TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano (La Villa/Badia)
Istituto tecnico commerciale «La Villa/Badia»

proposta d'iniziativa della ragazza


Albina Pescoller:

«Diminuzione del traffico urbano tramite la costruzione di piste ciclabili e il noleggio di mezzi di locomozione non motorizzati» (93)

RELAZIONE


È indubbio che la qualità dell'ambiente - risorsa di incalcolabile valore - riveste importanza fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della società. L'emergenza della situazione, predicata non esclusivamente dai movimenti ecologisti, ma ormai entrata nell'agenda dei Governi nazionali, impone a tutti i cittadini una nuova sensibilità.
Tale circostanza trova riscontro sul piano legislativo. L'apparato normativo italiano è pertanto in costante evoluzione, anche se purtroppo non ancora tale da delineare un quadro certo e chiaro.
In questa occasione vorremmo proporre al nostro Parlamento di intervenire in un settore specifico nell'ambito della tutela dell'ambiente, ossia con l'approvazione di una legge ordinaria diretta a limitare l'inquinamento atmosferico determinato dall'aumento del traffico automobilistico.
Siamo consapevoli che gli interventi concreti realizzati finora nelle singole città siano stati sporadici e di natura temporanea; praticamente tali da non ottenere risultati tangibili.
Al fine di migliorare la situazione si ritiene necessario obbligare i comuni a vietare il transito nei centri urbani, a costruire piste ciclabili, e fa sì che i cittadini possano usufruire gratuitamente di biciclette, pattini e qualsiasi altro mezzo di locomozione non motorizzato.
Tutto ciò non rappresenta un costo, bensì un investimento per la salute dei cittadini.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Le disposizioni della presente legge devono essere osservate da tutti i comuni dotati di centro urbano con più di 30 mila abitanti.
2. Nei centri urbani, di cui al comma 1, il transito di mezzi di locomozione motorizzati di natura privata è vietato ogni giorno dalle ore 18.00 in poi e, almeno una volta al mese, per tutta la giornata.
3. I singoli comuni devono provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, alla costruzione di piste ciclabili e alla loro manutenzione.

Art. 2.

1. Entro la data di cui al comma 3 dell'articolo precedente, i comuni devono altresì disporre di biciclette, pattini e qualunque altro mezzo di locomozione non motorizzato, così da soddisfare l'insieme delle domande di noleggio presentate agli uffici comunali.
2. Coloro che intendono usufruire del servizio di noleggio, devono compilare una domanda in cui siano indicati i dati personali e la durata del servizio stesso. Tale periodo non può superare un anno.
3. Per la disciplina del rapporto giuridico si fa rinvio al contratto di comodato regolato dagli articoli 1803, e seguenti del codice civile.

Art. 3.

1. Le singole amministrazioni comunali provvedono a far fronte al 60 per cento delle spese che il progetto comporta; la restante parte delle spese verrà coperta da finanziamenti a carico del bilancio statale.
2. I singoli comuni si impegnano ad emanare regolamenti di attuazione della presente legge.


Bolzano (Merano)
Liceo scientifico-tecnologico «Blaise Pascal»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Katia Marzari e Paolo Oppo:

«Agevolazione per l'accesso a internet» (94)

RELAZIONE


La proposta di legge riguarda agevolazioni per l'accesso alla rete internet. I proponenti intendono con essa promuovere l'accesso alla rete a basso costo, favorendo così la diffusione della cultura e di nuove opportunità di lavoro, di studi e di ricerca. Si intende inoltre offrire un ulteriore strumento di tutela e di promozione sociale per particolari categorie sociali, come coloro che sono portatori di infermità fisiche ed un vantaggio per studenti che frequentino scuole, università o corsi di formazione professionale.
Si chiede in particolare che il costo del collegamento fra l'utente sopraindicato e la propria compagnia telefonica sia diminuito del 50-80 per cento per ogni singolo scatto.
Si intende assicurare che tutte le compagnie telefoniche aderiscano all'iniziativa e che non vengano penalizzate le categorie sociali che godano del servizio in questione.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Le società che offrono il servizio telefonico fisso devono garantire sconti del 50 per cento su ogni singolo scatto agli abbonati che presentino attestato di frequenza scolastico o universitario, e dell'80 per cento a coloro che soffrono di infermità fisiche superiori al 30 per cento dietro presentazione di certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 2.

1. Tutte le società telefoniche devono aderire a questa iniziativa indipendentemente dal provider.

Art. 3.

1. Le società che offrono il servizio telefonico e i provider non devono tenere comportamenti discriminatori nei confronti delle sopra citate categorie di utenti: la linea telefonica deve essere in buone condizioni e non devono riscontrarsi perdite di velocità o svantaggi di altro tipo, rispetto ai collegamenti degli utenti che non godono di tali benefici.

Art. 4.

1. Il servizio in questione non è cumulabile con qualsiasi altro servizio già precedentemente offerto dalle compagnie telefoniche che preveda sconti sul costo delle telefonate.


