti e i divieti imposti degli
articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e
5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono
fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31
dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di
cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite
attualmente previsto.
Art. 17.
(Accesso delle università agli accordi
di programma).
1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile
1995, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n.236, si interpreta nel senso che le università
possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di
programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n.537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, a
condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli
statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio
1989, n.168.
Art. 18.
(Adeguamento dei sistemi informatici
all'anno 2000).
1. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno
finanziario 1999 per il finanziamento degli oneri relativi
alle attività di rilevazione e informazione per l'adeguamento
all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il
funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per
l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati
all'anno 2000, istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 6 agosto 1998, ivi compresi i
compensi da corrispondere ai componenti ed al personale di
supporto tecnico.
2. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente,
a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti,
gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione
individuate.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5 miliardi
per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 19.
(Relazioni sugli interventi
nelle aree depresse).
1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle
aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23
giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n.341;
b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12
maggio 1995, n.163, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1995, n.273;
c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di
settembre, un'unica relazione di sintesi sugli interventi
realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla
coesione sociale e alla sostenibilità ambientale.
Art. 20.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n.449).
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre
1997, n.449, sono soppresse la parola "seguenti", nell'alinea,
e le lettere a), b), c) e d). Al comma 3 del
medesimo articolo 4 della legge n.449 del 1997, le parole:
"Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "Per le isole, con esclusione della
Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al
comma 2".
Art. 21.
(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e
zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso
un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere
dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di
ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è
autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria
ristrutturazione finanziaria. Il relativo programma,
comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle
Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di
lavoro, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il
Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di
attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si
provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 22.
(Personale del Consorzio universitario
a distanza).
1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a
distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con
sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorchè in cassa
integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad
appositi concorsi di idoneità che possono essere banditi dalle
università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai
fini dell'inquadramento nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto
delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 23.
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella
materia del pubblico impiego).
1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o
comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico
impiego.
Art. 24.
(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).
1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema
agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle
strutture, il sostegno e la promozione di settori innovativi
quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale e
la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie destinate
al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli
1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n.173, affluiscono ad un apposito
Fondo per lo sviluppo
in agricoltura, istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi
indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le
politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il
procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle
norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.215,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: "non
superare il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non
superare il 30 per cento";
b) all'articolo 29 è aggiunto il seguente
comma:
"Il provvedimento di approvazione del piano di riordino,
che determina i trasferimenti di cui al primo comma,
costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni
immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le
agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n.604, e
successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili
della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla
quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole, sono regolate le modalità di concessione delle
agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata
del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle
agevolazioni medesime".
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV
del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13
febbraio 1933, n.215, adottati entro il 31 dicembre del quinto
anno precedente alla data di entrata in vigore della presente
legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione
nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati
a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la
norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente
articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti
successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a
carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli,
di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con
regio decreto n.215 del 1933, vengono riscossi mediante
l'emissione di ruoli esattoriali.
Art. 25.
(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento
fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 del regio decreto 13
febbraio 1933, n.215, è sostituito dal seguente:
"Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili
le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60,
62, 66 e 67".
2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado
già operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del
citato regio decreto n.215 del 1933, e la loro costituzione
viene riconosciuta dall'origine.
Art. 26.
(Variazioni compensative tra risorse
destinate ad investimenti).
1. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso
delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la
determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in
misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, le variazioni compensative previste
dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n.279, possono essere effettuate, nell'ambito della
stessa unità previsionale di base, anche tra stanziamenti
disposti da leggi diverse, a condizione che
si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso
intervento.
Art. 27.
(Completamento del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno).
1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, il
comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di consentire il completamento del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui
all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di
lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme
assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo
1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n.641, nonchè a valere sulle disponibilità sui mutui di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n.135. A tale fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di
contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per
cento del costo dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di
contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui
ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore
ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento
previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale
per la realizzazione degli adduttori secondari aventi
caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono
particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le
modalità previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3),
della legge 28 novembre
1980, n.784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora
l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al
25 per cento della spesa ammessa al finanziamento".
Art. 28.
(Trasporti rapidi di massa).
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26
febbraio 1992, n.211, e successive modificazioni, sono tenuti,
a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti
definitivi, relativi agli interventi di competenza già
approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il
termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro
il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine
le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai
medesimi articoli 9 e 10 della legge n.211 del 1992 sono
mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi
successivi.
Art. 29.
(Società di gestione dei servizi ferroviari).
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni
delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n.662, e dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.422, le ferrovie in gestione
commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie
dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società
con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni
ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle
spese di esercizio.
Art. 30.
(Attuazione del Piano nazionale
della sicurezza stradale).
1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli
incidenti stradali ed in relazione
al "Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione
delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici,
sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione,
definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che
viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di
indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di
piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da
parte degli enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di
dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi
comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di
concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della
navigazione, della pubblica istruzione e della sanità,
definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida
per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della
determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano
viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal
Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano
viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne
motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attività connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,
la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1,
lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.190, è elevata
al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di
anticipazione, nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al
consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota
percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n.143, per le finalità previste
dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, sono realizzati
con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di
programma di cui al comma 3 dell'articolo
3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143. Al
relativo onere, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente
lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli
interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli
indirizzi del Piano nazionale per la sicurezza stradale. I
risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al
Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Art. 31.
(Comitato per l'intervento nella SIR).
1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per
l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 1993, n.79, convertito dalla legge 22
maggio 1993, n.157, è trasferita, a titolo gratuito, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - Dipartimento del tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge, redige un programma per il
prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il
programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei
cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati,
al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui
all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.432. Agli stessi
proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo.
5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e
delle strutture della Società iniziative e sviluppo di
attività industriali (ISAI spa) in liquidazione verso
corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale
di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la
disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977,
n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
1977, n.267.
6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi
dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti
del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute
dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di
accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia
tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare
complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si
applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre
1997, n.328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1997, n.410.
7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il
Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica il conto relativo al periodo
successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e produce gli effetti di cui
all'articolo 2454 del codice
civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato
esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n.259, dal magistrato delegato dal presidente della
Corte dei conti nonchè dal dirigente nominato dal Ragioniere
generale dello Stato.
