SICILIA

Agrigento
Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici «Nicolò Gallo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Laura Bonello, Veronica Buscemi, Silvio Palumbo, Giusy Passalacqua e Sonia Sacco:

«Introduzione dell'articolo 727-bis del codice penale in materia di combattimento tra animali» (74)

RELAZIONE


L'introduzione dell'articolo 727-bis del codice penale vuole colmare un grave vuoto legislativo. Infatti, fino ad oggi il codice penale, all'articolo 727 come modificato dalla legge n. 473 del 1993, punisce solo il reato di maltrattamento di animali, nulla prevedendo in ordine alla specifica fattispecie oggetto della nostra proposta.
In realtà il racket della lotta tra cani costituisce un fenomeno criminale in grave ascesa che fa nascere nei cittadini l'esigenza di norme veramente efficaci e utili alla repressione di ciò che rappresenta: da un lato una strage di migliaia di cani e dall'altro una fonte di sicura ricchezza che serve alle organizzazioni malavitose a finanziare altre attività criminali.
Secondo alcune stime, probabilmente «approssimate» per difetto, i combattimenti coinvolgono almeno 5.000 cani l'anno per un giro d'affari stimato in circa mille miliardi di lire e interessano ogni regione d'Italia anche se, senza dubbio, la Sicilia è una delle regioni dove il fenomeno è più allarmante.
Inoltre, bisogna segnalare come l'attività investigativa delle forze dell'ordine sia completamente vanificata dalle carenze di una disciplina legislativa che non contempla questo tipo di sfruttamento e maltrattamento di animali da parte della criminalità organizzata.
Infatti, chi organizza o assiste ad un combattimento, secondo la vigente legislazione, rischia una semplice sanzione pecuniaria con la conseguenza che continua ad agire impunito alimentando un crescente giro di scommesse clandestine.
Per arrestare il fenomeno non esiste che una via: punire con la detenzione in carcere chi sfrutta questi animali previo riconoscimento dell'organizzazione o partecipazione ai combattimenti come atto criminale da perseguire penalmente e con maggiore severità.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Dopo l'articolo 727 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 727-bis - (Combattimento tra animali). - Chiunque organizza combattimenti tra animali, vi partecipa, o in alcun modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.
Se dal combattimento derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte o se lo stesso è organizzato al fine di trarne profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata fino ad un terzo.
Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni».


Caltanissetta (Gela)
Liceo scientifico «Elio Vittorini»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Oriana Francesca Aberia, Simona Argentieri, Francesco di Stefano, Emanuela Maria Frisicale e Roberta Incardona:

«Contributo agli studenti per l'acquisto di PC» (75)

RELAZIONE

Oggi l'istruzione è uno dei diritti più importanti e il suo esercizio è uno di quelli da cui l'individuo non può prescindere per formarsi sia come italiano, sia come lavoratore. In un mondo in cui i più ricevono un'istruzione, quelli che ne sono privi, sono destinati fatalmente ad essere emarginati dalla società, sia perché più esposti alla condizione di chi non trova lavoro, sia perché fuori dalla possibilità di accedere alla comprensione dei messaggi sociali, sia infine perché esclusi dal consorzio delle persone che, per comunicare tra loro, usano linguaggi sempre più fortemente condizionati dalla tecnologia. È soltanto imparando con i nuovi strumenti che un essere umano può uscire dalla condizione non autosufficiente dell'infanzia e realizzare appieno la sua personalità.
È indispensabile, per gli esseri umani che vogliano migliorare il loro livello di vita, l'incremento delle conoscenze e del livello d'istruzione che li emancipano dall'ignoranza.
Nel mondo di oggi data la quantità e la complessità delle cose da imparare, non bastano più né l'esperienza personale di vita, né ciò che si impara in famiglia, né quanto viene dato dalle comunicazioni di massa.
La presente proposta di legge intende mettere gli studenti, il cui reddito familiare non agevola l'acquisto di strutture multimediali, nelle condizioni di pari opportunità di fruizione del servizio scolastico. Infatti è prevedibile che nei tempi brevi, le scuole ormai attrezzate quasi tutte di laboratori multimediali, organizzino gruppi di docenti (ad esempio le funzioni obiettivo) per rispondere, attraverso una programmazione prevista nel piano dell'offerta formativa, alle domande che gli studenti in difficoltà potrebbero rivolgere via e-mail alla scuola, così da essere sostenuti in termini di facilitazione dell'apprendimento da docenti tutors.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Lo Stato offre un contributo di lire 3 milioni agli studenti frequentanti il biennio inferiore nelle scuole secondarie superiori di tutto il territorio nazionale al fine dell'acquisto del personal computer.
2. La somma verrà elargita agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito annuo complessivo è inferiore a lire 30 milioni, così come previsto dalla norma attualmente in vigore ai fini di contribuire all'acquisto di libri scolastici (il calcolo va fatto secondo i parametri dell'Allegato A).
3. Lo Stato garantisce in tutte le scuole secondarie superiori l'apertura di siti di posta elettronica consultabile dagli studenti dalle loro postazioni domiciliari per il recupero delle informazioni e per approfondimenti.
4. Lo Stato garantisce l'istruzione anche negli ospedali istituendo aule multimediali atte a garantire il collegamento tra studenti in situazioni di degenza e rispettive classi scolastiche al fine di curare la formazione di coloro che, per ragioni di salute, non possono frequentare regolarmente le lezioni.

