PROGETTO DI LEGGE - N. 2548
Onorevoli Deputati! - La quarta Convenzione ACP-CE di Lomè
può considerarsi uno strumento unico nell'ambito delle
relazioni Nord-Sud in quanto comprende, in un quadro coerente,
tutti i settori della cooperazione: dialogo politico, aiuti
finanziari ed assistenza tecnica, cooperazione nel settore
commerciale, agricolo, industriale, culturale, minerario ed
energetico.
La quarta Convenzione ACP-CE, firmata a Lomè (Togo) il 15
dicembre 1989, di durata decennale, con annesso protocollo
finanziario di durata quinquennale (che comprende i fondi del
Fondo europeo di sviluppo e i prestiti della BEI) prevedeva la
possibilità di richiedere la revisione di talune disposizioni
dopo cinque anni.
La cosiddetta revisione di metà percorso è iniziata a
M'babane (Swaziland) nel maggio del 1994 e dopo cinque
conferenze ministeriali, una lunga serie di discussioni in
ambito Coreper e Consiglio affari generali ed un Consiglio
europeo (Cannes 26-27 giugno 1995) - per la definizione del
nuovo protocollo finanziario - si è finalmente conclusa con la
firma dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE
di Lomè, a Mauritius il 4 novembre 1995.
Oltre all'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE
di Lomè, sono sottoposti a ratifica l'Atto finale, che
contiene una serie di protocolli e dichiarazioni, tra cui il
protocollo finanziario e la dichiarazione congiunta sullo
sviluppo degli scambi; un Accordo interno che, nel ripartire
tra gli Stati membri dell'Unione gli oneri derivanti dal
protocollo finanziario, definisce concretamente le modalità
della cooperazione CE-ACP; un protocollo che, a seguito
dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione, definisce la
modalità di accessione di tali Stati alla Convenzione di
Lomè.
L'Accordo di modifica della Convenzione ha risentito dei
mutamenti politici ed economici succedutisi sulla scena
internazionale negli ultimi anni, quali il crollo del mondo
comunista, la recessione economica mondiale, il deterioramento
delle ragioni di scambio dei Paesi in via di sviluppo, i
negoziati dell'Uruguay Round ed il completamento del Mercato
comune europeo.
Esso - grazie alla più chiara definizione degli obiettivi e
delle priorità, al perfezionamento dei metodi e delle
procedure di cooperazione (soprattutto per quanto riguarda la
programmazione degli aiuti e l'introduzione di nuove forme di
cooperazione decentrata), alle più ampie concessioni
commerciali per l'accesso al mercato della CE, alla riconferma
di un consistente aiuto finanziario (che ha rappresentato uno
sforzo notevole soprattutto da parte di quei Paesi donatori,
come l'Italia, le cui monete si sono fortemente deprezzate
rispetto alla precedente parità con l'ECU) - costituisce un
sostanziale progresso in rapporto al precedente Accordo ed un
esempio unico di cooperazione onnicomprensiva e
multilaterale.
Dal 1963, anno in cui fu firmata la prima Convenzione di
Yaoundé, gli Stati legati alla CEE da detto rapporto
privilegiato sono passati da 18 a 70. Con la futura accessione
del Sud Africa si completerà la copertura geografica della
Convenzione per l'area dell'Africa. Al riguardo le
disposizioni finali dell'Accordo che modifica la Convenzione
(articolo 364) prevedono un protocollo addizionale alla
Convenzione che definisca i termini e le condizioni per
l'adesione del Sud Africa alla Convenzione. E' altresì utile
sottolineare come un nuovo articolo (364-bis) dia la
facoltà al Consiglio dei ministri ACP-CE di deliberare in
merito all'adesione della Somalia alla Convenzione (a seguito
dello scoppio del conflitto, la Somalia non è riuscita a
ratificare la quarta Convenzione di Lomè).
* * *
L'Accordo di revisione della Convenzione di Lomè introduce
una serie di importanti novità che modificano alcuni aspetti
riguardanti le questioni istituzionali e politiche, le
relazioni commerciali, la cooperazione nei vari settori e gli
aspetti finanziari.
Per facilità di consultazione, oltre a specificare gli
articoli modificati, si ritiene opportuno richiamare
puntualmente la suddivisione per capitoli utilizzata
nell'Accordo.