Art. 32.
(Fondo nazionale per la montagna).
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio
1994, n.97, dopo le parole "Regioni a statuto ordinario", sono
aggiunte le seguenti: "e alle regioni e province a statuto di
autonomia speciale".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
fini della ripartizione delle risorse assegnate al Fondo
nazionale per la montagna che non siano state già ripartite
alla data del 1^ gennaio 1999.
Art. 33.
(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di
assistenza al volo in società per azioni).
1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1
della legge 21 dicembre 1996, n.665, l'Ente nazionale di
assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro
il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della
trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni
che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di
assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che esercita i
diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti
e della navigazione.
Art. 34.
(Continuità territoriale tra la Sardegna ed il
continente).
1. Lo Stato, al fine di conseguire l'obiettivo della
continuità territoriale tra la Sardegna
e il continente, in conformità alle disposizioni di cui al
regolamento (CEE) n.2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
dispone:
a) l'imposizione di oneri di servizio pubblico
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli
scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti
nazionali;
b) una gara di appalto europea per l'assegnazione
delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli
aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito
servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico.
2. Il presidente della Giunta regionale, su delega del
Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
indìce e presiede una conferenza di servizi con la
partecipazione della regione Sardegna, delle pubbliche
amministrazioni, delle società di trasporto aereo interessate
all'accettazione dell'onere di servizio pubblico di cui alla
lettera a) del comma 1. Conclusa la conferenza di servizi, ai
sensi delle disposizioni vigenti, è comunicata all'Unione
europea la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico
relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali sardi e
nazionali, come stabilito dalla medesima conferenza di
servizi.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i
contenuti dell'onere di servizio indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti
particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacità di offerta;
g) l'entità della eventuale copertura finanziaria
da porre a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui
al comma 5,
qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli
oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
lo Stato procede ai sensi del comma 3, secondo le procedure
previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g)
e h), del regolamento (CEE) n.2408/92 del Consiglio,
del 23 luglio 1992.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, 80
miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire per
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 35.
(Censimento generale dell'agricoltura).
1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento
generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno
2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla
tabella C della legge 23 dicembre 1998, n.449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
grazia e giustizia, per le politiche agricole e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi
di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e
comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per
l'affidamento di fasi di rilevazione ad enti ed organismi
pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta,
le modalità di esecuzione dei censimenti, di comunicazione e
diffusione con disaggregazione fino a livello comunale e, per
i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino al
livello sub-comunale, le modalità per il confronto dei dati
dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi
comunali. I regolamenti disciplinano altresì:
a) l'attribuzione agli organismi del Sistema
statistico nazionale (SISTAN), incaricati di svolgere le
operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le
spese di rilevazione e per le spese generali e di
coordinamento tecnico;
b) il conferimento da parte degli organismi del
SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione,
dell'incarico di rilevatore e di coordinatore, a personale
dipendente o non dipendente, nonchè le caratteristiche ed i
contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno
coperte da assicurazione e retribuite con un compenso
determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri
elementi che differenziano le prestazioni, quali la
dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed
erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) le modalità d'assunzione da parte dell'ISTAT e
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di personale con contratto a tempo determinato,
anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali
previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso
alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni, per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni
censuarie, con onere di spesa a carico delle risorse destinate
ai censimenti;
d) l'utilizzazione, da parte degli organismi
incaricati delle attività di rilevazione, di rilevatori e
coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle
collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;
e) le modalità di diffusione dei dati, tenuto
conto che la disaggregazione dell'informazione statistica
necessaria ai livelli comunitario, nazionale e territoriale
impone di rendere disponibili i dati relativi alla struttura
economica e occupazionale anche per le distribuzioni congiunte
che presentino frequenze inferiori a tre unità, fatto salvo in
ogni caso il rispetto delle norme sui dati sensibili.
Art. 36.
(Forestazione ambientale
e tutela della biodiversità).
1. Per il conseguimento degli obiettivi di forestazione
ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini
stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre
1998, n.448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per
la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una
società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori
necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23
dicembre 1998, n.448, è autorizzata la contrazione con la
Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo
nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo
stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n.321, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.421.
Art. 37.
(Modifiche agli articoli 8 e 31
della legge 23 dicembre 1998, n.448).
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 10, alla lettera c), dopo le
parole: "isole minori," la parola: "per" è sostituita dalle
seguenti: "nonchè a";
b) al comma 12, al secondo periodo, la parola
"compensazioni" è sostituita dalla seguente: "riduzioni".
2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre
1998, n.448, al primo periodo, sono soppresse le parole:
";fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per
il 1998" e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per
l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28
febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe
deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni
interessati possono assumere le delibere per adeguare le
tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai
criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio
1999".
Art. 38.
(Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento
statale per le calamità naturali).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a
disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento
dello Stato per la ricostruzione e il recupero di beni
immobili privati distrutti o danneggiati a seguito del
verificarsi di calamità naturali, compresa l'assicurazione per
la copertura del rischio incendio di beni immobili di
proprietà
dei soggetti privati attraverso l'estensione obbligatoria
della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da
calamità naturali, quali terremoti, maremoti, frane,
alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici, attenendosi ai
seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere misure fiscali agevolate sulle
polizze assicurative volte a facilitare, senza che ne derivino
perdite di gettito per il bilancio dello Stato, l'estensione
obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze
incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili
privati destinati ad uso residenziale, con particolare
riferimento all'abitazione principale, e ad attività
produttive e di servizi;
b) prevedere le modalità per un graduale
inserimento dell'estensione obbligatoria di garanzia nei
contratti in corso per il rischio incendio, da completare
entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
c) limitare l'intervento dello Stato alle calamità
naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di
emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, stabilendo altresì che l'intervento
statale non può superare l'importo corrispondente alla
differenza tra il rimborso assicurativo e il costo della
ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di
sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, quali
spostamento di sedime o di sito e miglioramento delle
caratteristiche antisismiche delle strutture;
d) disciplinare, con criteri e parametri uniformi,
gli interventi statali a favore di soggetti privati
danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspetti relativi
ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di
servizio militare, nonchè quelli relativi a proroghe di
termini tributari, previdenziali, legali e processuali;
e) prevedere la riduzione di una quota compresa
tra il 30 e il 60 per cento del contributo che lo Stato eroga
con provvedimenti specificamente adottati a favore
dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono
privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità
naturali, determinando il valore della quota in relazione alle
condizioni economiche dei soggetti danneggiati e prevedendo
altresì che al di sotto di determinati livelli di reddito sia
consentita l'assunzione a carico dello Stato dell'intero costo
della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di
sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, di cui alla
lettera c), purchè si tratti di abitazione
principale;
f) individuare i casi e le tipologie di beni,
oltre quelli realizzati in contrasto con normative e
regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in
relazione ai quali l'intervento dello Stato viene
ulteriormente limitato o precluso;
g) stabilire i limiti massimi del rimborso
assicurativo, tenendo anche conto delle riserve costituite
dalle imprese assicuratrici negli anni ad andamento favorevole
della sinistralità ed operando in particolare sul piano della
individuazione delle somme assicurate e della disciplina delle
modalità di determinazione dei premi, prevedendone fasce
rapportate al livello di rischio con un aumento del costo
connesso all'estensione ai rischi da calamità naturali
comunque non superiore al 50 per cento del premio della
polizza incendio e prevedendo altresì nei contratti di
assicurazione, relativamente ai rischi da calamità naturali,
una franchigia obbligatoria non coperta;
h) favorire il coordinamento tra le compagnie di
assicurazione, anche mediante la costituzione di uno o più
consorzi, ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento
della riassicurazione catastrofale, e prevedere appropriate
misure per garantire il massimo livello di concorrenzialità
tra le imprese assicuratrici;
i) prevedere l'istituzione di un apposito fondo di
garanzia;
l) definire i parametri cui far riferimento per la
determinazione del valore delle diverse tipologie di beni
assicurati
danneggiati e le modalità per un rapido accertamento e
liquidazione dei danni da parte delle società di
assicurazione;
m) prevedere, a cura del Dipartimento per la
protezione civile, la realizzazione di una adeguata campagna
di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura,
caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi
da calamità naturali.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi stessi.
3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1999,
previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.
4. La nuova disciplina dell'intervento statale, stabilita
nei decreti legislativi di cui al comma 1, riguarda i soggetti
privati danneggiati da calamità naturali avvenute trascorsi
sei mesi dalla pubblicazione dei medesimi decreti legislativi
nella Gazzetta Ufficiale.
5. A partire dall'esercizio 2002 saranno annualmente
iscritte, in un apposito fondo destinato ad interventi di
protezione civile per la prevenzione e la riduzione dei rischi
da calamità naturali, da attuare secondo programmi adottati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
risorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti per
interventi di ricostruzione e ripristino a seguito di calamità
naturali, rispetto alla media degli stanziamenti impegnati a
consuntivo nei cinque esercizi precedenti.
Art. 39.
(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del
Po).
1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi
necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino
del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e
calamitosi, è autorizzata l'esecuzione dei lotti di
completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti
precedenti, compresi nella progettazione generale redatta
dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal
Magistrato del Po di Parma.
Art. 40.
(Norme per il mercato del gas naturale).
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato
del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato
ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di
pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi
obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del
medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei
sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di
interconnessione al sistema europeo del gas, le
opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas
siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865,
n.2359;
c) eliminare ogni disparità normativa tra i
diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in
cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinché nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di
stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale
delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato
del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro
contabilità interna conti separati per le attività di
importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti
consolidati per le attività non rientranti nel settore del
gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della
concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perché l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea
dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri
per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per
facilitare la transizione del settore italiano del gas ai
nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese
italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri
Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di
competizione sul mercato europeo del gas.
Art. 41.
(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n.219).
1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune
di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n.219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica 4
novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 1994, sono
acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio
disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati
realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al
comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio
o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con
tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua
dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri
parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla
curia vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi
decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e
predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la
definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni.
Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
completamento necessari per l'ultimazione delle opere
acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti all'atto di
entrata in vigore della presente legge e delle relative opere
di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di
ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato
stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri
previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili
con l'esigenza
prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al
citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi
ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli
effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865,
n.2248; il piano individua altresì le relative esigenze
finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di
priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico
dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi
verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e
degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera
a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nel-l'espletamento delle
sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso
la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del
31 marzo 1996 e di personale comandato da altre
amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della
consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico,
composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello
Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n.1611. Il gruppo di supporto è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito
il relativo compenso da imputare alle disponibilità della
contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997,
e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al
comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione
commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di
lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla
concessione
da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica di contributi ai soggetti competenti
che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato
con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per
gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del
programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n.219, e successive modificazioni; entro un
anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,
il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e
correttivo. I decreti delegati sono adottati secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi, fermo restando quanto
previsto dal comma 3:
a) definire, da parte del Commissario
straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere
e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni
destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non
oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di
cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo
allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo
comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico
e di semplificazione procedurale
e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;
d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli
alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i
seguenti obiet-tivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o
danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del
rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi,
gestire i relativi rapporti e individuare condizioni
agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli
alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli
occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di
urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante
affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale
dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti
istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali
finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a
criteri di economicità della gestione;
4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare
convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari
(IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un
rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria,
dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi
al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei
capitolati di gestione degli immobili trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione
degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi della presente
legge per agevolare i nuclei familiari con basso red-dito;
6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto,
delle spese documentate sostenute successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge dai soggetti
assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del
patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a
conferenze di servizi, la definizione possibilmente
transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla
ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di
pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per
l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di
definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei
titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente
pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme
portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento
delle procedure di espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi
emanati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui
alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le
risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di
finanziamento.
7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996,
n.186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n.306, 2
agosto 1996, n.407, 1^ ottobre 1996, n.513, e 20 dicembre
1996, n.643.
Art. 42.
(Disposizioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi a
rete).
1. All'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è
abrogato il comma 4 e al comma 5 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Dalla data di entrata in vigore del
predetto regolamento sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n.318".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA
Art. 43.
(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali, nonchè normein materia di lavori
socialmente utili).
