PROGETTO DI LEGGE - N. 2220
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
REGISTRO DEGLI ESERCENTI
IL COMMERCIO
Art. 1.
(Iscrizione nel registro).
1. Devono essere iscritti nel registro degli esercenti
il commercio (REC), di seguito denominato "registro",
istituito dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
e successive modificazioni, chiunque eserciti od intenda
esercitare il commercio all'ingrosso od al dettaglio, nonché
tutti coloro che esercitano od intendano esercitare
un'attività di vendita al dettaglio in sede fissa, anche se
effettuata nei riguardi di una cerchia determinata di persone
od in modo discontinuo od occasionale, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 24 della presente legge.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato all'iscrizione nel registro del titolare
dell'impresa individuale o, qualora trattasi di società,
associazione od ente, del legale rappresentante, nonché
all'osservanza delle disposizioni della presente legge.
3. Il legale rappresentante della società, associazione od
ente può, mediante apposita procura, delegare una o più
persone ai fini dell'iscrizione nel registro.
4. Per l'iscrizione nel registro il richiedente deve:
a) avere raggiunto la maggiore età, ad eccezione
del minore emancipato autorizzato ai sensi della legge
all'esercizio di attività commerciale;
b) avere assolto gli obblighi scolastici riferiti
al periodo di frequenza del richiedente stesso;
c) avere i requisiti morali e professionali di cui
agli articoli 3 e 4.
5. Il registro è tenuto dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, competente per
territorio, e l'iscrizione in esso è disposta con
provvedimento del relativo presidente, previa verifica del
possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli
articoli 3 e 4.
6. Qualora il presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura non si pronunci entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione al
registro, questa si intende accolta.
7. La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura procede d'ufficio all'iscrizione del richiedente
nel registro, previa presentazione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti soggettivi
prescritti.
8. L'iscrizione nel registro, ha validità per tutto il
territorio della Repubblica, può essere chiesta per più tipi
di attività commerciale o di vendita e legittima all'esercizio
del tipo di attività relativa al settore merceologico per la
quale è stata disposta, salva l'osservanza delle diverse
disposizioni di cui alla presente legge.
9. Nel registro devono essere specificati, oltre al nome
degli abilitati, i seguenti dati:
a) l'impresa o la società, associazione od ente
rappresentati;
b) il tipo di attività e le forme adottate per
l'esercizio dell'attività;
c) il settore merceologico, ovvero alimentare, non
alimentare o misto, oppure, nell'ambito del settore, se
necessario, le tabelle merceologiche di cui agli allegati A e
B annessi alla presente legge, per le quali è stata ottenuta
l'iscrizione.
Art. 2.
(Domanda di iscrizione).
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone
fisiche ed i legali rappresentanti della società, associazione
od ente, devono presentare domanda alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, rispettivamente della
provincia di residenza o di quella della sede legale.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in
possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli
articoli 3 e 4, e che i dati riportati corrispondono a verità.
In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 483
del codice penale, ferme restando le sanzioni previste dalla
presente legge, ivi compresa la revoca del provvedimento
richiesto.
3. Se il richiedente, rappresentante legale di società,
associazione od ente, non intende iscriversi personalmente nel
registro, deve indicare nella relativa domanda la persona o le
persone delegate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.
Art. 3.
(Requisiti morali).
1. L'iscrizione nel registro è negata, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che sono stati dichiarati falliti;
b) che hanno riportato una condanna per delitto
non colposo a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni;
c) che hanno riportato una condanna per delitti
contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica,
l'economia pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di
assegni a vuoto, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione, insolvenza fraudolenta, usura o mediazione
usuraria, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di
provenienza illecita;
d) che hanno riportato due o più condanne, nel
quinquennio precedente, sia a pena detentiva sia a pena
pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o
per uno dei delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;
e) che sono sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o nei cui confronti è stata
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b),
c) e d), il divieto di iscrizione nel registro ha
la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena
è stata scontata od è stata, in qualsiasi altro modo, estinta
ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
3. Per l'accertamento delle condizioni di cui al presente
articolo si applicano l'articolo 688 del codice di procedura
penale, l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
nonché le leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
4. Nei confronti degli iscritti nel registro per i quali,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, si verifichi una delle condizioni previste dal comma 1,
il presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, competente per territorio, adotta
il relativo provvedimento di cancellazione dal registro
stesso.
5. La sentenza emanata ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale è ostativa alla iscrizione nel
registro qualora si riferisca ai reati indicati nel comma 1
del presente articolo.
Art. 4.
(Requisiti professionali).
1. Coloro che intendono esercitare le attività di cui
all'articolo 1 devono, per l'iscrizione nel registro,
dimostrare:
a) di aver superato un esame di idoneità
all'esercizio dell'attività, previa frequenza di un corso
professionale istituito o riconosciuto dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) ovvero di aver prestato servizio, per almeno
due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti
attività commerciale nel settore alimentare, non alimentare o
misto, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla
vendita o, se trattasi di coniuge, parente od affine entro il
terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.
