Ancona
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Istituto Tecnico Commerciale «G. Benincasa»
Marco Balicchia, Chiara Gaggiotti, Diana Mandolini, Claudia Radini e Ileana Rosi:
RELAZIONE
Oggi essere studenti significa ricoprire un ruolo importante, che spesso però non ci viene riconosciuto. Ci dicono che siamo fondamentali per lo sviluppo del nostro paese e dell'Europa del futuro. Di questo siamo convinti, quindi vogliamo ci siano riconosciuti i diritti fondamentali, a partire dalla possibilità di esprimerci, anche per mezzo di astensioni collettive, su tutte le questioni che ci riguardano più da vicino nella scuola e nella società. Con una certa frequenza purtroppo i presidi assumono posizioni di netta condanna e minacciano, o addirittura decidono arbitrariamente, sospensioni e note disciplinari. Noi ragazzi pensiamo che non sia giusto mediare con i presidi le manifestazioni a cui partecipare e quelle da evitare. Si impedisce un nostro possibile ruolo nella società e verrebbe meno la funzione educativa della scuola che promuove la riflessione critica ed anche autocritica. Riteniamo anche giusto che i genitori, oltre che nella vita domestica anche in quella pubblica possano conservare il diritto-dovere di valutare insieme al figlio le opportunità o meno di partecipare a manifestazioni. Il limite proposto è di 5 assenze all'anno. Qualora questo limite venga superato, le sanzioni previste sono quelle dell'articolo 4.
Nel P.O.F. delle singole scuole si dovrà precisare il provvedimento con cui punire il mancato rispetto della norma.
Si ricondano alcuni articoli in cui l'autonomia decisionale del minore (16 anni) è riconosciuta. (Articoli 250, 252, 264 e 273 del codice civile; articolo 1 della legge n. 281 del 18 giugno 1986).
Art. 1.
1. Lo studente potrà assentarsi dalle lezioni, senza incorrere in valutazioni negative o in sanzioni disciplinari da parte del collegio dei docenti, del dirigente scolastico o del consiglio di classe, qualora l'astensione collettiva serva a rivendicare obiettivi rilevanti e socialmente utili, o realizzi una protesta connessa con la vita della scuola, condivisibile dai genitori, se lo studente è minorenne.
2. L'astensione dovrà essere indetta almeno 2 giorni prima; di essa dovrà essere data informazione, con volantinaggio dalle associazioni di categoria presenti nell'istituto o sul territorio nazionale.
3. Le suddette astensioni non potranno superare il numero di 5 giorni all'anno.
4. Le sanzioni previste, qualora si superasse il numero di giorni, sono le seguenti:
recupero delle ore di lezione in orario extra-scolastico;
attività di lavoro a favore della comunità cittadina.
5. Le sanzioni saranno regolamentate dalle singole scuole.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Natascia Biagi, Massimiliano Mancinelli, Sabrina Papiri, Martina Vallesi e Vanessa Viola:
RELAZIONE
Da qualche anno le legislazioni sociali, penali e sanitarie di parecchi paesi dell'Unione europea si sono poste l'obiettivo di scoraggiare e reprimere il fenomeno del «Mobbing» nei luoghi di lavoro. Ciò ha lo scopo di tutelare il lavoratore che fosse oggetto di sistematica, subdola e surrettizia discriminazione da parte di superiori, pari grado e datori di lavoro che, compiendo atti vessatori, persecutori, critiche, maltrattamenti esasperati, offese alla dignità, delegittimazioni d'immagine, discriminano, screditano, e comunque danneggiano il lavoratore nel prestigio, nella carriera, nello «status», nella capacità di esercitare influenza sugli altri, sino ad indurlo a compromettere e/o recidere la propria posizione professionale e ad avvertire sempre più gravi sindromi depressive (si possono registrare anche casi di suicidio). Talvolta anche provvedimenti, che sembrano legati alla routine aziendale, come rimozioni da incarichi, marginalizzazione o esclusione dalla comunicazione aziendale, sottostima sistematica dei risultati, possono concorrere con i comportamenti di cui sopra all'emarginazione del lavoratore e ad acutizzare la sua condizione di disagio psicofisico. Persino provvedimenti adottati in funzione di una maggiore efficienza e produttività, come l'attribuzione di compiti al disopra delle possibilità professionali e delle condizioni fisiche e di salute del lavoratore, o incompatibili con i tempi necessari per l'esecuzione, possono essere utilizzati per tormentare il lavoratore scomodo o antipatico, magari per aver vinto precedenti vertenze con la dirigenza o con il datore di lavoro. La proposta che formuliamo intende integrare la legislazione sociale e la normativa penale vigenti nel nostro paese, con l'istituzione e la sanzione di un reato, con la disposizione della nullità di tutti gli atti discriminatori e di ritorsione e con la previsione di procedure e provvedimenti per la denuncia, la valutazione e la rimozione di tutti i comportamenti mirati a danneggiare un lavoratore «preso di mira».