I. - Questioni istituzionali e politiche (B. Preambolo -
C. Prima parte, Disposizioni generali della cooperazione
ACP-CE - F. Quinta parte, Disposizioni finali).
Al fine di adeguare il testo della Convenzione alle nuove
denominazioni assunte dalla Comunità e dal Consiglio
l'espressione "Comunità economica europea" è stata sostituita
dall'espressione "Comunità europea"; l'abbreviazione "CEE" da
"CE" e l'espressione "Consiglio delle Comunità europee"
dall'espressione "Consiglio dell'Unione europea".
Un aspetto particolarmente innovativo dell'Accordo di
modifica della Convenzione ACP-CE è il rafforzamento e
l'ampliamento del dialogo politico (preambolo e articolo 30)
che verterà su questioni e problemi di politica estera, sulla
sicurezza e su temi che presentano un interesse generale o un
interesse comune ad un gruppo di Paesi. Il dialogo sarà
condotto in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE e potrà aver
luogo, anche a livello regionale, su temi da definire di volta
in volta.
Nel nuovo testo vengono chiaramente definiti i princìpi e
gli obiettivi della cooperazione. Con l'articolo 5 viene
introdotto un elemento che caratterizza ormai tutti gli
Accordi che l'Unione europea stabilisce con i Paesi terzi: il
riconoscimento ed il rispetto dei princìpi democratici e dello
Stato di diritto, congiuntamente al rispetto dei diritti
dell'uomo, quali fattori fondamentali di un reale sviluppo.
Viene introdotto un nuovo articolo (366-bis)
contenente una clausola di sospensione che permette, in caso
di violazione di uno degli elementi essenziali contenuti
nell'articolo 5, la sospensione parziale o totale della
cooperazione. Salvo casi di particolare urgenza, tale
sospensione può aver luogo solo dopo previa consultazione del
Paese interessato. Una dichiarazione comune precisa la nozione
di particolare urgenza e gli obblighi delle Parti
nell'applicazione di tale clausola.
Con la modifica dell'articolo 32 viene rinforzata la
composizione democratica dell'Assemblea paritetica. Gli Stati
ACP sono rappresentati dai parlamentari o da rappresentanti
designati dal loro parlamento. In assenza di parlamento la
partecipazione di un rappresentante ACP sarà sottoposta
all'approvazione preventiva dell'Assemblea paritetica.
Con la modifica dell'articolo 6, ed a completamento delle
disposizioni ivi contenute, le due Parti riconoscono
l'importanza di promuovere negli Stati ACP un contesto
favorevole allo sviluppo dell'economia di mercato e del
settore privato.
II. - Relazioni commerciali (C. Prima parte, Disposizioni
generali della cooperazione ACP-CE - D. Seconda parte, I
settori della cooperazione ACP-CE - E. Terza parte, Gli
strumenti della cooperazione ACP-CE - Atto finale).
In una dichiarazione congiunta, allegata all'atto finale
della Convenzione, le Parti contraenti - preoccupate del grave
deterioramento dell'andamento degli scambi degli Stati ACP -
riconoscono l'importanza fondamentale degli scambi per uno
sviluppo autosufficiente basato sulla competitività.
L'incremento degli scambi è ritenuto una condizione
indispensabile per l'integrazione delle economie degli Stati
ACP nell'economia mondiale e per la lotta alla povertà in quei
Paesi. Le Parti si impegnano a garantire con ogni mezzo lo
sviluppo degli scambi, anche nell'ambito dei programmi di
cooperazione ACP-CE.
In base a tali princìpi, ed al fine di raggiungere
l'obiettivo di una crescita delle relazioni commerciali con
gli Stati ACP, sono stati introdotti due nuovi articoli
(6-bis e 15-bis), che definiscono gli obiettivi e
le linee direttrici per lo sviluppo del commercio, e sono
stati sostituiti e/o modificati altri articoli: il 50 e 51 che
stabiliscono che i prodotti forniti a titolo di aiuto
alimentare non debbono perturbare il mercato nazionale né
costituire ostacolo allo sviluppo ed al miglioramento degli
scambi; gli articoli 135 e 136 che enucleano le azioni che le
Parti debbono intraprendere affinché gli Stati ACP traggano il
massimo profitto dalle disposizioni contenute nella
Convenzione e possano concorrere nelle migliori condizioni nei
mercati della Comunità, in quelli subregionali, regionali ed
internazionali. Infine con la modifica dell'articolo 167 viene
posto in particolare risalto il miglioramento delle condizioni
di accesso dei prodotti degli Stati ACP al mercato
comunitario.
