PROGETTO DI LEGGE - N. 2869




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).


        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
        3. Negli articoli seguenti con il termine
"magistrato" si intendono tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.


Art. 2.

(Responsabilità del magistrato).


        1. Chi ha subito un danno ingiusto a causa di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali ovvero per diniego di giustizia, può agire contro il magistrato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali ed anche di quelli non patrimoniali, derivanti da privazioni della libertà personale o da misure lesive della dignità personale e professionale del danneggiato.
        2. Danno luogo a responsabilità del magistrato:

                a) l'inosservanza della legge, determinata anche da semplice dimenticanza;

                b) l'affermazione di un fatto, la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
                c) la negazione di un fatto, la cui esistenza emerge incontestabilmente dagli atti del procedimento;

                d) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge;

                e) l'immotivata inosservanza dei criteri generali di ermeneutica legislativa, e la conseguente emissione di atti o provvedimenti determinati da interpretazioni della legge strettamente personali o manifestamente difformi dalla consolidata giurisprudenza.

        3. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non dà luogo a responsabilità del magistrato l'attività di interpretazione delle norme di diritto né quella di valutazione dei fatti e delle prove.
        4. La responsabilità del magistrato per un fatto costituente reato commesso nell'esercizio delle funzioni è presunta.


Art. 3.

(Diniego di giustizia).


        1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio, quando, decorso il termine di legge per il compimento di un atto, la parte ha inoltrato istanza per l'emissione del provvedimento e sono decorsi inutilmente ed immotivatamente trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Qualora il termine per il compimento di un atto non sia previsto dalla legge, l'inutile decorso di trenta giorni dal deposito in cancelleria dell'istanza di parte per l'emissione del provvedimento dà luogo a diniego di giustizia.
        2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, prima della scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato per una volta sola e per un limite massimo di quattro mesi dal deposito dell'istanza di parte. La proroga può essere concessa soltanto per la redazione di provvedimenti di particolare complessità.
        3. Il termine di cui al comma 1 è ridotto ad un giorno dalla data di deposito dell'istanza qualora l'omissione o il ritardo immotivato concernano la libertà personale dell'imputato. Qualora si verifichi una situazione che renda incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale, l'emissione del provvedimento da parte del magistrato deve essere immediata, indipendentemente dal deposito di apposita istanza di parte.


Art. 4.

(Giudice competente e termine
per la domanda).


        1. L'azione per il risarcimento deve essere proposta direttamente nei confronti del magistrato resosi responsabile ai sensi di quanto previsto negli articoli 2 e 3.
        2. Giudice competente sulla domanda di risarcimento è, nell'ambito dello stesso distretto di corte d'appello, il tribunale del luogo più vicino all'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato all'epoca dei fatti.
        3. L'azione di risarcimento deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno o di quello costituente reato.
        4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il termine decorre dalla data in cui il magistrato avrebbe dovuto provvedere.
        5. Il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione non preclude la proposizione dell'azione di risarcimento, qualora il provvedimento impugnato sia immediatamente esecutivo o contenga misure restrittive della libertà personale.
        6. La mancata conoscenza del fatto a causa del segreto sugli atti di indagine interrompe il decorso del termine di cui al
comma 3.
7. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.

Art. 5.

(Assicurazione professionale).

        1. Il magistrato può sottoscrivere polizze assicurative a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio delle sue funzioni di cui agli articoli 2 e 3. Il magistrato ha diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione dello Stato del 50 per cento del premio annuo versato.
        2. Chi ha subito un danno ingiusto a causa dell'attività del magistrato o per diniego di giustizia, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore.


Art. 6.

(Azione disciplinare).


        1. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati ordinari o i titolari dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato luogo al risarcimento del danno.
        2. L'azione disciplinare di cui al comma 1 è esercitabile soltanto nei casi in cui il magistrato responsabile abbia agito con dolo o colpa grave, intesa come inescusabile negligenza.
        3. Resta salva la facoltà per il Ministro di grazia e giustizia di promuovere l'azione disciplinare di cui all'articolo 107 della Costituzione.



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