PROGETTO DI LEGGE - N. 2548




      Onorevoli Deputati! - La quarta Convenzione ACP-CE di Lomè può considerarsi uno strumento unico nell'ambito delle relazioni Nord-Sud in quanto comprende, in un quadro coerente, tutti i settori della cooperazione: dialogo politico, aiuti finanziari ed assistenza tecnica, cooperazione nel settore commerciale, agricolo, industriale, culturale, minerario ed energetico.
      La quarta Convenzione ACP-CE, firmata a Lomè (Togo) il 15 dicembre 1989, di durata decennale, con annesso protocollo finanziario di durata quinquennale (che comprende i fondi del Fondo europeo di sviluppo e i prestiti della BEI) prevedeva la possibilità di richiedere la revisione di talune disposizioni dopo cinque anni.
      La cosiddetta revisione di metà percorso è iniziata a M'babane (Swaziland) nel maggio del 1994 e dopo cinque conferenze ministeriali, una lunga serie di discussioni in ambito Coreper e Consiglio affari generali ed un Consiglio europeo (Cannes 26-27 giugno 1995) - per la definizione del nuovo protocollo finanziario - si è finalmente conclusa con la firma dell'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomè, a Mauritius il 4 novembre 1995.
      Oltre all'Accordo che modifica la quarta Convenzione ACP-CE di Lomè, sono sottoposti a ratifica l'Atto finale, che contiene una serie di protocolli e dichiarazioni, tra cui il protocollo finanziario e la dichiarazione congiunta sullo sviluppo degli scambi; un Accordo interno che, nel ripartire tra gli Stati membri dell'Unione gli oneri derivanti dal protocollo finanziario, definisce concretamente le modalità della cooperazione CE-ACP; un protocollo che, a seguito dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione, definisce la modalità di accessione di tali Stati alla Convenzione di Lomè.
      L'Accordo di modifica della Convenzione ha risentito dei mutamenti politici ed economici succedutisi sulla scena internazionale negli ultimi anni, quali il crollo del mondo comunista, la recessione economica mondiale, il deterioramento delle ragioni di scambio dei Paesi in via di sviluppo, i negoziati dell'Uruguay Round ed il completamento del Mercato comune europeo.
      Esso - grazie alla più chiara definizione degli obiettivi e delle priorità, al perfezionamento dei metodi e delle procedure di cooperazione (soprattutto per quanto riguarda la programmazione degli aiuti e l'introduzione di nuove forme di cooperazione decentrata), alle più ampie concessioni commerciali per l'accesso al mercato della CE, alla riconferma di un consistente aiuto finanziario (che ha rappresentato uno sforzo notevole soprattutto da parte di quei Paesi donatori, come l'Italia, le cui monete si sono fortemente deprezzate rispetto alla precedente parità con l'ECU) - costituisce un sostanziale progresso in rapporto al precedente Accordo ed un esempio unico di cooperazione onnicomprensiva e multilaterale.
      Dal 1963, anno in cui fu firmata la prima Convenzione di Yaoundé, gli Stati legati alla CEE da detto rapporto privilegiato sono passati da 18 a 70. Con la futura accessione del Sud Africa si completerà la copertura geografica della Convenzione per l'area dell'Africa. Al riguardo le disposizioni finali dell'Accordo che modifica la Convenzione (articolo 364) prevedono un protocollo addizionale alla Convenzione che definisca i termini e le condizioni per l'adesione del Sud Africa alla Convenzione. E' altresì utile sottolineare come un nuovo articolo (364-bis) dia la facoltà al Consiglio dei ministri ACP-CE di deliberare in merito all'adesione della Somalia alla Convenzione (a seguito dello scoppio del conflitto, la Somalia non è riuscita a ratificare la quarta Convenzione di Lomè).

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      L'Accordo di revisione della Convenzione di Lomè introduce una serie di importanti novità che modificano alcuni aspetti riguardanti le questioni istituzionali e politiche, le relazioni commerciali, la cooperazione nei vari settori e gli aspetti finanziari.
      Per facilità di consultazione, oltre a specificare gli articoli modificati, si ritiene opportuno richiamare puntualmente la suddivisione per capitoli utilizzata nell'Accordo.