Bolzano (Merano)
I.T.C. «F. Kafka»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Elisabeth Covi e Christine Gross:

«Disciplina dell'adozione» (95)

RELAZIONE


Negli ultimi anni si è realizzato un notevole cambiamento nella nostra società. Accanto alla famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio, compaiono in misura sempre crescente, coppie di fatto (non legittimate dal matrimonio) o anche famiglie composte da persone singole. Ci sono dunque ulteriori forme di convivenza finora poco tutelate dall'ordinamento giuridico esistente. In particolare, la legge del 4 maggio 1983, n. 184 sulla regolamentazione dell'adozione e dell'affidamento di minori, prevede all'articolo 6 che l'adozione è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, che non risultino separati né legalmente, né di fatto. Anche coppie e persone singole, non rispondenti ai requisiti suddetti, possono essere in grado di provvedere in modo adeguato all'educazione e al mantenimento di un bambino; dovrebbe dunque essere maggiormente rilevante la sussistenza della capacità di offrire al bambino un ambiente amorevole piuttosto che l'accertamento di un avvenuto matrimonio.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. L'adozione è consentita a tutte le persone idonee ad educare, istruire il minore adottato e provvedere al suo mantenimento.

Art. 2.

1. Per l'adozione di minori non è presupposto obbligatorio l'esistenza di una famiglia legittima.


Trento
Liceo socio-psico-pedagogico «Antonio Rosmini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Emanuele Gecele, Maria Caterina Gullà, Luana Iovine, Marika Poletti e Rosa Santagata:

«Acquisizione di una coscienza civica da parte dello straniero o apolide sposato con cittadino italiano» (96)

RELAZIONE


Con il presente disegno di legge si propongono delle misure per favorire una espressione del voto più consapevole e un metodo per rendere più effettiva la democraticità delle scelte elettorali dello straniero o apolide che acquisti la cittadinanza italiana ex articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Lo Stato italiano è democratico e, alla luce di questo principio, garantisce l'espressione libera del pensiero ai propri cittadini, stranieri ed apolidi.
La società è destinata a diventare sempre più multietnica e quindi i matrimoni misti aumenteranno.
Come dichiarato dall'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa.
Tutti i cittadini che abbiano capacità di agire sono elettori, alle condizioni di legge.
Con il voto i cittadini concorrono alla scelta dei loro rappresentanti, che si fanno portavoce dei problemi sociali, politici ed economici.
Non è possibile, dunque, affidare a questi rappresentanti le speranze per un futuro migliore se non si conosce bene la situazione della comunità nazionale.
Andare a votare è essenzialmente un mezzo per dimostrare la democraticità dello Stato italiano; questo è un diritto molto prezioso e importante ma deve essere considerato anche un dovere civile e morale di ogni singolo cittadino, in quanto con il voto si contribuisce a decidere il futuro della nazione e a lasciare in eredità alle generazioni future una struttura sociale solida.
Non c'è però democrazia senza cultura.
Chi non va a votare tradisce i propri interessi e quelli della comunità, ma chi vota con leggerezza e senza adeguate conoscenze commette lo stesso errore. La cittadinanza non è solo qualcosa di materiale ma anche un valore spirituale.
In ogni cittadino ci deve essere dunque uno spirito civico, che porti alla convinzione che ogni atto del singolo si ripercuote sulla comunità e sul bene comune.
Questo corso tende appunto a creare uno spirito civico nel soggetto, oltre che a fornire conoscenze sufficienti sulla società.
Si mirerà quindi anche ad una descrizione del concetto di Patria come bene comune da sentire come proprio e da migliorare; tutto questo dovrà essere naturalmente affiancato da nozioni storiche, giuridiche, economiche e politiche.
Questo perché, come lo Stato si dà da fare per fornire un'educazione civica ai propri cittadini originari, lo stesso deve avvenire nei confronti degli stranieri o apolidi che acquistino la cittadinanza, rispettando così l'articolo 3 della Costituzione.
Concludendo, partecipare alla vita politica comporta delle responsabilità non indifferenti che non possono essere intraprese senza disporre delle relative basi culturali.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Lo straniero o l'apolide che acquisti la cittadinanza italiana ex articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha il diritto-dovere di partecipare ai corsi di formazione istituiti con la presente legge, per acquisire uno spirito civico quale neocittadino italiano.
2. Il neocittadino potrà così acquisire i princìpi e caratteri fondamentali della storia italiana, delle istituzioni del nostro Stato e dei principali diritti e doveri del cittadino; ciò nella prospettiva di favorirne la crescita sociale e di renderlo più consapevole e responsabile, in quanto ogni azione del singolo si riflette sulla società in cui vive.

Art. 2.

1. Tali corsi sono organizzati dai comuni nella sede delle scuole medie inferiori dei comuni stessi, con la partecipazione minima di 15 persone.
2. Le spese necessarie, anticipate dai comuni, sono poi rimborsate dallo Stato.
3. I frequentatori del corso sono tenuti a contribuire alle spese con una quota minima di iscrizione da stabilirsi con successivo regolamento.

Art. 3.

1. Gli insegnanti, le materie ed i programmi del corso, nonché la sua durata, saranno stabiliti da successivo regolamento.

Art. 4.

1. Il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori subordinati frequentanti il corso, permessi speciali per la durata del corso stesso, agevolando così la partecipazione agli incontri nel caso in cui questi coincidano con le ore lavorative.
2. Lo Stato garantisce al datore di lavoro degli incentivi da determinarsi nel successivo regolamento per far fronte ai costi relativi, ricavandoli dalle entrate ordinarie dello Stato.

Art. 5.

1. La presente legge si applica anche a tutti gli stranieri o apolidi sposati con cittadini italiani, che non abbiano ancora acquisito la cittadinanza italiana al momento dell'entrata in vigore.