Allegato A

TABELLA DI RIFERIMENTO DEI REDDITI FAMILIARI
(Calcolo effettuato sulla scorta dei parametri fissati dalla «Commissione povertà» tenendo conto di una famiglia tipo con reddito minimo di lire 30 milioni al netto di IRPEF).

Componenti
Parametro
1. ........
0,45
2. ........
0,75
3. ........
1,00
4. ........
1,22
5. ........
1,43
6. ........
1,62
7. ........
1,80


Catania (Adrano)
I.T.C.G «P. Branchina»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Rosa Bulla, Oriana Farinato, Francesco Iannacci, Romina Neri e Rosalinda Scalisi.

«Norme a tutela dei beni di notevole valore storico, artistico, culturale» (76)

RELAZIONE


La presente proposta di legge, costituita da due articoli, ha come fine quello di colmare un vuoto legislativo che a nostro avviso lascia privo di tutela una considerevole parte del nostro patrimonio artistico. Tenuto conto che anche l'articolo 9 della Costituzione sancisce «La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione» e che lo sviluppo della cultura, della ricerca e della tutela di suddetto patrimonio rappresentano impegni di rango costituzionale davvero importanti in uno stato, con una vastissima tradizione storico-culturale, come il nostro, ci chiediamo come mai l'effettiva applicazione del suddetto articolo sia stata spesso disattesa. Ci riferiamo, in particolare modo, ad opere d'arte di notevole valore economico che, in quanto beni mobili, circolano senza alcuna tutela giuridica. Paradossalmente beni mobili di nessun valore artistico e spesso di scarso valore economico, sol perché equiparati ai beni immobili, godono di maggiori garanzie.
Proponiamo pertanto che quei beni mobili di notevole valore storico, artistico e culturale siano sottratti alla «Possesso vale titolo» che disciplina attualmente la loro circolazione e siano invece sottoposti alle regole che disciplinano i trasferimenti dei beni immobili.

ARTICOLATO

1. È istituito presso il Ministero dei beni culturali un registro contenente tutti i dati relativi ai beni mobili di notevole valore storico, artistico e culturale.
2. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli atti che concernono trasferimenti sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito dei beni mobili di notevole valore storico, artistico e culturale.


