Arezzo (Sansepolcro)
proposta d'iniziativa dei ragazzi
I.T.C. «Fra Luca Pacioli»
Federico Belperio, Elisa Frulloni, Debora Meucci, Lorenzo Nicchi e Erica Scartoni:
RELAZIONE
Da molti anni si assiste ad atti vandalici da parte dei tifosi che niente hanno a che fare con lo sport inteso come puro divertimento. Tutto questo porta a considerazioni importanti:
1. la repressione è un intervento tardivo che non sollecita i tifosi a conquistare forme di partecipazione corretta;
2. l'educazione alla non violenza costituisce l'unica misura d'intervento che mette in campo il ruolo decisivo della famiglia e delle istituzioni scolastiche.
Consapevoli della difficoltà di operare modificazioni di condotte, stili di vita, comportamenti della collettività, si rende necessaria una regolamentazione puntuale e sicura finalizzata a garantire la prevenzione di atti vandalici e criminosi perpetrati soprattutto negli stadi.
Art. 1.
1. Installazione di telecamere a circuito chiuso che possano individuare in qualsiasi momento, all'interno dello stadio, i soggetti che lanciano oggetti di qualsiasi natura, compiono atti vandalici o espongono striscioni offensivi.
2. Evitare che all'interno dello stadio possano essere recuperati oggetti contundenti quali rubinetti, seggiolini, bottiglie e oggetti di altro genere.
3. Nel caso in cui si verificassero comunque incidenti ad opera dei tifosi, prima, durante e dopo la gara, la squadra ospitante giocherà la successiva partita casalinga, a porte chiuse.
4. Interventi di sensibilizzazione affinché le Società Sportive e i giocatori si facciano carico delle spese che derivano dalle operazioni di cui sopra.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Lisa Battaglia, Chiara Bernocchi, Valentina Cavaciocchi, Elisa De Marcus e Claudia Toccaceli:
RELAZIONE
Il presente progetto di legge costituito da tre articoli più una disposizione transitoria, si pone l'obiettivo di consentire il trasporto su ciclomotori di un passeggero oltre al conducente, tenendo conto delle esigenze relative al miglioramento della situazione ambientale dei centri storici urbani, che risultano inquinati dal benzene contenuto nei carburanti che alimentano i veicoli a motore, ed essendo questi l'unico mezzo di trasporto privato che consenta lo spostamento veloce, al fine di ridurne il numero in circolazione e di coloro che impropriamente trasportano passeggeri senza peraltro l'utilizzo del casco protettivo, c'è parso opportuno provvedere ad adeguare la normativa vigente onde rispondere ad esigenze di rispetto dell'ambiente e alla sicurezza stradale, stante l'altissimo numero di incidenti che continuano a verificarsi a causa dell'inosservanza delle vigenti disposizioni.
Art. 1.
1. L'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» è sostituito dal seguente:
«È consentito il trasporto sui ciclomotori di un passeggero oltre al conducente, entrambi dovranno indossare il casco protettivo regolarmente allacciato».
2. L'articolo 170, comma 6, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 150.000».
3. L'articolo 170, comma 7, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per 40 giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, Titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
4. Le disposizioni del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, incompatibili con la presente legge sono abrogate.
1. Fino all'entrata in vigore della legge che prevede come obbligatorio l'uso del casco per tutti coloro che si pongano alla guida di un ciclomotore, la sanzione prevista dall'articolo 2 della seguente legge non sarà erogata.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Luca Anselmi, Manuel Bruschini, Matteo Franco, Kara Granella e Gabriele Malossi:
RELAZIONE
I giovani e gli adolescenti rappresentano, nella società contemporanea, un target estremamente appetibile per l'industria e la pubblicità.
La nostra immagine viene costantemente utilizzata, se non sfruttata, a fini commerciali per stimolare falsi bisogni senza il minimo riguardo per le reali esigenze di cui noi ragazzi siamo portatori.