2. I corsi professionali e l'esame di cui al comma 1
devono avere per oggetto materie idonee al conseguimento della
qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività nel
settore alimentare, non alimentare o misto, con riguardo
prevalentemente agli aspetti relativi alla salute, alla
sicurezza ed all'informazione dei consumatori. Nell'ambito del
settore alimentare devono essere previsti corsi specifici per
le carni di tutte le specie animali.
3. La giunta regionale competente detta norme e direttive
per l'organizzazione, la durata, il funzionamento dei corsi
professionali, nonché le materie e le modalità di svolgimento
degli esami.
4. I corsi professionali sono effettuati da enti privati o
dalle associazioni imprenditoriali del commercio in base a
specifiche convenzioni stipulate con la regione.
5. Il corso professionale si conclude con un esame tenuto
presso la sede dell'ente che ha organizzato il corso stesso e
si svolge davanti ad una commissione, all'uopo costituita,
nella quale deve essere comunque garantita la presenza di un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
6. Il programma di svolgimento dei corsi professionali e
le materie d'esame devono, a cura delle regioni, essere
portate a conoscenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che può richiedere modifiche ed
integrazioni.
7. Possono accedere direttamente all'esame relativo al
settore o, se del caso, alle tabelle merceologiche, nelle
quali si intende esercitare l'attività, come stabilite
nell'allegato A annesso alla presente legge, presso uno degli
enti di cui al comma 4, coloro che sono in possesso di un
titolo di studio di grado superiore alla scuola dell'obbligo.
L'esame consiste in un colloquio orale.
Art. 5.
(Ricorsi).
1. Avverso i provvedimenti del presidente della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che negano
l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro,
l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta
regionale entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
2. Il presidente della giunta regionale deve decidere
entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
3. Contro il provvedimento del presidente della giunta
regionale che rigetta il ricorso o decorso inutilmente il
termine previsto al comma 2, l'interessato può proporre azione
dinanzi al tribunale ordinario della sede della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
stesso o dalla scadenza del predetto termine.
Art. 6.
(Fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale e
per l'assistenza tecnica).
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, è istituito un fondo per la
concessione di contributi per la realizzazione di:
a) programmi diretti ad elevare il livello
professionale degli operatori attraverso corsi di formazione;
b) programmi di assistenza tecnica finalizzati
allo sviluppo, trasformazione, conversione merceologica ed
ammodernamento delle piccole e medie imprese commerciali,
inclusi gli studi di fattibilità di nuove iniziative;
c) programmi diretti a favorire la diffusione
dell'innovazione tecnologica e gestionale delle strutture
distributive in relazione alle esigenze del mercato e dei
consumatori od a facilitare il trasferimento degli esercizi di
vendita al dettaglio già esistenti all'interno di centri
commerciali;
d) programmi ed interventi promozionali diretti a
valorizzare i servizi commerciali nei centri storici ed
urbani.
2. Destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono:
a) le società, le cooperative, gli enti ed i
consorzi privati, costituiti dalle organizzazioni dei
commercianti più rappresentative a livello provinciale,
aderenti alle confederazioni nazionali presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) gli enti od i consorzi privati istituiti da
organismi rappresentativi dell'associazionismo economico tra
imprese commerciali;
c) le piccole e medie imprese commerciali.
3. La misura dei contributi, i criteri, le procedure e le
modalità di concessione degli stessi, ivi compresa la verifica
della realizzazione dei progetti, sono determinati dalla
giunta della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, sulla base di apposite
convenzioni con i soggetti di cui al comma 2.
4. Le dotazioni del fondo sono costituite:
a) dal 15 per cento del gettito del diritto
annuale, versato dalle imprese commerciali ai sensi
dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 51, e successive modificazioni, e della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
b) dal 20 per cento dei diritti di segreteria
connessi all'iscrizione nel registro;
c) da contributi della regione o di altri soggetti
pubblici o privati.
Capo II
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE
COMMERCIALE
Art. 7.
(Strumenti urbanistici).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, con apposita legge, stabiliscono i
criteri e le modalità cui devono attenersi i comuni, all'atto
della predisposizione degli strumenti urbanistici generali o
di loro varianti generali, per l'individuazione e la
regolamentazione di aree da destinare all'insediamento di
esercizi o centri commerciali di vendita al dettaglio.
2. La realizzazione di esercizi o centri commerciali su
aree destinate dagli strumenti urbanistici generali ad
insediamenti terziari è consentita purché siano garantiti gli
standard previsti dall'articolo 5, primo comma, numero
2) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968.
3. Gli insediamenti commerciali non sono ammessi su aree
destinate dagli strumenti urbanistici ad attività
produttive.
Art. 8.
(Direttive e criteri regionali).
1. La giunta regionale, sentito il parere della
commissione di cui all'articolo 9, delibera direttive e
criteri di programmazione per l'insediamento, il trasferimento
e l'ampliamento dei centri commerciali e degli esercizi di
vendita al dettaglio della grande distribuzione di cui al
comma 1 dell'articolo 10.
2. Le direttive ed i criteri della programmazione
regionale devono essere orientati al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a) favorire l'unione delle piccole e medie imprese
già operanti sul territorio che si associano per gestire in
comune un punto di vendita, al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali reali;
b) razionalizzare l'offerta commerciale,
controllandone l'impatto territoriale ed ambientale al fine di
una riqualificazione del tessuto urbano;
c) agevolare le domande di nuovo insediamento
presentate da organismi consortili cooperativistici;
d) favorire i casi di trasferimento da zone sature
a zone carenti di servizi commerciali nonché gli esercizi che
costituiscono punti di commercializzazione nelle zone di
produzione originaria.