I. - Questioni istituzionali e politiche (B. Preambolo - C. Prima parte, Disposizioni generali della cooperazione ACP-CE - F. Quinta parte, Disposizioni finali).

      Al fine di adeguare il testo della Convenzione alle nuove denominazioni assunte dalla Comunità e dal Consiglio l'espressione "Comunità economica europea" è stata sostituita dall'espressione "Comunità europea"; l'abbreviazione "CEE" da "CE" e l'espressione "Consiglio delle Comunità europee" dall'espressione "Consiglio dell'Unione europea".
      Un aspetto particolarmente innovativo dell'Accordo di modifica della Convenzione ACP-CE è il rafforzamento e l'ampliamento del dialogo politico (preambolo e articolo 30) che verterà su questioni e problemi di politica estera, sulla sicurezza e su temi che presentano un interesse generale o un interesse comune ad un gruppo di Paesi. Il dialogo sarà condotto in seno al Consiglio dei ministri ACP-CE e potrà aver luogo, anche a livello regionale, su temi da definire di volta in volta.
      Nel nuovo testo vengono chiaramente definiti i princìpi e gli obiettivi della cooperazione. Con l'articolo 5 viene introdotto un elemento che caratterizza ormai tutti gli Accordi che l'Unione europea stabilisce con i Paesi terzi: il riconoscimento ed il rispetto dei princìpi democratici e dello Stato di diritto, congiuntamente al rispetto dei diritti dell'uomo, quali fattori fondamentali di un reale sviluppo.
      Viene introdotto un nuovo articolo (366-bis) contenente una clausola di sospensione che permette, in caso di violazione di uno degli elementi essenziali contenuti nell'articolo 5, la sospensione parziale o totale della cooperazione. Salvo casi di particolare urgenza, tale sospensione può aver luogo solo dopo previa consultazione del Paese interessato. Una dichiarazione comune precisa la nozione di particolare urgenza e gli obblighi delle Parti nell'applicazione di tale clausola.
      Con la modifica dell'articolo 32 viene rinforzata la composizione democratica dell'Assemblea paritetica. Gli Stati ACP sono rappresentati dai parlamentari o da rappresentanti designati dal loro parlamento. In assenza di parlamento la partecipazione di un rappresentante ACP sarà sottoposta all'approvazione preventiva dell'Assemblea paritetica.
      Con la modifica dell'articolo 6, ed a completamento delle disposizioni ivi contenute, le due Parti riconoscono l'importanza di promuovere negli Stati ACP un contesto favorevole allo sviluppo dell'economia di mercato e del settore privato.


II. - Relazioni commerciali (C. Prima parte, Disposizioni generali della cooperazione ACP-CE - D. Seconda parte, I settori della cooperazione ACP-CE - E. Terza parte, Gli strumenti della cooperazione ACP-CE - Atto finale).