Enna (Nicosia)
Liceo scientifico «Ettore Majorana»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Diana Ferraloro, Valentina Ferrara, Valeria Mazzara Bologna, Giusy Liuzzo e Tony Pirrello:

«Misure a favore della maternità» (77)

RELAZIONE


Il nostro paese detiene il primato della nascita zero. L'Italia è stata definita come una civiltà che ha paura di generare dove ormai si è offuscato il valore di essere genitori.
Dobbiamo preoccuparci del futuro del nostro paese perché la nostra cultura, le nostre tradizioni e i nostri valori religiosi potranno continuare a camminare nella storia soltanto sulle gambe degli uomini e delle donne che nasceranno.
I padri e le madri italiane che, con i loro sacrifici ci assicurano la sopravvivenza della società non meritano lo stato di abbandono nel quale spesso vengono a trovarsi.
Un rilevante problema che preoccupa le giovani coppie è la relazione tra figli e lavoro. Infatti, gli asili nido o le baby-sitter sono troppo costosi e molte madri che non possono abbandonare il loro lavoro per esigenze economiche decidono di non generare figli.
S'impone pertanto un rapido e robusto intervento, a sostegno delle famiglie al fine di garantire una maggiore sicurezza economica.
Dunque, si ritiene che i contributi erogati attualmente siano insufficienti.

ARTICOLATO

1. La legge n. 448 del 1999 è così modificata: le mamme dei bambini nati dopo il primo luglio 1999, se la situazione economica del nucleo familiare non supera i 50 milioni, riceveranno la cifra di lire 500 mila per cinque mensilità per il primo figlio, di 800 mila lire per cinque mensilità per i successivi. Negli altri casi riceveranno la cifra di lire 200 mila per cinque mensilità.
2. I genitori il cui nucleo familiare non supera i 50 milioni non dovranno pagare l'asilo nido. In caso di parti gemellari il comune dovrà contribuire alle spese di assunzione della baby-sitter.


Messina
I.P.S.S.C.T.A.R. «Antonello»

proposta d'iniziativa dei ragazzi

Barbara Allegra, Letteria Castorina, Daniele Ragno, Alessandra Summa e Simona Vadalà:

«Tutela del lavoratore da violenze e persecuzioni morali e psicologiche nell'ambito del luogo di lavoro» (78)

RELAZIONE


Nei paesi dell'Unione europea, secondo una indagine compiuta nel 1998, oltre 12 milioni di lavoratori sono vittime del mobbing (dall'inglese «assalire, accerchiare» usato dai biologi del Regno Unito nell'800 per descrivere il comportamento degli uccelli che, per difendere il nido, volano attorno all'aggressore), una forma di persecuzione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti dei dirigenti, dei colleghi di grado superiore, nonché degli stessi datori di lavoro.
Un fenomeno che sta cominciando a delinearsi in maniera preoccupante anche in Italia. Secondo alcune indagini statistiche, le vittime del mobbing sono oltre un milione e mezzo di lavoratori in Italia e oltre 12 milioni nei paesi dell'Unione europea; il danno che ne deriva non è soltanto per chi lavora, ma anche per le aziende, che subiscono la minor resa dei lavoratori.
Il fenomeno che con questa proposta di legge si vuole combattere, riguarda le aggressioni continuate nel tempo sul posto di lavoro, identificabili soprattutto nei reiterati attacchi ai contatti umani (l'isolamento ingiustificato, la maldicenza, il passaggio a mansioni più umilianti, se non addirittura le violenze vere e proprie o le minacce).
È chiaro che esistono già le leggi che tutelano il lavoratore sul posto di lavoro.
Ma la presente proposta di legge mira innanzitutto a definire nei contenuti detto fenomeno e a creare delle vere e proprie barriere per renderlo più difficilmente applicabile e, conseguentemente, definitivamente isolano, e ciò a tutela di interessi specificatamente individuali.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Le disposizioni della presente legge si applicano in tutte quelle realtà nelle quali tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, possono essere oggetto, da parte di superiori, pari grado, inferiori o datori di lavoro, di una qualsiasi forma di persecuzione o di violenza morale che si concretizza in azioni riprovevoli o chiaramente ostili intraprese, durante il lavoro, nei confronti di singoli lavoratori in modo offensivo e comunque tali da determinare l'isolamento dei lavoratori medesimi dalla collettività che opera nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

1. Il datore di lavoro deve pianificare e organizzare il lavoro in modo da prevenire ogni forma di persecuzione nei luoghi di lavoro, e ciò anche attraverso iniziative di informazione periodica verso i lavoratori, volte ad individuare il manifestarsi di condizioni di maltrattamenti e di discriminazioni, durante il lavoro, condizioni che devono essere immediatamente rimosse mercè l'applicazione di adeguate ed efficaci contromisure.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero del lavoro un apposito ufficio a tutela dalle violenze morali e dalle persecuzioni nel lavoro, della cui esistenza dovrà essere data adeguata pubblicizzazione sul luogo di lavoro.

