PIEMONTE

Alessandria
I.T.C. «Leonardo Da Vinci»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Elena Carosio, Federica De Stefani, Salvatore Mancuso, Massimiliano Zen e Antonella Zunino:

«Norme relative alla istituzione di corsi alternativi all'interno della scuola» (57)

RELAZIONE


Oggi giorno la scuola non è certamente giudicata dai giovani come un luogo piacevole per quanto riguarda le attività che vi si svolgono; essi infatti la vedono come fonte di lunghe spiegazioni, verifiche ed interrogazioni.
A causa di questo molti ragazzi decidono purtroppo di non proseguire gli studi nelle scuole medie superiori e poi all'università, limitandosi a terminare le medie inferiori. Queste ultime però, per quanto vengano seguite in modo serio ed eccellente, non portano ad una formazione culturale e professionale completa, per cui non sono sufficienti per permettere ai ragazzi una sicura immissione nel mondo del lavoro.
Un modo per attirare di più i giovani verso la scuola e quindi per risolvere almeno in parte questo problema esiste e coincide con la nostra proposta: inserire all'interno dell'orario scolastico lezioni pomeridiane aventi per oggetto attività alternative, prolungando perciò la durata delle lezioni dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (fascia di tempo comprendente la pausa per il pranzo). Si tratterebbe, per esempio, di corsi di recitazione, cinema, musica, arte (pittura, scultura fumetto), fotografia; la frequentazione di tali lezioni inciderebbe ovviamente sul rendimento scolastico degli alunni.
Lo svolgimento di queste attività, aiuterebbe i giovani se non altro, a realizzarsi, ad affrontare più serenamente la loro esperienza scolastica, fonte in molti casi di stress e tensione ma, soprattutto, a renderli maggiormente partecipi della vita della scuola, invogliandoli a frequentarla.
Di certo la realizzazione di questa nostra proposta non farebbe cambiare idea a tutti coloro che avevano deciso di non continuare gli studi oltre le medie inferiori ed a non capovolgere totalmente la situazione attuale, però sarebbe senz'altro un buon inizio ed un grande aiuto per tutti quelli che la scuola superiore la frequentano già.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Tutti gli istituti devono essere attrezzati con strutture adeguate predisposte a corsi alternativi. Essi comporteranno un prolungamento dell'orario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (con opportuna pausa pranzo).

Art. 2.

1. Ogni istituto deve sostenere corsi alternativi pomeridiani, completamente gratuiti, per gli alunni frequentanti la medesima scuola.

Art. 3.

1. Ogni alunno può liberamente frequentare i corsi offerti dalla scuola. Il numero dei frequentatori dei corsi è illimitato.

Art. 4.

1. I corsi devono essere sostenuti da docenti spinti dall'insegnamento senza fine di lucro; gli stessi docenti verranno responsabilizzati della sede dove viene svolto il progetto.

Art. 5.

1. Tali corsi serviranno ad incrementare il credito scolastico individuale di ogni alunno partecipante.


Asti
I.T.C.G. «Giobert»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Serena Albano, Ilaria Barbero, Riccardo Campia, Denise Costa e Francesca Plutino:

«Legge sulla parità di accesso ai programmi televisivi e spettacoli musicali» (58)

