PUGLIA

Bari (Gravina di Puglia)
Liceo scientifico «G. Tarantino»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Vita Maria Calia, Lucrezia Cicala, Marina Di Mattia, Angela Guida e Loretta Lasaponara:

«Disciplina sulla commercializzazione dei cibi transgenici.» (65)

RELAZIONE

Viviamo in un'epoca in cui le nuove frontiere della medicina consentono traguardi di solo alcuni anni fa inimmaginabili. Possiamo, infatti, dire che l'ingegneria genetica ha aperto nuovi orizzonti alla ricerca, dando impulso alle biotecnologie, grazie alle quali oggi è possibile produrre vaccini sintetici, donare embrioni umani, facendo nascere gemelli con gli stessi tratti somatici, rispondenti a determinate caratteristiche preventivamente selezionate. In agricoltura, al fine di introdurre nuove proprietà, come la resistenza a virus e parassiti, si è riusciti a modificare il DNA di alcune piante, rendendole transgeniche. Il metodo per produrre piante di questo tipo consiste nello sfruttare la capacità di un batterio di trasferire parte del proprio patrimonio genetico alle piante che infetta, rendendole in questo modo immuni. È tuttavia preoccupante la possibilità che gli alimenti geneticamente manipolati trasmettano frammenti di DNA ai batteri presenti nel nostro organismo, rendendoli più aggressivi e resistenti. I timori sono più giustificati se pensiamo che gran parte della ricerca scientifica è finanziata da aziende private e che, per tanto, obbediscono alle leggi del profitto economico. Quindi, se è vero che le acquisizioni tecnologiche consentono all'uomo di vivere meglio che non in passato, non possiamo essere proprio noi, come cittadini, i responsabili di patologie che si potrebbero tranquillamente evitare con adeguati e periodici controlli. Ci sembra, dunque, lecita la richiesta di una legge che imponga controlli più severi e che informi i consumatori, affinché possano scegliere con consapevolezza, valutando i pro e i contro, fra le possibilità offerte dalla biotecnologia, tanto più che la salute è un fondamentale diritto dei cittadini, come è sancito dall'articolo 32 della Costituzione italiana.
Lo Stato, infatti, deve avere il preciso interesse ad essere costituito da una popolazione sana; un impegno che costituisce, oltre che un onere, un grave rischio ove si sviluppassero malattie dannose e per i singoli e per l'intera comunità.

ARTICOLATO

1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, s'impone alle compagnie che vogliono mettere sul mercato alimenti geneticamente manipolati, di apportare sulla confezione un'etichettatura che ne descriva dettagliatamente la composizione.
2. La Repubblica vieta la messa in commercio di Ogm non ancora analizzati e di cui si ignorano i possibili effetti sull'organismo umano.
3. La legge impone controlli anche successivi all'entrata in commercio del prodotto, al fine di tutelare la salute dei consumatori dagli eventuali rischi insorgenti.
4. I cibi transgenici già in commercio, non conformi a quanto previsto dall'articolo 2, devono essere smaltiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data devono essere ritirati dal commercio.


Brindisi
Liceo scientifico «E. Fermi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Mario Denofrio, Monica La Forgia, Francesco Mancarella, Alessandra Merola e Alessandra Sunna:

«Norme a favore della reintegrazione di elementi a rischio nella società» (66)

RELAZIONE

Uno dei problemi della società odierna è sicuramente la questione minorile. Ultimamente si è diffusa la notizia della nascita di «baby-gang». Questo fenomeno, in costante crescita, non è altro che il drammatico risvolto di una società consumistica ed utilitaristica in cui i valori morali sono solo un aspetto marginale. Ciò che più preoccupa di questo fenomeno è che coinvolge un crescente numeroso di adolescenti che non provengono solo da famiglie disagiate ma anche da nuclei familiari benestanti. Riteniamo dunque poco costruttiva la reclusione in carceri minorili di questi elementi a rischio in quanto questo ambiente è poco salutare e la loro permanenza aumenterebbe la difficoltà di reintegrazione nella società. A nostro avviso è anche necessario intervenire contemporaneamente sul ragazzo e sulla famiglia di appartenenza in quanto va anch'essa educata a dare al figlio dei modelli in cui prevalgano dei valori morali e non materiali.

