LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Istituto

Titolo

Articolo

Competenza

Iniziativa legislativa

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 99, co. 2

il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli

Referendum abrogativo

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 104, co. 1

800.000 elettori o cinque Assemblee regionali possono richiedere l'indizione del referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o un atto avente valore di legge

 

 

art. 104, co. 2, 3, 5

il referendum non è ammesso:

per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto;

quando dalla sua approvazione deriverebbero discipline costituzionalmente illegittime;

in caso di abrogazione parziale, il quesito è inammissibile se la parte residua della legge o dell'atto avente valore di legge risulti di impossibile applicazione

 

 

art. 104, co. 4

la proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee

   

art. 104, co. 6

la Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte 100.000 firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali

 

Titolo VII

Garanzie costituzionali

sezione I
La Corte costituzionale

art. 134, co. 1, lett. f)

la Corte costituzionale giudica sull'ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi ed atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare

Referendum approvativo

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 105, co. 1

è indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare presentata da almeno 800.000 elettori quando entro 18 mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta

 

 

art. 105, co. 3

la Corte costituzionale valuta l'ammissibilità dei referendum decorso il termine dei 18 mesi

Disposizioni comuni ai referendum abrogativo e approvativo

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II
La formazione delle leggi

art. 106, co. 1

hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori

 

 

art. 106, co. 2

la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi

 

 

art. 106, co. 3

la legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum. Prevede che la proposta sia formulata in modo chiaro. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare

Referendum sulle limitazioni di sovranità

 

Titolo V

Partecipazione dell'Italia all'Unione europea

art. 116, co. 2.

possono essere sottoposte a referendum abrogativo con le stesse modalità previste dall'art. 104 le leggi, approvate con la maggioranza assoluta dei componenti le due Camere, che prevedono ulteriori limitazioni di sovranità conseguenti allo sviluppo dell'Unione europea

 

Referendum confermativo relativo agli statuti regionali

 

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 61, co. 2

lo Statuto regionale approvato con legge regionale è sottoposto a referendum popolare quando entro tre mesi dall'approvazione ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della Regione.

E' promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

 

 

Non si fa luogo a referendum se lo Statuto è approvato nella seconda deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale

Referendum confermativo relativo alle leggi costituzionali

 

Titolo VII

Garanzie costituzionali

sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali

art. 138, co. 2

sono sottoposte a referendum le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi

 

 

art. 138, u.c.

non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti

Referendum per l'istituzione di nuove regioni, per la modifica delle denominazioni e dei confini delle Regioni esistenti

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 66, co. 1

è indetto il referendum per la modifica dei confini e delle denominazioni delle Regioni esistenti

 

 

art. 66, co. 2

è indetto il referendum per la costituzione di nuove Regioni con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti

Referendum per l'istituzione di nuovi comuni e la modifica dei confini comunali

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 66, co. 3

è indetto il referendum per l'istituzione, la modifica dei confini e denominazione dei Comuni esistenti