UMBRIA

Perugia (Foligno)
ITIS Foligno

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Fabio Clementini, Emanuele Lupparelli, Aldo Simone Pillera, Stefano Storni e Cesare Velloni:

«Misure atte a contrastare il fenomeno del bullismo nelle scuole» (97)

RELAZIONE

Da molti anni nella scuola è in corso un processo volto a rimuovere il benessere dello studente come prerequisito della sua formazione umana e civile. Contro questo processo agiscono fenomeni che sono fonte di disagio per una larga percentuale di studenti. Questa proposta di legge intenda affrontare, se non risolvere, uno di questi fenomeni, il bullismo, che periodicamente emerge dal sommerso del quotidiano per assurgere agli onori della cronaca solo quando si arrivano a configurare gli estremi di reato. Il bullismo non costituisce un semplice esercizio di prepotenza, ma un insieme di azioni ed atteggiamenti di aggressione finalizzati a demoralizzare coetanei con modalità fisiche, verbali e indirette come l'esclusione dal gruppo dei pari. Questi comportamenti sopraffattori tendono a persistere e a generare perdita di sicurezza e di autostima nelle vittime fino a maturare stati depressivi. Il primo sintomo è spesso il rifiuto della scuola. Nel tempo le conseguenze possono danneggiare anche l'aggressore, poiché l'abitudine alla prevaricazione prosegue nell'esperienza del servizio militare con il «nonnismo», sul lavoro con il «mobbing», nelle attività sportive di squadra e nella famiglia, con l'instaurarsi di rapporti di violenza fisica e psicologica: le statistiche affermano che circa il 60 per cento degli adolescenti segnalati per gravi episodi di bullismo, nell'età adulta avranno almeno una condanna penale.
Un'attenta politica scolastica che non sottovaluti i rischi connessi può senza dubbio limitare la portata del fenomeno, se non sopprimerlo.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di effettuare un monitoraggio annuale, volto ad individuare l'entità del fenomeno del bullismo e di trasmettere tali dati al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. Nelle scuole in cui, valutati i dati pervenuti, venga riscontrata una situazione di rischio, saranno istituiti gruppi operativi antibullismo, composti da docenti e personale non docente e negli istituti superiori, da studenti.
2. Il gruppo operativo ha il compito di raccogliere le segnalazioni provenienti da tutte le componenti scolastiche ed extrascolastiche.
3. Qualora ravvisi episodi di bullismo il gruppo individuerà le modalità di intervento più opportune, sentiti i consigli di classe interessati.

Art. 3.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado il personale addetto alla sorveglianza sarà soggetto a specifici corsi di formazione, relativi all'intervento in situazioni di bullismo in atto.

Art. 4.

1. È demandato al Governo il compito di emanare entro 3 mesi dall'approvazione della presente proposta di legge, apposito regolamento attuativo per le modalità del monitoraggio e per l'individuazione degli interventi formativi, destinati ai componenti dei gruppi operativi e al personale addetto alla sorveglianza dei locali scolastici.


Terni (Narni)
Liceo scientifico «Gandhi» Liceo socio psico-pedagogico di Narni

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Ilaria Capocci, Caterina Colombo, Barbara Dolci, Silvia Passeri e Francesca Tirafili:

«Formazione quadri per le persone handicappate» (98)

RELAZIONE


Le potenzialità socio-culturali e lavorative in una persona handicappata rimangono, e per alcune non vengono considerate.
Vista la legge n. 104 del 1992, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Vista la legge n. 68 del 1999, norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Premesso che la persona handicappata viene inserita nel mondo del lavoro e nel medesimo viene considerata diversa e non vengono considerate le potenzialità reali di apprendimento.
Premesso che il diritto al lavoro per la persona handicappata ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione sociale nel mondo del lavoro.
Premesso che la persona handicappata rimane emarginata nel mondo del lavoro e non viene inserita nella categoria dei quadri.
Premesso che per la persona handicappata non vengono ricercate notizie utili per individuare la situazione nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro.
Ai fini di quanto premesso per evitare il prolungare della situazione si propone:

ARTICOLATO

Art. 1.
(Commissione di accertamento).


1. L'accertamento delle condizioni dell'handicap, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo per la persona handicappata, l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2.
(Attività della commissione).

1. L'attività della commissione di cui all'articolo 1 è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona handicappata, volta ad individuare la capacità globale ed a prospettare linee di indirizzo per una formazione nei quadri in una azienda pubblica o privata.

Art. 3.
(Profilo della persona handicappata).

1. La commissione, anche sulla base delle informazioni richieste al comitato tecnico, acquisisce le notizie per individuare la posizione della persona handicappata nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro.

Art. 4.
(Diagnosi funzionale della persona handicappata).

1. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona handicappata, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per usufruire degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 5.
(Relazione conclusiva e forme di sostegno).

1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula, entro novanta giorni la relazione conclusiva che contiene le linee progettuali per la formazione e l'integrazione lavorativa nell'unità quadri in una azienda pubblica o privata.
2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, raccomanda le eventuali forme di sostegno e, ove possibile, gli strumenti tecnici necessari per la formazione e l'integrazione lavorativa per una persona handicappata, nell'unità quadri in una azienda pubblica o privata.