ARTICOLATO

1. Al fine di far superare lo svantaggio sociale dell'elemento a rischio, è previsto l'immediato allontanamento.


Foggia
Istituto tecnico industriale «Leonardo da Vinci»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Cosimo Andreozzi, Guglielmo Buono, Francesco D'Agnelli, Paolo Pio Pompa e Mario Ragone:

«Per contrastare la criminalità dei minorenni ai quali, spesso, gli adulti affidano incarichi delinquenziali contando sulla loro impunità» (67)

RELAZIONE


Con la legge n. 39 del 1975 il limite per il raggiungimento della maggiore età fu ridotto da ventuno a diciotto anni perché, giustamente, si prese atto che i giovani raggiungono una completa maturità psichica assai prima di quelli delle generazioni precedenti.
Era logico aspettarsi, in armonia con questa riforma, che anche per la responsabilità penale certi limiti venissero abbassati.
Ed invece, ancor oggi, un ragazzo che non ha compiuto i quattordici anni può commettere qualsiasi reato, anche il più grave come l'omicidio, senza essere neppure processato. Inoltre, chi ha compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto viene processato dal Tribunale per i minorenni che può concedergli il perdono giudiziale e che, in ogni caso, deve applicare particolari attenuanti e benefici.
A nostro avviso, perciò, sarebbe opportuno:
abbassare dagli attuali quattordici a dodici anni il limite di età per la imputabilità (possibilità di essere processati);
abbassare dagli attuali diciotto a sedici anni il limite della minore età nel campo penale, grazie alla quale si viene giudicati dal Tribunale per i minorenni e si godono i benefici sopra accennati.
La riforma potrebbe essere oggetto di una proposta di legge composta di due soli articoli.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Nell'articolo 97 del codice penale le parole «non aveva compiuto i quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «non aveva compiuto i dodici anni».

Art. 2.

1. Nell'articolo 98 del codice penale le parole «aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «aveva compiuto i dodici anni, ma non ancora i sedici».
97. Minore degli anni quattordici. - Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni (65, 69, 70, 222, 224; coord. 28, 29).

ALLEGATO

98. Minore degli anni diciotto. - È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita (65, 69, 112 n. 4, 114 u.c., 169, 222-227).
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie [19]. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici [28] per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori (1) (o dell'autorità maritale) (1).


Lecce (Tricase)
Istituto superiore (Già Mag.) «G. Comi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Lisa Brogna, Roberta Casciaro, Laura Mauro, Roberta Panico e Sonia Tagliaferro:

«Possibilità di conseguire la patente di guida a 17 anni» (68)

RELAZIONE

La ratio della norma è quella di dare fiducia e responsabilizzare i giovani in un contesto, peraltro, molto pericoloso, qual è quello della circolazione stradale. Per evitare poi il perpetuarsi di eventi tragici come quelli che si verificano nel fine settimana e che vedono coinvolte persone molto giovani, la proposta di legge de qua, ha previsto la presenza di una persona matura, con esperienza di guida, che possa essere di supporto al giovane neopatentato proprio nel periodo di maggiore bisogno (cioè nel primo anno di esperienza nella guida). Il fatto che oggi si cominci prima ad avere più familiarità con la meccanica, i mezzi di trasporto collettivi o individuali ci porta spesso ad abusare di tali strumenti. Questo si verifica soprattutto e ripetutamente nelle notti dei fine settimana e da parte di ragazzi che vivono l'età adolescenziale, in cui l'incoscienza, l'imprudenza e altri elementi che influenzano tipicamente quell'età (alcool, droghe eccetera), rappresentano una costante da evitare o almeno da attenuare.
Infatti, l'aspetto importante dell'articolato è costituito dalla sanzione che deve avere non solo un profilo deterrente, ma deve servire soprattutto a educare il giovane al massimo rispetto della vita propria ed altrui.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Può conseguire la patente di guida di categoria A e B chi ha compiuto 17 anni.