RELAZIONE


La musica, come sancito dalla nostra Costituzione, è considerata una forma d'arte e va tutelata (articolo 33 della Costituzione). Se, come si prevede, in tempi brevi verrà emanata la normativa mediante la quale potranno trasmettere a livello nazionale solo 8 reti televisive, queste saranno: le 3 reti statali RAI, Canale 5 e Italia 1 (Mediaset), TMC, TMC2 e RETEMIA. Pertanto la nona rete, cioè MTV, verrà esclusa diventando una rete a pagamento e ciò è contro il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.
Per finanziare la spesa dei programmi su rete nazionale, riteniamo opportuno che venga utilizzata parte del gettito ricavato dalle imposte sui tabacchi (Monopoli) o alcolici (Accise), eventualmente con l'ausilio dell'aggiunta di altre imposte addizionali. Altra situazione «rilevante» da sottolineare sono le reti che dedicano quasi esclusivamente la loro attività alle vendite commerciali: ad esempio RETEMIA.
Pertanto promuoviamo l'ascolto della musica come strumento di sviluppo dell'essere umano, sia sotto l'aspetto individuale che collettivo al fine di permettere una concreta formazione sociale (vedasi articolo 2 della Costituzione). Altresì, onde permettere una maggiore divulgazione delle pubblicazioni discografiche (dischi, CD e MC), pensiamo sia giusto ridurre l'aliquota IVA dall'attuale 20 per cento al 10 per cento, riducendo il prezzo delle stesse.
Ancora, poiché l'educazione musicale è parte integrante della cultura umana, occorre inserire nelle materie scolastiche, anche nelle classi superiori, lo studio di programmi musicali moderni. A nostro parere la S.I.A.E. non deve tassare il ricavo della vendita dei biglietti per i concerti organizzati dal vivo, poiché tali manifestazioni sono forme di incontro tra i giovani che integrano lo sviluppo della propria personalità.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Lo Stato italiano garantisce l'imprescindibile valore della disciplina della musica al fine di promuovere uno sviluppo completo della personalità dell'individuo.

Art. 2.

a) L'IVA sulle pubblicazioni discografiche è fissata al 10 per cento.
b) Una delle frequenze del Piano Nazionale è riservata alla diffusione delle manifestazioni artistico-musicali (mtv).
c) È istituito per ogni ordine e grado di istruzione, l'insegnamento teorico-pratico dell'educazione musicale moderna-contemporanea.

Art. 3.

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, i piani territoriali devono prevedere zone a basso inquinamento acustico da destinare a forme di manifestazioni musicali giovanili o a spettacoli musicali di singoli o gruppi.

Art. 4.

a) Una parte della spesa pubblica derivante dalle imposte sui Tabacchi e alcolici o da imposte locali, verrà destinata al funzionamento delle manifestazioni artistico-musicali.
b) Fatti salvi i diritti d'autore, non può essere tassato il ricavo della vendita dei biglietti per spettacoli dal vivo organizzati e tenuti da singoli o da gruppi senza fini di lucro.


Biella
I.T.I.S. «Q. Sella» Sez. Stac. di Vallemosso

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Marta Barberis Pinlung, Valentina Genta, Alessandro Notaristefano, Nicolò Zaffalon e Christian Zegna:

«Integrazioni e modifiche al decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285: Il nuovo codice della strada» (59)

RELAZIONE


Il nostro paese detiene la maglia nera degli incidenti stradali: ogni anno conta 8 mila morti, più di 270 mila feriti, 20 mila disabili e un costo sociale di 50 mila miliardi. La strada è la prima causa di decessi per le persone sotto i 24 anni; il 73 per cento dei sinistri ed il 50 per cento dei morti sono dovuti quasi esclusivamente a guida distratta, ad eccesso di velocità, a mancato rispetto delle distanze di sicurezza, ad abuso di alcool, a colpi di sonno. Nel nostro paese basta attendere un mese ed un giorno dal rilascio del foglio rosa per sostenere l'esame di idoneità alla guida: troppo poco per abilitare a condurre un mezzo dal quale dipende la personale ed altrui sicurezza.
Fatte queste considerazioni, alla luce di quanto sancito dalla Costituzione rispetto ai diritti inviolabili dell'uomo alla libertà, all'integrità fisica e al pieno sviluppo della persona, proponiamo di rendere obbligatorio, per coloro che non abbiano ancora compiuto 21 anni, un periodo di prova di 360 giorni per ottenere il rilascio della patente. Questa autorizzazione provvisoria alla guida potrà essere richiesta già 180 giorni prima del compimento del 18o anno di età e su di essa andranno annotati i dati identificativi di non più di due accompagnatori adulti che siano in possesso di patente da almeno dieci anni e che, negli ultimi cinque anni, non abbiano compiuto infrazioni al codice della strada con sospensione o ritiro della patente. Essi si assumeranno la responsabilità di non insegnare semplicemente le manovre tecniche di conduzione del mezzo ma di educare al rispetto delle regole, a prevedere possibili errori altrui, ad evitare incidenti e manovre pericolose per sé e per gli altri. Se il fattore umano è la causa principale degli incidenti stradali, questo periodo di formazione può diventare un ottimo strumento per promuovere senso di corresponsabilità e di civiltà.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Il comma 8 dell'articolo 121 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, viene così integrato:

8-bis. - Gli aspiranti che non hanno ancora compiuto 21 anni per sostenere la prova pratica d'esame devono avere ottenuto l'autorizzazione per esercitarsi alla guida da almeno 360 giorni.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, viene così integrato:

1-bis. - L'aspirante 180 giorni prima del compimento del 18o anno di età può richiedere il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida; sul documento si registreranno i dati identificativi di non più di due adulti accompagnatori che oltre, ai requisiti di cui al successivo comma 2, non abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni gravi contro il codice della strada con sospensione o ritiro della patente.

Art. 3.

1. Il comma 6 dell'articolo 122 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285 viene così modificato:

6-bis. - L'autorizzazione è valida per diciotto mesi per coloro che non hanno compiuto 21 anni; sei mesi in tutti gli altri casi.


Cuneo
I.T.C. «Bonelli»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Lorena Ferrero, Francesco Librizzi, Elide Macario, Sara Terranova e Roberta Villari:

«Anticipazione spese per cure mediche» (60)

RELAZIONE


Richiesta di anticipazione delle spese mediche per persone affette da gravi patologie bisognose di cure urgenti. Lo Stato deve intervenire con l'anticipazione delle spese occorrenti per la cura di malattie quali: leucemia, tumori, malformazioni congenite degli organi interni, eccetera. Lo Stato dovrà incaricare un funzionario con il compito di valutare la gravità della patologia, e di esaminare la documentazione ricevuta per poi dare l'avvio alle pratiche di finanziamento. Queste anticipazioni dovranno essere effettuate nei casi in cui l'assistenza sanitaria non anticiperebbe, ma risarcirebbe in seguito.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Le persone bisognose di cure urgenti, come ad esempio il trapianto di midollo osseo, le quali per ricevere il trapianto devono far richiesta a banche estere, possono chiedere l'anticipo delle spese per il trasporto anziché il risarcimento ricevuto dopo aver già ottenuto e pagato la prestazione.
2. Per ricevere questa anticipazione, l'interessato deve far richiesta scritta all'Asl di competenza, allegando a questa fotocopie autenticate della cartella clinica e dei vari esami effettuati; oppure richiesta scritta con allegata la dichiarazione dello specialista incaricato del caso, che affermi l'urgente necessità del denaro occorrente per il trasporto.
3. Presso l'Asl di competenza si dovrà formare una cassa gestita da un funzionario che dovrà valutare l'urgenza della richiesta pervenutagli ed elargire la somma richiesta dopo aver esaminato i documenti sopra elencati.


Novara (Arona)
Istituto tecnico commerciale con sezione industriale «San Carlo Borromeo»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Ambra Cumbo, Alessandra De Gasperi, Giorgia Montonati, Matteo Savasi e Valentina Tosi:

«Modifiche alle norme concernenti l'obbligo scolastico» (61)

RELAZIONE


La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico.
Noi riteniamo inopportuno assolvere l'obbligo scolastico frequentando scuole secondarie superiori statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato e non la formazione professionale.
Questo comporta in molti casi:

1) una cospicua doppia spesa economica per acquisto di libri per l'anno di obbligo e successivo acquisto di libri per la formazione professionale;
2) una beffa ai danni dei ragazzi che avendo frequentato regolarmente, senza ripetenze, gli anni precedenti, dopo aver frequentato l'anno di obbligo presso istituti secondari superiori, si potrebbero ritrovare in seguito, una volta iscritti alla formazione, con quei compagni che, avendo ripetuto anni scolastici e quindi avendo assolto l'obbligo scolastico, si sono iscritti direttamente alla formazione professionale.