Infatti, a fronte di una pseudo-attenzione nei confronti della fascia di età adolescenziale, non troviamo quasi mai una analisi degli effettivi bisogni dei giovani, né uno sforzo concreto per aiutare i ragazzi a vivere meglio questi anni difficili.
Nella realtà quotidiana, la nostra voce non riceve ascolto neanche nell'assunzione di decisioni che ci riguardano personalmente, come se la nostra dignità di cittadini dovesse attendere il compimento della maggiore età per emergere dal nulla che fino a quel momento abbiamo rappresentato per le istituzioni.
La classe politica lamenta un distacco dei giovani dalle istituzioni, ed un loro presunto disinteresse per la cosa pubblica, ma forse sarebbe il caso di chiedersi se non siano le istituzioni per prime a creare e mantenere questo distacco.
Negli ultimi anni alcune amministrazioni pubbliche, in modo più o meno convincente, hanno istituito al loro interno assessorati o deleghe per le politiche giovanili e questo ci sembra uno sforzo apprezzabile, ma contraddittorio.
Infatti, laddove si elaborano i progetti per le politiche giovanili, i giovani non ci sono, non vengono consultati, ma vengono considerati semplici «fruitori», ancora una volta solo «consumatori» di ciò che l'amministrazione decide di offrire.
La nostra proposta di legge vuole capovolgere questa logica: per questo proponiamo l'istituzione, in ogni Comune, di una Consulta per le politiche giovanili, eletta a suffragio universale e diretto da tutti i giovani residenti nel Comune, con funzione consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Comunale su tutte le materie che interessino il nostro vivere nella città e la nostra quotidiana esperienza di giovani cittadini.
Art. 1.
1. È istituita, presso ogni Amministrazione Comunale, la Consulta comunale per le politiche giovanili, composta da 10 membri effettivi più 2 supplenti, eletti dai giovani di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni residenti nel comune. Tutti gli elettori godono dell'elettorato passivo.
1. La Consulta avrà durata quadriennale e verrà eletta entro i quindici giorni successivi all'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco.
Le candidature, sottoscritte da almeno un cinquantesimo degli elettori, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
Fermo restando il carattere comunale della consultazione, le elezioni potranno svolgersi, per facilitare le operazioni di voto, presso le sedi dei Consigli di Circoscrizione.
Risulteranno eletti i dieci candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, mentre i primi due non eletti verranno nominati membri supplenti.
1. La Consulta avrà la funzione di esprimere pareri obbligatori sulle deliberazioni del Consiglio Comunale in materia di:
edilizia scolastica;
assegnazione di sedi alle istituzioni scolastiche;
verde pubblico;
viabilità urbana;
impianti sportivi;
biblioteche comunali;
politiche ed eventi culturali.
La Consulta potrà, altresì, inoltrare proposte e progetti all'Amministrazione Comunale su materie o provvedimenti da essa ritenuti di interesse dei giovani.
1. La Consulta eleggerà, nel suo seno, un presidente che parteciperà, quale consigliere aggiunto, alle sedute del Consiglio Comunale.
Il presidente della Consulta non avrà diritto di voto in seno al Consiglio Comunale, ma potrà illustrare le proposte e motivare i pareri espressi dalla Consulta, con pieno diritto di parola e di replica.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Sara Arrighi, Raffaela Auletta, Serena Azzolini, Milena Di Bilio e Ilaria Giovannelli:
RELAZIONE
La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, ha come obiettivo di riparare ad una carenza che impedisce l'adozione a persone di età inferiore a 35 anni. Un esempio per tutti è quello relativo alla situazione dell'Italia; questa legge applicata nel nostro Paese, priva l'adottante di alcuni diritti fondamentali quali:
la possibilità di godersi in età più giovane l'adottato;
offrirgli il massimo delle energie di cui un bambino necessita nei suoi primi anni d'infanzia.
Chiediamo dunque la modifica di tale legge spostando il limite di età a 27 anni.
Art. 1.
