LE COMPETENZE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Titolo

Articolo

Competenza

Competenze generali

 

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

art. 68

il Presidente della Repubblica

è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale

è il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione

vigila sul rispetto della Costituzione

assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali e sovranazionali

 

 

art. 69, co. 1, lett. a)

il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa ed in questa qualità ha il comando delle Forze Armate

 

 

art. 69, co. 1, lett. h)

il Presidente della Repubblica indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione

 

 

art. 69, co. 1, lett. l)

il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune

 

 

art. 69, co. 1, lett. m)

il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare le pene

 

 

art. 69, co. 1, lett. n)

il Presidente della Repubblica decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge

 

 

art. 69, co. 1, lett. o)

il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici

Rapporti con il Governo

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

art. 69, co. 1, lett. b)

il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati

 

 

art. 69, co. 1, lett. c)

il Presidente della Repubblica nomina e revoca gli altri membri del Governo (su proposta del Primo Ministro)

 

 

art. 69, co. 1, lett. d)

il Presidente della Repubblica

autorizza la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

emana i decreti aventi valore di legge ed approvati dal Consiglio dei Ministri

 

 

art. 69, co. 1, lett. f)

il Presidente della Repubblica emana i regolamenti del Governo e può chiederne il riesame

se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve essere emanato

 

Titolo III

Il Governo

sezione I
Il Primo Ministro e il Consiglio dei Ministri

art. 76, co. 1

il Presidente della Repubblica riceve il giuramento del Primo ministro e dei ministri

 

 

art. 76, co. 6

il Presidente della Repubblica, all'atto dell'assunzione delle sue funzioni, riceve le dimissioni del Primo ministro e del Governo

Rapporti con il Parlamento

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

art. 69, co. 1, lett. g)

il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione

 

 

art. 69, co. 1, lett. i)

il Presidente della Repubblica invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito

 

 

art. 69, co. 1, lett. o)

il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali autorizzati dalle Camere

 

 

art. 70, co. 7

il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune

   

art. 73, co. 1

il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'art. 76. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i sei mesi che seguono le elezioni. Il termine è di dodici mesi qualora le elezioni siano avvenute successivamente all’elezione del Presidente della Repubblica.

 

Titolo IV

Il Parlamento

sezione I
Le Camere

art. 89

il Presidente della Repubblica può convocare in via straordinaria ciascuna Camera

 

 

art. 103, co. 1

il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro un mese o nel termine più breve da esse stabilito

Rapporti con la magistratura

Titolo VI

La magistratura

art. 122, co. 2

il Presidente della Repubblica presiede il CSM ordinaria

 

 

sezione I

Ordinamento giurisdizionale

art. 123, co. 1

il Presidente della Repubblica presiede il CSM amministrativa

 

Rapporti con la Corte costituzionale

Titolo VII

Garanzie costituzionali

sezione I
La Corte costituzionale

art. 135, co. 1

il Presidente della Repubblica nomina cinque giudici della Corte costituzionale