PROGETTO DI LEGGE - N. 4610
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PUBBLICO REGISTRO DEI BENI
ARTISTICI ANTICHI E MODERNI
Art. 1.
1. E' istituito il Pubblico registro dei beni artistici
antichi e moderni (PRABAM), presso il Ministero per i beni
culturali e ambientali.
Art. 2.
1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è
istituito l'Archivio centrale per l'iscrizione dei beni di cui
alla presente legge. Tale Archivio è a memoria elettronica e
riceve gli ordini di iscrizione da parte degli uffici
periferici costituiti dagli studi notarili e dai consigli
notarili distrettuali.
2. L'Archivio centrale trasmette copia dei beni iscritti
agli uffici provinciali del Ministero per i beni culturali e
ambientali. Gli uffici provinciali ricevono entro il giorno 10
del mese successivo all'invio dell'ordine di iscrizione copia
cartacea del repertorio notarile unitamente a una copia su
base elettronica. Tale copia è confrontata con quella
trasmessa dall'Archivio centrale.
Art. 3.
1. Il PRABAM è costituito da un archivio generale a base
elettronica e da una collezione di documenti a base
cartacea.
Art. 4.
1. L'archivio generale è costituito dalle partite
generali.
2. Ogni partita generale è destinata all'iscrizione:
a) delle partite speciali;
b) dei diritti e oneri relativi alle partite
speciali;
c) dei fatti ed atti giuridici dei quali la legge
ammette iscrizione.
Art. 5.
1. Ogni partita speciale di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 4 costituisce un'unità. La sua
estensione può essere modificata soltanto con l'incorporazione
o lo scorporo di singoli beni.
2. Se sono stati scorporati tutti i beni iscritti nella
partita generale o se i medesimi hanno cessato di formare
oggetto del PRABAM, la partita è cancellata.
Art. 6.
1. Nell'archivio generale si iscrivono gli elementi
essenziali dei diritti. Qualora questi non si possano
esprimere secondo gli standard può farsi un richiamo, da
indicare con precisione, ai documenti sui quali l'iscrizione
si fonda. Le disposizioni chiaramente richiamate si intendono
iscritte nell'archivio generale.
Art. 7.
1. Ogni documento notarile in base al quale è eseguita
l'iscrizione è conservato dal notaio secondo quanto disposto
dalla legislazione vigente e numerato secondo un repertorio
speciale.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono la collezione
dei documenti.
3. Quando, ai sensi della legislazione vigente, il notaio
cessa nelle sue funzioni, i documenti di cui al comma 1 sono
depositati e conservati presso appositi archivi provinciali
del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Art. 8.
1. L'archivio generale è pubblico. Chiunque può
ispezionarlo sotto il controllo di impiegati dell'ufficio e
chiederne estratti autentici. Egualmente ogni notaio può
accedervi per la cognizione dei diritti e dei beni.
Capo II
ISCRIZIONI NEL PRABAM DEI BENI
ARTISTICI ANTICHI E MODERNI
Art. 9.
1. Le iscrizioni nel PRABAM sono:
a) l'archiviazione;
b) l'intavolazione;
c) l'annotazione.
Art. 10.
1. L'archivio generale si suddivide in due sezioni:
a) beni artistici antichi;
b) beni artistici moderni.
Art. 11.
1. Possono essere archiviati presso la sezione dei beni
artistici antichi solo i beni mobili che il perito dichiari
identificabili.
Art. 12.
1. Tutti i beni di epoca, anche presunta, antecedente il
1800 e del peso inferiore a chilogrammi 200 devono essere
archiviati nella sezione dei beni artistici antichi.
2. I beni di cui al comma 1 si suddividono nelle seguenti
categorie:
a) pittura di ogni tipo e su qualunque
supporto;
b) suppellettili;
c) gioielli;
d) oggetti ornamentali della persona e del
vestiario;
e) arazzi, broccati e stoffe;
f) tappeti;
g) vestiario d'epoca e paludamenti sacri e
profani;
h) monete e cartamoneta;
i) oggetti d'uso comune;
l) sculture;
m) armi di ogni tipo;
n) oggetti vari.
