PROGETTO DI LEGGE - N. 5729




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 26 gennaio 1999, n.8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1999, N. 8


        All'articolo 2:

        il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario";


        dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n.127, si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n.81.

            2-ter. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n.749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n.449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale".


        Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

          "Art. 3-bis. - 1. Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998".




Frontespizio Testo del decreto legge