      In una dichiarazione congiunta, allegata all'atto finale della Convenzione, le Parti contraenti - preoccupate del grave deterioramento dell'andamento degli scambi degli Stati ACP - riconoscono l'importanza fondamentale degli scambi per uno sviluppo autosufficiente basato sulla competitività. L'incremento degli scambi è ritenuto una condizione indispensabile per l'integrazione delle economie degli Stati ACP nell'economia mondiale e per la lotta alla povertà in quei Paesi. Le Parti si impegnano a garantire con ogni mezzo lo sviluppo degli scambi, anche nell'ambito dei programmi di cooperazione ACP-CE.
      In base a tali princìpi, ed al fine di raggiungere l'obiettivo di una crescita delle relazioni commerciali con gli Stati ACP, sono stati introdotti due nuovi articoli (6-bis e 15-bis), che definiscono gli obiettivi e le linee direttrici per lo sviluppo del commercio, e sono stati sostituiti e/o modificati altri articoli: il 50 e 51 che stabiliscono che i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare non debbono perturbare il mercato nazionale né costituire ostacolo allo sviluppo ed al miglioramento degli scambi; gli articoli 135 e 136 che enucleano le azioni che le Parti debbono intraprendere affinché gli Stati ACP traggano il massimo profitto dalle disposizioni contenute nella Convenzione e possano concorrere nelle migliori condizioni nei mercati della Comunità, in quelli subregionali, regionali ed internazionali. Infine con la modifica dell'articolo 167 viene posto in particolare risalto il miglioramento delle condizioni di accesso dei prodotti degli Stati ACP al mercato comunitario.
      Per quanto riguarda in particolare questo punto, occorre sottolineare che il regime preferenziale di accesso dei prodotti ACP nel mercato comunitario è stato largamente migliorato, venendo ormai a coprire virtualmente tutti i prodotti originari di detti Paesi. La differenza sostanziale rispetto al regime precedente consiste nel passaggio da un approccio "prodotto-per-prodotto" a uno schema preferenziale orizzontale, ampliato, con alcune limitate eccezioni, all'insieme dei prodotti ACP: ciò anche attraverso l'estensione dei calendari stagionali e l'utilizzo generalizzato dello strumento dei contingenti tariffari.
      Sempre nell'ottica di accrescere le importazioni degli ACP nella Comunità e di favorirne l'inserimento nell'economia mondiale, ulteriori significativi miglioramenti sono stati realizzati attraverso la modifica delle regole di origine (Protocollo 1): in primo luogo è stata elevata al 15 per cento (dal 10 per cento) la percentuale di tolleranza per l'integrazione al prodotto finale proveniente da un Paese non ACP. Inoltre, ferme restando determinate condizioni, è previsto esplicitamente che l'origine ACP possa essere attribuita ai prodotti originari di un PVS confinante non ACP: tale concessione è subordinata alla richiesta del Paese ACP confinante, nel quale dovranno comunque aver luogo alcune fasi della lavorazione del prodotto. Vale la pena di sottolineare l'importanza che riveste tale misura per la promozione della cooperazione regionale e per lo sviluppo delle sinergie economiche tra i PVS.
      Una dichiarazione sulle banane (Allegato LXXXVIII) stabilisce che "nel determinare il volume dell'assistenza programmabile ai fornitori ACP di banane alla Comunità, si procede con particolare attenzione nei casi in cui tali fornitori siano stati costretti da circostanze esterne, che sfuggono al loro controllo, ad attuare una ristrutturazione il cui impatto riguarda anche il settore delle banane".
      Con un protocollo ad hoc (n. 10) vengono riconosciute l'importanza e la necessità di una gestione razionale delle risorse forestali e della conservazione delle foreste tropicali degli Stati ACP, in conformità con la dichiarazione di Rio, anche attraverso l'utilizzo di risorse disponibili del bilancio comunitario. In tale contesto un elemento di novità è rappresentato dalla priorità alle operazioni forestali su scala ridotta gestite dalle comunità locali, per migliorare la gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse forestali. Viene, altresì, riconosciuta l'importanza del legname per l'economia degli Stati ACP. In tale quadro il protocollo rappresenta il primo Accordo formale a livello internazionale per promuovere la definizione dei sistemi di certificazione per il legname prodotto da foreste tropicali, in linea con i previsti sistemi di certificazione armonizzati a livello internazionale per tutti i tipi di legname e prodotti derivati.


III. - Questioni riguardanti la cooperazione allo sviluppo (C. Prima parte, Disposizioni generali della cooperazione ACP-CE - E. Terza parte, Gli strumenti della cooperazione ACP-CE).

