RELAZIONE - N. 510 - 4506 - 4709 - 4851-A




        Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che si sottopone all'Assemblea nasce dall'unificazione di quattro proposte di legge d'iniziativa parlamentare e risponde alla finalità di impedire che il latte in polvere per usi zootecnici possa essere riutilizzato nell'industria alimentare.
        Negli ultimi anni le produzioni agricole comunitarie sono state interessate da una serie costante e continua di regolamentazioni atte a limitare i quantitativi produttivi ed eliminare il fenomeno delle eccedenze.
        All'inizio degli anni ottanta si è infatti reso necessario un intervento per mettere ordine e dare regole ai mercati delle produzioni agricole. Con la riforma della Politica agricola comune (PAC) iniziò, pertanto, un processo di razionalizzazione tendente a limitare le produzioni eccedentarie e a favorire tecniche colturali meno intensive e più rispettose delle risorse naturali ed ambientali, togliendo progressivamente gli aiuti alla produzione e destinandoli al miglioramento strutturale delle aziende ed alle compensazioni per il mancato reddito. Nell'ambito di questa filosofia trova applicazione il regime dei contingentamenti produttivi di alcuni settori e l'introduzione delle quote di produzione.
        Uno dei più noti regimi contingentati è quello della produzione del latte. Fu in effetti proprio questo comparto produttivo a rendere necessario il ripensamento degli aiuti comunitari all'agricoltura, dal momento che i ritiri di burro e di farine di latte, che si realizzavano per eliminare i surplus, avevano saturato i depositi comunitari e stavano esaurendo le risorse per sostenere il sistema.
        Per il latte in polvere per uso zootecnico i regolamenti comunitari prevedono un aiuto economico alla produzione. Ciò ha finito per attivare un ciclo commerciale illecito volto ad ottenere il massimo dei trasferimenti previsti, con il conseguente utilizzo del latte in polvere nelle produzioni alimentari. Le dimensioni raggiunte dal giro di truffe messo in atto ai danni dell'Unione europea e dello Stato italiano sono stati evidenziati dai risultati delle indagini svolte dalla Commissione governativa d'indagine sulle quote latte, coordinata dal generale Lecca.
        Dai controlli effettuati dalle autorità preposte è emersa una forte espansione del fenomeno dell'uso del latte in polvere in prodotti caseari o addirittura nel latte a lunga conservazione (UHT), con un sistema di frodi spesso incontrollabile che distorce anche il regime delle quote e falsifica i dati produttivi di molte regioni dell'Unione europea.
        Riciclando nell'industria casearia il latte in polvere prodotto per la zootecnia si crea concorrenza sleale tra aziende di trasformazione, si danneggiano gli allevatori onesti, si arrecano danni alla salute dei cittadini e si devono sopportare esborsi pesantissimi per superamenti, non effettivi ma virtuali, dei quantitativi garantiti di produzione lattiera.
        Il latte in polvere destinato all'uso zootecnico, irregolarmente impiegato nel processo produttivo dei formaggi, è simile a quello destinato all'uso umano; peraltro, nonostante sia previsto normativamente un trattamento di denaturazione, nella commissione di illeciti di solito è utilizzato un prodotto in polvere privo delle prescritte sostanze, proveniente da canali illegali. Ancora più grave appare il fatto che gli illeciti siano riferiti anche alla produzione di formaggi di qualità. Le tipologie di frodi accertate hanno riguardato l'utilizzo di latte in polvere e caseine nella produzione di formaggi, in particolare quelli freschi a pasta filata, la commercializzazione di formaggi a denominazione di origine protetta o tipici privi dei requisiti prescritti dai relativi disciplinari di produzione, e la commercializzazione di latte fresco di provenienza estera contenente latte in polvere.
        Il latte scremato in polvere si ottiene da un processo di disidratazione del latte liquido; quindi la sua origine è la stessa tanto nel caso in cui sia destinato all'alimentazione umana, quanto se esso sia destinato ad uso zootecnico. Per ottenere l'aiuto previsto dalla normativa comunitaria, il latte scremato in polvere deve essere incorporato nei mangimi composti o, in alternativa, denaturato. Per avere diritto all'aiuto, lo stabilimento deve essere riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole.
        Il meccanismo attraverso i quali si perpetrano le frodi è semplice: il latte introdotto in Italia, soggetto a contributo comunitario per essere destinato esclusivamente ai mangimifici autorizzati, è dirottato alle industrie casearie. I mangimifici sono in grado di porre in atto la truffa in quanto, anche se provvisti di regolare registro di carico e scarico per il latte, non impiegano quest'ultimo per la produzione di mangimi composti nelle quantità stabilite o dichiarate. In questo modo vengono precostituite giacenze false, che permettono di poter dirottare il latte una volta ricostituito ai caseifici per la produzione di formaggi freschi a pasta filata.
        Dal quadro delineato, risulta evidente la necessità di un intervento legislativo per cercare di ridurre i fenomeni fraudolenti. Con il provvedimento che giunge all'esame dell'Assemblea si intende intervenire sul fenomeno ed impedire che il latte in polvere per usi zootecnici possa essere riutilizzato nell'industria alimentare; a tal fine si intende rendere evidenziabile il latte in polvere mediante l'utilizzo di traccianti facilmente riconoscibili.
        Il testo licenziato dalla Commissione è estremamente semplice, componendosi di due soli articoli, oltre a quello relativo alla clausola di entrata in vigore, ma nello stesso tempo risulta completo ed equilibrato.
        L'articolo 1 prevede che, a fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, debbano essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili. Ad un successivo decreto ministeriale è demandata l'individuazione dei traccianti da utilizzare e la determinazione delle relative modalità di impiego. E' contestualmente fatto divieto di detenere latte e latte scremato in polvere destinati ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a produzioni casearie.
        L'articolo 2 definisce le sanzioni applicabili in caso di commercializzazione od utilizzo in processi produttivi di latte o latte scremato in polvere, destinato ad usi zootecnici, privo dei traccianti o in caso di detenzione delle medesime sostanze negli stabilimenti ove si lavora latte destinato al consumo umano. Le sanzioni sono opportunamente aggravate per i casi di recidività.
        L'istruttoria legislativa in Commissione si è giovata dei contributi dei soggetti interessati, ascoltati in sede di Comitato ristretto, che, pur nella diversità delle posizioni, hanno fornito elementi utili alla definizione del testo. Sono stati inoltre acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, che hanno sostanzialmente confermato il complessivo equilibrio del testo e la sua compatibilità con la Costituzione, e rilevato che esso si inserisce in un quadro di iniziative in materia di sicurezza alimentare preannunziate a livello comunitario. Una attenta valutazione delle osservazioni formulate in particolare dalla Commissioni Giustizia e Politiche dell'Unione europea, dopo un primo vaglio da parte della Commissione, è stata devoluta al Comitato dei nove, che potrà avanzare ulteriori proposte migliorative del testo. E' stata recepita, comunque, la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Affari sociali.
        La Commissione sottopone all'attenzione dell'Assemblea il provvedimento nell'auspicio di una sua rapida approvazione, al fine di proteggere la salute dei cittadini e di garantire la qualità delle produzioni agroalimentari, eliminando un sistema di illegalità oggi in essere nel settore lattiero-caseario.

Alfonso PECORARO SCANIO, relatore.




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