Per quanto riguarda in particolare questo punto, occorre
sottolineare che il regime preferenziale di accesso dei
prodotti ACP nel mercato comunitario è stato largamente
migliorato, venendo ormai a coprire virtualmente tutti i
prodotti originari di detti Paesi. La differenza sostanziale
rispetto al regime precedente consiste nel passaggio da un
approccio "prodotto-per-prodotto" a uno schema preferenziale
orizzontale, ampliato, con alcune limitate eccezioni,
all'insieme dei prodotti ACP: ciò anche attraverso
l'estensione dei calendari stagionali e l'utilizzo
generalizzato dello strumento dei contingenti tariffari.
Sempre nell'ottica di accrescere le importazioni degli ACP
nella Comunità e di favorirne l'inserimento nell'economia
mondiale, ulteriori significativi miglioramenti sono stati
realizzati attraverso la modifica delle regole di origine
(Protocollo 1): in primo luogo è stata elevata al 15 per cento
(dal 10 per cento) la percentuale di tolleranza per
l'integrazione al prodotto finale proveniente da un Paese non
ACP. Inoltre, ferme restando determinate condizioni, è
previsto esplicitamente che l'origine ACP possa essere
attribuita ai prodotti originari di un PVS confinante non ACP:
tale concessione è subordinata alla richiesta del Paese ACP
confinante, nel quale dovranno comunque aver luogo alcune fasi
della lavorazione del prodotto. Vale la pena di sottolineare
l'importanza che riveste tale misura per la promozione della
cooperazione regionale e per lo sviluppo delle sinergie
economiche tra i PVS.
Una dichiarazione sulle banane (Allegato LXXXVIII)
stabilisce che "nel determinare il volume dell'assistenza
programmabile ai fornitori ACP di banane alla Comunità, si
procede con particolare attenzione nei casi in cui tali
fornitori siano stati costretti da circostanze esterne, che
sfuggono al loro controllo, ad attuare una ristrutturazione il
cui impatto riguarda anche il settore delle banane".
Con un protocollo ad hoc (n. 10) vengono riconosciute
l'importanza e la necessità di una gestione razionale delle
risorse forestali e della conservazione delle foreste
tropicali degli Stati ACP, in conformità con la dichiarazione
di Rio, anche attraverso l'utilizzo di risorse disponibili del
bilancio comunitario. In tale contesto un elemento di novità è
rappresentato dalla priorità alle operazioni forestali su
scala ridotta gestite dalle comunità locali, per migliorare la
gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle
risorse forestali. Viene, altresì, riconosciuta l'importanza
del legname per l'economia degli Stati ACP. In tale quadro il
protocollo rappresenta il primo Accordo formale a livello
internazionale per promuovere la definizione dei sistemi di
certificazione per il
legname prodotto da foreste tropicali, in linea con i
previsti sistemi di certificazione armonizzati a livello
internazionale per tutti i tipi di legname e prodotti
derivati.
III. - Questioni riguardanti la cooperazione allo sviluppo
(C. Prima parte, Disposizioni generali della cooperazione
ACP-CE - E. Terza parte, Gli strumenti della cooperazione
ACP-CE).
In un paragrafo aggiuntivo inserito nell'articolo 4 viene
precisato che "nel sostenere le strategie di sviluppo degli
Stati ACP, si tiene debito conto sia degli obiettivi e delle
priorità della politica comunitaria di cooperazione che delle
politiche di sviluppo e delle priorità degli Stati ACP". Una
dichiarazione della Comunità (allegato III-bis) ricorda
le priorità e gli obiettivi della politica di cooperazione
allo sviluppo dell'Unione europea.