Art. 4.

1. I lavoratori che abbiano subito le azioni di cui al precedente articolo 1, potranno rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la tutela degli interessi individuali lesi e per il condannatorio del responsabile al risarcimento dei danni, e ciò adottando la procedura prevista per le controversie individuali di lavoro. La sentenza definitiva, sia di condanna che di assoluzione, priva delle generalità del lavoratore che ha instaurato il giudizio, dovrà essere adeguatamente pubblicizzata sul luogo di lavoro in cui si è verificata la violenza o la persecuzione.

Art. 5.

1. Sono da considerare, salvo prova contraria, prive di giuridico effetto, perché discriminatorie, tutte le determinazioni, in qualche modo penalizzanti per il lavoratore, adottate nei confronti del medesimo entro 18 mesi dall'instaurazione, da parte del lavoratore, del giudizio di cui al precedente punto 4.


Palermo
Liceo classico «Don Bosco Ranchibile»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Emanuela Di Marco, Daniele Lupo, Luciana Marino, Eleonora Naccari e Marco Tuzzolino:

«Azioni volte alla realizzazione dei principi di democrazia paritaria» (79)

RELAZIONE


Considerato che la parità tra donne e uomini è ormai riconosciuta quale principio fondamentale della democrazia e del rispetto alla persona; rilevato che le donne, in Italia, hanno raggiunto alti livelli di scolarità ed accedono, in una percentuale considerevole, ad impieghi che comportano assunzioni di responsabilità; considerato che, purtroppo, nelle sedi di direzione e delle decisioni all'interno delle aziende, della pubblica amministrazione e delle istituzioni politiche, la presenza femminile è marginale, questo disegno di legge si propone di realizzare obiettivi di parità e pari opportunità, nello spirito della legge 10 aprile 1991 n. 125.
Considerato che il fenomeno della scarsa presenza femminile negli organismi di potere è dovuto non soltanto alla cultura e allo stile di vita delle donne e al maggiore aggravio di responsabilità all'interno del nucleo familiare ma anche all'esistenza di meccanismi di esclusione, è necessaria una azione dei pubblici poteri per agevolare le donne ad accedere al mondo politico.
Affinché tale obiettivo possa concretamente realizzarsi, lo schema di legge prevede la costituzione di una commissione composta da elementi di alta competenza giuridica con il precipuo compito di studiare i sistemi elettorali e le possibili strategie per assicurare in Italia una reale rappresentanza politica dell'universo femminile.
Il disegno di legge si propone di far aumentare la presenza delle donne anche nelle istituzioni politiche regionali per far sì che il nostro paese sia espressione, a tutti i livelli, di effettiva democrazia paritaria.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. La presente legge è diretta a promuovere una eguale partecipazione alla vita pubblica e politica dei suoi cittadini.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire una uguaglianza di partecipazione di donne e uomini al processo di decisione politica e pubblica;
b) promuovere l'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni adeguamenti.

Art. 2.

È istituita la «Commissione per le strategie politiche» composta da otto membri, giuristi ed esperti, nominati con provvedimento del Ministro per le pari opportunità.
La Commissione ha compiti di indirizzo e programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge.
Analizza, altresì, gli effetti dei sistemi elettorali vigenti a livello europeo, nazionale, e locale sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi;
assicura un coordinamento dell'azione dei ministeri, al fine di riesaminare normative, politiche e programmi e studiare proposte innovative.
La Commissione per le strategie politiche collabora con la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità.

Art. 3.

Il ministro per le pari opportunità verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando una relazione annuale al Parlamento.

Art. 4.

È istituito il «Fondo nazionale per la partecipazione equilibrata di donne e uomini nei ruoli decisionali».
La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in lire ..., per il triennio ...
Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Le regioni anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, attuano, per le finalità coerenti con la presente legge, programmi per individuare i dispositivi utili per assicurare una uguale partecipazione di donne e uomini a tutti i livelli, inclusi quelli decisionali.
Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono ottenere contributi dal fondo di cui all'articolo 4 in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.