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed
organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al
lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di
occupazione, il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di
lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più
decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel
rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle
competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi
compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e
all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di
migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle
diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli
specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle
misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo,
lavoratori fruitori del trattamento straordinario di
integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei
requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla
valutazione ed al controllo della effettiva situazione di
disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del paese, determinato sulla base di
quanto previsto all'articolo 1, comma 2;
4) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei
posti di lavoro;
5) alla maggiore intensità della misura degli incentivi
per le piccole e medie imprese nonchè per le imprese che
applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e
l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive
dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n.196,
e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla
conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione
dello strumento convenzionale fra le pubbliche
amministrazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della legge 24 giugno 1997, n.196, prevedendo una durata
variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di
istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al
territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di
un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire
mensili;
d) rafforzamento delle misure attive di gestione
degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e
strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove
occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei
servizi
per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed
efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle
competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59, e al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
e) razionalizzazione nonchè estensione degli
istituti di integrazione salariale a tutte le categorie
escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione
professionale, superando la fase sperimentale prevista
dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n.662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi
istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi con apporti finanziari di carattere
plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in
seno alla contrattazione collettiva;
f) graduale armonizzazione dei sostegni
previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di
base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le
categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di
copertura, fissando criteri rigorosi per -l'individuazione dei
soggetti meritevoli di -tutela e prevedendo la possibilità,
per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di
orientamento e di formazione;
g) previsione di norme che rafforzino le misure
contenute all'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n.196, e
successive modificazioni, e che agevolino l'utilizzo di
contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al
fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile
anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
h) semplificazione e snellimento delle procedure
di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi,
privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli
ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di
disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, intese al
superamento della frammentazione delle procedure e a garantire
maggiore speditezza all'azione amministrativa;
i) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi
unici delle normative e delle disposizioni in materia di
incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine
di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;
l) previsione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti per
effetto della ridefinizione degli interventi di cui al
presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e
tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai
provvedimenti attuativi dell'articolo 17 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
m) razionalizzazione dei criteri di partecipazione
delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori
sociali dalle stesse utilizzate;
n) previsione che tutte le istanze di utilizzo di
istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori
sociali vengano di norma esaminate nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione;
o) adeguamento annuale, a decorrere dal 1^
gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n.223, nella misura dell'80 per
cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati, come previsto dal secondo comma
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n.427, come
sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16
maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n.451;
p) previsione, per i soggetti impegnati in
attività di utilità collettiva o in lavori socialmente utili
finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura
previdenziale attraverso forme di riscatto a carico
dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente
percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai
periodi non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad
apportare le necessarie modifiche
o integrazioni al decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n.
468, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento della disciplina in relazione al
nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n.469;
b) ridefinizione della disciplina alla luce della
legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del
decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n.468;
c) adeguamento della disciplina per favorire lo
sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione
stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n.449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23
dicembre 1998, n.448, le disposizioni previste dalla legge 9
marzo 1971, n.98, e successive modificazioni, sono estese ai
cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno 1989,
i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili,
da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio
nazionale, alle dipendenze di organismi militari operanti
nell'ambito della Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli
Stati esteri che ne fanno parte, e siano stati licenziati
entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione o di soppressione degli organismi
medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e
2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, almeno sessanta giorni
prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata si
esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 per l'esercizio della
delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di
sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con
le medesime modalità di cui al comma 4.
6. Sino al 31 dicembre 1999, nelle regioni nelle quali non
siano stati ricollocati, prepensionati o comunque fuoriusciti
almeno il 30 per cento dei lavoratori che hanno conseguito una
permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno
dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che,
già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente
utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel
corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno
dodici mesi, possono essere approvati solo progetti di lavori
socialmente utili destinati ai predetti lavoratori. A tal fine
le relative delibere di approvazione diventano efficaci solo
dal momento del parere di conformità agli obiettivi di cui al
presente comma, accertato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento delle delibere medesime. Detto parere di
conformità viene rilasciato dalla giunta regionale, non appena
siano trasferite le competenze della commissione regionale per
l'impiego ai nuovi organismi di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n.469.
7. Possono essere approvati progetti di lavori di pubblica
utilità promossi, secondo la normativa vigente per le
cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse condizioni,
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come
definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n.460.
8. Ai lavoratori di cui al comma 6 è riservata una quota
del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n.56, e successive modificazioni.
9. Dal 1^ gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente
utili è stabilito in lire 850.000 mensili.
10. Nei progetti di pubblica utilità, di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n.280, e al decreto legislativo 1^
dicembre 1997, n.468, per il finanziamento delle spese
relative alla dotazione di attrezzature necessarie per la
realizzazione dei piani d'impresa, possono essere utilizzate
le risorse del Fondo per l'occupazione nel limite massimo di
lire 15 milioni pro capite.
11. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985,
n.113, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
proprio decreto individua qualifiche equipollenti a quella del
centralinista telefonico, idonee al collocamento dei
lavoratori non vedenti.
12. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
13. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo
38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n.146, sono prorogati
al 31 maggio 1999.
14. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole: "31 maggio
1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
15. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole: "a tale data" sono
sostituite dalle seguenti: "al 30 novembre 1998".
Art. 44.
(Proroga del termine indicato dall'articolo 45 della legge
6 marzo 1998, n.40).
1. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 45 della
legge 6 marzo 1998, n.40, recante disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, è emanato entro il
30 settembre 1999, sulla base dei princìpi e criteri direttivi
e con le modalità indicate nel medesimo articolo.
Art. 45.
(Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8
della legge 10 aprile 1991, n.125).