Art. 1.
1. Nelle imprese, nelle «onlus», nelle aziende pubbliche, negli uffici della pubblica amministrazione, diretta ed indiretta, sono vietati: comportamenti vessatori, persecutori, critiche, maltrattamenti verbali esasperati, offese alla dignità, delegittimazioni d'immagine, rimozioni da incarichi, esclusioni o immotivate marginalizzazioni dalla comunicazione aziendale, sottostime sistematiche di risultati, attribuzioni di compiti troppo al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica e di salute, che siano finalizzati a danneggiare il lavoratore e a compromettere il clima di serena cooperazione negli ambienti di lavoro.
1. Il datore di lavoro, il superiore gerarchico, il pari grado, l'inferiore che compiano gli atti di cui sopra, che effettivamente mirino a discriminare, screditare o comunque danneggiare il lavoratore, sono puniti con la pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni, e con la multa da lire 3.000.000 a lire 30.000.000. Costituisce circostanza aggravante se l'autore sia un superiore gerarchico o il datore di lavoro.
1. La denuncia, prodotta dal lavoratore, direttamente o tramite una organizzazione sindacale, cui conferisca rappresentanza, viene inoltrata all'Ufficio provinciale del lavoro, che nomina una commissione di indagine e valutazione, composta da un rappresentante di organizzazione sindacale di fiducia del lavoratore, un rappresentante delle organizzazioni datoriali di fiducia del datore di lavoro, uno psicologo, un medico del lavoro e un funzionario dell'ufficio provinciale stesso, e ne fissa il compenso.
1. La commissione, esperite le necessarie indagini, disposte le opportune perizie, raccolte le testimonianze, valutati i documenti, sentiti gli interessati, redige una relazione con la quale:
dichiara fondata la denuncia;
dispone la nullità di tutti gli atti discriminatori;
ordina la cessazione degli atti discriminatori e la rimozione dei relativi effetti;
oppure:
respinge, perché infondata, la denuncia stessa.
Qualora ravvisi l'esistenza di un reato di «mobbing» o una qualsiasi altra ipotesi criminosa, la commissione trasmette il fascicolo relativo ai propri lavori al pubblico ministero competente.
L'esito dei lavori della commissione, qualora sia favorevole al lavoratore, va durevolmente inserito nei fascicoli personali dello stesso.
1. Le spese necessarie per l'espletamento della procedura di tutela del lavoratore sono a carico della parte soccombente.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Michela Cambiucci, Luca Moriconi, Diego Pinciaroli, Erica Stronati e Elisa Zaganelli:
RELAZIONE
Tutti i giorni si sentono casi di sfruttamento minorile riguardanti soprattutto i bambini del terzo mondo. Per mancanza di denaro questi spesso vengono costretti dai genitori anche a lavori duri che li privano dei diritti fondamentali: istruzione, educazione, svago, divertimenti, famiglia, eccetera.
Una conseguenza dello sfruttamento è che svolgendo lavori duri sin dall'infanzia i ragazzi possono avere dei traumi psicologici e delle malattie anche gravi. Un'altra conseguenza, recata ai lavoratori, è la disoccupazione causata dal lavoro in nero di questi ragazzi.
Con questa proposta di legge noi speriamo di diminuire, se non abolire, questa grave piaga.
Art. 1.
1. Prevedere maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine e pesanti sanzioni per i datori di lavoro.
2. Prevedere un aiuto economico-sociale alle famiglie dei ragazzi.
3. Prevedere campagne pubblicitarie, con l'aiuto dei mass media, che porteranno alla conoscenza del fenomeno.
proposta d'iniziativa dei ragazzi
Giulia Carcianelli, Ugo Conti, Valentina Galanti, Silvia Luchi e Elisa Zanchetti:
RELAZIONE
Dati scientifici hanno dimostrato che l'inquinamento dell'aria e l'eccessivo livello del rumore dovuto al traffico cittadino provocano gravi conseguenze quali, per esempio: l'aumento dell'incidenza di gravi malattie (genetiche, neoplastiche, dell'apparato respiratorio); problemi al sistema nervoso e all'udito; la contaminazione dei prodotti agricoli e delle acque; la corrosione di edifici civili e di beni storici e artistici.