3. Per favorire un equilibrato sviluppo degli esercizi di
cui al comma 1 dell'articolo 10, la regione provvede a
suddividere l'intero territorio regionale in bacini
commerciali.
4. Nell'ambito dei bacini previsti al comma 3, dove la
superficie di grande distribuzione supera il 30 per cento
della superficie complessiva della rete distributiva al
dettaglio formata dalla grande, media e piccola distribuzione
e risultante da apposito censimento effettuato a livello
comunale, i cui risultati devono essere comunicati alla
regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, non possono essere rilasciate le
autorizzazioni di competenza regionale per la grande
distribuzione.
5. Le direttive di cui al presente articolo hanno validità
quadriennale.
Art. 9.
(Commissione regionale).
1. Presso ogni regione è costituita una commissione
composta:
a) dal presidente della giunta regionale, o da un
suo delegato;
b) da due tecnici esperti del settore urbanistico
e della viabilità, nominati dal presidente della giunta
regionale;
c) da due rappresentanti delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, designati
dall'unione regionale delle camere di commercio;
d) da cinque esperti dei problemi dalla
distribuzione, designati dalle organizzazioni sindacali dei
commercianti più rappresentative a livello regionale.
2. La commissione esprime il proprio parere di merito,
obbligatorio, in relazione all'adozione della direttiva di
urbanistica regionale ed al rilascio delle autorizzazioni di
cui all'articolo 10.
3. Il parere della commissione deve essere espresso entro
trenta giorni dalla sottoposizione ad essa della domanda di
autorizzazione. Decorso tale termine senza che sia stato
comunicato il parere, il presidente della giunta regionale
procede indipendentemente dall'acquisizione del parere
stesso.
4. La commissione è nominata con decreto del presidente
della giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. La commissione dura in carica cinque anni.
Art. 10.
(Domanda di autorizzazione regionale).
1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed
all'ampliamento delle strutture di vendita al dettaglio
concernenti la grande distribuzione è rilasciata dal
presidente della giunta regionale competente, sentito il
parere della commissione di cui all'articolo 9.
2. Il consiglio regionale delibera la soglia della
superficie di vendita al dettaglio al di sopra della quale è
prevista l'autorizzazione regionale di cui al comma 1.
3. Nel caso di due o più richieste di autorizzazione
regionale per punti di vendita che presentano una anche
parziale sovrapposizione delle rispettive aree di
gravitazione, la priorità è data agli insediamenti che hanno
le caratteristiche di centro commerciale.
4. Tra più centri commerciali i criteri per definire la
priorità sono i seguenti:
a) maggiori garanzie gestionali e politica
commerciale più funzionale agli interessi della
collettività;
b) migliore impatto ambientale degli insediamenti
commerciali;
c) migliore integrazione tra le diverse tipologie
merceologiche;
d) maggiore rispondenza alla tipologia della
domanda commerciale e migliore rispondenza agli standard
di accessibilità.
5. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al
presidente della giunta regionale, corredata da relazione
illustrativa contenente gli elementi idonei ai fini della
valutazione del rispetto della compatibilità
dell'insediamento, con le previsioni degli strumenti
urbanistici comunali.
6. Sulla domanda di cui al comma 5 la regione acquisisce
il parere del comune interessato all'insediamento entro
sessanta giorni dalla presentazione. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere, la regione
deve procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere
stesso.
7. La decisione sul rilascio dell'autorizzazione deve
essere adottata dal presidente della giunta regionale entro
centoventi giorni dal decorso del termine di cui al comma
6.
8. Il rilascio dell'autorizzazione è notificato al sindaco
del comune nel cui territorio è previsto l'insediamento ai
fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana,
annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle
norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni
d'uso dei vari edifici nelle zone urbane.
Art. 11.
(Delibera della giunta regionale - Ricorsi).
1. La proposta di delibera della giunta regionale
prevista all'articolo 8 deve essere pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della regione entro dieci giorni
dalla sua adozione.
2. Chiunque abbia interesse può presentare alla giunta
regionale osservazioni in merito alla proposta di delibera,
entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione.
3. La giunta regionale deve esaminare le osservazioni di
cui al comma 2 entro i trenta giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al medesimo comma.
4. La proposta di delibera è sottoposta ad approvazione
definitiva nei dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3.
Capo III
DIRETTIVE
ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI
Art. 12.
(Direttive comunali).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni sono tenuti ad approvare, nel
rispetto delle direttive regionali, un piano pluriennale di
urbanistica commerciale di durata quadriennale.
2. Il piano di urbanistica commerciale rileva la
consistenza della rete distributiva e detta norme e direttive
per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, individuandone
l'ubicazione territoriale e la destinazione per settore
merceologico.