Art. 13.
1. Il verbale notarile d'archiviazione comprende la
perizia di un soggetto abilitato iscritto all'albo
professionale regionale.
2. La perizia di cui al comma 1 è composta da:
a) descrizione analitica del bene secondo il
foglio elettronico standard, che riporta i seguenti
dati: categoria; specificazione; materiale costitutivo ed
eventuale materiale di supporto; dimensioni; peso, con indice
d'errore; soggetto o rappresentazione; uso;
b) la data, come dichiarata dal perito e distinta
in:
1) documentata, quando riporta una sommaria
indicazione dei documenti ed è stabilito l'anno;
2) molto probabile, quando riporta una sommaria
indicazione dei dati su cui si basa l'opinione del perito e la
data è indicata con l'oscillazione di cinque anni;
3) probabile, quando riporta una sommaria indicazione
degli elementi su cui si basa l'opinione del perito e la data
ha un'oscillazione di venticinque anni;
4) possibile, quando riporta i motivi su cui si basa
l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di
cinquanta anni;
5) incerta, quando il perito stesso indica
l'oscillazione possibile della data con un margine superiore
ai cinquanta anni;
c) l'autore o la cosiddetta "scuola", distinti
in:
1) documentato, quando è riportata una indicazione
concisa dei documenti;
2) molto probabile, quando è riportata l'indicazione
concisa dei dati e della valutazione del perito;
3) probabile, quando è riportata la valutazione del
perito;
4) possibile, quando è riportata la valutazione
concisa del perito;
5) anonima;
d) una ripresa con immagini elettroniche,
effettuata secondo le seguenti modalità:
1) un'immagine frontale con raffronto metrico e
cromatico e, se l'oggetto è tridimensionale, almeno tre
immagini a 120 gradi, sull'asse principale, con un rapporto
tra l'oggetto e l'immagine di 1 a 1 ed a colori. Qualora con
tale rapporto non sia possibile ottenere un'unica immagine
comprensiva dell'intero bene, il perito la può scomporre in
più immagini, indicando anche l'eventuale maggiore
rapporto;
2) con un ingrandimento di 10 volte almeno per le
immagini di tre punti o fino alla grandezza che il perito
ritiene necessaria al fine di dichiarare l'oggetto
insostituibile a meno di alterazione totale o distruzione. La
perizia può essere ricevuta dal notaio in modo telematico. Il
notaio la ritrasmette a sua volta al perito e ne deve ricevere
in videotelefono l'asseverazione. Di ciò il notaio deve fare
menzione nel verbale e la deve conservare memorizzata;
e) la dichiarazione di proprietà e degli altri
diritti reali da parte dei titolari. Essa deve contenere:
1) l'indicazione del titolo d'acquisto o la
dichiarazione di usucapione mobiliare ai sensi dell'articolo
1161 del codice civile;
2) il luogo ove usualmente il bene è custodito;
3) l'ordine del notaio che verbalizza
l'archiviazione.
3. La dichiarazione di proprietà e degli altri diritti
reali può essere ricevuta dal notaio in videotelefono, su sua
chiamata. Di ciò se ne deve fare esatta completa menzione nel
verbale e deve essere memorizzata e conservata.
Art. 14.
1. Al verbale notarile di archiviazione su supporto
elettronico di cui all'articolo 13, è attribuito il numero
progressivo di raccolta del notaio rogante e del suo
repertorio a base elettronica e memoria permanente. Il notaio
trasmette in via telematica all'Archivio centrale di cui
all'articolo 2 il verbale. L'Archivio centrale, ricevuto il
verbale, in tempo reale, controlla se esso è conforme alla
procedura e se sussistono errori o duplicazioni. Accertata la
regolarità dell'intera procedura archivia il verbale e ne
trasmette il numero di partita al notaio rogante. In caso
contrario comunica il motivo della mancata archiviazione.
Art. 15.
