XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 99
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 258 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, recante il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, sono stabilite le dimensioni delle targhe
automobilistiche.
2. I caratteri delle targhe automobilistiche sono neri su
fondo bianco.
3. La targa automobilistica è composta dal contrassegno
della Comunità europea, unito al contrassegno letterale della
Nazione di provenienza, dalla sigla della provincia di
residenza del proprietario dell'autoveicolo, dallo stemma e
dal nome della regione di appartenenza, dallo stemma ufficiale
della Repubblica italiana, da cinque caratteri combinati
indistintamente tra lettere e numeri, ad esclusione della
lettera O e del numero zero.
4. Alle regioni bilingui è riconosciuta la facoltà di
utilizzare il doppio nome.
5. Tutte le sigle provinciali, compresa quella della
provincia di Roma e quelle della province di nuova
istituzione, sono composte da due caratteri alfabetici.
Art. 2.
1. Le targhe automobilistiche sono personali e non
cedibili.
2. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa
automobilistica, il titolare deve darne immediata
comunicazione all'ufficio della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e
richiedere un duplicato. Il duplicato viene rilasciato nel
tempo massimo di tre giorni.
3. In caso di morte del titolare, la targa automobilistica
può essere utilizzata per una nuova immatricolazione.
4. Ogni cittadino può essere titolare di un numero di
targhe pari al numero di autoveicoli di cui è proprietario.
Art. 3.
1. I veicoli privi di targa non possono circolare, né
sostare in vie e strade pubbliche.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente
legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art. 4.
1. Tutte le targhe automobilistiche in uso alla data di
entrata in vigore della presente legge restano in dotazione ai
veicoli cui sono attribuite, fino alla distruzione degli
stessi.
Art. 5.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti e della
navigazione emana il relativo regolamento di esecuzione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.