1. L'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto gli anni ventisette e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di venticinque anni, ferma restando la differenza di età di diciotto anni.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Massimo Biancalana, Michela Cappuccio, Cecilia Carlotti, Ilario Neri e Silvia Sarteschi:
RELAZIONE
La normativa attualmente vigente prevede l'inserimento in ambito scolastico di tutti gli immigrati minorenni muniti di permesso di soggiorno. I figli di immigrati sprovvisti di tale permesso, in quanto ancora alla ricerca di un lavoro stabile che dia loro il diritto di possederlo, si trovano a vivere in una condizione di disagio che spesso sfocia in delinquenza, accattonaggio, eccetera. Al fine di evitare queste situazioni proponiamo l'estensione del diritto allo studio anche ai figli di coloro che sono in attesa di un'occupazione utilizzando il «criterio di transitorietà», in modo da offrire loro la possibilità di un inserimento nella società e in modo da prevenire gravi situazioni di rischio per i medesimi. I princìpi ispiratori di questa proposta sono: a) utilizzo del criterio di transitorietà che consenta l'immediata possibilità di accesso allo studio e di usufruire dei servizi socio-sanitari; b) possibilità di rinnovo del permesso transitorio per almeno un anno; c) possibilità di usufruire dei contributi sociali per l'acquisto di materiale scolastico (libri, quaderni, eccetera).
Art. 1.
1. Il comma n. 1 dell'articolo 36 della legge n. 40 del 1998 è sostituito dal seguente:
«I minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto di istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica».
1. Il comma n. 2 dell'articolo 36 della legge n. 40 del 1998 è sostituito dal seguente:
«L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana».
1. Il comma n. 3 dell'articolo 36 della legge n. 40 del 1998 è sostituito dal seguente:
«La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni».
1. Il comma n. 4 dell'articolo 36 della legge n. 40 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Le iniziative e le attività di cui al comma tre sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato».
1. Il comma n. 5 dell'articolo 36 della legge n. 40 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti non ancora soggiornati, ma muniti del permesso transitorio, mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti soggiornati per mezzo del permesso di transitorietà che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione e l'attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore in Italia».
1. Tali minorenni hanno la facoltà di rinnovare il loro permesso transitorio per almeno un altro anno.
1. Contributi sociali per l'acquisto di materiali scolastici possono essere usufruiti dagli studenti stranieri privi del permesso di soggiorno.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Elisa Babini, Nicola Borrini, Francesca Corbani, Michela Marino e Simone Valesi:
RELAZIONE
Si fa un gran parlare del rapporto scuola-territorio, più in generale, del diritto allo studio che deve riguardare proprio tutti, ma per attuare concretamente quest'ultimo diritto, che è un dato valoriale costituzionale, si frappongono ancora molti ostacoli, anche se alcuni potrebbero essere agevolmente rimossi.
Per gli studenti che risiedono in territori disagiati e ricompresi generalmente in una comunità montana, in molti casi le scelte della scuola superiore sono legate purtroppo alla vicinanza della scuola a prescindere dall'indirizzo di studio, alle difficoltà di collegamento viario, ai costi del trasporto, ad adempimenti burocratici, perché in tanti casi occorre fare più abbonamenti, ad esempio, per il treno, per l'autobus di linea, per la rete urbana.
Ecco così che per chi si deve spostare, e nelle comunità montane il pendolarismo è la regola, ci si deve accontentare di fare un unico abbonamento, obbligandosi ad orari predeterminati, e si accumulano così al tempo necessario per il viaggio tempi morti, tempi di attesa e alla fin fine rinunce ad attività pomeridiane, corsi di recupero, attività sportive, eccetera.
Si consideri inoltre che, da questo anno è stato introdotto l'obbligo scolastico e diversi ragazzi si ritrovano a dover frequentare il primo anno delle superiori, con un onere finanziario ulteriore per le famiglie.
