DISPOSIZIONI CHE RINVIANO AI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI

Tipo di regolamento

Titolo

Articolo

Materia

Regolamento statale

Titolo III

Il Governo

sezione II

La pubblica
amministrazione

art. 79, co. 1

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione statale sono disciplinate dai regolamenti nel rispetto di una serie di principi stabiliti dallo stesso articolo.

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione II

La formazione delle leggi

art. 115, co. 1

l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, il numero e le attribuzioni dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

 

 

art. 115, co. 2

il Governo disciplina con regolamenti l'organizzazione dell'amministrazione statale

 

 

art. 115, co. 3

nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti nei limiti in cui la disciplina non sia stabilita con legge.

 

 

 

nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge, questa può autorizzare il Governo ad adottare regolamenti per abrogare norme di legge e ad introdurre nuove disposizioni nel rispetto dei principi e nei limiti da essa stabiliti.

 

 

art. 115, co. 4

con regolamento si provvede all'esecuzione e all'attuazione degli atti aventi forza di legge.

Regolamento regionale

Titolo III

Il Governo

sezione II

La pubblica amministrazione

art. 79, co. 1

l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione regionale sono disciplinate dai regolamenti regionali nel rispetto di una serie di principi stabiliti dallo stesso articolo.

 

 

Regolamento provinciale

Titolo III

Il Governo

sezione II

La pubblica amministrazione

art. 79, co. 1

l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione provinciale sono disciplinate dai regolamenti provinciali nel rispetto di una serie di principi stabiliti dallo stesso articolo.

 

 

art. 80, co. 2

i regolamenti provinciali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio dei dipendenti provinciali e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede civile, amministrativa o penale.

 

Regolamento comunale

Titolo I

Comune, Provincia, Regione, Stato

art. 56, co. 2 e 3

E’ attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari anche nelle materie nelle quali spetta, salve determinate eccezioni, allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa.

i Comuni esercitano le proprie funzioni regolamentari con riferimento a tutti gli interessi delle rispettive popolazioni, con particolare riguardo all'assetto e all'utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico, ai servizi pubblici.

 

Titolo III

Il Governo

sezione II

La pubblica amministrazione

art. 79, co. 1

l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione comunale sono disciplinate dai regolamenti comunali nel rispetto di una serie di principi stabiliti dallo stesso articolo.

 

 

art. 80, co. 2

i regolamenti comunali stabiliscono le norme sui procedimenti disciplinari per violazione dei doveri d'ufficio dei propri dipendenti e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede civile, amministrativa o penale.