D'altro canto i ragazzi che ora frequentano l'anno, che successivamente diverrà biennio obbligatorio, non sono incentivati a svolgere le normali attività scolastiche provocando un rallentamento e capovolgimento delle attività stesse.
In conclusione chiediamo, nel rispetto dei ragazzi, che l'obbligo scolastico possa essere assolto nella formazione professionale ed in tutte le scuole ad indirizzo professionale.
Queste ultime potrebbero modificare la propria struttura elevando di uno o due anni il ciclo scolastico formativo adeguando i programmi di studi ai singoli obiettivi di formazione professionale utilizzando stage aziendali ed inserendo molte attività pratiche.
Confidiamo che la presente proposta di legge sia al più presto valutata ed approvata per un senso di civiltà nei confronti della maggioranza degli studenti interessati.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. All'articolo 1, comma 2, all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, emanato con decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, sono aggiunte le parole: «scuole professionali».

Art. 2.

1. L'articolo 1, comma 3, del citato regolamento 9 agosto 1999, n. 323, è riferito esclusivamente a coloro che non intendono proseguire gli studi.

Art. 3.

1. L'alinea dell'articolo 4, comma 2, del citato regolamento 9 agosto 1999, n. 323, è sostituito dal seguente:

«2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore e di istituti professionali con modalità organizzative e didattiche volte a:».

2. Le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 4 del citato regolamento 9 agosto 1999, n. 323, sono sostituite dalla seguente:

«b) agevolazione per gli alunni che presentano particolari difficoltà nell'integrazione degli studi attraverso un aumento delle attività di apprendistato da parte delle scuole di formazione professionale».

Art. 4.

1. L'articolo 6 del citato regolamento 9 agosto 1999, n. 323, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - Interazione fra istruzione e formazione professionale. - 1. Le scuole professionali sono tenute ad aumentare i loro corsi di apprendistato o progetti di studio con adeguate ore di formazione per dare ai ragazzi la possibilità di migliorare il loro grado di preparazione.
2. L'amministrazione scolastica di formazione d'intesa con i comuni deve avviare degli stage per adeguare e completare il percorso formativo.
3. In caso di carenza di strutture la scuola stessa può deliberare l'apertura di un centro di specializzazione in cui i ragazzi abbiano la possibilità di sviluppare le potenzialità seguiti da docenti esperti».

Art. 5.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 2, le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 4, il comma 3 dell'articolo 5, gli articoli 6 e 7 e il comma 2 dell'articolo 8 del citato regolamento 9 agosto 1999, n. 323, sono abrogati.

Art. 6.

1. Le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.


Torino
Liceo Classico «C. Cavour»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Chiara Brunetti, Alice Conti, Simone Garino, Carlotta Leso e Giulia Marino:

«Ottimizzazione degli immobili di proprietà comunale» (62)

RELAZIONE


La necessità di proporre una legge che regoli l'utilizzo degli immobili in disuso nasce dalla nostra personale esperienza di giovani in una città costituita sempre più solo da cemento e mercificazione degli ideali, dove non c'è più spazio né tempo per parlare e confrontarsi. Gli edifici in disuso vengano quindi trasformati in dormitori, centri ricreativi e di gioco, spazi che favoriscano gli scambi fra le culture e la convivenza multirazziale. Riteniamo sia molto importante allargare il panorama dello spazio sociale creando luoghi di aggregazione e scambio, dove sia possibile esprimersi liberamente ed impiegarsi per aiutare il prossimo; luoghi che rappresentino un sostegno e una casa per chi non ne possiede; luoghi in cui sia possibile incontrare gente di ogni età, sesso, razza, credo ed estrazione sociale; luoghi laici non schierati politicamente e gratuiti.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. I comuni ogni cinque anni stilano e rendono pubblico l'elenco degli immobili di loro proprietà inutilizzati e per i quali non sussistono progetti la cui realizzazione sia prevista entro e non oltre cinque anni dalla pubblicazione dell'elenco sopraccitato.

Art. 2.

1. Il comune concede l'usufrutto dell'immobile di cui all'articolo 1 ad associazioni o singoli che intendano crearvi luoghi di aggregazione e di spazio sociale laici, apartitici, pubblici e gratuiti.

Art. 3.

