SARDEGNA

Cagliari
IPSSARCT «D. A. Azuni»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Claudio Chiappetti, Maria Daniela Mossa, Fabio Puddu, Alessio Sollai e Valeria Valdès:

«Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti musicali» (70)

RELAZIONE


Nella società attuale, la musica rappresenta uno dei più importanti campi comunicazionali dei giovani.
Il sapere, la conoscenza, l'esperienza, l'incontro e il dialogo tra culture passano oggi attraverso forme che sono proprie degli spazi musicali.
Occorre, allora, adottare politiche che, attraverso la riduzione dei prezzi dei prodotti musicali, favoriscano la diffusione e la valorizzazione della cultura musicale.
A tutt'oggi, il legislatore italiano non riconosce valenza culturale all'ascolto musicale e considera i compact disc e i prodotti musicali in genere beni di consumo di lusso, cioè in qualche misura superflui e, pertanto, fa gravare su di essi l'aliquota IVA del 20 per cento.
Considerato che il consumo dei prodotti musicali è assicurato in gran parte da giovani e da giovanissimi cioè da persone che in genere non dispongono di cospicue dotazioni finanziarie, un alto prezzo dei prodotti musicali significa porre un freno soprattutto agli acquisti giovanili e incentivare il mercato nero particolarmente fiorente in questo settore.
Per tutto quanto sopra esposto riteniamo che:
sia necessario considerare i prodotti musicali beni aventi la stessa valenza culturale di giornali, libri e riviste e pertanto soggetti alla medesima aliquota IVA;
sia possibile abbattere il mercato nero dei prodotti musicali attraverso una politica dei prezzi più vicina alle reali possibilità della gente.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. I prodotti musicali in genere sono assimilati a tutti gli effetti ai prodotti dell'editoria che godono di aliquote IVA preferenziali.


Nuoro (Tonara)
Istituto tecnico industriale «Antonio Gramsci»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Roberto Cabras, Enza Cuga, Roberto Dearca, Romina Mura e Silvia Sulis:

«Norme a tutela dell'ambiente, con particolare riferimento al patrimonio paesaggistico e boschivo della regione Sardegna» (71)

RELAZIONE


L'ambiente è riconosciuto dall'ordinamento giuridico come un bene fondamentale della collettività.
I riferimenti costituzionali, seppur generici, permettono di evidenziare l'importanza che lo Stato attribuisce alle risorse del territorio.
Consapevoli che dall'ambiente dipende la nostra sopravvivenza, che dello stato dell'ambiente siamo in qualche modo responsabili, chiediamo un intervento normativo organico che ponga freno al disordinato processo di trasformazione del territorio, all'eccessiva urbanizzazione delle nostre coste e al progressivo spopolamento dei paesi dell'interno con conseguente abbandono e degrado del patrimonio naturalistico e boschivo.
Con la presente proposta di legge si intende richiamare l'attenzione sul problema dell'ambiente la cui tutela non può essere garantita solo dall'emanazione di leggi ma dalla cooperazione di tutti i cittadini, tesa a proteggere il patrimonio naturale dai danni che possono derivare da comportamenti irresponsabili.
In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'operato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la sensibilizzazione e formazione di una più profonda cultura ambientalista.
La valorizzazione del patrimonio naturalistico e boschivo può concorrere al rilancio dell'economia e alla crescita dei paesi della Barbagia.
Gli studenti, futuri cittadini, vogliono essere in qualche modo i protagonisti di questa svolta. A tal fine, gli allievi delle scuole superiori si impegnano ad effettuare non solo una campagna di promozione e sensibilizzazione presso le comunità di appartenenza, ma a monitorare il territorio, ad organizzare campi scuola estivi in cui, in collaborazione con le autorità locali, si adopereranno per recuperare le zone degradate, individueranno zone di maggior pregio che dovranno essere valorizzate, effettueranno pulizia del bosco. Potranno essere individuate zone di interesse naturalistico-turistico che dovranno essere opportunamente attrezzate di appositi contenitori differenziati per i rifiuti e di strutture ricettive.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. La legge riconosce la particolare bellezza del patrimonio paesaggistico e boschivo della regione Sardegna e si impegna a promuovere, a livello nazionale e locale, una adeguata opera di sensibilizzazione e responsabilizzazione.

Art. 2.