Gli orari d'inizio e fine delle lezioni non collimano spesso con gli orari di trasporto, dovendosi fare un predeterminato ed unico tragitto, e si immagini che ulteriori disagi ci saranno quando sarà veramente operativa l'autonomia scolastica!
Per ovviare in parte a questo, ogni studente, residente in territori che ricadono nell'ambito di una comunità montana, potrà farsi rilasciare dalla scuola frequentante un tesserino annuale, chiamato «Card dello studente», il cui importo, previa concertazione con le aziende di trasporto, sarà fissato ogni anno dalla provincia.
Alla Card sarà allegata la ricevuta del versamento, che potrà essere effettuato in due rate, entro il 15 settembre ed entro il 15 febbraio, con il duplice scopo di dilazionare il pagamento e di dar modo allo studente, che ad esempio abbia intenzione di ritirarsi da scuola, di non sopportare un ulteriore onere economico.
La tariffa agevolata sul percorso, a prescindere dal tragitto e dai mezzi di trasporto utilizzati, e il pagamento in due rate, oltre alla deducibilità ai fini fiscali, verrebbero così incontro ad una migliore e più giusta realizzazione del diritto allo studio, per il disagio predetto.
Art. 1.
(Card dello studente).
1. È creata la «Card dello studente», che viene rilasciata dall'istituto che lo studente di scuola secondaria superiore frequenta, finalizzata a legittimare agevolazione per il trasporto scolastico a favore di studenti che risiedono in un territorio che ricade nell'ambito di una comunità montana.
1. La Card, munita di fotografia, permette l'utilizzo di qualunque mezzo di trasporto pubblico, per raggiungere la scuola.
1. L'importo della Card sarà determinato ogni anno dalla provincia e la ridistribuzione della somma alle varie aziende di trasporto sarà concordata con esse. La somma verrà corrisposta in due rate, da pagarsi entro il 15 settembre ed entro il 15 febbraio per mezzo di bollettino postale, da esibire contestualmente alla Card. Detto importo è deducibile ai fini fiscali.
1. Le Card dovranno essere utilizzate esclusivamente per il periodo scolastico e sul tragitto abitazione-scuola e non anche per altri itinerari.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Sara Beluzzi, Maria Giovanna Bruno, Linda Gargani, Martina Mazzei e Valentina Mezzatesta:
RELAZIONE
Il problema delle ragazze madri è sempre più frequente nelle scuole di tante regioni d'Italia, alcune di loro affrontano la gravidanza prima del compimento della maggiore età, e questo spesso comporta l'abbandono dello studio. Non è detto che queste ragazze vogliano lasciare gli studi, ma a causa delle attenzioni che un neonato deve avere, sono costrette a compromettere il loro futuro. Questo problema ci riguarda in prima persona, perché nella nostra scuola, così come in moltissime altre, si sono verificati casi di questo genere. Noi abbiamo fatto una ricerca nella nostra scuola (Liceo socio-psico-pedagogico) per analizzare l'argomento ed il modo per poter affrontare il problema dell'abbandono dello studio. L'esito dell'indagine è stato il suggerimento, largamente condiviso, di poter avere un orario con modalità tali che le ragazze possano continuare gli studi fino a conseguire un diploma e contemporaneamente dare al proprio figlio tutte le attenzioni di cui ha bisogno. Noi riteniamo che questo sia un intervento importante per valorizzare il principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale.
Art. 1.
1. Gli istituti di istruzione secondaria sono tenuti alle istituzioni di corsi speciali a richiesta di una o più ragazze-madri.
1. La finalità dei corsi speciali è la realizzazione delle pari opportunità in materia di diritto dello studio delle alunne-madri e, di conseguenza, essi avranno lo scopo di consentire alle alunne interessate lo svolgimento della programmazione e il perseguimento degli obiettivi didattici propri del corso di studi e comuni agli altri studenti.
1. I corsi di cui all'articolo precedente saranno istituiti su richiesta di alunne che si trovano in gravidanza o che abbiano un figlio di età inferiore ad anni tre.
