MOLISE

Campobasso (Termoli)
Istituto tecnico commerciale statale «Giovanni Boccardi»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Maria Grazia Bianchini, Giuseppina Bulmetti, Leonardo De Vita, Davide Di Lorenzo e Luciana Marinelli:

«Misure a tutela dei minori» (55)

RELAZIONE


Il presente progetto di legge è finalizzato a rendere effettivo il diritto del minore, coinvolto in eventuali conflitti familiari, ad intrattenere dei propri rapporti affettivi, autonomi rispetto a quelli dei genitori. In specie è volto a sottolineare il ruolo che nello sviluppo psicofisico del minore assolvono figure quali quelle dei nonni, che costituiscono un riferimento affettivo fondamentale, di cui pure i minori possono, allo stato, venire privati per mera volontà dei genitori.
La presente legge, perciò, sul presupposto che le relazioni affettive e tutti i legami familiari, non solo quelli inerenti alla famiglia nucleare, favoriscono una armoniosa ed equilibrata crescita del minore e quindi ne consentono la realizzazione da adulto, fa obbligo ai genitori di attivarsi perché i propri figli, al di là di quelli che possono essere i loro rapporti personali, frequentino sistematicamente i parenti più prossimi quali i nonni, gli zii o i cugini.
Per garantire che tale diritto non venga compresso in caso di separazione o di divorzio dei genitori, la presente leggeconfigura, riempiendo un vuoto legislativo, un vero e proprio diritto di visita anche per i nonni e gli altri parenti più prossimi.
In considerazione, infine, che nei casi di crisi familiare i genitori sovente divengono incapaci, presi dalla loro litigiosità, di ascoltare il minore e di preoccuparsi, in via prioritaria, delle sue esigenze, è prevista la facoltà per il giudice di nominare, ove occorra, al minore un proprio difensore che si faccia portatore delle sue istanze, dei suoi desideri e dei suoi interessi.
Le modifiche che si propongono tendono in sintesi a fare, finalmente, del minore un vero soggetto di diritti e ciò in attuazione non solo di fondamentali principi costituzionali, ma anche in conformità dei principi ispiratori di numerose convenzioni internazionali, fra cui la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo di New York, che pure il nostro Stato ha sottoscritto.

ARTICOLATO

Art. 1.

All'articolo 147 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«I coniugi hanno l'obbligo di far intrattenere ai figli costanti e frequenti rapporti con ogni parente prossimo ed in particolare con i nonni, anche in ipotesi di loro personale contrasto».

Art. 2.

Nell'articolo 155 del codice civile dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

«Il Giudice stabilisce, inoltre, le modalità del diritto di visita degli altri familiari del minore, ed in specie dei nonni, in modo da salvaguardare i legami familiari e affettivi di quest'ultimo».

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 155 del codice civile è inserito il seguente:

«In caso di elevata conflittualità fra i coniugi il giudice nomina, scegliendolo fra gli avvocati del luogo esperti di diritto di famiglia, un difensore della prole perché curi che, nella determinazione dell'assetto dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi, vengano rispettati i diritti, i desideri, le aspirazioni e i reali interessi dei minori.
Le competenze ed onorari del difensore della prole fanno carico su entrambi i coniugi».


Isernia (Agnone)
Istituto tecnico industriale statale «Leonida Marinelli»

proposta d'iniziativa dei ragazzi


Giuseppe Albanese, Antonio Bocchetti, Costantino Cacciavillani, Paola Checchi e Antonella Donatucci:

«Riorganizzazione delle autonomie locali» (56)

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende favorire processi di riorganizzazione e dimensionamento efficace delle autonomie locali.
L'emigrazione verso i paesi esteri e le città, presente ancora oggi in molte aree interne, soprattutto del centro e del sud del paese, ha spopolato diversi comuni che contano ormai solo poche centinaia di residenti.
Trattasi ormai di autonomie che cercano di sopravvivere tra mille difficoltà.
Questa proposta di legge mira a salvaguardare i diritti dei residenti di tali aree prevedendo forme di aggregazione che, nel rispetto delle peculiarità delle singole realtà socio-culturali e nello spirito della collaborazione, diano vita a nuove autonomie sicuramente più forti sotto il profilo politico, sociale ed economico e pertanto capaci di meglio interloquire con gli altri enti e con l'amministrazione centrale e quindi far sì che l'ente comune diventi effettivamente il soggetto principale della programmazione territoriale.
Tale processo di riorganizzazione consente inoltre una notevole riduzione dei costi amministrativi con risparmio per la collettività.

ARTICOLATO

Art. 1.

1. Conservano autonomia amministrativa i comuni con popolazione residente superiore a 1000 abitanti. I comuni con popolazione residente non superiore a 1000 abitanti e che distano, nell'ambito dello stesso territorio provinciale, meno di 20 chilometri dal comune viciniore che ha i requisiti di cui al comma 1, acquisiscono la qualità di quartieri del suddetto comune e perdono l'autonomia amministrativa.

Art. 2.

1. I comuni che non hanno i requisiti di cui all'articolo 1 sono aggregati a quello tra essi con il maggior numero di abitanti residenti, purché la distanza intercorrente non superi i 20 chilometri. Il comune aggregante conserva autonomia amministrativa e quelli aggregati acquisiscono la qualità di quartieri.

Art. 3.

1. Conservano autonomia amministrativa i comuni che non presentano i requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Sono indette elezioni amministrative nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1 ed agli articoli 2 e 3. La composizione delle liste presentate per le elezioni amministrative comunali dovrà garantire la presenza di candidati residenti nei quartieri per almeno il 35 per cento.

Art. 5.

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamento del Ministero dell'interno da adottare nell'ambito delle disposizioni di legge. Il regolamento reca anche la ricognizione delle norme abrogate e le disposizioni transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione.