VENETO

Belluno
Istituto magistrale statale «G. Renier»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Anna Costa, Federica Lotto, Diego Majoni, Emanuela Marin e Sara Petris:

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica, n. 128, del 1999 in materia di alimenti destinati ai lattanti e bambini» (100)

RELAZIONE

Con questa proposta vogliamo modificare parzialmente il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1999, n. 128: Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive nn. 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e bambini. Per i lattanti e i bambini fino ai 3 anni di età è sconsigliato un prodotto geneticamente modificato, quindi sulla confezione deve essere indicata la presenza o assenza di glutine, l'età a partire dalla quale il prodotto può essere modificato, oltre ad una dettagliata etichettatura nutrizionale, chiediamo quindi la modifica di alcuni articoli del sopraddetto decreto del Presidente della Repubblica, in quanto non troviamo corretto che bambini minori di 12 anni vengano nutriti con prodotti non idonei alla loro età, non avendo loro completato lo sviluppo fisico e prodotto sufficienti anticorpi. Chiediamo inoltre l'aggiunta di un'etichetta con le informazioni alimentari ben visibili, al fine di rendere consapevoli i consumatori dei rischi e delle conseguenze che subirebbe l'organismo umano e l'equilibrio ambientale.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, viene cancellata la parola «non».

Art. 2.

1. Nell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, b) viene così sostituita: b) bambini: i soggetti di età compresa tra 1 e 12 anni.

Art. 3.

1. Nell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, viene aggiunto il seguente comma: «2. L'etichettatura deve essere ben visibile, posta sotto il nome del prodotto, in modo da poter essere consultata immediatamente dagli acquirenti».


Padova (Cittadella)
Liceo Scientifico Statale «Tito Lucrezio Caro»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Silvia Anziliero, Ilaria Blarzino, Michele Perrone, Giuseppe Romano e Riccardo Sandri:

«Divieto di abbattere i cani abbandonati prima che si trovi loro una sistemazione e obbligo di operare affinché organi comunali si attivino a loro tutela» (101)

RELAZIONE


Ciò che ci ha spinto a maturare questa legge è il fatto che non troviamo giusto che un animale venga soppresso. Tuteliamo le specie in estinzione, ci preoccupiamo dei Panda, degli Orsi Bianchi a migliaia di chilometri di distanza da noi, ma, visto il loro numero, lasciamo che centinaia di cani muoiano ogni anno senza che la nostra coscienza ne venga disturbata. Attualmente nei canili comunali si procede all'eliminazione dei cani o per motivi di spazi o addirittura cedendoli a laboratori che li utilizzeranno come cavie per esperimenti a volte discutibili. Noi, quindi, proponiamo che i singoli comuni provvedano ad effettuare controlli mensili in modo che i canili non abusino dei loro doveri, e che indìcano manifestazioni per agevolare il loro sostentamento. Vogliamo far capire che un cane ha diritto di vivere e che l'incapacità di gestire un patrimonio comunale non è un legittimo motivo per condannarlo. Quindi ogni comune dovrebbe impegnarsi a contribuire con delle sovvenzioni annue, proporzionalmente alle dimensioni del canile, affinché l'abbattimento di un animale avvenga solo se necessario.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. I canili municipali non possono provvedere all'eliminazione dei cani e alla loro cessione a laboratori di ricerca senza validi motivi.

Art. 2.

1. Tali motivi dovranno essere verificati da appositi organi del comune con regolare periodicità mediante certificazione.

Art. 3.

1. Gli organi del comune devono verificare che l'eventuale eliminazione di cani sia stata regolare, e che quelli ceduti a laboratori di ricerca non abbiano subìto trattamenti inutilmente dolorosi e degradanti.

Art. 4.

1. I comuni promuoveranno periodicamente iniziative chiamate «Canili aperti»: giornate di apertura dei canili al pubblico e di promozione dell'adozione (anche a distanza) e del sostentamento dei singoli animali.


Rovigo
I.T.I.S. «F. Viola»

proposta d'iniziativa dei ragazzi



Stefano Buoso, Roberto Segantin, Mauro Truini, Andrea Visentin e Ti Zhang:

«Statuto studentesse e studenti» (102)

RELAZIONE


In linea con quanto prevedono le norme più recenti in tema di legislazione scolastica (legge n. 59, del 15 marzo 1997, n. 21, e regolamento di attuazione del Presidente della Repubblica) che conferiscono una più ampia partecipazione agli alunni nell'ambito scolastico, si propone l'inserimento di due nuovi commi nell'articolo 2 del «regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore» con il quale viene data la possibilità agli studenti di esprimere un giudizio sui propri docenti.
Questa valutazione sarà poi resa nota agli interessati e al dirigente scolastico che dovrà tenerne conto ai fini di una migliore organizzazione della scuola.
Tutto ciò deve avvenire in un'ottica di collaborazione reciproca.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. All'articolo 2, comma 5, si aggiungono i seguenti commi:

5-bis) una particolare opinione potrà essere espressa dagli studenti della scuola secondaria superiore a partire dal 2o anno di corso in merito all'operato dei loro docenti, riportata per iscritto o valutata eventualmente con un voto su una pagella.
5-ter) in ogni caso si dovranno tener presenti i seguenti criteri:
a) preparazione culturale e professionale dei docenti;
b) capacità di trasmettere le nozioni;
c) collaborazione reciproca.