      In un paragrafo aggiuntivo inserito nell'articolo 4 viene precisato che "nel sostenere le strategie di sviluppo degli Stati ACP, si tiene debito conto sia degli obiettivi e delle priorità della politica comunitaria di cooperazione che delle politiche di sviluppo e delle priorità degli Stati ACP". Una dichiarazione della Comunità (allegato III-bis) ricorda le priorità e gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea.
      Una novità importante è l'estensione della cooperazione (articoli 5 e 224) al sostegno delle riforme istituzionali ed amministrative (anche mediante risorse previste dal protocollo finanziario), nell'ottica della democraticizzazione e per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Amministrazione, anche ai fini della supervisione dei progetti e dei programmi finanziati dal FES.
      Un nuovo accento è dato ora all'importanza della cooperazione decentrata tra le parti attive (poteri pubblici decentrati, cooperative, sindacati, centri di insegnamento e di ricerca, organizzazioni non governative di sviluppo, altre associazioni) degli Stati ACP e da quelli comunitari, nello sviluppo degli Stati ACP (mediante finanziamenti a carico del FES) in particolare in forma di ottimizzazione degli sforzi e delle risorse.
      Le modifiche introdotte dal nuovo testo mirano a rendere più efficace l'attività del Centro per lo sviluppo industriale (CSI). Parallelamente, per garantire l'efficacia delle sue azioni nel campo della cooperazione industriale, vengono specificati gli ambiti in cui devono essere attivati i suoi interventi; viene meglio definito il coordinamento tra le attività del CSI, la Commissione europea e la Banca europea degli investimenti. Inoltre sono state precisate le funzioni degli organismi di tutela e di gestione ed è stato rinforzato il profilo tecnico della Direzione. Una dichiarazione congiunta prevede, da un lato, la costituzione di un consiglio consultivo del CSI che rimpiazza l'attuale consiglio consultivo del comitato di cooperazione industriale e, dall'altro, le necessarie modifiche di adattamento dello statuto del Centro.
      Per quanto riguarda la cooperazione culturale l'articolo 141 e l'annesso XXII introducono modifiche che mirano a rendere più trasparente lo statuto della Fondazione culturale ACP-CE ed a precisare le modalità di finanziamento.
      Per rendere più flessibile l'utilizzo dei fondi destinati agli aiuti di emergenza è stato completato l'articolo 254 con un paragrafo in cui viene specificato, tra l'altro, che qualora i fondi previsti per gli aiuti di emergenza siano insufficienti, una parte delle risorse del programma indicativo nazionale non utilizzata può essere impegnata a beneficio della popolazione dello Stato in questione per fornire aiuti urgenti.
      Per quanto riguarda il debito, con una dichiarazione annessa alla Convenzione, "La Comunità ribadisce la propria volontà di contribuire attivamente e in modo costruttivo ad attenuare gli oneri derivanti dal debito degli Stati ACP. A questo scopo è disposta a trasformare in concessioni tutti i prestiti speciali previsti dalla precedente Convenzione e non ancora impegnati. La Comunità conferma inoltre la propria determinazione a proseguire il dibattito su questi problemi nelle sedi opportune, tenendo conto delle difficoltà specifiche incontrate dagli Stati ACP".