1. Gli orari e le modalità dei corsi dovranno essere concordati tra l'istituto e le alunne interessate e potranno, secondo i casi, avere carattere sostitutivo dei corsi ordinari oppure carattere integrativo o di sostegno.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Lorenzo Cammilli, Veronica Chesi, Lydia Gillo, Libero Roviezzo e Sabrina Tardivo:
RELAZIONE
Noi studenti abbiamo deciso di proporre questa legge al fine di responsabilizzare i minorenni alla guida di un ciclomotore; in modo particolare quelli che tengono abitualmente un comportamento scorretto; prevenendo così i maggiori danni sociali che derivano dal conseguimento della patente di guida per tali giovani irresponsabili. I giovani neo-patentati sono coinvolti in numerosi incidenti che provocano spesso gravi danni, a volte anche permanenti; danni che potrebbero essere ridotti se i ragazzi tenessero un comportamento adeguato e rispettassero di più la segnaletica stradale.
Secondo la nostra proposta, ogni infrazione, commessa dai minorenni alla guida di un ciclomotore, sarà registrata in un apposito archivio, al quale dovranno inviare una specifica comunicazione tutte le autorità amministrative che eleveranno una sanzione. A ogni violazione sarà attribuito un certo punteggio, in base al quale sarà stabilito il numero dei giorni di ritardo per poter sostenere l'esame di rilascio della patente. Ogni soggetto che avrà un punteggio massimo di 120 punti, dovrà obbligatoriamente partecipare ad un corso pre-patente; chi avrà un punteggio maggiore conseguirà, inoltre, la patente in ritardo rispetto all'età prevista dal nuovo codice della strada, fino ad un massimo di due anni (termine massimo scelto per superare ogni problema di natura costituzionale in quanto il rilascio della patente è un diritto e come tale non può essere escluso a tempo indeterminato).
Queste sanzioni ricadono direttamente sul soggetto che violerà la legge, al contrario della sanzione pecuniaria che spesso è pagata dai genitori. Inoltre la nostra legge scoraggia il cattivo comportamento che a volte assumono gli adolescenti e tende a punire, ma soprattutto a tenere sotto controllo e riabilitare coloro che si presume diventeranno pericolosi alla guida di un motociclo o di una autovettura.
Art. 1.
1. Ai minorenni, alla guida di un ciclomotore, che incorreranno in sanzioni per il mancato rispetto delle norme del nuovo codice della strada di cui alla tabella allegata al successivo articolo 3, verrà rimandata la possibilità di conseguire gli esami per il rilascio della patente di guida A, B e C secondo le disposizioni espresse negli articoli successivi.
1. Ciascuna infrazione, fra quelle di cui alla tabella allegata all'articolo 3, commessa da minori alla guida di un ciclomotore, dovrà essere comunicata da tutte le autorità amministrative che eleveranno la sanzione al Ministero dei trasporti, al quale dovranno essere resi noti nome, cognome e altri dati del minorenne che infrangerà le norme, luogo e data del fatto e il tipo di infrazione commessa, secondo disposizioni regolamentari da emanare dal Ministero dei trasporti entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Il Ministero dei trasporti emanerà un regolamento che istituirà un apposito archivio, da tenersi in base a strumenti informatici, nel quale verranno raccolte tutte le informazioni di cui al comma precedente.
1. Ad ogni infrazione commessa, verrà attribuito un punteggio secondo la seguente tabella, nella quale sono espressi tipo di violazione, articolo del nuovo codice della strada in proposito e punteggio ad essa attribuito.
Per ciascun minorenne i punteggi, ottenuti dalle varie infrazioni, verranno sommati e il Ministero dei trasporti, anche attraverso i suoi uffici periferici, procederà, a richiesta dell'interessato, a rilasciare apposita certificazione indicante il punteggio dello stesso.