Una novità importante è l'estensione della cooperazione
(articoli 5 e 224) al sostegno delle riforme istituzionali ed
amministrative (anche mediante risorse previste dal protocollo
finanziario), nell'ottica della democraticizzazione e per
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Amministrazione,
anche ai fini della supervisione dei progetti e dei programmi
finanziati dal FES.
Un nuovo accento è dato ora all'importanza della
cooperazione decentrata tra le parti attive (poteri pubblici
decentrati, cooperative, sindacati, centri di insegnamento e
di ricerca, organizzazioni non governative di sviluppo, altre
associazioni) degli Stati ACP e da quelli comunitari, nello
sviluppo degli Stati ACP (mediante finanziamenti a carico del
FES) in particolare in forma di ottimizzazione degli sforzi e
delle risorse.
Le modifiche introdotte dal nuovo testo mirano a rendere
più efficace l'attività del Centro per lo sviluppo industriale
(CSI). Parallelamente, per garantire l'efficacia delle sue
azioni nel campo della cooperazione industriale, vengono
specificati gli ambiti in cui devono essere attivati i suoi
interventi; viene meglio definito il coordinamento tra le
attività del CSI, la Commissione europea e la Banca europea
degli investimenti. Inoltre sono state precisate le funzioni
degli organismi di tutela e di gestione ed è stato rinforzato
il profilo tecnico della Direzione. Una dichiarazione
congiunta prevede, da un lato, la costituzione di un consiglio
consultivo del CSI che rimpiazza l'attuale consiglio
consultivo del comitato di cooperazione industriale e,
dall'altro, le necessarie modifiche di adattamento dello
statuto del Centro.
Per quanto riguarda la cooperazione culturale l'articolo
141 e l'annesso XXII introducono modifiche che mirano a
rendere più trasparente lo statuto della Fondazione culturale
ACP-CE ed a precisare le modalità di finanziamento.
Per rendere più flessibile l'utilizzo dei fondi destinati
agli aiuti di emergenza è stato completato l'articolo 254 con
un paragrafo in cui viene specificato, tra l'altro, che
qualora i fondi previsti per gli aiuti di emergenza siano
insufficienti, una parte delle risorse del programma
indicativo nazionale non utilizzata può essere impegnata a
beneficio della popolazione dello Stato in questione per
fornire aiuti urgenti.
Per quanto riguarda il debito, con una dichiarazione
annessa alla Convenzione, "La Comunità ribadisce la propria
volontà di contribuire attivamente e in modo costruttivo ad
attenuare gli oneri derivanti dal debito degli Stati ACP. A
questo scopo è disposta a trasformare in concessioni tutti i
prestiti speciali previsti dalla precedente Convenzione e non
ancora impegnati. La Comunità conferma inoltre la propria
determinazione a proseguire il dibattito su questi problemi
nelle sedi opportune, tenendo conto delle difficoltà
specifiche incontrate dagli Stati ACP".
Sono state introdotte nuove disposizioni per quanto
riguarda la parte dell'Accordo relativa al riaggiustamento
strutturale (articoli 224, da 243 a 248). Tali disposizioni si
pongono i seguenti obiettivi: incoraggiare gli sforzi di
integrazione regionale e le riforme tese a liberalizzare
l'economia interregionale; adeguare il sostegno al bilancio
per attenuare la pressione
finanziaria interna, direttamente, per gli Stati ACP con
moneta convertibile e indirettamente, mediante fondi di
contropartita generati dai diversi strumenti comunitari, per
gli altri ACP.
Come accennato nelle premesse, le disposizioni della
Convenzione (articoli 281, 282, 283, 284) relative alla
programmazione degli aiuti sono state profondamente
modificate: l'idea centrale è quella di snellire il sistema
precedente che non consentiva una piena utilizzazione dei
finanziamenti. A tale riguardo è ora prevista una
programmazione in due fasi: all'inizio del periodo dei cinque
anni dell'applicazione del nuovo protocollo finanziario la
Comunità fornirà ad ogni Stato ACP una chiara indicazione
della dotazione finanziaria, di cui può disporre nel corso di
tale periodo. In seguito viene dato corso ad uno scambio
d'informazioni su uno schema di programma indicativo proposto
dallo Stato ACP. Sulla base delle intese raggiunte, lo Stato
ACP riceverà una prima quota di finanziamento pari al 70 per
cento dell'intero programma indicativo. Tale programma, potrà
essere riconsiderato a richiesta dello Stato ACP, ma solo nel
caso in cui lo Stato beneficiario avrà raggiunto un livello
elevato di impegno nell'esecuzione del programma e in ogni
caso entro tre anni dall'entrata in vigore del secondo
protocollo finanziario. In seguito al riesame del programma
indicativo, le risorse necessarie per completare l'esecuzione
del medesimo potranno essere ripartite tenendo conto: della
dotazione indicativa, del grado di attuazione degli elementi
del programma indicativo, del calendario concordato degli
impegni e degli esborsi, dello stato di preparazione delle
azioni che lo Stato ACP intende avviare nella seconda fase del
programma indicativo e della situazione specifica dello Stato
interessato.
