PROGETTO DI LEGGE - N. 5623
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 121
della Costituzione).
1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 121. - Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne
definisce i princìpi fondamentali di organizzazione e
funzionamento.
Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario di
governo.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia
richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un
quanto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto non è
promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza
degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti
favorevoli".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 122
della Costituzione).
1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 122. - Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Lo Statuto regionale disciplina:
la forma di governo della Regione;
i casi di scioglimento anticipato del Consiglio
regionale;
la formazione delle leggi e degli atti normativi della
Regione;
l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la
richiesta di referendum;
i princìpi generali della autonomia finanziaria e
tributaria della Regione;
i princìpi generali della contabilità e del bilancio
regionale".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 123
della Costituzione).
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 123. - La durata della legislatura regionale è di
cinque anni.
La Regione delibera la propria legge elettorale a
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o ad una Giunta regionale e ad una delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
I consiglieri regionali e i membri della Giunta regionale
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 126
della Costituzione).
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale
o la rimozione dei membri della Giunta che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione; il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica".
Art. 5.
(Disposizione transitoria).
1. Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
delle Regioni a statuto ordinario e delle relative leggi
elettorali, l'elezione dei Presidenti delle Regioni è
effettuata a suffragio universale e diretto. L'elezione è
contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. A
tale fine, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e dei
Consigli regionali si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, come
modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43; sono candidati
alla carica di Presidente della Regione i capilista delle
liste regionali; è proclamato Presidente della Regione il
capolista della lista regionale di cui al numero 2) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43.
2. Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
delle Regioni a statuto ordinario l'organizzazione interna
delle Regioni è disciplinata nel modo seguente:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il
Presidente della Regione nomina i componenti della Giunta, tra
i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio approvi a
maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, presentata da almeno un quarto dei
consiglieri, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente. Si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente in caso di
dimissioni. In caso di morte del Presidente della Regione, il
Consiglio elegge il nuovo Presidente, che resta in carica fino
al termine della legislatura;
c) salvo che per il Presidente della Regione la
carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di
componente del governo regionale;
d) si applicano le norme degli statuti previgenti,
in quanto compatibili.