1. Tutte le istituzioni scolastiche sono chiamate a lavorare in modo proficuo, a supportare gli organi istituzionalmente competenti nell'attività diretta a formare una nuova coscienza ambientale.

Art. 3.

1. Il Ministero della pubblica istruzione unitamente al Ministero dell'ambiente, di intesa con le autorità regionali e provinciali promuove, incentiva e finanzia le attività di progettazione delle scuole finalizzate ad una didattica più vicina al territorio.
2. I progetti devono mirare, non solo alla conoscenza e valorizzazione delle peculiari caratteristiche ambientali e culturali del centro Sardegna, ma a fornire strumenti adeguati per creare nuove forme occupazionali.


Oristano
I.P.S.S.S. «G. Galilei»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Cinzia Canu, Isabella Desogus, Paola Erdas, Paolo Onni e Stefania Peddis:

«Banca del tempo» (72)

RELAZIONE


All'inizio del terzo millennio ci troviamo di fronte a nuove sfide derivanti dal diverso contesto sociale, economico e culturale che è venuto a crearsi in questi ultimi decenni. Per tali motivi l'istituto familiare ha subìto anche nel suo interno dei cambiamenti che hanno provocato una vera e propria rivoluzione dei compiti e dei ruoli dei suoi componenti.
Tale istituto in profonda crisi di fronte a queste imponenti trasformazioni è stato agevolato dallo Stato con numerose misure economiche e sociali. Nonostante ciò è importante fornire un ulteriore sostegno alle famiglie e ai suoi componenti lavoratori affinché possano adempiere alla funzione familiare senza che da questo fatto derivi un pregiudizio per quel che riguarda la stessa funzione familiare e lavorativa.
Considerati questi fatti la nostra proposta di legge vuole essere un ulteriore sostegno alla famiglia e prevede la possibilità di usufruire di alcuni periodi di tempo presi in prestito, alla amministrazione di appartenenza; periodi precedentemente depositati in un personale «conto corrente» dove il lavoratore invece dei soldi deposita tempo che poi al momento del bisogno potrà prendere in prestito e gestire personalmente.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 viene introdotta per i lavoratori statali, appartenenti ad un nucleo familiare, «la banca del tempo» dove in un apposito conto corrente si deposita tempo di cui si potrà usufruire in futuro per esigenze familiari.
2. Al momento dell'apertura del conto corrente ad ogni lavoratore è consegnato un libretto di assegni-tempo. Le ore a disposizione sono 100, corrispondenti ad un massimo di 18 ore mensili. Il debito eventualmente accumulato dovrà essere restituito entro sei mesi dalla fruizione. In caso contrario, scatteranno delle sanzioni pecuniarie pari al doppio delle ore prese in prestito.


Sassari (La Maddalena)
Liceo classico statale «Giuseppe Garibaldi» - indirizzo socio-psico-pedagogico

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Elisa Carta, Maria Grazia Cuccu, Ylenia Lombardo, Antonella Pedroni e Francesca Tavera:

«Istituzione del Fondo nazionale per l'assistenza alle madri minorenni» (73)

RELAZIONE


Lo scopo della proposta di legge è quello di garantire un sostegno economico e morale a ragazze minorenni che intendono portare a termine la gravidanza pur non avendo possibilità economica per mantenere il nascituro.
In questo modo potrebbe essere disincentivato il ricorso estremo all'interruzione della gravidanza, l'abbandono o l'affidamento del neonato.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. È istituito il Fondo speciale nazionale per l'assistenza alle giovani madri minori. Il Governo individuerà le risorse finanziarie necessarie e provvederà alle relative modifiche di bilancio.

Art. 2.

1. Le giovani madri minori in stato di gravidanza che non intendono rinunciare al proprio diritto alla maternità pur non disponendo delle risorse economiche atte al mantenimento del nascituro, possono accedere al Fondo previsto all'articolo 1 presentando domanda al comune di residenza.

Art. 3.

1. Il procedimento, disciplinato all'articolo 2, deve svolgersi in totale segretezza.

Art. 4.

1. L'utilizzazione del Fondo è sottoposta mensilmente al controllo da parte di una commissione composta da assistenti sociali e psicologi per garantire l'uso appropriato dell'aiuto economico.

Art. 5.

1. Si può usufruire del finanziamento dal momento in cui viene accertata la gravidanza fino al compimento del secondo anno di età del nascituro, in modo da dare la possibilità ad uno dei genitori di trovare un lavoro per il mantenimento del bambino.