Ragusa
Istituto tecnico commerciale «Fabio Besta»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Stefania Frasca, Valentina Guastella, Ornella Lissandrello, Nicoletta Occhipinti e Alessia Scrofani:

«Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente all'articolo 10, comma 1, finalizzata ad inserire tra gli oneri deducibili dal reddito anche le spese sostenute per attività formative» (80)

RELAZIONE


Ai fini della valutazione conclusiva degli esami di stato la vigente normativa (legge 10 dicembre 1997, n. 425 - decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - decreto ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34) dà rilevanza ai crediti formativi acquisiti in esperienze «al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile, legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale[...] (articolo 1, decreto ministeriale n. 34 del 1999).
Si avverte pertanto - in piena rispondenza al dettato costituzionale (articolo 3) che impone la rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza dei cittadini - l'esigenza di garantire a tutti l'accesso ad attività di formazione che danno diritto all'acquisizione di crediti. La detrazione, ai fini fiscali, delle spese sostenute per le suddette attività può contribuire a rimuovere in parte quegli ostacoli di ordine economico che spesso determinano situazioni di sostanziale diseguaglianza fra i cittadini e conseguentemente può favorire la diffusione di esperienze atte a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e a potenziare - in conformità al progetto didattico globale di tutta la scuola italiana - competenze, conoscenze e capacità di giovani i quali per di più devono essere messi in grado, tutti, di sostenere il confronto e competere con i partners europei.

ARTICOLATO

Art. 1.


Al testo unico delle imposte dirette sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 10, comma 1, riguardante gli oneri deducibili dal reddito complessivo, dopo la lettera 1-bis è aggiunta la seguente lettera:
m) le spese sostenute per attività formative - presso enti, associazioni, istituzioni - che danno diritto a crediti validi per gli esami di stato conclusivi del corsi di studio di istruzione secondaria superiore.


Siracusa (Rosolini)
Istituto tecnico statale «M. Bartolo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Matteo Bonomo, Pietro Di Giacomo, Carmelo Figura, Rosario Giunta e Salvatore Massari:

«Garanzia di standard minimi qualitativi e quantitativi nei servizi pubblici e nelle infrastrutture per tutti i comuni d'Italia» (81)

RELAZIONE


La seguente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di contribuire al raggiungimento di pari opportunità anche per i cittadini che risiedono nei comuni più marginali del paese.
In alcuni comuni, soprattutto nel «sud» del paese, la quantità e la qualità dei servizi erogati e la disponibilità delle infrastrutture primarie è certamente inadeguata rispetto alle esigenze della popolazione.
La mancanza di centri di primo soccorso, di ambulanze attrezzate per la rianimazione e di strutture sanitarie impedisce che il diritto alla salute costituzionalmente garantito, per alcuni cittadini, trovi applicazione.
Per non parlare di reti viarie inesistenti nelle zone periferiche, della mancanza di depuratori per le acque reflue, di acquedotti fatiscenti, eccetera.
Ciò nonostante gli enti locali destinano, spesso, quote notevoli delle risorse dei bilanci comunali a spese improduttive e futili (fuochi d'artificio, feste, fiere, eccetera).
Gli amministratori sono spesso indotti ad orientare le proprie scelte più a fini di consenso politico di breve periodo, piuttosto che al perseguimento di interessi generali di lungo periodo.
Riteniamo, allora, che sia necessario un intervento legislativo che induca gli amministratori a valutare meglio le scelte in materia di spesa pubblica, in quei comuni in cui i servizi sociali e le infrastrutture di base non raggiungano gli standard qualitativi e quantitativi minimi nazionali.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Vengono definiti per legge standard minimi qualitativi e quantitativi relativamente ai servizi e alle infrastrutture di base, in funzione del numero degli abitanti e delle tipologie dei comuni.

Art. 2.

1. I comuni che presentano una dotazione di servizi ed infrastrutture al di sotto dello standard minimo nazionale, non possono destinare risorse dei bilanci comunali per spese improduttive.

