PROGETTO DI LEGGE - N. 5729
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 gennaio 1999, n.8, recante
disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti
pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1999, N. 8
All'articolo 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n.127, si interpreta nel senso che i segretari in
carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, si
intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il
presidente della provincia non ha attivato il procedimento di
nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti
dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.465 del 1997 e che l'attivazione del
procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non
conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad
esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo
segretario";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51,
comma 7, della legge 8 giugno 1990, n.142, così come integrate
dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n.127,
si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a
decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi
della legge 25 marzo 1993, n.81.
2-ter. L'articolo unico della legge 15 luglio
1911, n.749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della
legge 27 dicembre 1997, n.449, si interpreta nel senso che la
tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro
derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della
spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle
attività del settore marmifero locale".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Per i comuni che si avvalgono,
entro i termini di legge, della facoltà di sostituire,
mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive
modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed
esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e
l'accertamento del canone ai concessionari titolari di
contratti stipulati per la gestione del servizio di
accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza
successiva al 31 dicembre 1998".