PROGETTO DI LEGGE - N. 5623




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 121
della Costituzione).

        1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 121. - Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
        Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario di governo.
        Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quanto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli".


Art. 2.

(Modifica dell'articolo 122
della Costituzione).

        1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 122. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
        Lo Statuto regionale disciplina:

            la forma di governo della Regione;

            i casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

            la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione;

            l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;
            i princìpi generali della autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

            i princìpi generali della contabilità e del bilancio regionale".


Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123
della Costituzione).

        1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 123. - La durata della legislatura regionale è di cinque anni.
        La Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
        Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
        I consiglieri regionali e i membri della Giunta regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".


Art. 4.

(Modifica dell'articolo 126
della Costituzione).

        1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione dei membri della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione; il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica".


Art. 5.

(Disposizione transitoria).

        1. Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti delle Regioni a statuto ordinario e delle relative leggi elettorali, l'elezione dei Presidenti delle Regioni è effettuata a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. A tale fine, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43; sono candidati alla carica di Presidente della Regione i capilista delle liste regionali; è proclamato Presidente della Regione il capolista della lista regionale di cui al numero 2) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
        2. Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti delle Regioni a statuto ordinario l'organizzazione interna delle Regioni è disciplinata nel modo seguente:

                a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Regione nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli;

                b) nel caso in cui il Consiglio approvi a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quarto dei consiglieri, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente in caso di dimissioni. In caso di morte del Presidente della Regione, il Consiglio elegge il nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine della legislatura;

                c) salvo che per il Presidente della Regione la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di componente del governo regionale;

                d) si applicano le norme degli statuti previgenti, in quanto compatibili.



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