Treviso (Conegliano)
I.T.A.S. «G.B. Cerletti»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Massimiliano Alessandrini, Cinzia Dalla Torre, Alessandro Lavina, Luca Paronetto e Massimo Rosas:

«Istituzione di corsi di educazione all'ambiente» (103)

RELAZIONE


Considerata la difficoltà ad ottenere una riqualificazione dell'ambiente, prescindendo dalla diffusione di una «cultura ambientale» nella popolazione e, prima di tutto, nelle giovani generazioni, si ritiene che sia molto più efficace, in luogo della creazione di strutture «professionali» proposte alla tutela dell'ambiente, puntare alla formazione culturale dei cittadini, investendo anche significative risorse affinché questa formazione risulterà più idonea a dare buoni e durevoli risultati.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. È costituito un servizio obbligatorio per la formazione alla tutela dell'ambiente.

Art. 2.

1. I giovani di età compresa tra i 10 ed i 15 anni sono tenuti a frequentare dei corsi da tenersi a cura degli enti locali, di regola nel periodo estivo.

Art. 3.

1. I corsi di cui all'articolo 2, avranno durata di quattro settimane e saranno articolati per materia:

a) sviluppo sostenibile;
b) lotta all'inquinamento;
c) l'ambiente come risorsa;
d) ecologia ed istituzioni.


Venezia (Cavarzere)
I.P.S.I.A. «G. Marconi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Andrea Boscolo, Daniel Doria, Tania Giribuola, Luca Grande e Nicolò Veggiato:

«Richiesta di finanziamento pubblico per l'incentivazione della musica e dei gruppi musicali all'interno delle scuole» (104)

RELAZIONE


La nostra proposta di legge invita chiunque ad ascoltare la musica in modo diverso.
Nel mondo giovanile, la musica potrebbe essere un modo di integrazione e socializzazione, indipendentemente da chi ne è l'artefice.
Dato che la scuola è uno dei centri principali in cui si impara a comunicare con il mondo, noi ragazzi proponiamo di incentivare la conoscenza e la pratica della musica all'interno di tutte le scuole di ogni ordine.
In tal senso chiediamo che in tutte le scuole vengano istituzionalizzate delle ore scolastiche (pomeridiane), dedicate ai ragazzi che vogliano far parte di un gruppo musicale e nello stesso tempo desiderino imparare a suonare uno strumento.
All'interno di ogni scuola verranno organizzati dei concerti (a pagamento) rivolti ai ragazzi e il ricavato verrà devoluto al finanziamento di studi e ricerche per la lotta contro le malattie molto gravi quali il cancro, la leucemia, l'AIDS e varie piaghe sociali: come la droga e l'alcolismo. Per far tutto questo occorrerà costruire nelle scuole degli spazi a tale iniziativa.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. È istituita una legge che sviluppi il movimento musicale all'interno di ogni scuola.
2. La musica servirà per migliorare il modo di integrazione tra i giovani e la società.
3. Lo Stato dovrà creare ore scolastiche e appositi spazi consoni a coloro che vogliono far parte di un gruppo musicale.
4. Attraverso finanziamenti pubblici si favorirà l'acquisto di strumenti e di materiale musicale.

Art. 2.

1. Nelle scuole verranno organizzati concerti che potranno coinvolgere anche il cittadino esterno.
2. Ai concerti all'interno delle scuole verrà richiesto il pagamento di un biglietto, il ricavato verrà devoluto dagli studenti in beneficenza per sviluppare le ricerche contro le malattie che principalmente insidiano il genere umano. Inoltre, parte del ricavato potrà anche essere destinato alla risoluzione di problemi sociali.


Verona (Castelnuovo D.G.)
Istituto scolastico «Benacus Soc. Coop. a r.l.»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Giuseppe Giacometti, Filiberto Guarienti, Marta Manelli, Marcello Righetti e Elisa Tessari:

«Ingresso negli ospedali della "Clown terapia" come cura ufficiale» (105)