1. Ricevuto il numero di partita ai sensi dell'articolo
14, il verbale è stampato su supporto cartaceo e sottoscritto,
anche dal perito, dagli aventi titolo ai diritti reali sui
beni se la perizia e la dichiarazione non sono pervenuti
ciascuno in via telematica, e dal notaio rogante, che conserva
il verbale con gli allegati a raccolta nei suoi atti secondo
la legge notarile. E' stampato anche il repertorio a base
cartacea. La sottoscrizione del perito o degli aventi titolo
ai diritti reali sui beni può avvenire con dichiarazioni
separate a cui si attribuiscono numeri del repertorio
progressivi. Se è stata utilizzata la via telematica il notaio
provvede entro dieci giorni successivi a consegnare ogni
trimestre la copia delle trasmissioni all'Archivio
notarile.
2. Il notaio, quando riceve la dichiarazione di cui al
comma 1, deve procedere immediatamente a dare l'ordine di
archiviazione. I verbali delle altre dichiarazioni, inseriti
nel repertorio e già stampati su base cartacea, sottoscritti
dalla parte dichiarante e dal notaio, sono allegati al verbale
d'archiviazione su base cartacea.
Art. 16.
1. Nella sezione dei beni artistici moderni di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, sono
archiviabili solo gli oggetti prodotti da persone iscritte
nell'Albo nazionale degli artisti viventi di cui all'articolo
54.
Art. 17.
1. Il verbale di archiviazione dei beni di cui
all'articolo 16, è costituito da:
a) descrizione analitica secondo il foglio
standard;
b) ripresa delle immagini elettroniche;
c) dichiarazione dell'artista circa la titolarità
dell'opera, per averla prodotta interamente ed
esclusivamente;
d) ordine del notaio che verbalizza
l'archiviazione.
2. La procedura per la verbalizzazione di cui al comma 1 è
la medesima prevista per i beni artistici antichi, salvo che
la dichiarazione di conformità tra le immagini e l'originale
che è fatta dall'autore.
Art. 18.
1. La partita tavolare è individuata dal numero di codice
fiscale del proprietario o del primo comproprietario e da
almeno tre cifre. In ogni partita tavolare sono comprese tante
partite speciali quanti beni omogenei appartengono alla
medesima ditta, intendendosi per ditta l'insieme dei
contitolari per quote e diritti reali dei beni che completano
l'intera piena proprietà.
Art. 19.
1. Nel PRABAM possono essere iscritti solo il diritto di
proprietà, di usufrutto, d'uso, d'ipoteca nonché i privilegi
per i quali la legge consente l'iscrizione nei registri
immobiliari.
Art. 20.
1. La comproprietà di un corpo tavolare può essere
iscritta solo per quote.
2. Per l'iscrizione dell'acquisto della proprietà o di
altri diritti reali su frazioni di un corpo tavolare o su
singoli beni è necessario provvedere allo scorporo.
Art. 21.
1. L'ipoteca può essere iscritta su una quota del corpo
tavolare. Le norme sull'ipoteca immobiliare si applicano anche
ai beni registrati ai sensi della presente legge.
Art. 22.
1. Costituiscono oggetto di annotazione:
a) il patto di riscatto per una durata massima di
cinque anni;
b) la costituzione della comunione legale o di
altri vincoli derivanti dal matrimonio;
c) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla
capacità delle persone dai quali deriva una limitazione del
potere di disporre;
d) il pignoramento, il sequestro conservativo e
tutti i gravami previsti dalle leggi civili e penali;
e) ogni azione giudiziaria volta a impugnare i
diritti tavolari di qualsiasi genere;
f) il luogo ove il bene è usualmente custodito e
il suo trasferimento;
g) il valore venale della perizia e ogni ulteriore
valore o prezzo degli atti o trasferimenti dichiarati o
accertati;
h) ogni perizia aggiuntiva.
Art. 23.
1. In caso di smarrimento o di sottrazione del bene, il
possessore legittimo deve immediatamente procedere alla
denuncia presso l'autorità giudiziaria e provvedere
all'annotazione degli estremi della denuncia presso un
notaio.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è esente da qualunque
tassa e onorario.
3. Il notaio richiesto deve procedere immediatamente
all'annotazione; in caso di inadempimento incorre nella
sanzione prevista dall'articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89.
Art. 24.
