PROGETTO DI LEGGE - N. 5392
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
"1-bis. Lo straniero che entra nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico è punito con la pena della reclusione da sei mesi a
cinque anni. La stessa pena si applica nei confronti dello
straniero che, essendo stato espulso dal territorio dello
Stato, vi fa rientro senza una speciale autorizzazione del
Ministero dell'interno. In caso di flagranza, è obbligatorio
l'arresto e si procede con giudizio direttissimo. Con
l'eventuale sentenza di condanna di primo grado il giudice
ordina l'espulsione, che è subito eseguita con immediato
accompagnamento alla frontiera.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis
non si applicano qualora lo straniero entrato illegalmente in
Italia abbia i requisiti per il riconoscimento dello
status di rifugiato politico ovvero quelli per l'accesso
alle misure di protezione temporanea di cui all'articolo
20".
Art. 2.
1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 380
del codice di procedura penale, è aggiunta la seguente:
"m-bis) il delitto di immigrazione illegale, di
cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico
emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".