3. Al fine consentire un adeguato equilibrio tra le varie
forme distributive, in conformità alle esigenze dell'economia
generale e del consumo, il piano di urbanistica commerciale
comunale determina il numero massimo di esercizi di superficie
complessiva di vendita al minuto superiore a 200 metri
quadrati, attraverso la predeterminazione di un rapporto tra
struttura distributiva e capacità di domanda della popolazione
residente e fluttuante.
4. Per le strutture commerciali di superficie unitaria
inferiore a 200 metri quadrati non possono essere previsti
limiti e contingenti.
5. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000
abitanti non è consentita nell'ambito del centro urbano
l'apertura di strutture o centri commerciali con superficie
complessiva di vendita al dettaglio superiore a 600 metri
quadrati, salvo diversa e motivata deliberazioni da parte del
consiglio comunale.
6. I consigli comunali, sentito il parere delle
organizzazioni provinciali dei commercianti, sono tenuti a
determinare le direttive e i criteri ai quali, nel rispetto
degli strumenti urbanistici e delle norme edilizie, il sindaco
deve attenersi per il rilascio delle autorizzazioni
all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento degli
esercizi di vendita al dettaglio aventi una superficie
inferiore al limite approvato dalla regione di appartenenza
per la grande distribuzione.
7. Per il rilascio delle autorizzazioni relative
esclusivamente ad esercizi di vendita al dettaglio di generi
di largo e generale consumo il comune stabilisce limiti e
contingenti complessivi con riferimento ad eventuali zone già
sature, al fine di evitare una alterazione della concorrenza e
di garantire un equilibrato rapporto tra numero di esercizi e
capacità di domanda della popolazione residente e
fluttuante.
8. I comuni nelle zone già sature di cui al comma 7,
devono disporre il divieto di autorizzazione alla permanenza
di operatori del commercio su aree pubbliche.
9. Le direttive ed i criteri di cui al comma 6 hanno
validità quadriennale.
Art. 13.
(Attività commerciali e tutela dei beni
culturali e ambientali).
1. Il consiglio comunale, sentito il parere delle
organizzazioni provinciali dei commercianti, può vietare, con
propria delibera, l'esercizio dell'attività di vendita o
limitarlo a determinate categorie di prodotti, in zone, aree
od edifici aventi valore storico, archeologico, artistico od
ambientale, sia per evitare negative ripercussioni sulla
fruizione e sulla conservazione delle zone, aree ed edifici
stessi, sia per mantenere la caratterizzazione da essi
acquisita nel corso del tempo.
2. Agli stessi fini e per le zone, aree ed edifici di cui
al comma 1, il consiglio comunale può stabilire che
l'esercizio dell'attività di vendita avvenga in locali di tipo
particolare per strutture, per arredo o per ubicazione.
3. I provvedimenti previsti ai commi 1 e 2 sono adottati
dal consiglio comunale, anche su richiesta dell'organo del
Ministero per i beni culturali e ambientali competente per
territorio e per materia.
4. Ai fini previsti del presente articolo, il sindaco può
sottoporre a vidimazione annuale le autorizzazioni relative ad
esercizi ubicati nelle zone, aree ed edifici tutelati.
Art. 14.
(Autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e
l'ampliamento degli esercizi di vendita).
1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento ed
all'ampliamento di un esercizio di vendita è negata quando il
titolare dell'impresa individuale od il rappresentante, od un
suo delegato, della società, associazione od ente, non sia
iscritto nel registro e l'apertura o il trasferimento o
l'ampliamento dell'esercizio siano in contrasto con le
normative e gli strumenti urbanistici, con i regolamenti di
polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, nonché con le
disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1, sono soggetti alla sola comunicazione da presentare
al sindaco:
a) il trasferimento, nell'ambito del territorio
comunale, degli esercizi di vendita con superficie non
superiore a 200 metri quadrati;
b) l'ampliamento della superficie di vendita fino
a 200 metri quadrati.
3. Il trasferimento, e l'ampliamento del nuovo esercizio
possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla
presentazione della comunicazione di cui al comma 2.
Art. 15.
(Domande e denunce).
1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 14
deve essere presentata al sindaco del comune nel cui
territorio si intende aprire, ampliare o trasferire
l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi
alle caratteristiche delle zone nelle quali sarà ubicato
l'esercizio, alle tabelle merceologiche concernenti
l'esercizio stesso nonché al numero di iscrizione del titolare
dell'impresa individuale ovvero del rappresentante legale, o
di un suo delegato, della società, associazione od ente, nel
registro.
2. Nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione
prevista dal comma 2 dell'articolo 14, il richiedente deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver
rispettato tutte le condizioni prescritte dalla presente legge
e che i dati riportati corrispondono a verità. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 483 del codice
penale, fatte salve le sanzioni previste dalla legge, ivi
compresa la revoca del provvedimento richiesto.
3. La domanda di autorizzazione all'apertura, al
trasferimento ed all'ampliamento di esercizi di vendita al
dettaglio si intende accolta qualora il sindaco non deliberi
su di essa entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica agli
esercizi di vendita per i quali la presente legge prevede
limiti e contingenti complessivi.
5. In caso di accoglimento della domanda di autorizzazione
il richiedente ha dodici mesi di tempo per acquisire la
disponibilità del locale, e darne comunicazione al sindaco, il
quale provvede al rilascio formale dell'autorizzazione previa
verifica di conformità dell'esercizio alle norme
igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie ed a quelle relative
alla destinazione d'uso dei locali.