      Sono state introdotte nuove disposizioni per quanto riguarda la parte dell'Accordo relativa al riaggiustamento strutturale (articoli 224, da 243 a 248). Tali disposizioni si pongono i seguenti obiettivi: incoraggiare gli sforzi di integrazione regionale e le riforme tese a liberalizzare l'economia interregionale; adeguare il sostegno al bilancio per attenuare la pressione finanziaria interna, direttamente, per gli Stati ACP con moneta convertibile e indirettamente, mediante fondi di contropartita generati dai diversi strumenti comunitari, per gli altri ACP.
      Come accennato nelle premesse, le disposizioni della Convenzione (articoli 281, 282, 283, 284) relative alla programmazione degli aiuti sono state profondamente modificate: l'idea centrale è quella di snellire il sistema precedente che non consentiva una piena utilizzazione dei finanziamenti. A tale riguardo è ora prevista una programmazione in due fasi: all'inizio del periodo dei cinque anni dell'applicazione del nuovo protocollo finanziario la Comunità fornirà ad ogni Stato ACP una chiara indicazione della dotazione finanziaria, di cui può disporre nel corso di tale periodo. In seguito viene dato corso ad uno scambio d'informazioni su uno schema di programma indicativo proposto dallo Stato ACP. Sulla base delle intese raggiunte, lo Stato ACP riceverà una prima quota di finanziamento pari al 70 per cento dell'intero programma indicativo. Tale programma, potrà essere riconsiderato a richiesta dello Stato ACP, ma solo nel caso in cui lo Stato beneficiario avrà raggiunto un livello elevato di impegno nell'esecuzione del programma e in ogni caso entro tre anni dall'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario. In seguito al riesame del programma indicativo, le risorse necessarie per completare l'esecuzione del medesimo potranno essere ripartite tenendo conto: della dotazione indicativa, del grado di attuazione degli elementi del programma indicativo, del calendario concordato degli impegni e degli esborsi, dello stato di preparazione delle azioni che lo Stato ACP intende avviare nella seconda fase del programma indicativo e della situazione specifica dello Stato interessato.
      L'articolo 284 precisa anche che "Per tener conto delle difficoltà economiche incontrate dai Paesi meno sviluppati elencati nell'articolo 330, il 50 per cento del capitale di rischio è assegnato all'insieme di questi Paesi. Inoltre, almeno il 50 per cento delle risorse del capitale di rischio viene utilizzato per fornire assistenza agli Stati ACP che sostengono e mettono in atto misure a favore degli investimenti nel settore privato".
      Circa gli interventi della Banca europea degli investimenti il nuovo articolo 234 introduce una flessibilità maggiore che permette alla Banca di far variare le condizioni dei prestiti sui capitali di rischio in funzione delle caratteristiche dei progetti. Il nuovo articolo 235 permette inoltre, in certi casi, di derogare al principio di abbuono automatico e forfettario dei prestiti su risorse proprie.
      Una dichiarazione congiunta stabilisce che "Per quanto riguarda le procedure di esecuzione, in particolare, l'aggiudicazione degli appalti e il ruolo degli agenti incaricati all'esecuzione, la Conferenza ministeriale fa appello al Consiglio dei ministri ACP-CE, tramite il Comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, affinché proceda ad un'analisi approfondita di queste procedure ed eventualmente le adegui per il periodo di applicazione del secondo protocollo finanziario".