1. In attesa di un'organica riforma della legge 10 aprile
1991, n.125, al fine di rafforzare gli strumenti volti a
promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare
le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti norme intese a ridefinire e
potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni
strumentali dei consiglieri di parità, nonché a migliorare
l'efficienza delle azioni positive di cui alla medesima legge
n.125 del 1991, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni
dei consiglieri di parità, anche in relazione al nuovo assetto
istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.469, e, in particolare, con:
1) valorizzazione del ruolo nell'ambito ed in
relazione con organismi, sedi e strumenti di politica attiva
del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con
particolare riferimento alle aree di svantaggio occupazionale
e ai processi di riqualificazione e formazione
professionale;
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto
della normativa antidiscriminatoria, nonché di quelle relative
al contenzioso, in sede conciliativa e giudiziale, avente ad
oggetto le discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace
espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione
di permessi retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei
rimborsi e potenziamento delle strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di
nomina dei consiglieri di
parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze
acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di un Fondo per le attività dei
consiglieri di parità, finanziato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente
nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione,
nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonchè dal
Dipartimento delle pari opportunità in misura di lire 10
miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con definizione dei criteri di assegnazione e
ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilità
delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in
giudizio promosse dai consiglieri di parità;
e) previsione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per
effetto della ridefinizione degli strumenti di cui al presente
articolo;
f) revisione della disciplina delle azioni
positive, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai
criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'articolo
2 della citata legge n.125 del 1991, nonché previsione di
strumenti e di misure volti a favorire il rispetto e
l'adeguamento alle normative in materia di parità e di non
discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il
ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si
esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
Qualora il termine previsto
per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con
le medesime modalità di cui al comma 2.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo
deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili
nel Fondo per le attività dei consiglieri di parità di cui al
comma 1, lettera d).
Art. 46.
(Norme in materia di incompatibilità del personale docente
degli enti locali).
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di
incompatibilità previste per il personale docente dipendente
dallo Stato al personale docente dipendente da enti locali, a
questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, con esclusione dei
commi 4 e 16.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del
preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è
ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provincia,
che decide in via definitiva.
3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15
dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, è ammesso ricorso al
sindaco o al presidente della provincia, che decide in via
definitiva.
Art. 47.
(Disposizioni in materia di personale degli Enti
Parco).
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione
triennale del fabbisogno di
personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n.449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20
dell'articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante
organiche esistenti ed approvate e compatibilmente con le
proprie disponibilità finanziarie e di bilancio, qualora si
siano avvalsi, in fase di avvio, di personale assunto a tempo
determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed
esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto
per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili
professionali contemplati dalle rispettive piante organiche,
possono inserire detto personale su domanda nei rispettivi
ruoli organici.
Art. 48.
(Attuazione degli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n.448).
1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n.448, ferma restando la titolarità concessiva
in capo ai comuni, sono erogati dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), sulla base dei dati forniti dai
comuni stessi secondo modalità da definire nell'ambito dei
decreti di cui ai commi 6 dei predetti articoli. A tal fine
sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate nei commi 5 dei medesimi articoli con conguaglio, a
fine di ogni esercizio, sulla base di specifiche
rendicontazioni.
Art. 49.
(Associazione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il Mezzogiorno).
1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di
ricerca, nonchè di collaborazione con le amministrazioni
pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è
conferito, a carico del Fondo per le aree depresse di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, e successive modificazioni, per gli anni 1999,
2000 e 2001, un contributo dello Stato all'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n.266, nella misura
massima annua di lire 3.700 milioni.
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di
studio e di ricerche e per incrementare l'attività formativa
avanzata, è destinata una somma pari a 300 milioni di lire per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 al Centro di
specializzazione e ricerche economico-agrarie per il
Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n.96, e successive modificazioni.
Art. 50.
(Disposizioni in materia di indennità
di accompagnamento).
1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi
dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n.469, e
successive modificazioni, possono accedere al beneficio
dell'indennità d'accompagnamento, qualora risultino in
possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa
concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento
invalidante, di altri trattamenti pensionistici o di altra
indennità di accompagnamento".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in
lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1999, allo scopo utilizzando l
'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
Art. 51.
(Fondi disponibili
degli enti previdenziali).
1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n.270,
l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali
relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti
nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende
riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo
al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo
2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n.104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni
successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria.
Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per
finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore
storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di
servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso
resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai
predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta
legge n.270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 52.
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti
dell'assetto normativo in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari,
a decorrere dal 1^ gennaio 2000, nell'ambito della gestione
industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, di seguito
denominato "testo unico", delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese
quelle turistiche, di produzione, intermediazione e
prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività
professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività
ausiliarie;
4) altre attività di diversa natura, quali credito,
assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di
cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei
datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle
gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto
dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, nonchè del
tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio,
determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo
unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla
lette-ra a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di
cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai
lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari di cui
al decreto-legge 31 luglio 1987, n.317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, nonchè
previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n.160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di un premio
integrativo a copertura delle prestazioni a carico
dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la
determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che
non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo
quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico;
g) previsione del riordino, anche con riferimento
a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge
9 marzo 1989, n.88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico,
al fine di ricondurre entro termini temporali certi e
predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri
provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando,
tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della
valutazione da parte dell'INAIL successivamente al
riconoscimento delle prestazioni, purché non riconducibile a
dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione
dell'istituto, ai sensi degli articoli 83, 137, 146 del testo
unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite,
non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della
rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei
contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi
del settore agricoltura, nonchè dell'aliquota contributiva per
i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni
successivi, della loro rideterminazione con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione del-l'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio
compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e
ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità
della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1998, n.173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto
dagli articoli 1 e 4 del testo unico,
dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai
lavoratori dell'area dirigenziale, ai lavoratori
parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici ed agli
sportivi professionisti per i quali vigono previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche,
dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico,
e dell'individuazione dei relativi riferimenti retributivi e
classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali
dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche,
la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte,
programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione
delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e
artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro,
in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.626, e successive modificazioni; i progetti saranno
approvati dal consiglio di amministrazione dell'istituto
secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati
attraverso una direttiva quadro da approvare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della
delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno
fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i
termini di invio, nonchè l'entità delle risorse che
annualmente l'istituto destinerà al finanziamento ed al
sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la
revisione periodica del-l'elenco delle malattie
professionali;
n) previsione di un sistema di rivalutazione delle
rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la
rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento
nell'anno in cui scatterebbe,
sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione
connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando
gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di
determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del
disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli
equilibri della unitaria gestione INAIL nonchè quelli del
comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge;
p) previsione, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL,
sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di
indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle
regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate
in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere
o finanziare progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonché per sostenere
o finanziare, in tutto o in parte, progetti per l'abbattimento
delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e
nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere
in servizio o che assumono invalidi del lavoro.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari almeno
sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della delega. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine
previsto per il parere della Commissione scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 per l'esercizio della delega, o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni
correttive e integrative dei decreti di cui al comma 1 possono
essere adottate con il
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le
stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
4. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL di
cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n.479, è integrato da un rappresentante
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del
lavoro.
