PROGETTO DI LEGGE - N. 2869
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria,
amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano
l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle
funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio
della funzione giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi
collegiali.
3. Negli articoli seguenti con il termine
"magistrato" si intendono tutti i soggetti indicati nei commi
1 e 2.
Art. 2.
(Responsabilità del magistrato).
1. Chi ha subito un danno ingiusto a causa di un
comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in
essere dal magistrato con dolo o colpa nell'esercizio delle
sue funzioni giurisdizionali ovvero per diniego di giustizia,
può agire contro il magistrato per ottenere il risarcimento
dei danni patrimoniali ed anche di quelli non patrimoniali,
derivanti da privazioni della libertà personale o da misure
lesive della dignità personale e professionale del
danneggiato.
2. Danno luogo a responsabilità del magistrato:
a) l'inosservanza della legge, determinata anche
da semplice dimenticanza;
b) l'affermazione di un fatto, la cui esistenza è
incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione di un fatto, la cui esistenza
emerge incontestabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di un provvedimento restrittivo
della libertà personale, fuori dei casi espressamente e
tassativamente previsti dalla legge;
e) l'immotivata inosservanza dei criteri generali
di ermeneutica legislativa, e la conseguente emissione di atti
o provvedimenti determinati da interpretazioni della legge
strettamente personali o manifestamente difformi dalla
consolidata giurisprudenza.
3. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non dà luogo
a responsabilità del magistrato l'attività di interpretazione
delle norme di diritto né quella di valutazione dei fatti e
delle prove.
4. La responsabilità del magistrato per un fatto
costituente reato commesso nell'esercizio delle funzioni è
presunta.
Art. 3.
(Diniego di giustizia).
1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto,
l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti
del suo ufficio, quando, decorso il termine di legge per il
compimento di un atto, la parte ha inoltrato istanza per
l'emissione del provvedimento e sono decorsi inutilmente ed
immotivatamente trenta giorni dalla data di deposito in
cancelleria. Qualora il termine per il compimento di un atto
non sia previsto dalla legge, l'inutile decorso di trenta
giorni dal deposito in cancelleria dell'istanza di parte per
l'emissione del provvedimento dà luogo a diniego di
giustizia.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato,
prima della scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto
motivato per una volta sola e per un limite massimo di quattro
mesi dal deposito dell'istanza di parte. La proroga può essere
concessa soltanto per la redazione di provvedimenti di
particolare complessità.
3. Il termine di cui al comma 1 è ridotto ad un giorno
dalla data di deposito dell'istanza qualora l'omissione o il
ritardo immotivato concernano la libertà personale
dell'imputato. Qualora si verifichi una situazione che renda
incompatibile la permanenza della misura restrittiva della
libertà personale, l'emissione del provvedimento da parte del
magistrato deve essere immediata, indipendentemente dal
deposito di apposita istanza di parte.
Art. 4.
(Giudice competente e termine
per la domanda).
1. L'azione per il risarcimento deve essere proposta
direttamente nei confronti del magistrato resosi responsabile
ai sensi di quanto previsto negli articoli 2 e 3.
2. Giudice competente sulla domanda di risarcimento è,
nell'ambito dello stesso distretto di corte d'appello, il
tribunale del luogo più vicino all'ufficio giudiziario al
quale apparteneva il magistrato all'epoca dei fatti.
3. L'azione di risarcimento deve essere proposta, a pena
di decadenza, nel termine di tre anni dalla data del fatto che
ha cagionato il danno o di quello costituente reato.
4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il termine decorre
dalla data in cui il magistrato avrebbe dovuto provvedere.
5. Il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione non
preclude la proposizione dell'azione di risarcimento, qualora
il provvedimento impugnato sia immediatamente esecutivo o
contenga misure restrittive della libertà personale.
6. La mancata conoscenza del fatto a causa del segreto
sugli atti di indagine interrompe il decorso del termine di
cui al
comma 3.
7. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è
abrogato.
Art. 5.
(Assicurazione professionale).
1. Il magistrato può sottoscrivere polizze assicurative a
garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio delle sue
funzioni di cui agli articoli 2 e 3. Il magistrato ha diritto
al rimborso da parte dell'Amministrazione dello Stato del 50
per cento del premio annuo versato.
2. Chi ha subito un danno ingiusto a causa dell'attività
del magistrato o per diniego di giustizia, non può agire
direttamente nei confronti dell'assicuratore.
Art. 6.
(Azione disciplinare).
1. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione
per i magistrati ordinari o i titolari dell'azione
disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione
disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che
hanno dato luogo al risarcimento del danno.
2. L'azione disciplinare di cui al comma 1 è esercitabile
soltanto nei casi in cui il magistrato responsabile abbia
agito con dolo o colpa grave, intesa come inescusabile
negligenza.
3. Resta salva la facoltà per il Ministro di grazia e
giustizia di promuovere l'azione disciplinare di cui
all'articolo 107 della Costituzione.