Al momento della presentazione della domanda per il rilascio della patente A, B e C ciascun soggetto dovrà depositare la certificazione di cui al precedente articolo con data non superiore a giorni 15 dal giorno di presentazione.
1. I soggetti, che al momento della presentazione della domanda risulteranno dal certificato in questione gravati di un punteggio oltre i 120, dovranno obbligatoriamente partecipare ad un corso sulla sicurezza stradale di 50 ore con frequenza obbligatoria e effettuare un esame finale da istituirsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dei trasporti, secondo il regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della seguente legge e potranno, inoltre, sostenere l'esame pratico con un ritardo, rispetto ai tempi previsti dalla legge, di tanti giorni quanto è il punteggio superiore a 120, fino ad un massimo di 730 giorni.
proposta d'iniziativa dei ragazzi Ilaria Caciolli, Elisabetta Cataldo, Chiara Gualtieri, Catia Laquidaria e Roxana Michelini:
RELAZIONE Uno dei princìpi fondamentali di un ordinamento democratico è quello della «certezza» del diritto. Tale principio, in armonia con il dettato costituzionale, non basta sia realizzato in modo «formale», mediante la pubblicazione delle norme sulla Gazzetta Ufficiale, ma deve essere realizzato anche in modo «sostanziale» affinché qualsiasi cittadino sia in grado di conoscere con certezza quali sono le regole che disciplinano il suo operato e possa rispettarle.
Art. 1. 1. È istituito presso il Ministero dell'interno un archivio tematico della normativa italiana, dal 1865 ad oggi, realizzato attraverso un software di ordinamento e gestione dati, continuamente aggiornato.
1. È istituito presso il Ministero dell'interno un ufficio con personale specializzato per rispondere alle richieste dei cittadini relative alla normativa vigente applicabile in una data materia. Le domande dovranno riguardare un settore specifico regolato dalle leggi dello Stato e si limiteranno alla richiesta degli estremi della normativa ad esso applicabile.
1. Sono istituiti presso i comuni, postazioni pubbliche per permettere l'invio di e-mail di richiesta, la consultazione del sito di risposta e l'eventuale copia su floppy-disk.
proposta d'iniziativa dei ragazzi Claudia Franci, Riccardo Merlotti, Duccio Pappadopulo, Alessandro Pescatori e Sonia Taddei:
RELAZIONE Ogni fine settimana, all'uscita dei centri di ritrovo di migliaia di persone quali sono le discoteche, incidenti stradali causati dall'abuso di sostanze come alcool e droghe, coinvolgono moltissimi giovani che spesso perdono la vita. Siamo continuamente sommersi da storie, immagini, testimonianze che documentano questi avvenimenti. Nonostante la gravità della situazione, sono sorte solamente proposte, colme di buoni propositi, ma mai niente di concreto. Quello che ci proponiamo è di risolvere il problema tramite misure di sicurezza rigide, ma nel contempo attuabili, che non siano solo prettamente teoriche. Il progetto consiste nell'allestimento di punti di controllo all'uscita delle discoteche in numero proporzionale all'affluenza delle persone. Questi avranno il compito di verificare l'idoneità dell'individuo a compiere atti che necessitano della piena funzionalità delle facoltà mentali, come la guida. Oltre a questo sarà necessario l'allestimento di una rete telematica per la registrazione dei trasgressori.
Art. 1. 1. All'uscita di ogni discoteca sono istituiti punti di controllo dotati di apparecchiature specifiche volte a verificare l'integrità delle facoltà psicofisiche dell'individuo e della sua idoneità a svolgere funzioni che necessitano di queste facoltà.
1. Ogni cliente che è sottoposto ai test di cui all'articolo 1, comma 2, e che risulta positivo, non può lasciare la discoteca come disposto dall'articolo 3.
1. I minorenni trasgressori sono prelevati personalmente dai genitori o da chi ne fa le veci e, dopo il terzo fermo, il minore, è sottoposto ad una sanzione amministrativa di lire 100.000 che aumenterà in maniera progressiva per le trasgressioni successive.
