RELAZIONE - N. 510 - 4506 - 4709 - 4851-A
Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che si sottopone
all'Assemblea nasce dall'unificazione di quattro proposte di
legge d'iniziativa parlamentare e risponde alla finalità di
impedire che il latte in polvere per usi zootecnici possa
essere riutilizzato nell'industria alimentare.
Negli ultimi anni le produzioni agricole comunitarie sono
state interessate da una serie costante e continua di
regolamentazioni atte a limitare i quantitativi produttivi ed
eliminare il fenomeno delle eccedenze.
All'inizio degli anni ottanta si è infatti reso necessario
un intervento per mettere ordine e dare regole ai mercati
delle produzioni agricole. Con la riforma della Politica
agricola comune (PAC) iniziò, pertanto, un processo di
razionalizzazione tendente a limitare le produzioni
eccedentarie e a favorire tecniche colturali meno intensive e
più rispettose delle risorse naturali ed ambientali, togliendo
progressivamente gli aiuti alla produzione e destinandoli al
miglioramento strutturale delle aziende ed alle compensazioni
per il mancato reddito. Nell'ambito di questa filosofia trova
applicazione il regime dei contingentamenti produttivi di
alcuni settori e l'introduzione delle quote di produzione.
Uno dei più noti regimi contingentati è quello della
produzione del latte. Fu in effetti proprio questo comparto
produttivo a rendere necessario il ripensamento degli aiuti
comunitari all'agricoltura, dal momento che i ritiri di burro
e di farine di latte, che si realizzavano per eliminare i
surplus, avevano saturato i depositi comunitari e
stavano esaurendo le risorse per sostenere il sistema.
Per il latte in polvere per uso zootecnico i regolamenti
comunitari prevedono un aiuto economico alla produzione. Ciò
ha finito per attivare un ciclo commerciale illecito volto ad
ottenere il massimo dei trasferimenti previsti, con il
conseguente utilizzo del latte in polvere nelle produzioni
alimentari. Le dimensioni raggiunte dal giro di truffe messo
in atto ai danni dell'Unione europea e dello Stato italiano
sono stati evidenziati dai risultati delle indagini svolte
dalla Commissione governativa d'indagine sulle quote latte,
coordinata dal generale Lecca.
Dai controlli effettuati dalle autorità preposte è emersa
una forte espansione del fenomeno dell'uso del latte in
polvere in prodotti caseari o addirittura nel latte a lunga
conservazione (UHT), con un sistema di frodi spesso
incontrollabile che distorce anche il regime delle quote e
falsifica i dati produttivi di molte regioni dell'Unione
europea.
Riciclando nell'industria casearia il latte in polvere
prodotto per la zootecnia si crea concorrenza sleale tra
aziende di trasformazione, si danneggiano gli allevatori
onesti, si arrecano danni alla salute dei cittadini e si
devono sopportare esborsi pesantissimi per superamenti, non
effettivi ma virtuali, dei quantitativi garantiti di
produzione lattiera.
Il latte in polvere destinato all'uso zootecnico,
irregolarmente impiegato nel processo produttivo dei formaggi,
è simile a quello destinato all'uso umano; peraltro,
nonostante sia previsto normativamente un trattamento di
denaturazione, nella commissione di illeciti di solito è
utilizzato un prodotto in polvere privo delle prescritte
sostanze, proveniente da canali illegali. Ancora più grave
appare il fatto che gli illeciti siano riferiti anche alla
produzione di formaggi di qualità. Le tipologie di frodi
accertate hanno riguardato l'utilizzo di latte in polvere e
caseine nella produzione di formaggi, in particolare quelli
freschi a pasta filata, la commercializzazione di formaggi a
denominazione di origine protetta o tipici privi dei requisiti
prescritti dai relativi disciplinari di produzione, e la
commercializzazione di latte fresco di provenienza estera
contenente latte in polvere.