6. Il sindaco deve dare tempestiva comunicazione agli
interessati ed alle organizzazioni imprenditoriali di
categoria, ai fini della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dell'avvio dei procedimenti relativi al rilascio delle
autorizzazioni di propria competenza.
7. Al rilascio delle autorizzazioni previste dalla
presente legge, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310.
Art. 16.
(Subingresso).
1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di un
esercizio di vendita da parte del titolare o da chi lo abbia
acquisito a causa di morte o per donazione comporta, di
diritto, il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra
nell'esercizio dell'attività, sempre che sia provato il
trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto
nel registro.
2. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel
registro alla data di trasferimento dell'esercizio di vendita,
può continuare l'attività esercitata dal dante causa a
condizione che richieda l'iscrizione nel registro entro sei
mesi dalla data di acquisto del titolo.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 si intende
rilasciata qualora il sindaco non deliberi su di essa entro
trenta giorni dalla sua presentazione.
Capo IV
FORME SPECIALI DI VENDITA
AL DETTAGLIO
Art. 17.
(Spacci interni).
1. La vendita di merci o di alimenti o bevande a favore
dei dipendenti di enti od imprese, pubbliche o private, è
sottoposta ad autorizzazione del sindaco rilasciata all'ente
od impresa interessata a condizione che l'attività sia
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano
accesso dalla pubblica via e che la superficie dei locali non
sia superiore a 100 metri quadrati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a
condizione che siano rispettati i regolamenti locali di
polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché le
disposizioni urbanistiche ed edilizie e quelle relative alla
destinazione d'uso dei vari edifici ed immobili nelle zone
urbane; che siano posti in vendita solo prodotti alimentari e
bevande e che sia preposto alla gestione dello spaccio di
vendita un soggetto iscritto nel registro.
3. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse
costituiti, che attendono alla distribuzione di merci
esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in
locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla
pubblica via, con superficie non superiore a 200 metri
quadrati, previa autorizzazione del sindaco rilasciata a
condizione che siano rispettati i regolamenti locali di
polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, le
disposizioni urbanistico-edilizie e quelle relative alla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle zone
urbane. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse
costituiti devono comunicare al comune, ogni anno, l'elenco
dei soci e le eventuali variazioni.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono
revocate in caso di vendita a favore di soggetti diversi da
quelli indicati nei commi 1, 2 e 3.
5. Chi vende i beni di propria produzione esclusivamente a
favore dei propri dipendenti limitatamente ai loro consumi
familiari, non è soggetto alle disposizioni della presente
legge a condizione che la vendita sia effettuata nei locali
stessi di produzione e purché esista un apposito spaccio di
vendita.
6. Gli spacci sono tenuti ad osservare le disposizioni
fiscali, igienico-sanitarie, di polizia urbana ed annonaria,
nonché le disposizioni in materia di orari di vendita previste
per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo
stesso settore merceologico.
Art. 18.
(Distribuzione automatica).
1. La vendita al pubblico di merci a mezzo di
apparecchi automatici, qualora non sia effettuata direttamente
dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle
sue immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione del
sindaco, che è rilasciata previo accertamento dell'iscrizione
del richiedente nel registro e dell'osservanza delle
disposizioni igienico-sanitarie e delle norme sull'occupazione
di suolo pubblico.
2. Qualora la vendita al pubblico mediante apparecchi
automatici si svolga in un apposito locale ad essa adibito in
modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi è
considerata come apertura di un esercizio di vendita al
dettaglio ed è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
14 e 15.
Art. 19.
(Forme speciali di vendita).
1. Chi esercita la vendita al dettaglio per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione è tenuto all'osservanza delle disposizioni di
cui al capo I ed, altresì, a garantire che i prodotti posti in
vendita siano rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed
idonee all'uso cui sono destinati.
2. La spedizione di un prodotto può aver luogo soltanto a
seguito di specifica richiesta da parte del cliente o di
adesione ad un programma di fornitura continuativa. E'
consentito l'invio di campioni promozionali di prodotti od
omaggi non richiesti a condizione che non comportino alcuna
spesa o vincolo per il destinatario.
3. Le vendite di cui al comma 1 devono essere coperte da
assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti
devono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non
corrispondano all'ordinazione, devono essere sostituiti o deve
essere rimborsato il prezzo pagato.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano
effettuate per televisione, l'emittente televisiva deve
accertarsi, prima di metterle in onda, che il titolare sia in
possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge per
l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la
trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione
o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di
iscrizione al registro delle ditte ed il numero della partita
IVA. Ai competenti organi di vigilanza deve essere consentito
il libero accesso al locale indicato come sede del
venditore.
5. E' vietata la vendita all'asta per le operazioni
effettuate tramite televisione od altri sistemi di
comunicazione nonché la vendita televisiva di prodotti
alimentari, di opere d'arte e di oggetti preziosi.
6. Chi effettua le vendite televisive per conto terzi,
deve munirsi della licenza prevista dall'articolo 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 20.
(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante
contratti negoziati fuori dei locali commerciali).