1. Il controllo a livello globale dei trasgressori è effettuato tramite via telematica.
1. Le spese previste per rendere effettivi gli articoli 1, 2, 3 e 4, sono poste a carico dei gestori delle discoteche, salvo costituire oggetto di sgravi fiscali in sede di accertamento del reddito.
tipo di violazione
Articolo del n.c.d.s.
punteggio Manomettere gli organi di propulsione Art. 52 Guidare i ciclomotori prima dei 14 anni Art. 115-1b Non rispettare i limiti di velocità Art. 141-1,2,3,4,5 e 6 Non rispettare la segnaletica stradale Art. 146-1 Procedere con la ruota anteriore sollevata Art. 170-1 Trasportare sul ciclomotore altre persone Art. 170-2 Trainare o farsi trainare da altri veicoli Art. 170-4 Non indossare adeguatamente il casco protettivo Art. 171-1a
I soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risulteranno dal certificato in questione gravati di un punteggio da 61 a 120, dovranno obbligatoriamente partecipare ad un corso sulla sicurezza stradale di 50 ore con frequenza obbligatoria, e effettuare un esame finale da istituirsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dei trasporti, secondo il regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della seguente legge.
Liceo classico «Cicognini» Liceo socio psico-pedagogico «Rodari»
Questa esigenza è oggi quanto mai avvertita dalla gente comune che si ritrova a dover orientarsi in un intricato labirinto di leggi, decreti, regolamenti comunitari e non, che si sovrappongano, si modificano, si completano a vicenda, rendendo pressoché impossibile a chi non è competente in materia, raggiungere una certezza su cosa lo Stato voglia da lui in una data circostanza. Il cittadino così è costretto a rivolgersi ad un legale anche per avere un tipo d'informazione basilare come quella sulla normativa in vigore.
Riteniamo perciò indispensabile che lo Stato, usando la tecnologia oggi esistente, organizzi un servizio per facilitare il rapporto fra il popolo e le regole.
Come primo passo dovrà essere realizzato un archivio normativo completo e aggiornato su un supporto software. Tale archivio dovrà essere reso disponibile alla consultazione di chi, attraverso la rete internet si reputerà in grado di svolgere la propria ricerca normativa. Ma tutto ciò non è comunque sufficiente a venire incontro alle necessità delle persone non in possesso di adeguate competenze, perciò abbiamo previsto l'istituzione di un intermediario umano fra l'utente e il mezzo multimediale. Il personale specializzato di un apposito ufficio garantirà la certezza del risultato della ricerca effettuata tramite il sistema software, rispondendo in rete alle richieste degli utenti e rendendo così effettivo il diritto di ogni persona all'informazione normativa.
2. Tale archivio dovrà essere pubblicato su un apposito sito internet per la consultazione da parte dei cittadini.
2. A tal fine l'ufficio dovrà curare la gestione del sito internet all'interno del quale, in un apposito spazio, saranno pubblicate le informazioni richieste tramite e-mail. Le risposte dovranno essere evase entro un periodo da stabilire, non superiore a quindici giorni.
I.T.I.S. «T. Sarrocchi»
2. I test di cui al comma 1, sono i seguenti: test etilometrici e test specifici per la verifica della capacità di reagire a stimoli visivi e uditivi.
3. All'entrata di un individuo nella discoteca questi deve consegnare al centro di controllo di cui al comma 1, un documento che può essere ritirato al momento dell'uscita.
2. Per i maggiorenni sono comminate una sanzione consistente in una restrizione di libertà secondo i limiti previsti dalla legge e un'ammenda di cui al comma 1.
3. Al momento del rilascio l'individuo di cui al comma 2, deve essere nel completo possesso delle sue capacità.
4. Per una grave compromissione delle facoltà psicofisiche dell'individuo, risultante dai test di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuato anche un controllo di laboratorio per accertare la presenza di sostanze stupefacenti nell'organismo dello stesso.