PROGETTO DI LEGGE - N. 3367
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, anche nel
nostro Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel
marketing, una forma di vendita del tutto innovativa per il
nostro sistema economico ed imprenditoriale.
Il marketing multilivello costituisce una delle più
moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, tipica
manifestazione di imprenditoria diffusa.
Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta
chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di
vendita diretta con il metodo del multilevel marketing
ed invece vere e proprie forme di truffa a danno del
consumatore finale.
Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato,
dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha
dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni ed a
grossolane mistificazioni.
E' necessario dunque operare una netta distinzione tra le
forme di "vendita diretta", includendo anche quelle a
struttura multilevel, e le cosiddette forme di "vendita
piramidale", "catene di Sant'Antonio" e operazioni similari
che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali
(negli USA, ad esempio, sono ben 43 gli Stati che hanno
adottato una specifica normativa antipiramidale, benché negli
USA viga il principio della libera impresa, e in Europa, in
più Paesi tra cui il Belgio, la Francia, la Germania, il
Portogallo, la Svizzera, vi è il divieto di esercitare le
vendite a catena).
Infatti mentre la vendita diretta ha lo scopo di
avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite
piramidali tendono invece, semplicemente, a moltiplicare i
livelli di vendita.
Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un servizio
ma semplicemente l'accesso alla "catena", la posizione di
venditore in sé e per sé.
Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di
vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori
riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali
alla quantità o al valore del prodotto venduto, in una
organizzazione piramidale invece la merce, il prodotto, è solo
il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno
all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore
all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena
subentrato cercherà altri venditori a cui far pagare il
"diritto d'accesso" che, a loro volta, ne cercheranno altri e
così via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla
quantità di merce venduta.
La dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di
vendita determina un progressivo aumento del rischio del
"crollo" dell'intera piramide per gli incaricati che, in tempi
successivi, entrano nella rete di vendita.
Tale rischio viene ovviamente taciuto ai nuovi candidati
ai quali viene, invece, prospettato l'esempio degli elevati
guadagni realizzati da chi ha investito prima di loro.
Ed è proprio in questo aspetto che si estrinseca il
carattere "truffaldino" della vendita piramidale.
Sulla base di quanto appena detto appaiono dunque chiari
gli elementi distintivi tra la vendita diretta e la vendita
piramidale:
1) parametro del compenso:
nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sulla
acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul
semplice reperimento di nuovi elementi da inserire
nell'organizzazione.
Gli acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto
la merce ma il diritto di accesso all'organizzazione.
Nella vendita diretta invece il guadagno dipende
esclusivamente dalla merce effettivamente venduta;
2) investimento iniziale:
nelle vendite piramidali l'investimento iniziale è
obbligatorio non per l'acquisto della merce (operazione di
pura facciata), ma quale prezzo per entrare
nell'organizzazione. Anche per questo motivo il diritto
dell'acquirente di restituzione della merce, anche ove
formalmente previsto, rimane di difficilissima attuazione.
Chiarite le differenze tra vendita diretta e vendita
piramidale appare evidente come, al fine di tutelare i
consumatori da un lato ed il principio della libera e corretta
concorrenza dall'altro, sia necessario prevedere degli
strumenti normativi che colpiscano in modo specifico e
puntuale le organizzazioni che propongono forme di vendita
piramidale.
A tal fine abbiamo in primo luogo analizzato quanto è
stato elaborato da altri sistemi giuridico-normativi, e
dall'esame effettuato su tali sistemi giuridici di altri Paesi
è emerso che l'unico modo per tutelare il consumatore dalla
truffa delle vendite piramidali è la predisposizione di un
progetto di legge ad hoc.
E' stata una scelta meditata e ponderata: lungi da noi
l'idea di predisporre l'ennesima quanto inutile "leggina" che
vada ad "intasare" il già affollato e variegato panorama
normativo italiano.
Ma la scelta è obbligata: di fronte a fenomeni del tutto
nuovi occorre reagire con appropriati strumenti giuridici a
tutela dei diritti riconosciuti dal nostro ordinamento. Se gli
strumenti normativi esistenti non sono idonei a svolgere tale
compito è giocoforza prevederne dei nuovi.
Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge
sanciscono il divieto di realizzare, organizzare o promuovere
operazioni o strutture di vendita piramidale e operazioni
quali "giochi", piani di sviluppo, catene di Sant'Antonio.
L'articolo 3 stabilisce le sanzioni derivanti dalla
violazione degli articoli 1 e 2.
E' stata prevista la punibilità non soltanto di coloro che
realizzano o promuovono direttamente la vendita piramidale ma
anche di coloro che collaborano, anche con la segnalazione di
nominativi di persone potenzialmente interessate, a tale
attività.
Ciò al fine di ridurre drasticamente le capacità
espansive, potenzialmente illimitate, delle organizzazioni a
piramide.
L'articolo 4 individua alcuni elementi presuntivi la cui
ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati negli articoli
1 e 2, facilita l'individuazione di organizzazione di vendita
piramidale e quindi l'applicazione delle sanzioni previste.
La presente proposta di legge trae il suo fondamento dalla
considerazione che le vendite dirette, comprese quelle
multilevel, presentano notevoli elementi positivi:
a) la possibilità di offrire nuove possibilità di
impiego (a tempo pieno o part-time) in un momento in cui
il mercato del lavoro vive un momento di grave stagnazione;
b) la comodità della dimostrazione dell'acquisto a
domicilio (si pensi al risparmio della "risorsa tempo" per chi
acquista direttamente da un venditore anziché recarsi nel
classico esercizio commerciale);
c) le clausole "soddisfatti o rimborsati", che
sono espressione di quel diritto di "ripensamento" che tutti
gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono quale diritto
inalienabile del consumatore.
Si tratta dunque di iniziative economiche che vanno
tutelate colpendo, in modo inequivocabilmente severo, tutti
quegli operatori che subdolamente mettono in atto vere e
proprie truffe a danno dei consumatori, mascherandole dietro
attività di vendita diretta.