1. Le imprese esercenti la vendita al domicilio o sul
posto di lavoro dei consumatori, sotto forma di raccolta di
ordinativi d'acquisto, con o senza esibizione di campione e,
comunque, senza consegna del prodotto all'acquirente, sono
soggette soltanto all'osservanza delle disposizioni di cui al
capo I.
2. Le imprese interessate di cui al comma 1 devono
comunicare gli elenchi dei propri incaricati alla vendita,
compresi quelli residenti in altri Stati membri della Unione
europea, alla autorità di pubblica sicurezza competente per
territorio, della sede legale od amministrativa
dell'impresa.
3. L'autorità di pubblica sicurezza, può negare
l'autorizzazione, valutati i requisiti morali previsti
dall'articolo 3, e deve pronunciarsi entro trenta giorni della
ricezione degli elenchi di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. Le imprese di cui al comma 1 rilasciano un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate per la vendita e
rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.
5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese
ai sensi del comma 4 deve essere numerato e datato, deve
contenere gli estremi della autorizzazione di pubblica
sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti
dei quali viene effettuata la vendita, del nome del
responsabile dell'impresa e della firma di quest'ultimo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
chiunque esibisca od illustri cataloghi o svolga altra forma
di propaganda commerciale al domicilio dei consumatori o nei
locali nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o
svago.
7. Le vendite di cui al presente articolo devono essere
coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
Ai fini dell'osservanza di tale obbligo è sufficiente che
l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione con un
massimale adeguato al volume dei suoi affari. I prodotti
devono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non
corrispondano all'ordinazione, devono essere sostituiti o deve
essere rimborsato il prezzo pagato.
8. Alle vendite effettuate mediante contratti negoziati
fuori dai locali commerciali si applicano le disposizioni di
cui al capo I.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 21.
(Tabelle merceologiche).
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 l'iscrizione
nel registro è disposta per il settore alimentare o, se
necessario, per le tabelle II, VI o VII, di cui all'allegato A
annesso alla presente legge, per il settore non alimentare
ovvero per il settore misto, senza necessità di ulteriori
specificazioni merceologiche.
2. Le tabelle merceologiche per le quali, ai sensi del
comma 7 dell'articolo 12, i comuni stabiliscono limiti e
contingenti complessivi ai quali devono conformarsi le
relative autorizzazioni, sono esclusivamente le tabelle I, II,
III, IV e V di cui all'allegato A annesso alla presente
legge.
3. Il comma 2 non si applica per le autorizzazioni
relative ad una o più categorie merceologiche comprese nella
tabella V di cui all'allegato A annesso alla presente legge,
esclusi gli articoli di vestiario confezionati e le
calzature.
4. Chi intende chiedere l'autorizzazione relativa alla
tabella VIII di cui all'allegato A annesso alla presente
legge, deve indicare nella relativa domanda i prodotti che
intende vendere, che devono essere specificati
nell'autorizzazione. Qualora intenda modificare, ampliare o
ridurre l'assortimento merceologico del proprio esercizio di
vendita, deve darne preventiva comunicazione al comune nel cui
territorio è ubicato l'esercizio. Il sindaco procede d'ufficio
alle relative variazioni dell'autorizzazione entro i trenta
giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
5. I comuni non possono, in nessun caso, istituire proprie
tabelle merceologiche, anche se configurate come
specificazioni della tabella VIII di cui all'allegato A
annesso alla presente legge, né limitare o modificare il
contenuto delle tabelle previste dagli allegati A e B annessi
alla presente legge, fatto salvo quanto disposto al comma
7.
6. I titolari di licenza di panificazione di cui alla
legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni,
hanno diritto ad ottenere con priorità l'autorizzazione
relativa alla tabella I di cui all'allegato A annesso alla
presente legge.
7. Il comune, sentito il parere delle organizzazioni
provinciali dei commercianti, può determinare tabelle
merceologiche specifiche da assegnare a determinate strutture
distributive, aventi la finalità di assicurare ai consumatori
un servizio di rifornimento di prodotti di prima necessità
anche nelle ore di chiusura degli altri esercizi di
vendita.
Art. 22.
(Pubblicità dei prezzi).
1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle
vetrine esterne od all'ingresso del locale o sui banchi di
vendita, devono recare, nelle forme più opportune scelte
dall'imprenditore, l'indicazione del prezzo di vendita in modo
chiaro e visibile.
2. L'obbligo della pubblicità dei prezzi può essere
assolto anche mediante cataloghi e listini prezzi messi a
disposizione degli acquirenti.
3. Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138,
convertito dalla legge 18 dicembre 1927, n. 2501, è
abrogato.
Art. 23.
(Sanzioni).
1. Chiunque esercita le attività previste al comma 1
dell'articolo 1 senza essere in possesso dell'iscrizione nel
registro delle autorizzazioni, regionali o comunali, stabilite
dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 50
milioni.
2. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio o dello
spaccio qualora il titolare non risulti iscritto nel registro
o ne sia stato cancellato ovvero non sia in possesso delle
autorizzazioni stabilite dalla presente legge.
3. Chi viola le disposizioni previste agli articoli 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a
lire 20 milioni.
