XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 99




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sensi dell'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sono stabilite le dimensioni delle targhe automobilistiche.
        2. I caratteri delle targhe automobilistiche sono neri su fondo bianco.
        3. La targa automobilistica è composta dal contrassegno della Comunità europea, unito al contrassegno letterale della Nazione di provenienza, dalla sigla della provincia di residenza del proprietario dell'autoveicolo, dallo stemma e dal nome della regione di appartenenza, dallo stemma ufficiale della Repubblica italiana, da cinque caratteri combinati indistintamente tra lettere e numeri, ad esclusione della lettera O e del numero zero.
        4. Alle regioni bilingui è riconosciuta la facoltà di utilizzare il doppio nome.
        5. Tutte le sigle provinciali, compresa quella della provincia di Roma e quelle della province di nuova istituzione, sono composte da due caratteri alfabetici.


Art. 2.

        1. Le targhe automobilistiche sono personali e non cedibili.
        2. In caso di smarrimento, furto o distruzione della targa automobilistica, il titolare deve darne immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e richiedere un duplicato. Il duplicato viene rilasciato nel tempo massimo di tre giorni.
        3. In caso di morte del titolare, la targa automobilistica può essere utilizzata per una nuova immatricolazione.
        4. Ogni cittadino può essere titolare di un numero di targhe pari al numero di autoveicoli di cui è proprietario.

Art. 3.

        1. I veicoli privi di targa non possono circolare, né sostare in vie e strade pubbliche.
        2. Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.


Art. 4.

        1. Tutte le targhe automobilistiche in uso alla data di entrata in vigore della presente legge restano in dotazione ai veicoli cui sono attribuite, fino alla distruzione degli stessi.


Art. 5.

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana il relativo regolamento di esecuzione.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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