IV. - Assistenza finanziaria (G. Nuovo protocollo finanziario).

      L'importo globale dei contributi finanziari che la Comunità mette a disposizione degli Stati ACP, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1^ marzo 1995, è pari a 14.625 milioni di ECU (12.967 MECU dell'VIII FES più 1.658 MECU di prestiti BEI). Rispetto al precedente Protocollo finanziario il volume delle risorse è aumentato del 22 per cento in ECU ed in una percentuale ben maggiore in dollari.
      La dotazione dell'VIII Fondo europeo di sviluppo (FES) ammonta a 12.967 milioni di ECU, di cui 292 milioni provenienti dalle risorse non destinate o non utilizzabili trasferite dai fondi precedenti. Altri 1.658 milioni di ECU sono assicurati sotto forma di prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti.
      Complessivamente, lo sforzo finanziario della Comunità è in controtendenza rispetto all'aiuto bilaterale dei Paesi donatori che è in diminuzione, e rappresenta, a livello mondiale, il più consistente pacchetto di aiuto programmato allo sviluppo.
      La ripartizione dello stanziamento fra le varie forme di intervento previste nel quadro dell'VIII FES è la seguente:

        1.400 MECU, per il sostegno al processo di aggiustamento strutturale nei Paesi ACP;

        1.000 MECU per l'erogazione di "capitali di rischio";

        1.800 MECU per sovvenzioni a titolo di stabilizzazione degli introiti da esportazione (Stabex);

        575 MECU, sempre sotto forma di doni, per facilitazioni in favore del settore minerario (Sysmin);

        260 MECU per gli aiuti di urgenza ai rifugiati ed ai rimpatriati;

        6.632 MECU, sovvenzioni riservate al finanziamento di progetti e programmi nazionali di sviluppo;

        1.300 MECU, sovvenzioni riservate al finanziamento di progetti e programmi regionali.

      A questi fondi si aggiungono i 1.658 MECU sulle risorse proprie della BEI - accordati secondo le condizioni previste dal suo Statuto - per prestiti ai Paesi ACP nel settore agro-industriale, industriale, minerario ed energetico. Per tali prestiti è previsto inoltre un parziale abbuono degli interessi.
      L'Italia durante tutto il corso delle trattative, ha appoggiato con convinzione l'azione negoziale della Commissione e della Presidenza, tenendo nella necessaria considerazione sia le legittime aspettative degli ACP sia l'esigenza di contenere gli oneri per il bilancio nazionale. Lo sforzo effettuato è stato comunque decisivo per l'aumento sostanziale degli stanziamenti. Il nostro contributo è passato da 1.417,77 milioni di ECU a 1.610 (+13 per cento circa), con un aumento della nostra partecipazione percentuale al Fondo europeo di sviluppo dal 12,03 al 12,54 (+0,51 per cento circa), che, anche a seguito dell'apprezzamento della nostra valuta, dovrebbe comunque essere inferiore alla chiave PIL e alla chiave bilancio.

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      L'Accordo interno tra gli Stati membri dell'Unione Europea per il finanziamento e la gestione dei fondi previsti dal Protocollo finanziario è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 dicembre 1995.
      L'Accordo istituisce, in primo luogo, l'VIII Fondo europeo di sviluppo. La dotazione del Fondo - che si riferisce al periodo 1995/2000 - ammonta a 13.132 milioni di ECU, di cui 12.840 milioni di ECU quali contributi a carico degli Stati membri, da versare periodicamente su richiesta della Commissione CE in base ad uno stato di previsione annuale dei pagamenti. L'Italia partecipa alla costituzione di questo ultimo importo (12.840 milioni di ECU) con un contributo di 1.610 milioni di ECU, pari al 12,54 per cento del totale, situandosi al quarto posto dopo la Francia (24,30 per cento), la Germania (23,36 per cento) e il Regno Unito (12,69 per cento).
      Gli Stati membri si impegnano, inoltre, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca europea degli investimenti a rendersi garanti per prestiti concessi dalla Banca sulle sue proprie risorse fino a un ammontare massimo di 1.693 milioni di ECU.
      L'Accordo stabilisce la ripartizione dei fondi per strumenti d'intervento, fissa le norme operative per la programmazione degli interventi e per l'esecuzione delle spese a carico del fondo e istituisce il "Comitato del FES" composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commmissione. All'Italia sono stati attribuiti 27 voti su un totale di 221.
      Le attribuzioni del "Comitato del FES", che decide alla maggioranza qualificata di 145 voti, espressi da almeno otto Stati membri, riguardano:

        - la programmazione dell'aiuto comunitario;
        - il controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi gli aspetti settoriali;

        - il processo decisionale.