Pertanto, è necessario indurre un cambiamento nei comportamenti dei singoli individui per evitare un ulteriore degrado dell'ambiente e consentire un miglioramento della qualità della vita.
Al fine di affrontare il problema, si propone una legge per istituire, nei comuni con più di 50.000 abitanti, quattro «giornate ecologiche» al mese nelle quali vietare, in alcune aree urbane, la circolazione dei veicoli privati a benzina o diesel.
In particolare, il progetto di legge in esame prevede di lasciare all'autonomia di ciascun ente locale l'individuazione delle zone della città, dei giorni e dell'orario in cui disporre il blocco del traffico.
Inoltre, si prevede la delega al Governo affinché provveda a regolare le modalità di attuazione delle «giornate ecologiche»; l'erogazione di finanziamenti ai comuni per il potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale (veicoli elettrici e a gas), la costruzione di nuovi parcheggi e per la riduzione delle tariffe del servizio di trasporto.
In verità, il progetto di legge de quo trae spunto dall'iniziativa tuttora in corso, denominata «Domeniche ecologiche», promossa dal Ministero dell'ambiente. Si tratta dell'invito, rivolto alle città con più di 100.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia, ad interdire il traffico urbano privato per alcune domeniche. Il giudizio sull'iniziativa, espresso dalla maggior parte dei cittadini interessati, è favorevole. Infatti, per alcuni giorni gli abitanti si riappropriano dello spazio urbano e ne approfittano per passeggiare tranquillamente a piedi o in bicicletta.
La presente proposta di legge intende rendere obbligatorio il blocco del traffico ed estenderlo anche a città di medie dimensioni sulla base dell'esame dei recenti bollettini provinciali dell'inquinamento atmosferico e acustico nei centri cittadini. In particolare, nella nostra provincia di Pesaro e Urbino si è rilevato che i comuni con oltre 50.000 residenti, pur non facendo registrare valori medi di inquinamento dell'aria superiori al livello di attenzione o di allarme - fissati dal decreto ministeriale 15 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994) -, in alcuni giorni fanno rilevare dei valori massimi che superano la soglia di attenzione o si avvicinano pericolosamente ad essa. Inoltre, la rumorosità del traffico urbano in alcuni momenti va oltre la normale tollerabilità. Pertanto, quattro «giornate ecologiche» al mese non potrebbero che giovare anche agli abitanti di queste città.
Da ultimo, va precisato che si prevede di coprire gli oneri derivanti dalla presente proposta di legge ricorrendo agli accantonamenti disposti dalla legge di bilancio per il Ministero dell'ambiente, nonché all'incremento di gettito fatto registrare dalle imposte di fabbricazione sugli olii minerali (benzina, petrolio, nafta, olii lubrificanti, eccetera) e dall'IVA sui carburanti a causa dei recenti rincari del petrolio.
Art. 1.
1. I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti devono individuare le aree urbane nelle quali interdire, per quattro giorni al mese, il traffico privato, per almeno otto ore consecutive.
Le date delle «giornate ecologiche», l'ora di inizio e termine del fermo della circolazione di cui al comma 1, sono decise autonomamente da ciascun ente locale.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'industria, dei trasporti, dei lavori pubblici, per i beni culturali, della sanità e delle finanze, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di attuazione del fermo della circolazione urbana privata, nonché regolare l'erogazione di finanziamenti ai comuni atti al potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico e per la costruzione di parcheggi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) educare i cittadini ad una mobilità urbana compatibile con le esigenze ambientali;
b) prevenire pericolose concentrazioni dell'inquinamento dell'aria e contenere i livelli di inquinamento acustico;
c) valorizzare modalità alternative alla circolazione privata, promuovendo il ricorso alle forme di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale attraverso nuovi investimenti e riduzioni delle tariffe del servizio.
1. Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata una spesa annua, per il triennio 2000-2002, di lire 700 miliardi.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante: l'impegno, per un ammontare di lire 100 miliardi, dell'accantonamento previsto nel bilancio dello Stato a favore del Ministero dell'ambiente; la destinazione dell'incremento di entrata registrato, dall'inizio dell'anno finanziario in corso, per le accise sugli olii minerali e per l'IVA (imposta sul valore aggiunto), a causa dei rincari del petrolio.
Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro 60 giorni dalla data di trasmissione.