PROGETTO DI LEGGE - N. 3367




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel marketing, una forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale.
        Il marketing multilivello costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa.
        Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing ed invece vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale.
        Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato, dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni ed a grossolane mistificazioni.
        E' necessario dunque operare una netta distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di "vendita piramidale", "catene di Sant'Antonio" e operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali (negli USA, ad esempio, sono ben 43 gli Stati che hanno adottato una specifica normativa antipiramidale, benché negli USA viga il principio della libera impresa, e in Europa, in più Paesi tra cui il Belgio, la Francia, la Germania, il Portogallo, la Svizzera, vi è il divieto di esercitare le vendite a catena).
        Infatti mentre la vendita diretta ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono invece, semplicemente, a moltiplicare i livelli di vendita.
        Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un servizio ma semplicemente l'accesso alla "catena", la posizione di venditore in sé e per sé.
        Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto, in una organizzazione piramidale invece la merce, il prodotto, è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui far pagare il "diritto d'accesso" che, a loro volta, ne cercheranno altri e così via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta.
        La dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di vendita determina un progressivo aumento del rischio del "crollo" dell'intera piramide per gli incaricati che, in tempi successivi, entrano nella rete di vendita.
        Tale rischio viene ovviamente taciuto ai nuovi candidati ai quali viene, invece, prospettato l'esempio degli elevati guadagni realizzati da chi ha investito prima di loro.
        Ed è proprio in questo aspetto che si estrinseca il carattere "truffaldino" della vendita piramidale.
        Sulla base di quanto appena detto appaiono dunque chiari gli elementi distintivi tra la vendita diretta e la vendita piramidale:

1) parametro del compenso:


            nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sulla acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di nuovi elementi da inserire nell'organizzazione.
        Gli acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto la merce ma il diritto di accesso all'organizzazione.
        Nella vendita diretta invece il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta;

2) investimento iniziale:


            nelle vendite piramidali l'investimento iniziale è obbligatorio non per l'acquisto della merce (operazione di pura facciata), ma quale prezzo per entrare nell'organizzazione. Anche per questo motivo il diritto dell'acquirente di restituzione della merce, anche ove formalmente previsto, rimane di difficilissima attuazione.

        Chiarite le differenze tra vendita diretta e vendita piramidale appare evidente come, al fine di tutelare i consumatori da un lato ed il principio della libera e corretta concorrenza dall'altro, sia necessario prevedere degli strumenti normativi che colpiscano in modo specifico e puntuale le organizzazioni che propongono forme di vendita piramidale.
        A tal fine abbiamo in primo luogo analizzato quanto è stato elaborato da altri sistemi giuridico-normativi, e dall'esame effettuato su tali sistemi giuridici di altri Paesi è emerso che l'unico modo per tutelare il consumatore dalla truffa delle vendite piramidali è la predisposizione di un progetto di legge ad hoc.
        E' stata una scelta meditata e ponderata: lungi da noi l'idea di predisporre l'ennesima quanto inutile "leggina" che vada ad "intasare" il già affollato e variegato panorama normativo italiano.
        Ma la scelta è obbligata: di fronte a fenomeni del tutto nuovi occorre reagire con appropriati strumenti giuridici a tutela dei diritti riconosciuti dal nostro ordinamento. Se gli strumenti normativi esistenti non sono idonei a svolgere tale compito è giocoforza prevederne dei nuovi.
        Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge sanciscono il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidale e operazioni quali "giochi", piani di sviluppo, catene di Sant'Antonio.
        L'articolo 3 stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione degli articoli 1 e 2.
        E' stata prevista la punibilità non soltanto di coloro che realizzano o promuovono direttamente la vendita piramidale ma anche di coloro che collaborano, anche con la segnalazione di nominativi di persone potenzialmente interessate, a tale attività.
        Ciò al fine di ridurre drasticamente le capacità espansive, potenzialmente illimitate, delle organizzazioni a piramide.
        L'articolo 4 individua alcuni elementi presuntivi la cui ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati negli articoli 1 e 2, facilita l'individuazione di organizzazione di vendita piramidale e quindi l'applicazione delle sanzioni previste.
        La presente proposta di legge trae il suo fondamento dalla considerazione che le vendite dirette, comprese quelle multilevel, presentano notevoli elementi positivi:


                a) la possibilità di offrire nuove possibilità di impiego (a tempo pieno o part-time) in un momento in cui il mercato del lavoro vive un momento di grave stagnazione;


                b) la comodità della dimostrazione dell'acquisto a domicilio (si pensi al risparmio della "risorsa tempo" per chi acquista direttamente da un venditore anziché recarsi nel classico esercizio commerciale);


                c) le clausole "soddisfatti o rimborsati", che sono espressione di quel diritto di "ripensamento" che tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono quale diritto inalienabile del consumatore.

        Si tratta dunque di iniziative economiche che vanno tutelate colpendo, in modo inequivocabilmente severo, tutti quegli operatori che subdolamente mettono in atto vere e proprie truffe a danno dei consumatori, mascherandole dietro attività di vendita diretta.




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