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1. I sindacati e le loro
associazioni sia di
lavoratori sia di datori di
lavoro, pubblici e privati,
comunque costituiti, che
percepiscono a qualsiasi
titolo contributi da parte
degli iscritti, dello Stato
o di enti pubblici, e che
sono ammessi alle
contrattazioni collettive,
sono tenuti alla redazione
del rendiconto annuale di
esercizio ed alla sua
pubblicazione nel termine e
secondo le modalità previste
dall'articolo 2. |
La Commissione propone la
reiezione della proposta di
legge. |
1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1, deve redigere il rendiconto annuale di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A alla presente legge. 2. Il rendiconto annuale deve essere corredato di una relazione del rappresentante legale o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B alla presente legge. 3. Il rendiconto annuale deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C alla presente legge. 4. Il rappresentante legale o il tesoriere, di cui al comma 1, deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 5. Il rappresentante legale o il tesoriere deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura amministrativa e contabile. |
6. I libri contabili
tenuti dai sindacati e dalle
associazioni di cui al comma
1, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni
pagina e bollati in ogni
foglio da un notaio, il quale
deve dichiarare nell'ultima
pagina del libro il numero
dei fogli che lo
compongono. 7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute. 8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti. 9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1^ gennaio 1998. Il primo rendiconto annuale redatto a norma del presente articolo deve essere presentato con riferimento all'esercizio 1998. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il mese di giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto annuale di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. 11. Il rendiconto annuale di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro della previdenza sociale. |
1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, il pretore competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 100 milioni. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è disposta la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a carico del sindacato o dell'associazione inadempiente ed a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E' disposta, altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 1, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui ai citati articoli 1 e 2. 1. Contro il decreto di cui all'articolo 3 è ammesso il solo ricorso per cassazione per violazione di legge. |
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