L'articolo 284 precisa anche che "Per tener conto delle
difficoltà economiche incontrate dai Paesi meno sviluppati
elencati nell'articolo 330, il 50 per cento del capitale di
rischio è assegnato all'insieme di questi Paesi. Inoltre,
almeno il 50 per cento delle risorse del capitale di rischio
viene utilizzato per fornire assistenza agli Stati ACP che
sostengono e mettono in atto misure a favore degli
investimenti nel settore privato".
Circa gli interventi della Banca europea degli investimenti
il nuovo articolo 234 introduce una flessibilità maggiore che
permette alla Banca di far variare le condizioni dei prestiti
sui capitali di rischio in funzione delle caratteristiche dei
progetti. Il nuovo articolo 235 permette inoltre, in certi
casi, di derogare al principio di abbuono automatico e
forfettario dei prestiti su risorse proprie.
Una dichiarazione congiunta stabilisce che "Per quanto
riguarda le procedure di esecuzione, in particolare,
l'aggiudicazione degli appalti e il ruolo degli agenti
incaricati all'esecuzione, la Conferenza ministeriale fa
appello al Consiglio dei ministri ACP-CE, tramite il Comitato
di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, affinché
proceda ad un'analisi approfondita di queste procedure ed
eventualmente le adegui per il periodo di applicazione del
secondo protocollo finanziario".
IV. - Assistenza finanziaria (G. Nuovo protocollo
finanziario).
L'importo globale dei contributi finanziari che la Comunità
mette a disposizione degli Stati ACP, per un periodo di cinque
anni a decorrere dal 1^ marzo 1995, è pari a 14.625 milioni di
ECU (12.967 MECU dell'VIII FES più 1.658 MECU di prestiti
BEI). Rispetto al precedente Protocollo finanziario il volume
delle risorse è aumentato del 22 per cento in ECU ed in una
percentuale ben maggiore in dollari.
La dotazione dell'VIII Fondo europeo di sviluppo (FES)
ammonta a 12.967 milioni di ECU, di cui 292 milioni
provenienti dalle risorse non destinate o non utilizzabili
trasferite dai fondi precedenti. Altri 1.658 milioni di ECU
sono assicurati sotto forma di prestiti concessi dalla Banca
europea per gli investimenti.
Complessivamente, lo sforzo finanziario della Comunità è in
controtendenza rispetto all'aiuto bilaterale dei Paesi
donatori che è in diminuzione, e rappresenta, a
livello mondiale, il più consistente pacchetto di aiuto
programmato allo sviluppo.
La ripartizione dello stanziamento fra le varie forme di
intervento previste nel quadro dell'VIII FES è la seguente:
1.400 MECU, per il sostegno al processo di aggiustamento
strutturale nei Paesi ACP;
1.000 MECU per l'erogazione di "capitali di rischio";
1.800 MECU per sovvenzioni a titolo di stabilizzazione
degli introiti da esportazione (Stabex);
575 MECU, sempre sotto forma di doni, per facilitazioni in
favore del settore minerario (Sysmin);
260 MECU per gli aiuti di urgenza ai rifugiati ed ai
rimpatriati;
6.632 MECU, sovvenzioni riservate al finanziamento di
progetti e programmi nazionali di sviluppo;
1.300 MECU, sovvenzioni riservate al finanziamento di
progetti e programmi regionali.
