PROGETTO DI LEGGE - N. 507
PROPOSTA DI LEGGE
--
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura
come attività di interesse nazionale utile per la produzione
del miele e degli altri prodotti degli alveari ed
indispensabile per l'agricoltura e la conservazione
dell'ambiente naturale.
2. I princìpi desumibili dalla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali in materia di produzione
apicola e suoi derivati ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano le proprie attribuzioni in
conformità alle norme della presente legge, i princìpi
desumibili dalla quale costituiscono princìpi fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica, e alle norme dei
rispettivi statuti.
Art. 2.
(Definizione).
1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività
imprenditoriale agricola.
Art. 3.
(Prodotti agricoli).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:
il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale,
il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api
regine, l'idromele.
2. Ai fini della presente legge si considera arnia il
contenitore per api, arnia mobile il contenitore per api a
favi mobili e arnia rustica o villica il contenitore per api a
favi fissi. E' considerato alveare l'arnia contenente una
famiglia di api; è considerato apiario un insieme unitario di
alveari.
Art. 4.
(Modifiche alla legislazione vigente).
1. Il numero 12) della tabella A, parte I, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"12) miele, propoli, gelatina reale".
2. Il numero 34) della citata tabella A, parte I, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"34) cera d'api greggia; cera vergine d'api in pani o in
fogli".
Art. 5.
(Produttore apistico).
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' produttore apistico colui che esercita l'attività
apistica, denominata apicoltura a fini economici.
3. E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il
produttore che raggiunge centocinquantasei giornate annue di
lavoro nello svolgimento dell'attività apistica o di altra
attività agricola: a tal fine la detenzione di un alveare
comporta la considerazione di una giornata di lavoro
l'anno.
Art. 6.
(Disciplina dell'uso dei pesticidi).
1. Al fine di una adeguata protezione del patrimonio
apistico nazionale e di un aumento della produzione di semi e
di frutti, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano, nell'ambito dei princìpi fissati dalla
presente legge, l'uso di sostanze insetticide ed acaricide.
Art. 7.
(Comitato nazionale per l'apicoltura).
1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 9 della
legge 8 novembre 1986, n. 752, è istituito il Comitato
nazionale per l'apicoltura, di seguito denominato "Comitato",
presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e
composto da:
a) tre rappresentanti delle regioni;
b) un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni professionali agricole rappresentative a
livello nazionale;
c) due rappresentanti per ognuna delle unioni
nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute
ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;
d) un rappresentante delle organizzazioni dei
produttori apistici maggiormente rappresentative;
e) tre rappresentanti del movimento cooperativo
operante nel settore apistico a livello nazionale.
2. Può far parte del Comitato di cui al comma 1, con ruolo
consultivo, un rappresentante rispettivamente dei Ministeri
interessati ai problemi produttivi, ambientali, sanitari e
scientifici connessi all'apicoltura.
3. Il Comitato propone annualmente al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il
piano specifico di interventi per il settore apistico con
particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione dei prodotti apistici italiani e
tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle
specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992;
b) promozione e facilitazione della stipula di
accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previste
dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e
sperimentazione apistica, anche con riferimento alla
determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze
e delle consociazioni;
d) qualificazione tecnico-professionale del
comparto e degli operatori apistici, con attività
promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la
migliore conoscenza dei prodotti apistici e
dell'apicoltura;
e) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
f) sostegno delle forme associative fra produttori
apistici;
g) protezione degli ambienti e degli allevamenti
apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e
all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale
nel territorio;
h) incentivazione della pratica del nomadismo;
i) incentivazione della pratica d'impollinazione a
mezzo delle api;
l) tutela e sviluppo delle cultivar ed
essenze nettarifere;
m) determinazione degli interventi economici per
la lotta contro la varroasi e altre parassitosi;
n) potenziamento ed incentivazione dei controlli
sulla qualità dei prodotti;
o) preparazione del personale per fornire agli
apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.
Art. 8.
(Comitati regionali).
1. Le regioni istituiscono comitati regionali per
l'apicoltura assicurando la presenza in essi di rappresentanti
delle organizzazioni professionali agricole, delle
associazioni riconosciute degli apicoltori e del movimento
cooperativo operante nel settore apistico a livello
regionale.