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo,
terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come
integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono unificati al giorno
16 dei rispettivi mesi di scadenza. La presente disposizione
si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA).
6. Il secondo periodo dell'articolo 9 della legge 24
giugno 1997, n.196, è sostituito dal seguente: "I premi e i
contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in
atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono
inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei,
ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo,
ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già
assicurata". La presente disposizione non si applica ai
contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle
funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a
seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui
all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724,
è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 53.
(Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993,
n.432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
alla gestione del "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato" non si applicano le disposizioni della legge 25
novembre 1971, n.1041, e successive modificazioni.
Art. 54.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di
assistenza).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli
enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi
amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994,
n.20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione per incorporazione di enti con finalità
o funzioni identiche, omologhe o complementari,
tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali ed in due enti separati per le altre funzioni
previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di
amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro
beneficiario, nonchè previsione di eventuale soppressione dei
fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti
presso l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e con possibilità di
armonizzazione
al regime generale del complesso delle aliquote contributive
dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di
bilancio della finanza pubblica;
b) trasformazione in associazioni o persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché
degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei
professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la
personalità di diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di
gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in
coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni,
allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli
organi rispet-tivi nel rispetto, comunque, dei poteri
demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione
ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo
sulla base di rigorosi criteri di professionalità, e
previsione della nomina del presidente, in coerenza con la
normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n.14, e
successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23
agosto 1988, n.400;
e) riduzione funzionale del numero di componenti
degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneità di organizzazione per enti omologhi
di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati
serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli
dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto
dall'articolo 12, comma 1, lettera o), della legge 15
marzo 1997, n.59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in
coerenza con i princìpi di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in
sintonia con il principio di distinzione e separazione della
funzione di indirizzo e vigilanza da quello di gestione
amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa,
come previsto dall'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli
attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche
alla verifica della coerenza dell'attività degli enti stessi
con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei
conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio
1994, n.20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei
costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso
a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di
beni e servizi e l'utilizzo in comune di contraenti ovvero di
strutture operative specializzate nonchè di nuclei di
valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in
particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle
strutture impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto
per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e
integrative dei predetti decreti possono essere adottate con
il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le
stesse
procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi medesimi.
3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
Art. 55.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 54, con
riferimento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e al riordino del
relativo regime previdenziale, il Governo deve attenersi,
oltre che ai princìpi e criteri direttivi ivi indicati, anche
ai seguenti:
a) costituzione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo, presso l'INPS di
due gestioni speciali riguardanti i lavoratori dello
spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, in relazione
agli equilibri gestionali, previsione, ove ricorrano le
condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n.509, di forme gestorie di diritto privato;
b) trasferimento delle strutture, delle funzioni e
del personale dell'Ente in relazione a quanto previsto alla
lettera a);
c) applicazione al personale trasferito del
trattamento giuridico, economico e -previdenziale in godimento
alla data di -soppressione dell'Ente, nonchè riconoscimento
allo stesso personale della facoltà di optare per la
permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla
privatizzazione delle gestioni;
d) revisione dei criteri di individuazione dei
soggetti assicurati, in relazione ai cambiamenti intervenuti
sia nelle figure professionali sia nelle nuove attività
connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli o di
materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi
di lavoro;
e) adeguamento del massimale di cui all'articolo
12, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1420,
come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.182;
f) modificazione delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, e dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n.166, al fine di coordinarle con
il decreto legislativo emanato ai sensi del presente articolo,
prevedendo, altresì, l'operatività delle modifiche apportate
dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi
n.182 del 1997 e n.166 del 1997;
g) revisione, relativamente alla categoria degli
sceneggiatori dialoghisti adattori, della base
contributiva;
h) revisione della base contributiva e
dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di
lavoratori dello spettacolo che operano sistematicamente in
modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e
datori di lavoro;
i) omogeneizzazione del trattamento per tutti i
lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività tecnica
direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di
spettacoli;
l) intensificazione del controllo sugli
adempimenti degli obblighi contributivi attraverso una
razionalizzazione e un coordinamento delle attività degli enti
di settore interessati.
2. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1^ gennaio 1999, l'importo della
contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a
lire 50.000 mensili.";
2) il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Tenuto conto della peculiarità della forma di
assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di
trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico
sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale di cui all'articolo 1,
comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime
modalità, i coefficienti così determinati possono essere
variati su proposta del comitato amministratore del Fondo,
ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica".
3. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n.335, e all'articolo 59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è costituito un Fondo
gestito da un comitato amministratore, composto di tredici
membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni
datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza
dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del
commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al
Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle
strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato
amministratore durano in carica quattro anni.
4. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra
i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle
disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 3 e
provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando
tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del
relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi
presso le sedi INPS.
6. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto
un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui
di cui al comma 7.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui
al comma 3, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito del-l'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni può
conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di
abitazione per sè o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle
lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di
reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità
stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre
anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione
dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui
al presente comma sono considerati utili tutti i periodi
di contribuzione a forme pensionistiche complementari
maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia
esercitato il riscatto della posizione individuale";
b) all'articolo 10, comma 3-ter, dopo le
parole: "In mancanza di tali soggetti" sono inserite le
seguenti: "o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto
al fondo";
c) all'articolo 18-bis è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo sono applicate con la procedura di cui al
titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1^ settembre
1993, n.385, fatta salva l'attribuzione delle relative
competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n.689, e successive modificazioni".
10. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 59,
comma 3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.449,
relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati
accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, e
successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente, per la trasformazione delle forme
pensionistiche di cui al medesimo comma, è prorogato di
ulteriori dodici mesi.
11. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.479, appartenente ai livelli
VIII e IX, può essere comandato, previo assenso degli
interessati, nel limite massimo di 20 unità e per la durata di
un triennio, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'espletamento di attività nel settore
previdenziale. I relativi oneri, compresi quelli accessori al
trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni
di provenienza. Il periodo di tre anni di cui all'articolo
9-sexies, comma 6, del decreto-legge 1^ ottobre 1996,
n.510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, è
prorogato per un ulteriore triennio.
12. Il contributo di solidarietà previsto dall'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991,
n.166, non è dovuto per le contribuzioni o somme versate al
fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Al
relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52.
13. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il
trattamento di fine rapporto maturato dagli operai assunti a
tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo nazionale
ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le
modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale e
congiuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non
ottemperano all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni
contributive previste dalle leggi vigenti.
14. All'articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n.448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento
sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore
della presente legge".
15. Il termine del 30 settembre 1998 previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno
1998, n.278, è prorogato al sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Il recupero dei contributi previdenziali ed
assistenziali non versati dalle aziende della provincia di
Frosinone dal 1^ dicembre 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai
sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40
rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione
degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di
interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo
trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le imprese che intendono avvalersi della
dilazione debbono farne richiesta all'ufficio dell'INPS
territorialmente competente, entro il secondo trimestre solare
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle
imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla
presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i
certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della
partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano
pendenze contributive dovute ad altra causa.
17. All'articolo 12 del decreto legislativo 1^ dicembre
1997, n.468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
di cui all'articolo 1 alla data del 1^ gennaio 1999.";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera
c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a
fondo perduto ivi previsto.";
c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente
articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello
stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fino a tutto
il 1999".
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio
di cui all'articolo 23,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.600, relative ai redditi percepiti nell'anno
1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli
impegnati nei piani di inserimento professionale sono
trattenute in sei rate ovvero nel numero più elevato di rate
consentito dalla durata del rapporto con il sostituto
d'imposta se questo è inferiore al periodo necessario a
trattenere le predette imposte in sei rate.
Art. 56.
(Regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, è
elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250
miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata
legge n.448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato
decreto-legge n.67 del 1997, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 57.
(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle
deleghe).
1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di
cui al presente Capo, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, è
autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per
l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:
a) esperti, anche estranei alle amministrazioni
pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;
b) collaboratori assunti a tempo determinato con
contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi,
rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque
unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni
in materia;
c) un contingente non superiore a otto unità di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici
economici, di qualifica non dirigenziale.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera a), se
appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c),
mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di
fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed
accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico
delle amministrazioni presso le quali il personale prestava
servizio. Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, è
corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n.30.
Art. 58.
(Assunzioni di unità
dell'Arma dei Carabinieri).
1. Per le esigenze delle Direzioni provinciali del lavoro
delle nuove province istituite ai sensi dei decreti
legislativi 6 marzo 1992, nn.248, 249, 250, 251, 252 e 253, 27
marzo 1992, n.254, e 30 aprile
1992, n.277, è autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla
dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.520, come
modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, di trenta
unità dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta si
provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed
autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni.
Art. 59.
(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre
1998, n.448).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n.448, è inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio
1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171
del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternità e dell'assegno familiare".
Art. 60.
(Utilizzazione di fondi INAIL).
1. I fondi disponibili dell'INAIL per gli anni 1997-2000,
di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995,
n.549, e di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n.104, sono destinati ad
investimenti in strutture sanitarie e centri di accoglienza
per invalidi,
nelle regioni carenti di tali strutture, secondo un programma
concordato con la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e approvato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, ed in centri di ricerca
per la sicurezza del lavoro e di studi delle malattie
professionali.
Art. 61.
(Disposizioni in materia di previdenzaintegrativa degli
enti di cui alla legge20 marzo 1975, n.70).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno
istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n.124, e successive modificazioni, forme di previdenza
complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti
disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.70.
2. A decorrere dal 1^ ottobre 1999 i fondi per la
previdenza integrativa dell'assicurazione generale
obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del
presente articolo nonché la gestione speciale costituita
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, sono
soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti
aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi
medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è
riconosciuto il diritto all'importo del trattamento
pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative
regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a
tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle
anzianità contributive maturate alla data del 1^ ottobre 1999.
Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice
dei prezzi al consumo per gli operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti
pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di
base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri
relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti
in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del
comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti,
presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale
contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i
trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999,
vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo
risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito
del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è
applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento
sulle pre-stazioni integrative dell'assicurazione ge-nerale
obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione
speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1^ gennaio 1999 l'importo minimo
individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far
tempo dal 1^ gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, è pari
allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella
gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un
massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al
trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di
servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo
non può in ogni caso essere superiore all'importo della
retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai
fini del calcolo della prestazione spettante secondo la
normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche
agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a
provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti
per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa
costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento
continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2
cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma
6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico
del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è
riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione
integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute
nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili
maturate alla data del 31 dicembre 1998.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del
presente articolo.
Art. 62.
(Modifiche al decreto-legge
20 giugno 1996, n.323).
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
1996, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n.425, le parole "1997 e 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "1997, 1998 e 1999" e le parole "1996 e 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "1996, 1997 e 1998".
Art. 63.
(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in
materia di formazione continua).
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, è
incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290
miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere
dall'anno 2001.
2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d),
della legge 24 giugno 1997, n.196, è stabilita a decorrere
dall'anno
1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi
di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.236, destinata agli interventi di cui al
medesimo articolo 17, comma 1, lettera d).
Conseguentemente, per assicurare la continuità degli
interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge
n.148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a
decorrere dall'anno 1999.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione
verificano, secondo le rispettive competenze, le attività di
formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e
dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una
relazione dettagliata contenente l'elenco delle attività
svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato
nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle
parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone
a cui è stata impartita la formazione e degli effetti
occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi
soggetti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire
870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno
2000 e a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 64.
(Obbligo di frequenza
di attività formative).
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e
professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto
riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, è progressivamente istituito l'obbligo di
frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scola-stica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto
col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore
o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in
esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica,
professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per
il passaggio da un sistema all'altro.
3. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1
si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430
miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della
legge 18 dicembre 1997, n.440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e
fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18
dicembre 1997, n.440, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni.
4. Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del
presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo
di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri
coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei
crediti formativi e della loro certificazione e di
ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse
iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di
cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto
regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui
al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità
di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.196. Alle
finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni
da esse esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le
risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 65.
(Istruzione e formazione tecnica
superiore).