1. L'adeguamento dell'immobile alle vigenti norme relative all'abitabilità avviene a spese dell'associazione o del singolo che intende usufruirne; il comune è tenuto a contribuire in parte all'eventuale ristrutturazione dell'edificio, coprendo il 25 per cento delle spese totali. Il progetto di utilizzazione dell'immobile deve essere attuato entro e non oltre un anno dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Art. 4.

1. Il comune concede l'usufrutto dell'immobile solo previa presentazione di un progetto e su approvazione da parte dell'assessore al patrimonio comune, che dovrà valutarlo in base a criteri di pubblica utilità, vantaggio sociale ed esigenze legate al territorio.

Art. 5.

1. La richiesta di rinnovo della convenzione per l'usufrutto in questione deve essere presentata al competente ufficio comunale scaduti cinque anni dalla fine dei lavori di ristrutturazione; il comune può dunque negare il rinnovo di tale convenzione qualora il progetto non abbia ottenuto una risposta positiva da parte dei potenziali utenti del territorio, verificabile in termini di partecipazione e reale utilità, per la comunità o qualora l'associazione o il singolo che hanno richiesto l'usufrutto, abbiano apportato modifiche degne di nota al progetto presentato al comune, violando le norme contenute nell'articolo 2.
2. Il comune ha diritto di rescissione unilaterale in caso di danneggiamento all'immobile di cui siano responsabili gli usufruttuari.


Verbania
Istituto classico-scientifico sperimentale «Santa Maria»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Andrea Comina, Isabella Farah, Fabio Massimo Firenzuola, Maria Gambino e Diletta Marchioni:

«Prelievo di cellule staminali dal sangue placentare a scopo di trapianto terapeutico» (63)

RELAZIONE


Negli ultimi anni il progresso della scienza medica ha permesso la cura di patologie fino a poco tempo fa mortali. Mai come oggi sono però necessarie una forte solidarietà e adeguate conoscenze da parte dei cittadini per il mantenimento della salute pubblica. Gli ultimi studi riguardanti la leucemia hanno permesso lo sviluppo di tecniche atte alla sua cura mediante trapianti di tessuti organici. Oltre al tradizionale metodo di trapianto del midollo osseo si sono oggi resi disponibili procedimenti che implicano l'utilizzo di cellule staminali prelevate dal sangue placentare e dal cordone ombelicale.
Queste cellule hanno la capacità di generare globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, elementi fondamentali del sangue. Secondo le statistiche, quasi il 50 per cento dei pazienti affetti da leucemia e patologie ai linfonodi, per le quali è necessario un trapianto di midollo osseo, non dispone di un donatore nell'ambito familiare o nei registri internazionali dei donatori volontari. Il sangue del cordone ombelicale o della placenta, tessuti fino a poco tempo fa considerati di scarto e quindi destinati all'inceneritore, può ora sostituire il midollo osseo. Il prelievo può essere eseguito durante ogni parto ad esclusione dei casi in cui vi sia la presenza di malattie trasmissibili dal sangue materno.
L'operazione, assolutamente indolore sia per la madre che per il neonato, può avvenire esclusivamente nei centri di raccolta nei reparti di ostetricia di alcuni istituti di cura pubblici. Questi campioni vengono poi conservati per l'analisi e la conservazione in speciali «banche» di cellule.
Attualmente i centri di raccolta in Italia sono solo quattordici a cui fanno riferimento otto banche del sangue. Motivo di vero sconcerto è la scarsità di centri adeguati a questo tipo d'intervento nel centro Italia, e la loro totale mancanza nel sud del paese e nelle isole. La presente proposta di legge intende intervenire con decisione su questa grave latitanza, in un periodo nel quale più che mai si sente l'esigenza di un apparato sanitario efficiente e moderno. Lo stanziamento economico richiesto per un aggiornamento e una diffusione di questi centri è indubbiamente modesto, soprattutto se rapportato al rilevante numero di persone che grazie ad essi potrebbero trovare la guarigione. Le future madri potranno così donare la vita al proprio figlio e salvare quella di un altro bambino.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari e gli interventi necessari ad informare la donna in stato di gravidanza sulle modalità di prelievo delle cellule staminali del sangue placentare e del cordone ombelicale.
2. Sono istituiti corsi di aggiornamento sulle tecniche di prelievo e trapianto per il personale medico e paramedico in servizio presso i presidi ospedalieri.