1. Salvo il caso di forza maggiore, il possessore
legittimo che omette di denunciare lo smarrimento, la
sottrazione o comunque la scomparsa del bene dal luogo ove era
custodito oltre tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza è
punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da lire 3 milioni a lire 7 milioni.
Art. 25.
1. L'intavolazione e l'annotazione si possono ordinare
solo per atti contenenti i requisiti prescritti dalla
legge.
2. Il trasferimento o la modificazione di un diritto
tavolare deve avvenire per atti contenenti una valida
causa.
Art. 26.
1. Per modificare il grado di un'iscrizione ipotecaria sui
beni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni
vigenti relative all'iscrizione ipotecaria su beni
immobili.
Art. 27.
1. L'iscrizione al PRABAM non può essere eseguita se non
per ordine di un notaio. In caso di sentenza provvisoria o
passata in giudicato il giudice che emette la sentenza ordina
al presidente del distretto notarile competente di provvedere
all'iscrizione ai sensi del comma 1.
Art. 28.
1. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate,
oltre a tutti i requisiti previsti dalla legge, devono
contenere l'indicazione dei dati tavolari esatti e completi e
del diritto di cui si chiede l'intavolazione o
l'annotazione.
Art. 29.
1. I diritti tavolari limitati alla durata della vita di
una persona possono essere cancellati in forza del certificato
di morte dell'avente diritto o della dichiarazione di morte
presunta.
Art. 30.
1. Le spese per l'iscrizione, se non vi è patto contrario,
sono a carico dell'avente causa, ma sono saldate in anticipo
da chi ha richiesto l'iscrizione. Se vi sono più aventi causa
esse si ripartiscono per quote eguali, salvo patto
contrario.
2. Le spese per l'intavolazione e il rinnovo dell'ipoteca
sono a carico del debitore, salvo patto contrario.
Art. 31.
1. Chi impugna un'iscrizione, dalla quale risulta leso un
diritto tavolare, può chiedere al giudice l'annotazione di
tale domanda. Il giudice ordina al presidente del consiglio
notarile competente di procedere per l'effettuazione di tale
annotazione.
2. La sentenza che definisce la lite ai sensi del comma 1
è efficace contro chiunque abbia conseguito diritti tavolari
dopo l'annotazione di cui al medesimo comma.
Art. 32.
1. L'annotazione di cui all'articolo 31 può altresì essere
iscritta contro i terzi che hanno acquistato un diritto
tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori
iscrizioni.
2. Il termine per l'annotazione di cui al comma 1 è
fissato in sessanta giorni dalla notifica nel caso in cui sia
stato notificato il decreto di iscrizione.
3. L'annotazione di cui al comma 1 è iscritta senza
necessità di presentare altre motivazioni o documenti
giustificativi.
Art. 33.
1. Il diritto all'iscrizione delle annotazioni di cui agli
articoli 31 e 32, si prescrive al compimento del terzo anno
dalla data dell'iscrizione pregiudizievole.
Art. 34.
1. E' possibile annotare una modificazione
all'archiviazione sulla base di una nuova perizia.
2. L'annotazione di cui al comma 1 deve contenere un
giudizio d'identità del bene e i motivi che giustificano la
modifica del giudizio da parte del nuovo perito.
Capo III
PUBBLICITA' DEI DIRITTI REALI SUI BENI ARTISTICI ANTICHI E
MODERNI
Art. 35.
1. Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui
beni di cui all'articolo 1, si acquistano per atto tra vivi
solo dopo l'iscrizione nel PRABAM.
2. La modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei
diritti di cui al comma 1 non ha effetto senza la relativa
iscrizione o cancellazione nel PRABAM.
3. I diritti e gli obblighi iscritti nel PRABAM non si
estinguono per confusione fino a che non siano cancellati.
Art. 36.
1. Chi acquisisce a titolo ereditario o di legato la
proprietà o un altro diritto reale sui beni iscritti nel
PRABAM non può iscrivere il trasferimento a suo nome nel
PRABAM se non mediante certificazione d'eredità. Tale
certificazione deve essere redatta nella forma dell'atto
pubblico.