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati,
nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore
(FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma col
possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, sono definite le condizioni di accesso
ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei
diversi percorsi dell'IFTS, i crediti formativi che vi si
acquisiscono e le modalità della loro certificazione e
utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono
l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee
guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un
apposito comitato nazionale. Alla programmazione e alla
progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università,
scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e
agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.196, e imprese,
tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui
al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un
modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida
in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della
legge 18 dicembre 1997, n.440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonchè sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo
la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite,
secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di
cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito
ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.
Art. 66.
(Soppressione di fondi speciali
di previdenza INA).
1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di
previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale
assicurazioni spa (INA spa), per effetto di contratti
collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa
data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità
economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza
contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono
determinati le modalità ed i criteri per l'attuazione del
presente articolo e in particolare per la regolamentazione
delle posizioni maturate.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 67.
(Trasformazione in titoli del trattamento
di fine rapporto).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti
legislativi aventi per oggetto l'utilizzo dell'accantonamento
annuale al trattamento di fine rapporto (TFR), di cui
all'articolo 2120 del codice civile, per sviluppare le forme
pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n.124, ed alla legge 8 agosto 1995, n.335, di
seguito denominate "Fondi pensione", secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, in alternativa al versamento in
contanti dell'accantonamento annuale e previo accordo fra le
fonti istitutive di Fondi pensione, e con il consenso del
lavoratore interessato, dell'attribuzione ai Fondi pensione di
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, di seguito
denominati "strumenti finanziari", di congruo valore emessi
dall'impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o
controllanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto
che controlla l'impresa, di seguito denominate "società del
gruppo", ovvero da qualificati operatori finanziari;
b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci,
di modalità semplificate di emissione e di conversione degli
strumenti finanziari in partecipazione al capitale di rischio
dell'emittente, nonché di misure compensative idonee a
consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista alla lettera
a) nell'ambito di società del gruppo;
c) definizione della tipologia degli strumenti
finanziari da emettere e delle relative modalità tecniche di
emissione e di eventuale conversione, in sede di
contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari sono
affidati al gestore di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, previa attestazione di congruità da parte dello
stesso e manifestazione della relativa disponibilità a
riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai
gestori le opzioni sugli strumenti finanziari ed a
semplificarne la negoziazione;
d) applicazione del regime disciplinato dalla
presente legge, limitatamente
alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai
fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a
disposizioni normative o contratti nazionali, del TFR
dell'anno in corso alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dal presente articolo e di quello dei tre
anni successivi, con possibile concentrazione di un importo
corrispondente anche in una o più operazioni da porre in
essere nello stesso arco temporale;
e) applicazione del regime tributario previsto per
il versamento dell'accantonamento annuale del TFR alle
operazioni previste alle lettere da a) a d);
applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per
le operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per
oggetto l'emissione di partecipazioni al capitale, ai fini
dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.466, con possibile estensione del regime previsto
dall'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto, all'ingresso
di qualificati operatori finanziari nel capitale dell'impresa
emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti
di capitale e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni
di prestiti obbligazionari, convertibili in azioni, non
finalizzati all'emissione di strumenti finanziari, se dedicati
al versamento del TFR ai Fondi pensione;
f) previsione, nel caso di mancato ricorso
all'emissione di strumenti finanziari, della messa a
disposizione dell'impresa debitrice della garanzia che assiste
il TFR, di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n.297, per un importo corrispondente al TFR versato in
contanti a Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga
sostenuto con l'accensione di uno specifico finanziamento a
ciò dedicato; trasferimento di tale garanzia al Fondo pensione
nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari in forma di
titoli di debito;
g) per le imprese con numero di dipendenti
inferiore a 50 in media d'anno, che non procedono
all'emissione di strumenti finanziari, elevazione in funzione
compensativa della misura dell'accantonamento
previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n.124, e successive modificazioni, in relazione agli
oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal
versamento in contanti del TFR;
h) definizione degli incentivi di cui alle lettere
e) e g) entro il limite massimo di lire 50
miliardi per l'anno 1999 e di lire 100 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000;
i) previsione di misure di coordinamento ed
armonizzazione, nella salvaguardia delle quote di TFR già
destinate ai Fondi pensione, idonee a raccordare le
disposizioni della presente legge con quelle del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.124, e della legge 8 agosto
1995, n.335, con possibilità di procedere all'emanazione di
disposizioni integrative e correttive entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente
comma.
2. Al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le Commissioni
si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 4-bis, primo periodo,
dell'articolo 6, le parole: "ad almeno tre diversi" sono
sostituite dalle parole: "attraverso la forma della pubblicità
notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore
diffusione nazionale o internazionale a";
b) al comma 4-bis, secondo periodo,
dell'articolo 6, dopo le parole: "alle diverse tipologie di
servizio offerte", è aggiunto il seguente periodo: "Il
processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo
le
istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da
garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra
obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli
amministratori, e i criteri di scelta dei gestori";
c) dopo l'articolo 6-bis, è inserito il
seguente:
"Art. 6-ter. - 1. Per la stipula delle convenzioni
di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3, e all'articolo
6-bis, nonché per la stipula di convenzioni aventi ad
oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,
attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due
quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o
internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici
gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o
indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme
delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse
tipologie di servizio offerte.";
d) al comma 4 dell'articolo 16, dopo il terzo
periodo, è aggiunto il seguente: "La COVIP delibera, nei
limiti delle risorse già disponibili, in ordine alla propria
organizzazione e al proprio funzionamento, in ordine al
trattamento giuridico ed economico del personale e
all'ordinamento delle carriere applicando l'articolo 2, comma
28, della legge 14 novembre 1995, n.481, nonché in ordine alla
disciplina delle spese ed alla composizione dei bilanci
preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del
regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
8 aprile 1974, n.95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n.216"; il quarto ed il quinto periodo
sono abrogati;
e) al comma 5 dell'articolo 16, sono abrogati il
terzo e il quarto periodo;
f) al comma 5-bis dell'articolo 16, sono
aggiunte, dopo la parola: "i regolamenti",
le parole: ", le istruzioni di vigilanza", e dopo le parole:
"dalla commissione" le parole: "per assolvere i compiti di cui
all'articolo 17".
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in
lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei
residui, occorrenti per l'attuazione della presente legge ed è
tenuto a presentare al Parlamento una relazione sugli effetti
derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei
decreti delegati che ne deriveranno, con periodicità annuale
per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e con periodicità triennale negli anni
successivi.