2. Le regioni, attraverso gli organi di cui al comma 1,
elaborano piani di interventi e destinano fondi per il settore
apistico in armonia con la programmazione in materia di
politica agricola e agro-alimentare nazionale e con il piano
di settore previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, con
particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
a) coordinamento dell'assistenza tecnica e
sanitaria ai fini del risanamento degli alveari;
b) crescita qualitativa dell'apicoltura e
quantitativa delle produzioni apistiche;
c) promozione dei prodotti apistici nazionali,
anche con la realizzazione di marchi di tutela, eventualmente
a carattere interregionale, del controllo qualitativo sul
mercato e dell'assistenza tecnica;
d) incentivazione del nomadismo;
e) diffusione di programmi di impollinazione
agrari e forestali e della pratica dell'impollinazione a mezzo
delle api;
f) tutela e sviluppo delle cultivar ed
essenze nettarifere.
3. Le regioni, ai fini di cui al comma 2 e per il
mantenimento ed ampliamento della base occupazionale e
produttiva in agricoltura prevedono idonee forme di
incentivazione, anche finanziaria, a favore degli apicoltori e
dei produttori apistici regolarmente riconosciuti.
Art. 9.
(Denuncia degli apiari e degli alveari).
1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della
produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo
sanitario è istituita la denuncia obbligatoria degli apiari e
degli alveari da parte di chiunque li detenga.
2. La denuncia di cui al comma 1 è indirizzata al sindaco
del comune nel cui territorio si trovano gli apiari o gli
alveari, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il sindaco ne dà
comunicazione agli enti territoriali preposti ai controlli.
3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni predispongono
mappe di posizionamento degli apiari e degli alveari.
4. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o
degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti
dalla presente legge.
5. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari
o degli alveari si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni
alveare non denunciato.
6. Non è ritenuto trasgressore chi ha denunciato un numero
di arnie inferiore o superiore di dieci unità a quello
accertato.
7. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di
ingiunzione, di pagamento di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono
risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale
e si acquisiscono con la bottinatura.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse
nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica
economico-produttiva del nomadismo. Gli enti pubblici
agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro
proprietà o ad altro titolo detenuti.
3. Ai fini di cui al comma 2, unicamente in considerazione
dell'ottimizzazione della produzione e qualora sia necessario,
le regioni determinano la distanza di rispetto tra apiari,
composti da almeno 20 alveari, in un raggio massimo di metri
200.
Art. 11.
(Soppressione dei consorzi apistici).
1. I consorzi apistici di cui al regio decreto-legge 23
ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926,
n. 562, sono soppressi. I loro beni sono devoluti a favore
delle associazioni di produttori apistici riconosciute in base
alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e relative leggi regionali
di attuazione.
Art. 12.
(Riconoscimento dell'Istituto nazionale
di apicoltura).
1. L'Istituto nazionale di apicoltura è riconosciuto come
ente di diritto pubblico ed è l'ente di riferimento
tecnico-scientifico per tutte le attività apistiche.
Art. 13.
(Riconoscimento del servizio
di impollinazione).
1. E' consentito agli apicoltori l'acquisto, il trasporto
e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine
indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e
dei nuclei.
2. Il servizio di impollinazione è riconosciuto a tutti
gli effetti ai fini giuridici e fiscali. Su tutti i prodotti
di cui all'articolo 3 l'aliquota IVA è unificata ed è pari a
quella degli altri prodotti agricoli.
Art. 14.
(Adeguamento del regolamento
di polizia veterinaria).
1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto,
a modificare il regolamento di polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, per adeguare la normativa all'evolversi delle
patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di
prevenzione e di lotta, per facilitare la pratica del
nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle
diverse regioni.
Art. 15.
(Sanzioni).
1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla
presente legge, nonché a quelle dettate dalle leggi regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non
costituiscano reato, le regioni e le province autonome
provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative.
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996,
1997 e 1998, si provvede, per l'anno 1996, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno; relativamente agli anni 1997 e
1998, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.