Art. 2.

1. I centri di riferimento per i prelievi di cellule staminali sono istituiti presso tutti i presidi ospedalieri del territorio nazionale.
2. È affidato al Ministero della sanità il compito di definire la dotazione obbligatoria e i requisiti necessari delle relative strutture.

Art. 3.

1. Sono istituiti presso ogni regione dei centri regionali di coordinamento per la raccolta, la tipizzazione e la conservazione delle cellule. In ognuno di essi è altresì costituita una banca delle cellule staminali in collegamento con l'Istituto superiore di sanità al fine di accertare la compatibilità tra i tessuti prelevati e i pazienti in lista d'attesa.

Art. 4.

1. I centri di prelievo inviano al più presto le cellule prelevate al centro regionale di coordinamento competente.
2. Il prelievo viene eseguito con il consenso della partoriente di età non inferiore ai diciotto anni.
3. L'accertamento della idoneità del donatore viene eseguito dal medico secondo i protocolli emanati con decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Alla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale viene attribuito il compito di formulare proposte sui criteri e le modalità per lo scambio e la cessione di cellule staminali tra regione o province autonome, nonché sulle iniziative concernenti la propaganda per la donazione.


Vercelli
Liceo Ginnasio Statale «Lagrangia»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Gaia Berruto, Marianna Carlino, Simone Ferraris, Riccardo Fiorentino e Emanuele Pozzolo:

«Astensione dalle lezioni degli studenti delle scuole medie superiori: norme per la proclamazione» (64)

RELAZIONE


Il problema dei cosiddetti scioperi da parte degli studenti delle scuole medie superiori si ripresenta sempre, abbastanza frequentemente, in particolare, peraltro, all'inizio di ogni anno scolastico.
Tali predetti «scioperi», dei quali poche volte ovvero quasi mai viene dato adeguato preavviso, impediscono quanto meno il puntuale inizio delle lezioni e comunque e in ogni caso il corretto svolgimento di tutte le attività didattiche preventivamente programmate, arrecando nocumento alla buona preparazione di tutti gli studenti.
Appare, quindi, opportuno e necessario regolamentare tale situazione prescrivendo, nel rispetto dei diritti di tutti, le norme alle quali attenersi per la proclamazione dell'astensione delle lezioni.

ARTICOLATO

Art. 1.


1. Gli studenti delle scuole medie superiori, statali o private, possono astenersi alle lezioni quando l'astensione è stata proclamata dalla relativa consulta provinciale ovvero dall'assemblea d'istituto: solo in tal caso le assenze degli studenti non dovranno essere giustificate.
In ogni caso l'astensione non potrà essere proclamata in concomitanza degli scrutini - parziali e/o finali - e degli esami.

Art. 2.

1. La consulta provinciale, con le proprie prescritte modalità deliberative, potrà proclamare l'astensione dalle lezioni notificando preavviso scritto, alle direzioni delle scuole interessate, quantomeno di giorni trenta.
2. L'assemblea d'istituto, con le proprie prescritte modalità deliberative, potrà proclamare l'astensione dalle lezioni notificando preavviso scritto, alla direzione dell'istituto, quantomeno di giorni trenta.

Art. 3.

1. Ove i motivi dell'astensione vengano meno nelle more tra la notifica del preavviso scritto dell'astensione stessa e la sua effettuazione, su segnalazione della direzione della scuola il soggetto che ha proclamato l'astensione dovrà tempestivamente provvedere a revocarla; in difetto l'astensione non potrà essere considerata legittima.

Art. 4.

1. L'astensione proclamata senza l'osservanza delle norme di cui sopra, ovvero l'astensione effettuata senza la proclamazione con l'osservanza delle norme di cui sovra, non potrà essere considerata legittima, con la conseguente necessità da parte degli studenti di dover giustificare singolarmente la propria eventuale assenza.