2. Nessuna iscrizione può essere effettuata a favore di
chi ha acquisito a titolo d'eredità o di legato qualsiasi
diritto reale se il diritto del dante causa non è stato
iscritto ai sensi del comma 1.
3. Non può essere iscritto alcun diritto sui beni
assegnati a un condividente se la divisione non sia stata
iscritta nel PRABAM.
Art. 37.
1. Il diritto di proprietà, l'acquisizione di tale diritto
per usucapione e l'estinzione per prescrizione di ogni tipo di
diritto reale sono iscritti nel PRABAM sulla base di una
sentenza passata in giudicato.
2. Il bene iscritto ai sensi del comma 1 è equiparato a un
bene immobile ed è protetto dalla legislazione vigente in
materia.
3. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai
terzi in buona fede.
Art. 38.
1. L'opponibilità ai terzi delle cause d'invalidità o
d'inefficacia di un'iscrizione nel PRABAM di un bene sul quale
sono stati conseguiti ulteriori diritti è regolata dalla
legislazione vigente, compatibilmente con quanto previsto
dalla presente legge e non produce danno ai terzi in buona
fede.
Art. 39.
1. L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa qualora
non sia rinnovata ai sensi degli articoli 2847 e seguenti del
codice civile.
Art. 40.
1. Coloro che, ai sensi della legislazione vigente, sono
tenuti a curare le trascrizioni, le iscrizioni o le
annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di
curare le corrispondenti iscrizioni nel PRABAM compatibilmente
con quanto previsto dalla presente legge e sono tenuti al
risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.
2. Tutte le dichiarazioni delle parti possono essere
ricevute dal notaio in videotelefono su una chiamata e di ciò
ne deve fare esatta menzione nel verbale. Le registrazoni
devono essere conservate ed inviate in copia trimestralmente
all'Archivio notarile. Le parti e quanti per legge
intervengono in videotelefono non sottoscrivono il documento
cartaceo.
Capo IV
DISPOSIZIONI SUL RILASCIO
DELLA CERTIFICAZIONE D'EREDITA'
E DI LEGATO
Art. 41.
1. Chiunque vanta diritti ereditari può richiedere a un
notaio del distretto notarile del luogo in cui si è aperta la
successione un certificato notarile d'eredità o di legato.
2. Ove nell'eredità siano compresi beni iscritti nel
PRABAM il certificato di cui al comma 1 è obbligatorio.
Art. 42.
1. Il certificato di cui all'articolo 41 si compone della
dichiarazione dell'accettazione della chiamata d'erede o di
legato, alla quale deve essere allegata copia conforme della
denuncia di successione.
Art. 43.
1. Se il titolo alla certificazione di cui all'articolo
41, è un testamento deve essere allegata una copia autentica
della pubblicazione del testamento nonché una dichiarazione
notarile genealogica dalla quale risultano i nominativi delle
persone chiamate a succedere per legge, in caso di testamento
invalido, e in ogni caso, di coloro che hanno diritto a una
quota di riserva.
Art. 44.
1. In caso di successione legittima, alla dichiarazione
del richiedente deve essere allegato un certificato di morte
della persona della cui successione si tratta, nonché la
relazione genealogica notarile, in cui si dimostra il rapporto
con il defunto, che costituisce il fondamento del suo
diritto.
2. Ai fini di cui al comma 1 il notaio deve esperire le
necessarie ricerche presso il registro generale dei testamenti
per accertare se esistano disposizioni testamentarie.
Art. 45.
1. Il richiedente deve dichiarare sotto giuramento se
pende lite sul diritto a succedere. Tale dichiarazione deve
essere menzionata nel certificato di cui all'articolo 41.
Art. 46.
1. Se vi sono più chiamati all'eredità essi possono
chiedere congiuntamente un certificato comune di eredità.
Art. 47.
1. Qualora l'erede sia stato istituito sotto condizione o
con onere modale, ovvero il testatore abbia disposto che sia
data cauzione, o abbia costituito dei legati, il notaio deve
farne espressa menzione nel certificato di cui all'articolo
41.
Art. 48.