A questi fondi si aggiungono i 1.658 MECU sulle risorse
proprie della BEI - accordati secondo le condizioni previste
dal suo Statuto - per prestiti ai Paesi ACP nel settore
agro-industriale, industriale, minerario ed energetico. Per
tali prestiti è previsto inoltre un parziale abbuono degli
interessi.
L'Italia durante tutto il corso delle trattative, ha
appoggiato con convinzione l'azione negoziale della
Commissione e della Presidenza, tenendo nella necessaria
considerazione sia le legittime aspettative degli ACP sia
l'esigenza di contenere gli oneri per il bilancio nazionale.
Lo sforzo effettuato è stato comunque decisivo per l'aumento
sostanziale degli stanziamenti. Il nostro contributo è passato
da 1.417,77 milioni di ECU a 1.610 (+13 per cento circa), con
un aumento della nostra partecipazione percentuale al Fondo
europeo di sviluppo dal 12,03 al 12,54 (+0,51 per cento
circa), che, anche a seguito dell'apprezzamento della nostra
valuta, dovrebbe comunque essere inferiore alla chiave PIL e
alla chiave bilancio.
* * *
L'Accordo interno tra gli Stati membri dell'Unione Europea
per il finanziamento e la gestione dei fondi previsti dal
Protocollo finanziario è stato approvato dal Consiglio
dell'Unione europea il 20 dicembre 1995.
L'Accordo istituisce, in primo luogo, l'VIII Fondo europeo
di sviluppo. La dotazione del Fondo - che si riferisce al
periodo 1995/2000 - ammonta a 13.132 milioni di ECU, di cui
12.840 milioni di ECU quali contributi a carico degli Stati
membri, da versare periodicamente su richiesta della
Commissione CE in base ad uno stato di previsione annuale dei
pagamenti. L'Italia partecipa alla costituzione di questo
ultimo importo (12.840 milioni di ECU) con un contributo di
1.610 milioni di ECU, pari al 12,54 per cento del totale,
situandosi al quarto posto dopo la Francia (24,30 per cento),
la Germania (23,36 per cento) e il Regno Unito (12,69 per
cento).
Gli Stati membri si impegnano, inoltre, in proporzione alla
loro sottoscrizione al capitale della Banca europea degli
investimenti a rendersi garanti per prestiti concessi dalla
Banca sulle sue proprie risorse fino a un ammontare massimo di
1.693 milioni di ECU.
L'Accordo stabilisce la ripartizione dei fondi per
strumenti d'intervento, fissa le norme operative per la
programmazione degli interventi e per l'esecuzione delle spese
a carico del fondo e istituisce il "Comitato del FES" composto
da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commmissione. All'Italia sono stati
attribuiti 27 voti su un totale di 221.
Le attribuzioni del "Comitato del FES", che decide alla
maggioranza qualificata di 145 voti, espressi da almeno otto
Stati membri, riguardano:
- la programmazione dell'aiuto comunitario;
- il controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario,
compresi gli aspetti settoriali;
- il processo decisionale.
L'Accordo istituisce, infine, presso la Banca europea degli
investimenti un Comitato di rappresentanti degli Stati membri
(ai cui lavori partecipa anche un rappresentante della
Commissione) che esprime pareri in merito a prestiti agevolati
e alle proposte di finanziamento mediante capitali di
rischio.
La quota di finanziamento per l'VIII FES a carico del
nostro Paese ammonta, quindi, a 1.610 milioni di ECU, mentre
la contribuzione italiana al VII FES era stata quantificata in
MECU 1.417,77, con una spesa complessiva più elevata di circa
192,23 milioni di ECU.
Tuttavia questo incremento non si tradurrà automaticamente
in un maggiore onere annuale per il bilancio dello Stato,
perché il volume delle contribuzioni dipende dagli effettivi
livelli di spesa raggiunti e perché la gestione dei Fondi
europei di sviluppo (FES) si basa su di un sistema di
tesoreria unica.
Pertanto, il versamento dei contributi all'ottavo FES
inizierà solo quando saranno interamente richiesti e versati
quelli relativi al precedente settimo FES, pari a complessivi
1.417,8 milioni di ECU.
A tale titolo sono stati - fino al 31 dicembre 1995 -
trasferiti a Bruxelles 369,2 milioni di ECU, di cui 155,4 per
il 1994 (anno in cui è stata ultimata la contribuzione per il
sesto FES) e 213,8 nel 1995.