RELAZIONE


Il problema del degrado degli ambienti ospedalieri e della mancanza di un rapporto diretto amichevole degli operatori col malato, al di fuori delle competenze scientifiche, è in questi ultimi tempi sempre più frequentemente dibattuto dalla stampa e molto sentito dalla gente comune.
Per il malato, soprattutto se anziano o bambino, poter essere ospitato in un ambiente confortevole e, soprattutto, godere di un rapporto amichevole col medico curante può costituire un grande giovamento. In modo particolare è stato accertato che gli effetti psicologici e biologici del riso sono tutti positivi.
Ridere, infatti, è un esercizio muscolare e respiratorio, che permette un fenomeno di purificazione e liberazione delle vie respiratorie superiori. Ridere può in effetti far cessare una crisi di asma, migliorare l'insufficienza respiratoria di coloro che soffrono di enfisema, abbassa il tasso di grasso nel sangue promuovendo un effetto benefico sul colesterolo, ha un ruolo di prevenzione dell'arteriosclerosi, possiede una funzione depurativa dell'organismo, permette un miglioramento delle funzioni intestinali ed epatiche, combatte la stitichezza e la debolezza fisica e mentale, calma il dolore, e soprattutto, contribuisce a donare gioia di vivere avendo delle proprietà antidepressive. Questa nuova cura psicologica che ha degli effetti così benefici per le persone viene chiamata «Clown terapia» ed è già stata sperimentata in una clinica del West Virginia con ottimi risultati: nel corso di dodici anni si è scoperto che la maggior parte dei pazienti ha bisogno di molto più che non semplici farmaci; la salute si intreccia con la percezione della qualità della vita dell'individuo.
Ci sembra pertanto necessario ed urgente provvedere a rendere obbligatoria l'adozione negli ospedali della «Clown terapia» grazie alla quale si riuscirebbe a rendere migliore la vita dei degenti.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. In ciascun reparto di pediatria e di lungodegenti è predisposto uno spazio adeguato per praticare la Clown terapia.

Art. 2.

1. È fatto obbligo alle strutture pubbliche ed alle cliniche private, nelle quali sono attivati i reparti sopra indicati di pediatria e di lungadegenza, di attivare corsi per il personale in modo che vengono formati professionisti esperti del divertimento (Clown).

Art. 3.

1. Presso ogni reparto sopra indicato saranno costituite équipes composte da uno psicologo e da un esperto in clown- terapia che organizzeranno il tempo libero dei degenti.


Vicenza
Istituto scientifico statale «Paolo Lioy»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Laura Albanese, Fabio Butera, Giulia Pagello, Grazia Concetta Roca e Adriano Verneau:

«Disciplina della vendita dei supporti fonografici» (106)

RELAZIONE


Secondo le vigenti normative sul commercio, il supporto fonografico (disco, musicasetta e altro) è assimilato a qualsiasi altro bene di lusso. Tale regolamentazione appare oggi inadeguata, poiché non risponde alla funzione che il supporto svolge nell'universo giovanile e non solo: esso è un bene di largo consumo mediante il quale i giovani entrano in comunicazione con le più diverse forme di espressione musicale e generalmente culturale.
Per questi motivi riteniamo sia giusto equipararlo ai libri in quanto beni culturali. Il prezzo dei CD in Italia è fra i più alti del mondo, per una serie di motivi, che possono essere riscontrabili nell'eccessiva concentrazione dell'offerta ed in una notevole difficoltà di presenza e di «visibilità» sul mercato, al di fuori dei circuiti più noti, di forze e talenti nuovi o emergenti.
L'alto prezzo dei CD, inoltre, non solo produce distorsioni nel mercato che facilitano l'eccessiva concentrazione, ma fanno anche dell'Italia il paese con il più alto numero di «falsificazioni».
Un'iniziativa legislativa che riduca i prezzi dei supporti fonografici può facilitare l'aprirsi di un mercato, oggi troppo asfittico e ristretto, a nuove proposte, che riflettano una maggiore varietà espressiva in termini di ricchezza, inventiva e fantasia musicale.
Auspichiamo che il ministro competente e il Governo si facciano promotori presso l'Unione europea perché i CD e i supporti fonografici siano equiparati ai prodotti culturali e, di conseguenza, sia riconosciuto lo statuto di bene culturale, su cui poter intervenire successivamente con manovra fiscale riducendo l'IVA dal 20 per cento al 4 per cento.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Tutti i supporti fonografici preregistrati contenenti uno o più brani musicali, devono essere posti in commercio sul territorio italiano solo se recanti, ben visibile sulla confezione, il prezzo di vendita al pubblico. Se i supporti sono importati dall'estero il prezzo di vendita al pubblico deve essere apposto, mediante etichetta con adesivo permanente, dal distributore nazionale. Tale prezzo deve essere fissato dal produttore del supporto, e nessun rivenditore al dettaglio può aumentare il prezzo di vendita dichiarato dal produttore e dal distributore.

Art. 2.

1. Eventuali successive modifiche al prezzo dichiarato ai sensi dell'articolo 1, prima di essere applicate, devono essere preventivamente comunicate dal produttore o dal distributore alle associazioni dei commercianti con lettera riportante data certa.
2. La variazione del prezzo deve essere indicata sulle confezioni del supporto con adesivo permanente, sul quale appare il nome del produttore o del distributore e la data in cui inizia la variazione dei prezzo.

Art. 3.

1. Si impegna il ministro competente e il Governo ad emanare entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale, un regolamento che avvii protocolli di intesa con emittenti radio televisive nazionali e locali, perché riservino una quota percentuale d'ascolto a nuovi talenti e a nuovi produttori.

Art. 4.

1. A chi violi gli articoli 1 e 2, è comminata una sanzione pecuniaria dai 5 ai 10 milioni di lire e il sequestro dei supporti messi in vendita.