Art. 3.

1. Le manifestazioni che non producono benefici in termini economici, culturali e sociali superiori ai costi necessari, possono essere realizzate solo applicando il principio dell'economicità, cioè a costo zero per la collettività.


Trapani (Castellammare del Golfo)
Istituto tecnico commerciale «P. Mattarella»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Giuseppe Ancona, Antonino Calamusa, Pieralba Giurintano, Rosanna Lorito e Laura Palmeri:

«Misure urgenti per la tutela delle risorse idriche» (82)

RELAZIONE


L'acqua è ormai diventata un bene economico inestimabile, le risorse idriche vanno scarseggiando e si prevede che in un futuro non molto lontano questa risorsa possa diventare d'importanza strategica per l'economia dei paesi, come attualmente lo è il petrolio. Le previsioni degli studiosi non sono per niente positive per l'umanità, infatti, è prevista una desertificazione di vasti territori del nostro pianeta. Appare opportuno intervenire con apposite disposizioni normative idonee, per affrontare un problema di così vasta dimensione, quale appunto, quello della scarsità dell'acqua destinata al vitale fabbisogno delle famiglie e delle imprese.
Devono incentivarsi i controlli sui pozzi già esistenti e accertarsi, con un'apposita commissione d'esperti deliberata dal Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza dei due Presidenti delle Camere, che le norme, riguardanti il decreto legislativo n. 275 del 1993 e il regio decreto n. 1775 del 1933, siano state concretamente rispettate. Inoltre si prevede, con la presente legge, che con la prossima dichiarazione dei redditi 2000, i contribuenti spontaneamente manifestino la volontà di devolvere una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF liquidato all'erario in base alle dichiarazioni annuali destinate alla gestione diretta dello Stato, per il preciso scopo sociale di procedere alla trivellazione di nuovi pozzi e/o installazione di dissalatori, dato che in ogni caso gli studiosi prevedono un innalzamento consistente delle acque marine provocato soprattutto dalle modificazioni del clima terrestre. Dal momento che la determinazione derivante dall'otto per mille non sarà tempestivamente comunicata dall'amministrazione finanziaria, per giustificati problemi tecnici, appare opportuno predisporre un'anticipazione dl somme necessarie per le prime trivellazioni di pozzi, da effettuarsi attraverso il prelevamento dalla voce del capitolo di spese disponibili alla protezione civile, che fa riferimento al Ministero dell'interno.

ARTICOLATO

1. La Repubblica per l'interesse della collettività, interviene su un importante problema di carattere socio-economico, quale la scarsità dì risorse idriche destinate al fabbisogno produttivo e familiare del paese, emanando la presente legge.
2. Il Consiglio dei ministri, previa concertazione del ministro dell'interno e il ministro dell'ambiente, istituisce un'apposita Commissione d'esperti in materia idrogeologica, i cui membri sono tratti dagli albi professionali e dalle università statali e private dell'Unione europea.
La Commissione avrà il compito di predisporre un programma per la trivellazione di nuovi pozzi e attivare un adeguato controllo sul territorio nazionale delle risorse idriche disponibili per la collettività.
La durata della Commissione sarà di cinque anni, i membri sono rieleggibili e la Commissione opererà sotto la vigilanza del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica.
3. Con la dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono devolvere l'otto per mille della liquidazione dell'IRPEF accettata dall'amministrazione finanziaria allo scopo di incentivare le trivellazioni di nuovi pozzi e/o le installazioni di dissalatori.
Le somme saranno destinate, altresì, al finanziamento delle campagne pubblicitarie per sensibilizzare i cittadini a fare un uso appropriato delle risorse idriche.
Per i primi due anni le somme necessarie per le trivellazioni saranno anticipate prelevandole dalla voce di bilancio del capitolo di spese disponibili alla protezione civile, che fa riferimento al Ministero dell'interno.
4. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione predispone apposite campagne di sensibilizzazione (con le somme di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge) nelle scuole d'ogni ordine e grado.
5. La legge, munita del sigillo dello Stato, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla rispettare come legge della Repubblica.