Art. 2.

1. Fino al raggiungimento della maggiore età, i titolari che hanno conseguito la patente di cui all'articolo 1, possono guidare esclusivamente avendo accanto una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida almeno per le stesse categorie, conseguita da oltre 5 anni.

Art. 3.

1. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 2 comporta il ritiro della patente di guida e l'impossibilità per il trasgressore di conseguire una nuova abilitazione prima che siano decorsi 2 anni dalla violazione suddetta.


Taranto (Sava)
Istituto tecnico industriale statale «Oreste Del Prete»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Serena Coi, Leonardo Derinaldis, Pietro D'Oria, Pietro Marasco e Romina Tripaldi:

«Tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping» (69)

RELAZIONE


Giornalmente, attraverso tutti gli strumenti di comunicazione, la stampa ci informa di pratiche illecite e sicuramente dannose per la salute che coinvolgono sistematicamente e, purtroppo sempre più frequentemente, gli atleti italiani di diversi sport. Fino a qualche tempo fa eravamo convinti che la pratica del doping, per migliorare le performance atletiche, fosse un fenomeno limitato solo ad alcuni sport e solo in occasione di gare importanti: un fenomeno trascurabile, non significativo, certamente non pericoloso. Questo fino a che non si è scoperto che il fenomeno era molto più diffuso del previsto e soprattutto fino a quando non si sono accertati casi di atleti, che ignari subivano gli effetti delle sostanze dopanti, loro propinate da medici e preparatori atletici, invece d'innocui integratori alimentari.
Tornano, quindi, inevitabilmente alla mente molte morti per arresto cardiaco di atleti durante gare e tornei, che sollevano il sospetto di una morte, per loro imprevedibile ed innocente, per altri, se non premeditata, incosciente.
A questo si aggiunga che non esiste una legislazione specifica in materia che tuteli gli atleti che, spesso ignari affidano la propria salute, anzi sarebbe il caso di dire vita, a speculatori crudeli e senza scrupoli.
I tempi sono, evidentemente, maturi perché il Parlamento affronti in via legislativa il problema del doping, definendo con chiarezza pratiche e medicinali dopanti, sistemi informativi e sistema sanzionatorio, al fine di garantire e promuovere lo sport come strumento di attuazione dell'articolo 32 della Costituzione repubblicana.

ARTICOLATO

Art. 1.
(Tutela sanitaria dello sport. Divieto di doping).


1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a terapie non giustificate da condizioni patologiche, idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di migliorare le prestazioni degli atleti.
3. Sono equiparate al doping le pratiche idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati al comma 2.
4. Alla presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale. In tal caso l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione.

Art. 2.
(Elenco delle sostanze dopanti).

1. I farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono individuati in elenchi approvati con decreto del Ministro della sanità e sottoposti a revisione annuale.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.
(Obblighi degli enti sportivi).

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a predisporre gli atti necessari per il rispetto delle norme di cui alla presente legge.
3. Gli atleti aderiscono ai regolamenti e dichiarano la conoscenza delle norme in essi contenute.

Art. 4.
(Medicinali contenenti sostanze dopanti).

1. Le confezioni di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2 devono recare un apposito contrassegno, nonché sull'involucro e sul foglio illustrativo informazioni descrittive dettagliate per coloro che praticano attività sportiva.

Art. 5.
(Disposizioni penali).

1. Chiunque illecitamente fornisce ad atleti professionisti e dilettanti medicinali oppure adotta metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce l'utilizzo, è punito con la reclusione da due mesi a due anni o con una multa da lire 15 milioni a lire 100 milioni.
2. La pena di cui al comma 1 è aumentata con trecento ore di servizio gratuito presso una struttura pubblica o privata che abbia come scopo l'assistenza ad anziani o disabili:

a) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;
b) se dal fatto deriva un danno alla salute.

3. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria alla condanna segue l'interdizione temporanea all'esercizio della professione.