1. Se successivamente agli atti di iscrizione risulta
l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il
notaio dispone, su richiesta degli interessati o d'ufficio, la
revoca della certificazione e della relativa iscrizione. Tale
revoca deve essere notificata agli interessati.
Art. 49.
1. La certificazione di cui all'articolo 41 attesta a ogni
effetto di legge la qualità d'erede. Non possono essere
considerati eredi apparenti o legatari apparenti i possessori
privi della certificazione notarile.
Capo V
COSTITUZIONE DELL'ALBO
PROFESSIONALE DEI PERITI
Art. 50.
1. Presso ogni distretto notarile è costituito un ufficio
del PRABAM. Ad esso è preposto il presidente del consiglio
notarile o altro notaio delegato dal consiglio. Ogni notaio è
abilitato a ordinare l'iscrizione ed a conservarne i
documenti. Nel caso in cui in un distretto non siano
reperibili un numero sufficiente di notai in grado di
soddisfare le richieste dei cittadini, il consiglio notarile
deve provvedere all'allestimento dei locali e delle strutture
necessari e ordina, a rotazione, la presenza dei notai del
distretto.
2. Presso il PRABAM è tenuto l'albo professionale dei
periti, al quale sono iscritti, previa domanda in cui sono
indicati i titoli, i laureati della facoltà di lettere antiche
o moderne, della facoltà di filosofia, i laureati in materie
attinenti ai beni culturali nonché gli antiquari titolari
della relativa licenza da almeno cinque anni all'atto
dell'iscrizione. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali, con proprio decreto, disciplina le condizioni per
l'iscrizione.
3. Il consiglio notarile accoglie la domanda e cura la
pubblicazione della delibera di accoglimento nella Gazzetta
Ufficiale.
4. L'iscrizione del perito all'albo professionale decorre
dalla data di pubblicazione di cui al comma 3 e gli estremi
del numero d'ordine sono immediatamente iscritti presso
l'Archivio centrale di cui all'articolo 2.
Art. 51.
1. In caso di mancato accoglimento della domanda di
iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 50,
comma 2, il richiedente per il quale sussistono tutti i
requisiti può proporre ricorso al presidente del tribunale
competente contro la delibera di rigetto del consiglio
notarile. Il presidente del tribunale decide con proprio
decreto non impugnabile.
Art. 52.
1. L'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo
50, comma 2, può avvenire altresì sulla base di un'apposita
sessione di esami, secondo quanto stabilito con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali.
Art. 53.
1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali sono stabiliti gli onorari dei periti iscritti
all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2.
Capo VI
ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE
DEGLI ARTISTI MODERNI
Art. 54.
1. E' istituito, presso il Ministero per i beni culturali
e ambientali, l'Albo nazionale degli artisti moderni. Le
domande d'iscrizione devono essere presentate presso gli
organi periferici del Ministero. L'iscrizione all'Albo
nazionale è disposta con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, ed ha effetto dalla data di tale
pubblicazione.
2. In caso di rigetto della domanda d'iscrizione all'Albo
nazionale l'interessato può ricorrere al Tribunale
amministrativo regionale competente.
3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con
proprio decreto, disciplina le condizioni per l'iscrizione
all'Albo nazionale.
Art. 55.
1. Gli artisti iscritti all'Albo nazionale non possono
privarsi del possesso delle loro opere senza prima averle
archiviate. In caso contrario tali opere sono acquisite al
patrimonio disponibile dello Stato e sono sequestrate presso
l'artista. Al possessore in mala fede si applica una sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
2 milioni a lire 5 milioni.
Capo VII
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 56.
1. I beni iscritti nel PRABAM sono sottoposti all'imposta
sostitutiva del 4 per cento a carico dell'acquirente, salva
diversa volontà delle parti. Tale imposta è versata al notaio
rogante che, entro dieci giorni, provvede a versare l'1 per
cento dell'importo al Ministero per i beni culturali e
ambientali e il 3 per cento alla regione ove il bene è
conservato.