Per l'esercizio in corso, poi, a fronte del contributo di
142,6 milioni di ECU, di cui alla decisione del Consiglio
dell'Unione europea del 20 dicembre 1995, si sono già
registrati ritardi rispetto alle scadenze previste. Pertanto
quest'anno "cerniera" tra i due protocolli finanziari
applicabili alla quarta Convenzione di Lomè (il VII e l'VIII)
si tradurrà - come affermato in sede tecnica - in una
riduzione sensibile dei volumi dei pagamenti sia per le spese
correnti che per lo Stabex (sistema di stabilizzazione dei
proventi da esportazione).
Infatti - considerando che ad oggi risultano versati 64,8
milioni di ECU, a fronte degli 84,24 previsti a titolo delle
rate di gennaio, aprile e luglio 1996 a carico dell'Italia -
la predetta quota annuale non sarà presumibilmente
assorbita.
Tuttavia, anche se ciò dovesse verificarsi, resterebbero
ancora da versare 906 milioni di ECU per raggiungere
l'ammontare di 1.417,8 milioni di ECU, stabilito a titolo di
VII FES. E tale importo si può considerare sufficiente a
soddisfare il tiraggio di risorse per il triennio dal 1997 al
1999, in base alla previsione di appena 142,6 MECU per il
1996.
Ciò premesso, anche riferendosi alle più che ottimistiche
ipotesi comunitarie (che indicano per il 1997 incrementi di
spesa del 67 per cento rispetto al 1996 e sui quali gli stessi
Servizi di Bruxelles raccomandano una grande prudenza) al
termine del 1998, l'Italia dovrebbe ancora versare 271 milioni
di ECU a valere sulle risorse stanziate per il VII FES, come
risulta dalla seguente progressione:
... (omissis) ...
Si segnala, peraltro, che le quote italiane 1997 e 1998
sono state calcolate applicando la chiave di contribuzione del
12,96 per cento sulle spese previste, senza tenere conto delle
giacenze di tesoreria esistenti, per effetto delle quali nel
1996, a fronte di spese pari a MECU 1.434, sono state fatte
richieste agli Stati membri per MECU 1.100, da cui la quota
italiana di 142,6, in base alla predetta chiave di
ripartizione del VII FES.
Le medesime previsioni di spesa per il 2000 fanno
registrare, poi, una riduzione rispetto agli esercizi
precedenti.
Inoltre, dagli atti da ratificare potranno scaturire
ulteriori oneri in relazione alla garanzia di cui all'articolo
8 dell'accordo interno finanziario, già presente nelle
precedenti Convenzioni ACP-CEE, attualmente prevista nella
misura del 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti
aperti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a titolo
dei prestiti contratti con Stati ACP.
Ai sensi della disposizione sopra citata, gli esborsi sono
stati di 8,681 miliardi di lire - per le insolvenze di
Camerun, Congo, Gabon, Liberia, Nigeria, Senegal, Togo e Zaire
relative al 1994 - e di 6,850 miliardi di lire per il 1995:
Congo, Liberia, Nigeria, Togo e Zaire. Nell'esercizio
corrente, risultano in corso di istruttoria pagamenti per
complessivi 5,186 miliardi di lire.
Anche a tale titolo, non è agevole formulare previsioni,
poiché i possibili oneri sono direttamente correlati alla
mutevole capacità degli Stati ACP di far fronte ai loro debiti
con la BEI.
Premesso quanto sopra, va precisato che l'adesione al
presente Accordo di modifica alla quarta Convenzione ACP-CEE
ed Accordo interno per il finanziamento e la gestione degli
aiuti, consente all'Italia di partecipare alle azioni che la
Comunità dovrà svolgere in favore di alcuni Paesi in via di
sviluppo (ACP) e si inserisce, quindi, nell'ambito delle
attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo,
espressamente previste dall'articolo 2, comma 3, lettera
b) della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Pertanto, l'attuazione dell'Accordo in parola non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
rispetto a quelli destinati annualmente ai Paesi in via di
sviluppo ai sensi della citata legge n. 49 del 1987.
Per le considerazioni sopra esposte, non si rende
necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2
dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362.