      L'Accordo istituisce, infine, presso la Banca europea degli investimenti un Comitato di rappresentanti degli Stati membri (ai cui lavori partecipa anche un rappresentante della Commissione) che esprime pareri in merito a prestiti agevolati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio.
      La quota di finanziamento per l'VIII FES a carico del nostro Paese ammonta, quindi, a 1.610 milioni di ECU, mentre la contribuzione italiana al VII FES era stata quantificata in MECU 1.417,77, con una spesa complessiva più elevata di circa 192,23 milioni di ECU.
      Tuttavia questo incremento non si tradurrà automaticamente in un maggiore onere annuale per il bilancio dello Stato, perché il volume delle contribuzioni dipende dagli effettivi livelli di spesa raggiunti e perché la gestione dei Fondi europei di sviluppo (FES) si basa su di un sistema di tesoreria unica.
      Pertanto, il versamento dei contributi all'ottavo FES inizierà solo quando saranno interamente richiesti e versati quelli relativi al precedente settimo FES, pari a complessivi 1.417,8 milioni di ECU.
      A tale titolo sono stati - fino al 31 dicembre 1995 - trasferiti a Bruxelles 369,2 milioni di ECU, di cui 155,4 per il 1994 (anno in cui è stata ultimata la contribuzione per il sesto FES) e 213,8 nel 1995.
      Per l'esercizio in corso, poi, a fronte del contributo di 142,6 milioni di ECU, di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 1995, si sono già registrati ritardi rispetto alle scadenze previste. Pertanto quest'anno "cerniera" tra i due protocolli finanziari applicabili alla quarta Convenzione di Lomè (il VII e l'VIII) si tradurrà - come affermato in sede tecnica - in una riduzione sensibile dei volumi dei pagamenti sia per le spese correnti che per lo Stabex (sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione).
      Infatti - considerando che ad oggi risultano versati 64,8 milioni di ECU, a fronte degli 84,24 previsti a titolo delle rate di gennaio, aprile e luglio 1996 a carico dell'Italia - la predetta quota annuale non sarà presumibilmente assorbita.
      Tuttavia, anche se ciò dovesse verificarsi, resterebbero ancora da versare 906 milioni di ECU per raggiungere l'ammontare di 1.417,8 milioni di ECU, stabilito a titolo di VII FES. E tale importo si può considerare sufficiente a soddisfare il tiraggio di risorse per il triennio dal 1997 al 1999, in base alla previsione di appena 142,6 MECU per il 1996.
      Ciò premesso, anche riferendosi alle più che ottimistiche ipotesi comunitarie (che indicano per il 1997 incrementi di spesa del 67 per cento rispetto al 1996 e sui quali gli stessi Servizi di Bruxelles raccomandano una grande prudenza) al termine del 1998, l'Italia dovrebbe ancora versare 271 milioni di ECU a valere sulle risorse stanziate per il VII FES, come risulta dalla seguente progressione:

... (omissis) ...
      Si segnala, peraltro, che le quote italiane 1997 e 1998 sono state calcolate applicando la chiave di contribuzione del 12,96 per cento sulle spese previste, senza tenere conto delle giacenze di tesoreria esistenti, per effetto delle quali nel 1996, a fronte di spese pari a MECU 1.434, sono state fatte richieste agli Stati membri per MECU 1.100, da cui la quota italiana di 142,6, in base alla predetta chiave di ripartizione del VII FES.
      Le medesime previsioni di spesa per il 2000 fanno registrare, poi, una riduzione rispetto agli esercizi precedenti.
      Inoltre, dagli atti da ratificare potranno scaturire ulteriori oneri in relazione alla garanzia di cui all'articolo 8 dell'accordo interno finanziario, già presente nelle precedenti Convenzioni ACP-CEE, attualmente prevista nella misura del 75 per cento dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a titolo dei prestiti contratti con Stati ACP.
      Ai sensi della disposizione sopra citata, gli esborsi sono stati di 8,681 miliardi di lire - per le insolvenze di Camerun, Congo, Gabon, Liberia, Nigeria, Senegal, Togo e Zaire relative al 1994 - e di 6,850 miliardi di lire per il 1995: Congo, Liberia, Nigeria, Togo e Zaire. Nell'esercizio corrente, risultano in corso di istruttoria pagamenti per complessivi 5,186 miliardi di lire.
      Anche a tale titolo, non è agevole formulare previsioni, poiché i possibili oneri sono direttamente correlati alla mutevole capacità degli Stati ACP di far fronte ai loro debiti con la BEI.
      Premesso quanto sopra, va precisato che l'adesione al presente Accordo di modifica alla quarta Convenzione ACP-CEE ed Accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti, consente all'Italia di partecipare alle azioni che la Comunità dovrà svolgere in favore di alcuni Paesi in via di sviluppo (ACP) e si inserisce, quindi, nell'ambito delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, espressamente previste dall'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
      Pertanto, l'attuazione dell'Accordo in parola non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, rispetto a quelli destinati annualmente ai Paesi in via di sviluppo ai sensi della citata legge n. 49 del 1987.
      Per le considerazioni sopra esposte, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.




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