2. Nel caso di trasferimento del bene nel territorio di
una regione diversa da quella presso la quale è avvenuta
l'iscrizione, il proprietario ha soltanto l'obbligo di
comunicare all'ufficio del PRABAM di questa regione l'avvenuto
trasferimento del bene.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è calcolata,
negli atti tra vivi, sul prezzo di cessione e in caso di
successione sul valore dichiarato.
4. L'ufficio del PRABAM, anche su richiesta del Ministro
per i beni culturali e ambientali, può disporre una perizia al
fine di accertare un diverso valore del bene. Nel caso in cui
il valore accertato superi fino al 20 per cento il valore
dichiarato non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva. Qualora il
valore accertato superi quello dichiarato di una percentuale
compresa fra il 20 e il 50 per cento, all'imposta sostitutiva
si applica un'addizionale pari al 10 per cento del valore
accertato.
5. L'ufficio del PRABAM competente per territorio riceve
il versamento dell'addizionale sul valore accertato e ne
ripartisce l'ammontare tra il Ministero per i beni culturali e
ambientali e la regione secondo quanto previsto al comma 1.
6. Colui che ha provveduto al versamento dell'imposta
sostitutiva o dell'addizionale può ricorrere nelle forme
previste per il versamento dell'imposta di registro.
7. L'imposta sostitutiva è comunque determinata al minimo
in lire 50 mila.
Art. 57.
1. Se il bene oggetto d'imposta è un'opera iscritta
nell'archivio generale, sezione dei beni artistici moderni,
l'ufficio del PRABAM versa all'autore moderno la quota dell'1
per cento del valore dichiarato o accertato del bene. Tale
somma è esente da imposte.
Art. 58.
1. I beni archeologici in possesso di cittadini italiani e
custoditi in Italia possono essere archiviati e iscritti nel
PRABAM dai possessori se denunciati entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo versamento
del 20 per cento del valore accertato. Tali beni sono
inalienabili per cinque anni dalla data della relativa
iscrizione.
Art. 59.
1. Se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i beni artistici sottratti allo Stato o a
privati sono restituiti ai legittimi proprietari il reato di
furto eventualmente accertato è estinto, salvo che il fatto
non costituisca diverso e più grave reato.
Art. 60.
1. Salvo quanto previsto agli articoli 58 e 59, i beni che
non sono stati archiviati sono sequestrati dal prefetto su
segnalazione degli uffici del PRABAM, che provvedono altresì
all'archiviazione a tale titolo. I beni sequestrati di cui si
accerta la provenienza illecita sono restituiti ai legittimi
proprietari, se sono ignoti, dopo un anno dall'archiviazione,
sono assegnati dalla regione a musei od università, ovvero
sono venduti. I proventi della vendita sono suddivisi tra il
Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni
secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 56. Il
detentore che non può opporre alcun titolo valido non ha
diritto ad alcuna indennità per la perdita del bene.
Art. 61.
1. Se il bene non è stato sequestrato ai sensi
dell'articolo 60, il detentore può chiederne l'archiviazione
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo versamento dell'imposta sostitutiva del 4 per
cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 56.
Art. 62.
1. I distretti notarili ricevono gli ordini di iscrizione
provenienti dall'autorità giudiziaria. Essi sono distribuiti
tra i notai a cura del presidente del distretto notarile.
Art. 63.
1. Entro i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'archiviazione dei beni di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 12, è soggetta
all'imposta sostitutiva fissa di lire 20 mila. L'onorario
notarile è pari a lire 15 mila e l'onorario del perito è
ridotto a un quarto.
2. Per i beni di cui alle lettere da b) a n)
del comma 2 dell'articolo 12, provvede ogni due mesi il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, ad aggiornare gli
importi di cui al presente articolo.
Art. 64.
1. Per l'archiviazione disposta nei termini di cui alla
presente legge, non è necessaria la ripresa con immagini
elettroniche effettuata ai sensi della lettera d) del
comma 2 dell'articolo 12. Tale ripresa deve comunque avvenire
al compimento del primo atto tra vivi o in caso di successione
ereditaria oppure nell'ipotesi di iscrizione di ipoteca, e in
ogni caso non oltre cinque anni dalla data della prima
archiviazione del bene.