4. In caso di particolare gravità o di infrazioni
reiterate per almeno due volte in un anno, il sindaco dispone
la chiusura dell'esercizio o dello spaccio per un periodo
non superiore a trenta giorni. Ai fini di cui al presente
comma presso ogni comune è istituito un apposito registro per
le annotazioni delle infrazioni commesse.
5. Il gettito delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo è devoluto ai comuni, anche se trattasi di
esercizi soggetti ad autorizzazione regionale.
6. Le sanzioni amministrative applicate per le violazioni
alle disposizioni di cui alla presente legge sono disposte dal
sindaco.
7. Per l'accertamento delle violazioni alla presente
legge, per la contestazione delle medesime e per l'erogazione
delle relative sanzioni, si applica la legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
Art. 24.
(Ambito di applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge non si
applicano:
a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei
prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti
ittici, sia allo stato fresco sia conservato;
b) ai farmacisti e direttori di farmacie delle
quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi
della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,
e della legge 8 novembre 1991, n. 362, quando vendono
esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità
medicinali;
c) ai titolari di rivendita di generi di monopolio
quando vendono esclusivamente generi di monopolio di cui alla
legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed al relativo regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1958, n. 1074;
d) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli
costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;
e) ai titolari di imprese agricole, singoli od
associati, i quali esercitano attività di alienazione di
prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del
codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9
febbraio 1963, n. 59, a condizione che l'attività di vendita,
per il tipo di organizzazione, le modalità di esercizio e le
dimensioni dei locali in cui viene esercitata, sia accessoria
e connessa all'attività agricola;
f) alle vendite di carburanti nonché degli olii
minerali e dei prodotti petroliferi di cui all'articolo 1 del
regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n.
1303. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei
prodotti per uso di autotrazione compresi i lubrificanti,
effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui
all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034;
g) agli artigiani, iscritti nell'albo di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, che intendono vendere al pubblico
i loro prodotti nei locali di produzione, a condizione che
l'attività di vendita, per tipo di organizzazione e modalità
di esercizio, sia accessoria e conseguente all'attività
artigiana;
h) ai cacciatori ed ai pescatori, singoli od
associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione
ed i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro
attività;
i) ai soggetti che trattano i beni oggetto del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, e successive modificazioni, salvo che acquisiscano
materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori od
utilizzatori professionali;
l) a chi vende od espone per la vendita le proprie
opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni di natura scientifica od informativa, anche
mediante supporto informatico;
m) alla vendita dei beni del fallimento effettuata
ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
n) all'attività di vendita che si effettua durante
il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle
mostre di prodotti, purché riguardi le sole merci oggetto
delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di
svolgimento delle manifestazioni stesse;
o) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni od
altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di
propria od altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della
loro attività.
2. Chi intende vendere, all'ingrosso od al dettaglio,
oggetti preziosi è soggetto alle disposizioni della presente
legge ed è tenuto, altresì, all'osservanza dell'articolo 127 e
delle altre disposizioni in materia del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Art. 25.
(Competenze delle regioni).
1. Ai fini di cui alla presente legge restano salve le
competenze legislative ed amministrative delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di urbanistica e di commercio.
2. Le regioni e le province autonome sono delegate ad
emanare, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente
legge ed ai fini di cui al comma 1, eventuali norme di
attuazione.
Art. 26.
(Domande di iscrizione e di autorizzazione in corso di
istruttoria).
1. Le domande di iscrizione nel registro, in corso di
istruttoria alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono esaminate ai sensi delle disposizioni del capo I
dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive
modificazioni, e del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ed il loro
esame deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine
la domanda si intende accolta, fermo restando il possesso da
parte dei richiedenti dei requisiti morali e professionali
prescritti al capo I della citata legge n. 426 del 1971.
2. Le domande di autorizzazione in corso di istruttoria
alla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono
esaminate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e
successive modificazioni, e del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1988, n. 375, fino a quando non siano emanate le direttive
regionali e comunali previste dalla presente legge e,
comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 del presente
articolo, sono prorogate le commissioni previste dagli
articoli 15, 16 e 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con
le ralative attribuzioni.
Art. 27.
(Norme di attuazione).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale
relativa alle tabelle I, II, V, VI e VII previste dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto a porre in vendita tutti
i prodotti indicati dalla tabella III di cui all'allegato A
annesso alla presente legge, a condizione che siano iscritti
nel registro per la tabella II di cui al citato allegato A e
la superficie di vendita sia superiore a 200 metri
quadrati.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso dell'autorizzazione comunale
relativa alla tabella IX prevista dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i
prodotti compresi nella tabella V di cui all'allegato A
annesso alla presente legge, ferma restando l'iscrizione al
registro da essi posseduta.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono iscritti nel registro per le tabelle
merceologiche previste dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII di cui
all'allegato A annesso alla presente legge, sono
automaticamente abilitati all'esercizio dell'attività
commerciale per l'intero settore non alimentare. La camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio procede di ufficio alla variazione dell'iscrizione
nel relativo registro.
4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso di autorizzazioni relative
alle tabelle merceologiche previste dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1988, n. 375, riconducibili alla tabella VIII di cui
all'allegato A annesso alla presente legge, qualora intendano
modificare od ampliare l'assortimento merceologico
dell'esercizio di vendita, devono presentare preventiva
istanza al comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il
sindaco procede d'ufficio alle opportune variazioni
dell'autorizzazione, entro i trenta giorni successivi alla
ricezione della comunicazione.
