LE COMPETENZE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Titolo |
Articolo |
Competenza |
Competenze generali
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Titolo II Il Presidente della Repubblica |
art. 68 |
il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale è il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione vigila sul rispetto della Costituzione assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad organizzazioni internazionali e sovranazionali |
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art. 69, co. 1, lett. a) |
il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa ed in questa qualità ha il comando delle Forze Armate |
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art. 69, co. 1, lett. h) |
il Presidente della Repubblica indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione |
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art. 69, co. 1, lett. l) |
il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune |
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art. 69, co. 1, lett. m) |
il Presidente della Repubblica può concedere grazia e commutare le pene |
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art. 69, co. 1, lett. n) |
il Presidente della Repubblica decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge |
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art. 69, co. 1, lett. o) |
il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici |
Rapporti con il Governo |
Titolo II Il Presidente della Repubblica |
art. 69, co. 1, lett. b) |
il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati |
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art. 69, co. 1, lett. c) |
il Presidente della Repubblica nomina e revoca gli altri membri del Governo (su proposta del Primo Ministro) |
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art. 69, co. 1, lett. d) |
il Presidente della Repubblica autorizza la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo; emana i decreti aventi valore di legge ed approvati dal Consiglio dei Ministri |
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art. 69, co. 1, lett. f) |
il Presidente della Repubblica emana i regolamenti del Governo e può chiederne il riesame se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve essere emanato |
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Titolo III Il Governo sezione I |
art. 76, co. 1 |
il Presidente della Repubblica riceve il giuramento del Primo ministro e dei ministri |
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art. 76, co. 6 |
il Presidente della Repubblica, all'atto dell'assunzione delle sue funzioni, riceve le dimissioni del Primo ministro e del Governo |
Rapporti con il Parlamento |
Titolo II Il Presidente della Repubblica |
art. 69, co. 1, lett. g) |
il Presidente della Repubblica indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione |
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art. 69, co. 1, lett. i) |
il Presidente della Repubblica invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito |
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art. 69, co. 1, lett. o) |
il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali autorizzati dalle Camere |
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art. 70, co. 7 |
il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune |
art. 73, co. 1 |
il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'art. 76. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati non può essere sciolta durante i sei mesi che seguono le elezioni. Il termine è di dodici mesi qualora le elezioni siano avvenute successivamente all’elezione del Presidente della Repubblica. |
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Titolo IV Il Parlamento sezione I |
art. 89 |
il Presidente della Repubblica può convocare in via straordinaria ciascuna Camera |
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art. 103, co. 1 |
il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro un mese o nel termine più breve da esse stabilito |
Rapporti con la magistratura |
Titolo VI La magistratura |
art. 122, co. 2 |
il Presidente della Repubblica presiede il CSM ordinaria
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sezione I Ordinamento giurisdizionale |
art. 123, co. 1 |
il Presidente della Repubblica presiede il CSM amministrativa
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Rapporti con la Corte costituzionale |
Titolo VII Garanzie costituzionali sezione I |
art. 135, co. 1 |
il Presidente della Repubblica nomina cinque giudici della Corte costituzionale
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