PROGETTO DI LEGGE - N. 507




PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la produzione del miele e degli altri prodotti degli alveari ed indispensabile per l'agricoltura e la conservazione dell'ambiente naturale.
        2. I princìpi desumibili dalla presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di produzione apicola e suoi derivati ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie attribuzioni in conformità alle norme della presente legge, i princìpi desumibili dalla quale costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e alle norme dei rispettivi statuti.


Art. 2.

(Definizione).

        1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.


Art. 3.

(Prodotti agricoli).

        1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele.
        2. Ai fini della presente legge si considera arnia il contenitore per api, arnia mobile il contenitore per api a favi mobili e arnia rustica o villica il contenitore per api a favi fissi. E' considerato alveare l'arnia contenente una famiglia di api; è considerato apiario un insieme unitario di alveari.


Art. 4.

(Modifiche alla legislazione vigente).

        1. Il numero 12) della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "12) miele, propoli, gelatina reale".

        2. Il numero 34) della citata tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

            "34) cera d'api greggia; cera vergine d'api in pani o in fogli".


Art. 5.

(Produttore apistico).

        1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
        2. E' produttore apistico colui che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura a fini economici.
        3. E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore che raggiunge centocinquantasei giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica o di altra attività agricola: a tal fine la detenzione di un alveare comporta la considerazione di una giornata di lavoro l'anno.


Art. 6.

(Disciplina dell'uso dei pesticidi).

        1. Al fine di una adeguata protezione del patrimonio apistico nazionale e di un aumento della produzione di semi e di frutti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, nell'ambito dei princìpi fissati dalla presente legge, l'uso di sostanze insetticide ed acaricide.


Art. 7.

(Comitato nazionale per l'apicoltura).

        1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è istituito il Comitato nazionale per l'apicoltura, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da:

                a) tre rappresentanti delle regioni;

                b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale;

                c) due rappresentanti per ognuna delle unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

                d) un rappresentante delle organizzazioni dei produttori apistici maggiormente rappresentative;

                e) tre rappresentanti del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello nazionale.

        2. Può far parte del Comitato di cui al comma 1, con ruolo consultivo, un rappresentante rispettivamente dei Ministeri interessati ai problemi produttivi, ambientali, sanitari e scientifici connessi all'apicoltura.
        3. Il Comitato propone annualmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il piano specifico di interventi per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

                a) promozione dei prodotti apistici italiani e tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
                b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;

                c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze e delle consociazioni;

                d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;

                e) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

                f) sostegno delle forme associative fra produttori apistici;

                g) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;

                h) incentivazione della pratica del nomadismo;

                i) incentivazione della pratica d'impollinazione a mezzo delle api;

                l) tutela e sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere;

                m) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre parassitosi;

                n) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;

                o) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.


Art. 8.

(Comitati regionali).

        1. Le regioni istituiscono comitati regionali per l'apicoltura assicurando la presenza in essi di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni riconosciute degli apicoltori e del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello regionale.
        2. Le regioni, attraverso gli organi di cui al comma 1, elaborano piani di interventi e destinano fondi per il settore apistico in armonia con la programmazione in materia di politica agricola e agro-alimentare nazionale e con il piano di settore previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

                a) coordinamento dell'assistenza tecnica e sanitaria ai fini del risanamento degli alveari;

                b) crescita qualitativa dell'apicoltura e quantitativa delle produzioni apistiche;

                c) promozione dei prodotti apistici nazionali, anche con la realizzazione di marchi di tutela, eventualmente a carattere interregionale, del controllo qualitativo sul mercato e dell'assistenza tecnica;

                d) incentivazione del nomadismo;

                e) diffusione di programmi di impollinazione agrari e forestali e della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

                f) tutela e sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere.

        3. Le regioni, ai fini di cui al comma 2 e per il mantenimento ed ampliamento della base occupazionale e produttiva in agricoltura prevedono idonee forme di incentivazione, anche finanziaria, a favore degli apicoltori e dei produttori apistici regolarmente riconosciuti.


Art. 9.

(Denuncia degli apiari e degli alveari).

        1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario è istituita la denuncia obbligatoria degli apiari e degli alveari da parte di chiunque li detenga.
        2. La denuncia di cui al comma 1 è indirizzata al sindaco del comune nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il sindaco ne dà comunicazione agli enti territoriali preposti ai controlli.
        3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni predispongono mappe di posizionamento degli apiari e degli alveari.
        4. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.
        5. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni alveare non denunciato.
        6. Non è ritenuto trasgressore chi ha denunciato un numero di arnie inferiore o superiore di dieci unità a quello accertato.
        7. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di ingiunzione, di pagamento di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Art. 10.

(Risorse nettarifere).

        1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura.
        2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
        3. Ai fini di cui al comma 2, unicamente in considerazione dell'ottimizzazione della produzione e qualora sia necessario, le regioni determinano la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno 20 alveari, in un raggio massimo di metri 200.

Art. 11.

(Soppressione dei consorzi apistici).

        1. I consorzi apistici di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi. I loro beni sono devoluti a favore delle associazioni di produttori apistici riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e relative leggi regionali di attuazione.


Art. 12.

(Riconoscimento dell'Istituto nazionale
di apicoltura).

        1. L'Istituto nazionale di apicoltura è riconosciuto come ente di diritto pubblico ed è l'ente di riferimento tecnico-scientifico per tutte le attività apistiche.


Art. 13.

(Riconoscimento del servizio
di impollinazione).

        1. E' consentito agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei.
        2. Il servizio di impollinazione è riconosciuto a tutti gli effetti ai fini giuridici e fiscali. Su tutti i prodotti di cui all'articolo 3 l'aliquota IVA è unificata ed è pari a quella degli altri prodotti agricoli.


Art. 14.

(Adeguamento del regolamento
di polizia veterinaria).

        1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguare la normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta, per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.


Art. 15.

(Sanzioni).

        1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non costituiscano reato, le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative.


Art. 16.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno; relativamente agli anni 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
        2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 17.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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