Il latte scremato in polvere si ottiene da un processo di
disidratazione del latte liquido; quindi la sua origine è la
stessa tanto nel caso in cui sia destinato all'alimentazione
umana, quanto se esso sia destinato ad uso zootecnico. Per
ottenere l'aiuto previsto dalla normativa comunitaria, il
latte scremato in polvere deve essere incorporato nei mangimi
composti o, in alternativa, denaturato. Per avere diritto
all'aiuto, lo stabilimento deve essere riconosciuto dal
Ministero per le politiche agricole.
Il meccanismo attraverso i quali si perpetrano le frodi è
semplice: il latte introdotto in Italia, soggetto a contributo
comunitario per essere destinato esclusivamente ai mangimifici
autorizzati, è dirottato alle industrie casearie. I
mangimifici sono in grado di porre in atto la truffa in
quanto, anche se provvisti di regolare registro di carico e
scarico per il latte, non impiegano quest'ultimo per la
produzione di mangimi composti nelle quantità stabilite o
dichiarate. In questo modo vengono precostituite giacenze
false, che permettono di poter dirottare il latte una volta
ricostituito ai caseifici per la produzione di formaggi
freschi a pasta filata.
Dal quadro delineato, risulta evidente la necessità di un
intervento legislativo per cercare di ridurre i fenomeni
fraudolenti. Con il provvedimento che giunge all'esame
dell'Assemblea si intende intervenire sul fenomeno ed impedire
che il latte in polvere per usi zootecnici possa essere
riutilizzato nell'industria alimentare; a tal fine si intende
rendere evidenziabile il latte in polvere mediante l'utilizzo
di traccianti facilmente riconoscibili.
Il testo licenziato dalla Commissione è estremamente
semplice, componendosi di due soli articoli, oltre a quello
relativo alla clausola di entrata in vigore, ma nello stesso
tempo risulta completo ed equilibrato.
L'articolo 1 prevede che, a fini di tutela della salute e
di salvaguardia della sicurezza alimentare, nel latte e nel
latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei
loro derivati, debbano essere presenti traccianti colorati, di
origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in
grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili. Ad
un successivo decreto ministeriale è demandata
l'individuazione dei traccianti da utilizzare e la
determinazione delle relative modalità di impiego. E'
contestualmente fatto divieto di detenere latte e latte
scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli
stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte
destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni
casearie.
L'articolo 2 definisce le sanzioni applicabili in caso di
commercializzazione od utilizzo in processi produttivi di
latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi
zootecnici, privo dei traccianti o in caso di detenzione delle
medesime sostanze negli stabilimenti ove si lavora latte
destinato al consumo umano. Le sanzioni sono opportunamente
aggravate per i casi di recidività.
L'istruttoria legislativa in Commissione si è giovata dei
contributi dei soggetti interessati, ascoltati in sede di
Comitato ristretto, che, pur nella diversità delle posizioni,
hanno fornito elementi utili alla definizione del testo. Sono
stati inoltre acquisiti i pareri delle Commissioni competenti
in sede consultiva, che hanno sostanzialmente confermato il
complessivo equilibrio del testo e la sua compatibilità con la
Costituzione, e rilevato che esso si inserisce in un quadro di
iniziative in materia di sicurezza alimentare preannunziate a
livello comunitario. Una attenta valutazione delle
osservazioni formulate in particolare dalla Commissioni
Giustizia e Politiche dell'Unione europea, dopo un primo
vaglio da parte della Commissione, è stata devoluta al
Comitato dei nove, che potrà avanzare ulteriori proposte
migliorative del testo. E' stata recepita, comunque, la
condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione
Affari sociali.
La Commissione sottopone all'attenzione dell'Assemblea il
provvedimento nell'auspicio di una sua rapida approvazione, al
fine di proteggere la salute dei cittadini e di garantire la
qualità delle produzioni agroalimentari, eliminando un sistema
di illegalità oggi in essere nel settore lattiero-caseario.
Alfonso PECORARO SCANIO, relatore.