PROGETTO DI LEGGE - N. 5392




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che, essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'interno. In caso di flagranza, è obbligatorio l'arresto e si procede con giudizio direttissimo. Con l'eventuale sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina l'espulsione, che è subito eseguita con immediato accompagnamento alla frontiera.
            1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano qualora lo straniero entrato illegalmente in Italia abbia i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero quelli per l'accesso alle misure di protezione temporanea di cui all'articolo 20".


Art. 2.

        1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, è aggiunta la seguente:

            "m-bis) il delitto di immigrazione illegale, di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".



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