5. I titolari di rivendite di generi di monopolio o di
impianti di distribuzione automatica di carburanti, in
possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
di autorizzazioni relative alle tabelle speciali previste
dall'allegato 9 annesso al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto
1988, n. 375, hanno la facoltà di porre in vendita tutti i
prodotti compresi nelle rispettive tabelle speciali di cui
all'allegato B annesso alla presente legge, ferma restando
l'iscrizione al registro da essi posseduta.
Allegato A
(vedi articolo 1)
TABELLE MERCEOLOGICHE
I) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque
preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e
derivati e le bevande, anche alcooliche - esclusi i prodotti
ortofrutticoli freschi e le carni fresche di tutte le specie
animali - articoli per l'igiene della persona e della casa,
detersivi ed altri articoli per la pulizia nonché articoli in
carta o altro materiale per la casa.
II) Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche,
conservate e comunque preparate e confezionate comprese quelle
di cui alla tabella VII - salumi - altri prodotti alimentari a
base di carni - uova.
III) Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque
preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e
derivati e le bevande, anche alcooliche, nonché i prodotti di
cui alle tabelle II, VI e VII - articoli per l'igiene della
persona e della casa, detersivi ed altri articoli per la
pulizia nonché articoli in carta o altro materiale per la
casa, per esercizi aventi superficie di vendita superiore a
200 metri quadrati.
IV) Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi
superficie di vendita superiore a 600 metri quadrati (trattasi
di tutti i prodotti commercializzati).
V) Articoli di vestiario confezionati di qualunque materiale,
tipo e pregio, compresi quelli di maglieria e di camiceria -
relativi articoli complementari ed accessori di qualunque tipo
e pregio quali articoli ornamentali, guarnizioni, applicazioni
in qualsiasi materiale (esclusi metalli preziosi), gemelli,
cinture, bretelle e simili - accessori di abbigliamento di
qualunque tipo e pregio, compresi gli articoli di bigiotteria
(esclusi gli oggetti preziosi) - biancheria intima di
qualunque tipo e pregio - articoli di merceria - qualsiasi
altro prodotto concernente l'abbigliamento della persona,
quali costumi da bagno e relativi coordinati, occhiali da
sole, articoli sportivi, da spiaggia e simili - prodotti
tessili di qualunque tipo e pregio compresi quelli per
l'arredamento della casa - filati quali i gomitoli di lana,
cotone o di altro materiale e simili - calzature ed articoli
in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio - prodotti di
pellicceria - per esercizi aventi una superficie di vendita di
almeno 100 metri quadrati.
VI) Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque
preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque
conservati, preconfezionati - olii e grassi alimentari di
origine vegetale - uova - bevande, anche alcooliche.
VII) Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi,
conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi
molluschi, crostacei, echinodermi e simili.
VIII) Prodotti altri (ai sensi del comma 3 dell'articolo
21).
Allegato B
(vedi articolo 1)
TABELLE SPECIALI
1. Tabella per titolari di rivendite di generi di
monopolio.
Articoli per fumatori.
Francobolli da collezione e articoli filatelici.
Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e
richieste a enti vari, moduli per contratti.
Tessere prepagate per servizi vari.
Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi accessori
e materiali di consumo per computer e fax).
Pellicole fotografiche, cinematografiche, compact
disc, musicassette e videocassette da registrare e già
registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e
suoni e telecomandi per strumenti elettronici.
Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine
(elettriche e telefoniche). Articoli per l'igiene e la cura
della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e
borsetteria).
Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali
non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati,
bottoni, temperini, portachiavi, eccetera).
Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini,
gomme americane, biscotti preconfezionati, merendine
preconfezionate e simili).
Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e
simili.
Articoli per la casa, per la pulizia e per la sua
manutenzione (a solo titolo di esempio: posateria, detersivi,
deodoranti, insetticidi, tinture per stoffa, spazzole, scope e
simili, eccetera).
Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e
calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti,
distintivi sportivi.
Articoli ricordo e da regalo (esclusi gli articoli di
oreficeria), comprese mappe e guide turistiche su qualsiasi
supporto realizzate.
Giocattoli (escluso biciclette), articoli per festività o
ricorrenze a carattere civile o religioso, articoli per feste,
giochi di società, giochi pirici.
Fiori e piante artificiali.
Articoli per la cura e la manutenzione delle
calzature.
Callifughi, cerotti, profilattici, assorbenti igienici,
disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, e simili),
siringhe.
Articoli sanitari.
Occhiali da sole e per presbiti con montature realizzate
in materiali non preziosi.
Orologi a batteria in materiali non preziosi.
Articoli per il cucito, il ricamo ed il lavoro a
maglia.
2. Tabella per titolari di impianti di distribuzione
automatica di carburanti.
Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per
la manutenzione e la protezione, quali fodere per sedili,
tappetini, catene da neve, eccetera.
Pile, lampadine, torce elettriche e simili.
Borse di pronto soccorso.
Altri prodotti diretti al comfort
dell'automobilista.